Pene sostitutive e mancato rinvio del giudice perché non è pervenuto il programma di trattamento: la sentenza è nulla

Ai fini della decisione sull'istanza di pena sostitutiva ai sensi dell’articolo 545- bis c.p.p. non osta alla sostituzione della pena la sola circostanza che non sia pervenuto il programma trattamentale, ove ritenuto necessario, alla cui formulazione l’ente competente deve essere compulsato da parte del giudice investito della decisione.

Questo il principio di diritto enucleato dalla Sesta sezione di legittimità che, ponendosi nel solco di altri precedenti arresti vedasi Sez. II, numero 12635/2024 , continua ad ispirarsi al favor sostitutionis . La vicenda processuale il rigetto dell'istanza di rinvio Un uomo viene condannato in primo grado per maltrattamenti commessi ai danni della moglie in presenza dei figli . In appello – sopraggiunta nelle more la riforma Cartabia il d.lgs numero 150/2022 è entrato in vigore il 30 dicembre 2022 e, tra le sue disposizioni transitorie, l'articolo 95 ha previsto la possibilità di applicare le nuove pene sostitutive di cui al nuovo articolo 20- bis c.p., ai procedimenti ancora pendenti in primo e secondo grado, mentre per quelli nella fase di cassazione potrà essere avanzare istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione – l'imputato avanzava richiesta di detenzione domiciliare sostitutiva. All'udienza del 10 marzo 2023, il suo difensore chiedeva un rinvio non essendo pervenuto dall'UEPE il programma di trattamento. I giudici di appello rigettavano l'istanza di differimento e disponevano il rinvio alla successiva udienza del 26 maggio 2023, nella quale, invitate le parti a discutere, deliberavano in camera di consiglio, rideterminando la pena inflitta, confermando nel resto la sentenza. L'ordinanza di rigetto della richiesta di rinvio riteneva che, nonostante l'inoltro della domanda da parte del difensore, a causa del mancato pervenimento del programma da parte dell'UEPE o da altro ente convenzionato, non ricorrevano le condizioni per procedere all'applicazione della pena sostitutiva. Il ricorso in Cassazione Avverso la pronuncia di seconde cure, l'imputato, per il tramite del difensore, interponeva ricorso per cassazione, lamentando nel primo motivo la violazione di legge in relazione all'ordinanza con la quale era stata respinga la richiesta di rinvio e l'erronea applicazione dell' articolo 56 l. numero 689/1981 . La Corte di appello ha ritenuto di non accogliere l'istanza di rinvio – che appariva legittima in ragione dell'inerzia manifestata dall'ente interessato alla richiesta di individuazione di una struttura disponibile ove prestare il lavoro di pubblica utilità – immotivatamente soprassedendo dal ritenere possibile l'accesso dell'imputato alla pena sostitutiva quantomeno della detenzione domiciliare. La Suprema Corte accoglie il ricorso Una volta esaminati e rigettati o dichiarati inammissibili gli altri motivi di appello, vista la loro genericità o investendo l'esame del fatto , gli ermellini ritengono invece fondato il primo motivo. Dopo aver ricostruito il quadro normativo delle nuove pene sostitutive con il modello di sentencing a struttura bisafica, peraltro reso eventuale dal d.lgs. numero 31/2024 , c.d. Decreto correttivo Cartabia, solo laddove non sia possibile decidere immediatamente , i giudici di legittimità ritengono che, ascrivendo al mancato arrivo del programma di trattamento, pur richiesto dalla difesa, la insussistenza delle condizioni per accedere alla pena sostitutiva, la Corte di appello ha dato rilievo ostativo all'accesso alla pena sostitutiva a una evenienza – quella del mancato pervenimento del programma trattamentale – che non ha fondamento nel dato normativo . Essa non trova riscontro in particolare nell'articolo 545- bis c.p.p., il cui comma 1 prevede che il giudice, quando non sia possibile decidere immediatamente, debba fissare una apposita successiva udienza secondo Sez. II, numero 50010/2023 e Sez. IV, numero 32357/2023, l'obbligo per il giudice di dare avviso della possibilità della conversione in pene sostitutive non si applica al patteggiamento trattandosi di norma che risulta dettata esclusivamente per il giudizio ordinario e, al comma successivo, che possa innestarsi una procedura partecipata, in cui, al fine di decidere sulla pena e sulla determinazione degli