Nel caso in cui sia stata disposta la sospensione condizionale della pena nei riguardi di una sanzione relativa ad un reato di competenza del giudice di pace, l'imputato può chiedere in Cassazione la revoca di tale beneficio.
La Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, condannava un imputato per il reato di percosse, così riqualificato dopo l'iniziale contestazione di lesioni, assolvendo invece l'uomo dalla contestazione di violazione di domicilio ai danni della medesima persona offesa perché il fatto non sussiste. La pena veniva fissata in 200 euro di multa, oltre risarcimento e provvisionale. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione dolendosi, per quanto d'interesse, della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Secondo la difesa, «poiché nel computo delle pene in relazione alle quali è possibile usufruire del beneficio della sospensione condizionale rientrano anche quelle solo pecuniarie, previo ragguaglio, quale è quella inflitta nella specie all'esito del giudizio d'appello, la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere il diritto dell'imputato a non giovarsene. Si tratta infatti di un beneficio che deve avere utilità per il condannato e dalla spiccata propensione risocializzante, pensato per le sanzioni detentive e rinunciabile». La Cassazione ritiene fondato il ricorso, anche se per ragioni differenti da quelle affermate dal ricorrente. In caso di condanna ad una sanzione solo pecuniaria, come avvenuto nel caso esame, «non può essere garantita la scelta sul se usufruire o meno del beneficio della sospensione condizionale della pena in virtù di una valutazione di convenienza che punta a riservare detto beneficio a future, più gravi condanne, tuttavia la sospensione condizionale della pena costituisce un beneficio estraneo al sistema ordinamentale autonomo costituito dal giudizio dinanzi al giudice di pace, sicchè essa deve essere eliminata per restituire esattezza alla decisione impugnata, considerato che il ricorso comunque invoca la sua revoca». In altri termini, il Collegio, ritenendo fondata l'impugnazione relativa all'illegittimità del beneficio della sospensione condizionale della pena, non prevista dal d.lgs. numero 274/2000, può eliminarla, in applicazione dell'articolo 60 d.lgs. numero 274/2000, anche se la ragione di ricorso evocata alla base della censura sia inesatta ed inammissibile. In conclusione la Corte afferma il principio di diritto secondo cui «nel caso in cui sia stata disposta la sospensione condizionale della pena nei riguardi di una sanzione relativa ad un reato di competenza del giudice di pace, qualora l'imputato ne faccia richiesta, la Cassazione, ai sensi dell'articolo 620, comma primo, lett. l , deve revocare tale beneficio, inapplicabile, ex articolo 60 d.lgs. 28 agosto 2000, numero 274, al sistema sanzionatorio dei giudice di pace, poiché altrimenti si determinerebbe un trattamento sanzionatorio ibrido, che viola il principio di legalità delle pene». La sentenza impugnata viene dunque annullata senza rinvio limitatamente alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena che viene eliminata.
Presidente Vessichelli – Relatore Brancaccio Ritenuto in fatto 1. Viene impugnata la sentenza della Corte d'Appello di Torino con cui, in parziale riforma della pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale di Verbania il 11.6.2021, è stata confermata la condanna di B.G. in ordine al solo reato di percosse previsto dal capo b dell'imputazione, commesso ai danni di C.P., così riqualificata l'iniziale contestazione di lesioni, per averle sferrato un pugno in volto, con rideterminazione della pena in euro 200 di multa e conferma delle statuizioni civili risarcimento del danno e provvisionale, oltre a spese di giudizio . L'imputato è stato assolto dal reato di cui al capo a , una contestazione di violazione di domicilio ai danni della medesima persona offesa, avvenuta nel medesimo contesto temporale il 30.4.2019, perché il fatto non sussiste. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due distinti motivi. 2.1. La prima censura denuncia vizio di omessa motivazione in relazione alla quantificazione della provvisionale immediatamente esecutiva in 2.000 euro, da versare a titolo di risarcimento del danno morale. La provvisionale era stata disposta in relazione ad entrambi i delitti per i quali era intervenuta condanna in primo grado, ma, successivamente all'assoluzione per il reato di violazione di domicilio, non si è giustificata la ragione in base alla quale la misura della provvisionale è stata ritenuta eguale, nonostante la significativa riduzione della pena dapprima mesi otto di reclusione e 200 euro di multa quindi, in seguito all'assoluzione dal capo a decisa in appello, solo 200 euro di multa . Ad una minor gravità della condotta avrebbe dovuto conseguire una minore gravità del danno subito dalla vittima ed una riduzione della provvisionale inizialmente stabilita. 2.2. Il secondo motivo di censura eccepisce mancanza di motivazione e violazione di legge con riferimento alla conferma del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante la decisa virata sanzionatoria richiedesse una rivalutazione della reale opportunità di tale scelta. Infatti, poiché nel computo delle pene in relazione alle quali è possibile usufruire del beneficio della sospensione condizionale rientrano anche quelle solo pecuniarie, previo ragguaglio, quale è quella inflitta nella specie all'esito del giudizio d'appello, la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere il diritto dell'imputato a non giovarsene. Si tratta infatti di un beneficio che deve avere utilità per il condannato e dalla spiccata propensione risocializzante, pensato per le sanzioni detentive e rinunciabile. Il giudice d'appello non ha motivato in alcun modo per sostenere l'utilità del beneficio, nel caso del ricorrente, utilità che manca, in relazione alla modesta multa irrogata, che lo rende anzi pregiudizievole per il futuro in prospettiva della possibilità di giovarsi di ulteriori sospensioni. 