Spiare i dipendenti con lo smartphone costa caro all'esercente

Posizionare telecamere nell'esercizio commerciale in assenza delle necessarie autorizzazioni a tutela dei lavoratori può comportare pesanti sanzioni in caso di controllo. In particolare, se l'imprenditore può visualizzare il comportamento dei propri dipendenti da remoto con tablet o smartphone.

Lo ha evidenziato il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento numero 244 del 24 aprile 2024. La polizia locale di un comune laziale ha segnalato all'Autorità il posizionamento di un impianto di videosorveglianza irregolare in un negozio . A seguito del conseguente sopralluogo del Nucleo privacy della Guardia di finanza il Garante ha avviato un'istruttoria che si è conclusa con l'applicazione di una sanzione da 5mila euro. In base agli elementi acquisiti, specifica il collegio, «è stato accertato che l'installazione e l'utilizzo del sistema di videosorveglianza , presso il punto vendita , è avvenuto in assenza di accordo con le rappresentanze sindacali o di autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato del lavoro , secondo quanto previsto dall' articolo 4 della L. numero 300 del 1970 ». L'esercente si è difeso specificando di aver traslocato utilizzando lo stesso impianto di video controllo in precedenza regolarmente autorizzato dall'Ispettorato. In merito alla mancata richiesta di un nuovo nulla osta , prosegue infatti il provvedimento, «la titolare della Società ha dichiarato che pensava che fosse ancora valida e sufficiente quella richiesta ed ottenuta per il punto vendita in via , avendo riutilizzato in questo negozio il medesimo impianto … . A tal proposito, si evidenzia la non rilevanza della suddetta autorizzazione, in quanto rilasciata per un differente punto vendita, sulla base di una diversa tipologia di locale, contesto, posizionamento e funzionamento delle telecamere. Si rileva, inoltre, che le indicazioni a suo tempo fornite dall'Ispettorato nella suddetta autorizzazione non sarebbero in ogni caso state rispettate in quanto nelle dichiarazioni tecniche allegate per ottenere l'Autorizzazione stessa, è specificato, ad esempio, che le immagini non potranno essere visionate tramite iphone, telefonino, smartphone, ipad, tablet, ecc., salvo possibilità di accesso in rete secondo le prescrizioni del Garante privacy nell'autorizzazione è inoltre specificamente indicato che in occasione di ciascun accesso alle immagini la società deve garantire la presenza di un rappresentante dei lavoratori dagli stessi designato e dovrà darne tempestiva informazione ai lavoratori occupati i lavoratori potranno verificare periodicamente il corretto utilizzo dell'impianto».

Provvedimento del Garante Privacy del 24 aprile 2024, numero 244