obblighi e delle relative prescrizioni, il giudice possa acquisire dall'UEPE e, se del caso, dalla polizia giudiziaria, tutte le informazioni ritenute necessarie potendo, ancora, richiedere all'UEPE il programma di trattamento della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità con la relativa disponibilità dell'ente. En passant si ricorda che il rinvio dell'udienza disposto d'ufficio per consentire l'elaborazione del programma di trattamento non determina la sospensione dei termini di prescrizione , trattandosi di differimento non dovuto ad esigenze attinenti alla acquisizione di elementi di prova o al riconoscimento dei termini a difesa ai sensi dell' articolo 159, comma 1, n, 3, c.p. Sez. IV, numero 40848/2024 . Nessun onere per l'imputato di presentare documentazione surrogatoria I giudici della sesta sezione di Cassazione richiamano uno dei tanti arresti in argomento nel quale si ribadisce che per il legislatore della riforma, a seguito della pronuncia di condanna sul giudice il quale emette una sanzione inferiore ai quattro anni di pena detentiva grava un preciso onere di valutare la possibile applicazione di pene sostitutive che, assicurando forme di limitazione della libertà personale extra carcerarie, appaiono ugualmente idonee ad assicurare la funzione rieducativa, pur prevenendo il pericolo di commissione di ulteriori reati Sez. II, numero 8794/2024 . Per cui, nel caso in cui le informazioni richieste all'UEPE non siano trasmesse entro il termine fissato con il provvedimento di rinvio dell'udienza ex articolo 545- bis , comma 1, c.p.p., non sussiste alcun onere per l'imputato di presentare al giudice documentazione surrogatoria , sicché, in mancanza di tali atti, l'eventuale rigetto dell'istanza di sostituzione della pena può fondarsi solo su elementi sopravvenuti rispetto all'adozione dell'ordinanza di sospensione del processo Sez. II, numero 12635/2024 che ha annullato il dispositivo di conferma della sentenza di condanna, adottato ai sensi dell'articolo 545- bis , comma 3, c.p.p. sul rilievo che, all'udienza di rinvio, non risultava pervenuta alcuna documentazione, né inviata dall'UEPE, né prodotta da parte dell'imputato . Obbligo del giudice di compulsare l'ente per il programma di trattamento I giudici di legittimità annullano, pertanto, sul punto la ricorsa sentenza, una volta riconosciuto che la cornice normativa di riferimento, introdotto dalla riforma Cartabia l'articolo 545- bis c.p.p., affida uno specifico potere-dovere al giudice di merito, non consente di dare alcun rilievo ostativo ad evenienze legato al mancato pervenimento del programma di trattamento incombendo al giudice l'obbligo di compulsare l'ente competente al fine di acquisire ogni elemento utile ai fini della determinazione prevista dall'articolo 545- bis , comma 3, c.p.p I confini del favor sostitutionis Le conclusioni cui giunge la sentenza in commento appaiono assolutamente condivisibili. Il monito, costante, della Cassazione è chiaro occorre seguire la nuova cultura - anche di rilievo internazionale - che si oppone alla visione “carcerocentrica” . La detenzione breve è spesso, infatti, un'esperienza che può avere risvolti più negativi che altro senza neanche costituire una vera garanzia contro il rischio di recidiva. Mentre l'espiazione in ambiti condivisi con persone “libere” può meglio assicurare il compimento di un percorso rieducativo di chi si è macchiato di un reato Sez. VI, numero 11980/2024 . Fermo restando che il giudice non è tenuto a proporre in ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all' articolo 545-bis, comma 1, c.p.p. , non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva Sez. I, numero 2090/2024 . Mentre, nel giudizio di appello, i giudici, nel riformare una decisione di proscioglimento, pronuncia sentenza di condanna dell'imputato, sono tenuti a valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle pene sostitutive, celebrando, ove necessario l' udienza di sentencing , motivando specificamente ove ritenda insussistenti le condizioni per la loro applicabilità Sez. II, numero 2341/2024 . Mentre, in caso di concordato sulla pena in appello con rinuncia ai motivi, il giudice di secondo grado non può sostituire d'ufficio la pena detentiva con le sanzioni sostitutive, in assenza di esplicita richiesta delle parti Sez. IV, numero 43980/2023 .