3. Il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto con requisitoria scritta l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla misura della provvisionale disposta in favore della parte civile ed al beneficio della sospensione condizionale. 3.1. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali si richiama ai motivi di ricorso, opponendosi alle conclusioni del PG. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato, limitatamente al motivo inerente al beneficio della sospensione condizionale della pena, ancorchè per ragioni differenti da quelle agitate dal ricorrente. 1.1. Ed infatti, sebbene la difesa abbia addotto una ragione di interesse all'impugnazione ed un argomento in favore dell'imputato inammissibili, poiché, in caso di condanna ad una sanzione solo pecuniaria, come avvenuto nell'ipotesi in esame, non può essere garantita la scelta sul se usufruire o meno del beneficio della sospensione condizionale della pena in virtù di una valutazione di convenienza che punta a riservare detto beneficio a future, più gravi condanne in tal senso, cfr., tra le più recenti massimate, Sez. 1, numero 35315 del 25/3/2022, Terranova, Rv. 283475 , tuttavia la sospensione condizionale della pena costituisce un beneficio estraneo al sistema ordinamentale autonomo costituito dal giudizio dinanzi al giudice di pace, sicchè essa deve essere eliminata per restituire esattezza alla decisione impugnata, considerato che il ricorso comunque invoca la sua revoca. In altre parole, il Collegio, una volta che l'impugnazione abbia prospettato il motivo, fondato, relativo all'illegittimità del beneficio della sospensione condizionale della pena, non prevista dal d.lgs. numero 274 del 2000, può eliminarla, in applicazione dell'articolo 60 del citato decreto legislativo, pur se la ragione di ricorso evocata alla base della censura sia inesatta ed inammissibile. Ed infatti, poiché la pena irrogata della multa di 200 euro, in relazione al reato di lesioni personali volontarie, appartiene all'area di giurisdizione del giudice di pace, il trattamento sanzionatorio previsto non può contemplare la sospensione condizionale della pena, inapplicabile, ex articolo 60 d.lgs. 28 agosto 2000, numero 274, alle sanzioni irrogate dal giudice di pace e, se è stato erroneamente applicato il beneficio, esso deve essere revocato, poiché altrimenti si determinerebbe un trattamento sanzionatorio ibrido, che viola il principio di legalità delle pene vedi, in tema, Sez. 5, numero 201 del 13/9/2022, dep. 2023, Shabaj, Rv. 283960 Sez. 5, numero 13807 del 21/2/2007, Meoli, Rv. 236529 . Da un lato, dunque, deve ribadirsi che è ammissibile l'impugnazione proposta dall'imputato avverso una sentenza di condanna a pena pecuniaria che sia stata condizionalmente sospesa senza sua richiesta, soltanto qualora l'impugnazione concerna interessi giuridicamente apprezzabili poiché correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale, consistente nella individualizzazione della pena e nella sua finalizzazione alla reintegrazione sociale del condannato, e non si risolva nella prospettazione di motivi di mera opportunità, come quello di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi sicchè è escluso che possa assumere rilevanza giuridica la mera opportunità, prospettata dal ricorrente, di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi, perché si tratta di valutazione di opportunità del tutto soggettiva, eventuale e comunque in contraddizione con la prognosi di non reiterazione criminale, e quindi di ravvedimento, imposta dall'articolo 164, comma primo, cod. penumero per la concessione del beneficio medesimo Sez. U, numero 6563 del 16/3/1994, Rusconi, Rv. 197535 . Dall'altro, va affermato che, nel caso in cui sia stata disposta la sospensione condizionale della pena nei riguardi di una sanzione relativa ad un reato di competenza del giudice di pace, qualora l'imputato ne faccia richiesta, la Cassazione, ai sensi dell'articolo 620, comma primo, lett. l , deve revocare tale beneficio, inapplicabile, ex articolo 60 d.lgs. 28 agosto 2000, numero 274, al sistema sanzionatorio dei giudice di pace, poiché altrimenti si determinerebbe un trattamento sanzionatorio ibrido, che viola il principio di legalità delle pene. Alla luce di tali principi, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente al concesso beneficio della sospensione condizionale della pena, statuizione che può essere eliminata direttamente dalla Cassazione, ai sensi dell'articolo 620, comma primo, lett. l , cod. proc. penumero 2. Nel resto, vale a dire quanto al primo motivo di ricorso, l'impugnazione è inammissibile. La condanna al pagamento di una somma a titolo di provvisionale configura una statuizione di merito che si inscrive in un giudizio equitativo insindacabile da parte del giudice di legittimità. Ed infatti, in tema di provvisionale, la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l'obbligo di espressa motivazione quando, per la sua non particolare rilevanza, l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile e per la liquidazione della provvisionale non è necessaria la prova dell'ammontare del danno cfr., tra le più recenti, Sez. 4, numero 20318 del 10/1/2017, Mazzella, Rv. 269882 . Il provvedimento con il quale il giudice di merito assegna alla parte civile una somma da imputarsi alla liquidazione definitiva non è impugnabile in cassazione sia per la sua intrinseca discrezionalità di merito, sia perché, per sua natura, è provvisorio ed insuscettibile di passare in giudicato, essendo destinato ad essere assorbito dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento nella competente sede civile Sez. 2, numero 6727 del 28/3/1995, Terrusi, Rv. 201775 . Nel caso di specie, la sentenza impugnata - da cui, peraltro, emerge che non era stato dedotto alcun motivo specifico in punto di quantificazione della provvisionale - ha evidentemente e non illogicamente ritenuto che la statuizione fosse relativa essenzialmente al reato residuo di percosse, in relazione al quale è stata confermata la condanna del ricorrente. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al concesso beneficio della sospensione condizionale della pena, statuizione che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.