Il Ministero della Giustizia sul pagamento del contributo unificato per le istanze pre-esecutive

Con nota prot. 1655-cp-del 21 febbraio 2024, il Presidente della Corte di appello di Bologna ha chiesto al Ministero della Giustizia di chiarire se le istanze rivolte al Presidente del Tribunale di cui agli articolo 482, 513, 519 e 545 c.p.c. siano da assoggettare al pagamento del contributo unificato.

Lo stesso Presidente ha verificato la modalità operativa seguita dagli uffici del distretto ed è emersa una difformità di comportamenti a fronte dei quali si chiede un intervento da parte della Direzione generale degli affari interni, facendo presente «di non condividere l'operato dell'unico ufficio del distretto che ritiene di assoggettare le istanze in oggetto al pagamento sia del contributo unificato che dell'importo forfettario in quanto riconducibili ai procedimenti di volontaria giurisdizione». Per rispondere al quesito in esame si evidenzia che l'articolo 482 del c.p.c. intitolato “termine ad adempiere” esordisce prevedendo che «non si può iniziare l'esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso è tuttavia possibile, a mente del medesimo articolo, chiedere al Presidente del tribunale competente per l'esecuzione o a un giudice da lui delegato, di autorizzare l'esecuzione immediata in caso di pericolo nel ritardo il Presidente o il giudice da lui delegato può chiedere il versamento di una cauzione e decide sull'autorizzazione con decreto scritto in calce al precetto e trascritto a cura dell'ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi». Il decreto viene emesso inaudita altera parte ed è impugnabile con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, ex articolo 617 c.p.c., da parte del debitore esecutato. Pertanto, «con le istanze formulate ai sensi e per gli effetti degli articoli 482, 513, 519 e 545 c.p.c. vengono instaurati dei procedimenti giurisdizionali a tutti gli effetti, autonomi e distinti dalla successiva e non indefettibile procedura di esecuzione forzata. Di conseguenza, tali procedimenti devono essere assoggettati al pagamento del contributo unificato di euro 98 previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera b , del d.P.R. numero 115 e dell'importo forfettario di euro 27 previsto dall'articolo 30 del medesimo testo unico».