Presidente Criscuolo – Relatore Capozzi Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, a seguito di gravame interposto dall'imputato E.S. avverso la sentenza emessa in data 17 giugno 2021 dal locale Tribunale, in riforma della decisione ha rideterminato la pena inflitta all'imputato riconosciuto colpevole del reato di cui all' articolo 572, 61 numero 11 cod. penumero ai danni del coniuge in presenza dei figli minori, commesso in epoca successiva e prossima al 1998 e con condotta perdurante al 2/07/2018 e di cui all' articolo 572, commi 1 e 2, cod. penumero , commesso dal novembre 2019 sino al 30/01/2020, confermando nel resto la prima decisione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce i seguenti motivi 2.1. Con il primo motivo violazione di legge in relazione alla ordinanza con la quale è stata respinta la richiesta di rinvio avanzata dalla difesa ai sensi dell'articolo 545-bis cod. penumero alla udienza del 10 marzo 2023 ed erronea applicazione dell' articolo 56 legge numero 689/81 , avendo la Corte ritenuto di non accogliere l'istanza di rinvio - che appariva legittima in ragione dell'inerzia manifestata dall'ente interessato alla richiesta di individuazione di un ente disponibile ove prestare il lavoro di pubblica utilità - immotivatamente soprassedendo dal ritenere possibile l'accesso dell'imputato alla sanzione sostitutiva quantomeno della detenzione domiciliare. 2.2. Con il secondo motivo violazione di legge in relazione alla mancata assunzione di prova decisiva e nullità della ordinanza di diniego della rinnovazione della ulteriore perizia psichiatrica. La Corte ha omesso di considerare che le risultanze dei precedenti accertamenti tecnici e peritali avrebbero imposto l'accertamento peritale richiesto, eventualmente ai sensi dell' articolo 70 cod. proc. penumero , non ostando che la richiesta fosse stata formulata soltanto in apertura del dibattimento di appello. Inoltre, non si rivelavano certamente decisivi i precedenti accertamenti al fine di escludere, almeno, la semplice esistenza del vizio parziale di mente. 2.3. Con il terzo motivo travisamento della prova e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, tenuto conto che soltanto tre erano gli episodi degni di nota in relazione al primo periodo esteso oltre dieci anni e uno quello afferente al secondo periodo in contestazione, episodi riconducibili a periodi di acuzie delle problematiche di cui era ed è afflitto l'imputato e ora compensate. La Corte di appello, sorvolando sulle predette deduzioni difensive, ha omesso di valutare compiutamente la integrazione della fattispecie contestata, segnatamente per quanto riguarda l'elemento soggettivo, collocandosi i singoli episodi in tempi di estremo disagio seguiti da comportamenti inconciliabili con intenti prevaricatori e vessatori. 2.4. Con il quarto motivo violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, assertivamente motivato. 3. Il Procuratore generale ha depositato memoria a sostegno della inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso e fondato per quanto di ragione. 2. Devono essere esaminati, per ragioni di ordine logico-giuridico, il secondo, terzo e quarto motivo. 3. Il secondo motivo è genericamente proposto per ragioni in fatto. La censura del rigetto delia istanza di perizia psichiatrica in ordine alla capacità processuale dell'imputato è genericamente proposta rispetto al giudizio di assenza di novità nella documentazione sanitaria prodotta dalla difesa rispetto alle emergenze del precedente doppio accertamento medico-legale, in considerazione del principio secondo il quale in tema di accertamenti sulla capacità dell'imputato di partecipazione cosciente al processo, il giudice non è tenuto a disporre perizia, perché può formare il suo convincimento anche sulla base degli elementi già acquisiti agli atti Sez. 6, numero 31662 del 26/02/2008, Nereo, Rv. 241105 conf. Sez. 4, numero 13293 del 09/03/2023, Lauria, Rv. 284560 . Quanto poi alla capacità di intendere e di volere, la censura è del tutto genericamente proposta per ragioni in fatto rispetto all'incensurabile valutazione da parte del giudice di merito del dato peritale acquisito in sede di giudizio abbreviato, conforme a quello tecnico svolto in sede di indagini preliminari, che aveva evidenziato che il disturbo della personalità ossessivo-compulsivo da cui è affetto l'imputato non era di tale gravità da produrre, al momento dei fatti, una esclusione o diminuzione della capacità di intendere e di volere. In particolare, vi era assenza di patologie mentali dì pregnante significato clinico e la esistenza di un disturbo di personalità con aspetti misti di tipo paranoide, narcisistico, borderline, passivo-aggressiva, caratterizzato da impulsività specificandosi che tale disturbo della personalità appariva di tipo strutturale, quantitativo e non qualitativo e mai scompensatosi in una franca dimensione psicotica v. pg. 11/12 della sentenza impugnata . Il doppio conforme giudizio di merito si conforma al principio di legittimità secondo il quale ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i disturbi della personalità , che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di infermità , purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. Ne consegue che nessun rilievo, ai fini dell'imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino ì caratteri sopra indicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di infermità Sez. U, numero 9163 del 25/01/2005, Raso, Rv. 230317 ancora, in tema di imputabilità, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, i disturbi della personalità possono rientrare nel concetto di infermità, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere dell‘autore del reato, e a condizione che sussista un nesso eziologico per effetto del quale il fatto di reato possa ritenersi causalmente determinato dal disturbo mentale Sez. 6, numero 43285 del 27/10/2009, Bolognani, Rv. 245253 . 4. Il terzo motivo è del tutto genericamente proposto riproducendo i profili di merito già sottoposti e correttamente vagliati dal Giudice di merito che ha ricostruito - attraverso le convergenti plurime fonti probatorie - la pluriennale abituale condotta vessatoria tenuta dal ricorrente v. pg. 4/8 delia sentenza impugnata puntualmente disattendendo la prospettazione difensiva v. pg. 9, ibidem e la ricorrenza del dolo in ordine ai sistematici comportamenti vessatori ed alle sofferenze dei familiari conviventi v. pg. 10, ibidem . 5. Il quarto motivo costituisce generica censura al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha condiviso il diniego del primo giudice in ordine alle attenuanti generiche in considerazione della concreta modalità delle condotte, anche nei confronti dei figli o in loro presenza, della reiterazione delle stesse, dell'intensità del dolo non rinvenendo comportamenti specifici positivamente valutabili in favore dell'imputato v. pg. 12, ibidem 6. Il primo motivo è, invece, fondato. 6.1. La Corte di appello, all'esito della lettura del dispositivo di conferma della sentenza impugnata, a seguito della istanza difensiva di applicazione della pena sostitutiva, ha disposto rinvio alla successiva udienza del 26 maggio 2023, nella quale ha confermato della decisione sul rilievo secondo il quale - nonostante l'inoltro delia richiesta da parte del difensore - a causa del mancato pervenimento del programma da parte dell'UEPE o da altro ente convenzionato non ricorrevano le condizioni per procedere alla applicazione della pena sostitutiva. 6.2. Ritiene questa Corte che la decisione assunta deve essere censurata e, per questa parte, la conferma della pena detentiva deve essere annullata. L' articolo 95 del d.lgs. 10 ottobre 2022, numero 150 ha disposto che la disciplina introdotta dalla riforma Cartabia in materia dì pene sostitutive sia applicabile anche ai processi in corso all'entrata in vigore della disciplina normativa 30 dicembre 2022 che si trovino in primo grado e in appello. Nei confronti degli stessi trova dunque applicazione il disposto dell' articolo 545-bis cod. proc. penumero , il cui comma 1 stabilisce che «Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all' articolo 53 della legge 24 novembre 1981, numero 689 , ne dà avviso alle parti». Dunque, l'applicazione delle pene sostitutive avviene attraverso un meccanismo articolato, con dispositivo c.d. a struttura bifasica, in cui il giudice, valutata discrezionalmente, alla stregua dei parametri di cui all' articolo 133 cod. penumero , la ricorrenza delle condizioni per l'accesso dell'imputato alle pene individuate dall' articolo 20-bis cod. penumero - la cui disciplina è contenuta negli articolo 53 e ss. legge numero 689 del 1981 - instaura una fase di contraddittorio con le parti stesse e, ove necessario, con l'apporto dell'ufficio esecuzione penale esterna, definisce ed applica la pena più adeguata, dettagliandone obblighi e prescrizioni. 6.3. Ascrivendo al mancato pervenimento del programma di trattamento, pur richiesto dalla difesa, la insussistenza delle condizioni per accedere alla pena sostitutiva la Corte territoriale ha dato rilievo ostativo all'accesso alla pena sostitutiva a una evenienza - quale quella del mancato pervenimento del programma di trattamento - che non ha fondamento nel dato normativo. Essa non trova riscontro, in particolare, nell' articolo 545-bis, comma 1, cod. proc. penumero , laddove prevede che il giudice, quando non sia possibile decidere immediatamente, debba fissare una udienza apposita successiva, e, al comma successivo, che possa innestarsi una procedura partecipata, in cui, al fine di decidere sulla pena, nonché al fine della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative, il giudice possa acquisire dall'ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria, tutte le informazioni ritenute necessarie potendo, ancora, richiedere all'ufficio di esecuzione penale esterna il programma di trattamento della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro dì pubblica utilità con la relativa disponibilità dell'ente. 6.4. Come condivisibilmente ricordato da Sez. 2, numero 8794 del 14/02/2024, Pesce, Rv. 286006, «occorre rammentare che il legislatore della c.d. Riforma Cartabia ha inserito una importante innovazione del sistema delle pene sancita dall'introduzione dell' articolo 20-bis del codice penale , intitolato Pene sostitutive delle pene detentive brevi e secondo cui Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, numero 689 , e sono le seguenti 1 la semilibertà sostitutiva 2 la detenzione domiciliare sostitutiva 3 il lavoro di pubblica utilità sostitutivo 4 la pena pecuniaria sostitutiva . La valutazione della portata innovativa della suddetta norma deve essere interpretata analizzando, innanzi tutto, la volontà del legislatore secondo la Relazione Illustrativa La legge delega attribuisce al giudice di merito il potere di sostituire la pena detentiva anticipando alla fase della cognizione, a titolo di vera e propria pena anche se sostitutiva , alcune forme di esecuzione extra-carceraria che nell' ordinamento penitenziario vigente sono definite come misure alternative alla detenzione . Il giudice della cognizione, in altri termini, in caso di condanna a pena detentiva breve, è chiamato ad un compito ulteriore e nuovo rispetto agii schemi classici della commisurazione e applicazione della pena principale, ossia a valutare se non vi siano modelli sanzionatori, sostitutivi della pena detentiva, che contribuiscano in modo più adeguato alla rieducazione del condannato, purché assicurino, anche attraverso opportune prescrizioni, la prevenzione del pericolo che il condannato commetta altri reati. Per adempiere a tale compito, tuttavia, il giudice ha bisogno di un bagaglio dì informazioni ulteriori rispetto a quelle comunemente acquisite nel giudizio di cognizione e per questo la legge delega ha previsto il coinvolgimento degli uffici di esecuzione penale esterna. Il meccanismo elaborato è ispirato al modello del sentencing di matrice anglosassone, ma non è del tutto estraneo al nostro ordinamento, che lo conosce nei processi davanti al giudice di pace Solo dopo la pubblicazione del dispositivo ai sensi del vigente articolo 545, co. 1, c.p.p. sia il giudice sia le parti sono in grado di effettuare una prima valutazione circa la possibile applicazione delle pene sostitutive Nel caso in cui non vi siano preclusioni circa la possibilità astratta di disporre la sostituzione delle pene detentive brevi, al fine di dare evidenza alla possibilità di sostituzione della pena, il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, è gravato dell'onere di dare avviso alle parti nuovo articolo 545-bis, co. 1, primo periodo, c.p.p. . Ad avviso del legislatore della riforma, quindi, a seguito della pronuncia di condanna sul giudice che emette la sentenza ad una sanzione inferiore ad anni quattro grava un preciso onere di valutare la possibile applicazione di pene sostitutive che assicurando forme di limitazione delle libertà personale extra carcerarie, appaiano ugualmente idonee ad assicurare la funzione rieducativa, pur prevenendo il pericolo di commissione di ulteriori reati». Cosicché, prosegue la richiamata decisione, «può affermarsi che sul giudice della condanna grava un preciso obbligo di verificare la sussistenza delle condizioni per disporre la sostituzione delle pene detentive brevi e si tratta di un onere di particolare rilievo poiché funzionale a quell'obiettivo di decarcerizzazione del sistema penale che è stato indicato quale finalità da realizzare al fine di promuovere il reinserimento del condannato e favorire il minore sovraffollamento delle carceri». Quanto all'esercizio di tale potere discrezionale, rileva quindi il contenuto degli articolo 53, 58 e 59 della legge 681/1989 come riformata dal D.Lgs 150/2022 . Segnatamente - annota la sentenza - «fondamentale è l'articolo 58, significativamente intitolato Potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive la norma richiama i parametri dettati dall' articolo 133 cod. penumero stabilendo che valutati detti criteri il giudice può applicare le pene sostitutive quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando anche attraverso opportune prescrizioni, assicurino la prevenzione del pericolo di commissione dì ulteriori reati. Lo stesso articolo aggiunge poi che la pena detentiva non può essere sostituita quando sussistano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. Infine, è l'articolo 59 che detta testualmente le condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva escludendo la possibilità di applicarla per chi ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della sanzione sostitutiva o durante l'esecuzione della stessa deve essere sottoposto a misura di sicurezza personale risulta condannato per uno dei reati di cui all' articolo 4-bis ordinamento penitenziario La condizione ostativa per la concessione delle pene sostitutive, espressamente prevista dal legislatore, è invece quella dettata dall'articolo 58 primo comma cit. secondo cui la pena detentiva non può essere sostituita quando non assicura la prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati sussistano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato». «Va poi ricordato - prosegue ancora la decisione - che ai sensi dell' articolo 95 D.Lgs 150/2022 le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, numero 689 , se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto , con la conseguenza che tutta la disciplina in precedenza esaminata in tema di pene sostitutive è divenuta immediatamente applicabile ai giudizi pendenti in fase di appello, incombendo, pertanto, anche su tale giudice l'obbligo, ove ritualmente investito, di valutare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle pene sostitutive si veda al proposito Sez. 4, numero 636 del 29/11/2023 dep. 09/01/2024 Rv. 285630 - 01 Sez. 6, numero 46013 del 28/09/2023, Rv. 285491 - 01 . Ricostruito in tal modo l'obbligo gravante sul giudice della condanna, deve pertanto ritenersi che il giudice di appello ritualmente investito della questione della applicabilità delle pene sostitutive inflitte con la sentenza di condanna di primo grado deve procedere all'analisi delle condizioni per la concessione delle stesse in tale contesto, quindi, il sistema prevede un doppio richiamo ai criteri direttivi di cui all' articolo 133 cod. penumero dapprima ai fini della determinazione della pena e, poi, ai fini della individuazione della pena sostitutiva così come richiamato dal citato articolo 58 L. 689/81 ». 6.5. Deve, quindi, essere riconosciuto che il quadro di riferimento della introduzione dell'articolo 545-bis cod. penumero e la stessa lettera della legge che affida uno specifico potere-dovere al giudice di merito non consentono di dare alcun rilievo ostativo ad evenienze quale quello del mancato pervenimento del programma di trattamento incombendo al giudice, al fine dell'effettivo esercizio dei suoi poteri, l'obbligo di compulsare l'ente competente al fine di acquisire ogni elemento utile ai fini della determinazione prevista dall' articolo 545-bis, comma 3, cod. proc. penumero Deve essere affermato il seguente principio di diritto «ai fini della decisione sulla istanza di pena sostitutiva ai sensi dell' articolo 545-bis cod. proc. penumero non osta alla sostituzione della pena la sola circostanza del mancato pervenimento del programma di trattamento, ove ritenuto necessario, alla cui formulazione l'ente competente deve essere compulsato da parte del giudice investito della decisione». 7. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione della pena detentiva applicata con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. L'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese delio Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Roma con separato decreto di pagamento ai sensi degli articolo 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione della pena detentiva applicata con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Roma con separato decreto di pagamento ai sensi degli articolo 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Dispone, a norma dell 'articolo 52 d.lgs. 30 giugno 2003, numero 19 6, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.