Contratto di mutuo a tasso fisso con ammortamento alla francese: la regula iuris delle Sezioni Unite

Con ampia e pregevole motivazione le Sezioni Unite rispondono a due interrogativi di assoluta rilevanza per il mondo bancario se la mancata indicazione nel contratto di mutuo, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi sia in grado di incidere negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell’oggetto del contratto causandone la nullità parziale. Se tale mancata indicazione sia comunque causa di nullità del contratto per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.

Duplice la risposta negativa in funzione stabilizzatrice del contratto di mutuo che ha condotto la Suprema Corte ad enunciare il seguente principio di diritto «in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti» Cass. civ., sez. Unite, sent., 29 maggio 2024, numero 15130 . Le questioni oggetto di rinvio pregiudiziale Le Sezioni Unite si sono pronunciate sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Salerno con ordinanza del 19 luglio 2023 ai sensi dell'articolo 363 bis c.p.c. che ha superato il vaglio preliminare della Prima Presidente della Corte Suprema. Segnatamente, le due questioni di diritto formulate dal giudice rimettente sono le seguenti se, in presenza di un mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento c.d. «alla francese» allegato al contratto nel caso di specie, interamente onorato e concluso , il contratto debba contenere, a pena di nullità, anche l'esplicitazione del regime di ammortamento, cioè delle modalità di rimborso del prestito mediante rate fisse costanti comprensive di quote capitali crescenti e di quote interessi decrescenti nel tempo e della eventuale maggiore onerosità del suddetto piano rispetto ad altri piani di ammortamento se, in mancanza di detta indicazione, il contratto sia affetto da nullità parziale per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto articolo 1346 c.c. e/o per violazione della trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra banca e clienti articolo 117 T.U.B . quali siano le eventuali conseguenze di una simile nullità. Il perimetro di cognizione delle Sezioni Unite Precisano le Sezioni Unite che sono rimaste estranee ai quesiti pregiudiziali e alla materia del contendere le seguenti tematiche a i piani di ammortamento relativi ai contratti di mutuo a tasso variabile b l'anticipata estinzione del rapporto di mutuo per scelta volontaria del mutuatario, c le conseguenze della mancata allegazione o inserzione del piano di ammortamento nel contratto. Cenni sulle caratteristiche del piano di ammortamento alla francese Le Sezioni Unite ricordano come il piano di ammortamento «alla francese» sia il «più diffuso in Italia », come si apprende dalle disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 in tema di «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari». Esso è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti» comprensive di una quota capitale crescente e di una quota interessi decrescente . Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che tale piano di ammortamento si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa. Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale debito residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi maturati nell'anno , determinando così la progressiva diminuzione della quota della rata successiva ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via. A detta delle Sezioni Unite non si riscontra poi un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex articolo 1283 c.c. al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione anticipata avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi «scaduti» cioè non pagati alla scadenza, mentre nella specie il contratto è stato interamente onorato. Nel richiamare le considerazioni di recente precedente di legittimità Cass. numero 13144/2023 viene escluso dalle Sezioni Unite che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. La soluzione al primo problema articolato nel quesito pregiudiziale Come sopra anticipato, le Sezioni Unite escludono che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale . Viene, anzitutto, ricordato che l'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto concerne la costruzione strutturale dell'operazione negoziale, in quanto tesa a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all' an e al quantum degli interessi non legali che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti cfr. Cass. numero 28824/2023 numero 36026/2023, numero 17110/2019, numero 8028/2018, numero 25205/2014 . È, allora, da escludere per le Sezioni Unite l'indeterminatezza dell'oggetto quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale articolo 1813 ss. c.c. , vale a dire la chiara e inequivoca indicazione dell' importo erogato , della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato. Viene osservato che nel piano di ammortamento allegato al contratto in lite erano indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi quindi era soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria. Era altresì indicato il maggior tasso annuo effettivo globale TAEG . Segue da escludere l'indeterminatezza dell'oggetto come effetto dell'opacità del contratto Tre sono le ragioni che hanno indotto le Sezioni Unite ad escludere che l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto possa derivare dalla sua opacità per la presenza di un costo o «prezzo» occulto che avrebbe dovuto essere indicato nel contratto ex articolo 117, comma 4, TUB. In dettaglio, ad avviso delle Sezioni Unite la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema «composto» di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall' articolo 117, comma 4, T.U.B . che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un «prezzo» o costo aggiuntivo del prestito e all'applicazione del tasso sostitutivo comma 7 la verifica sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura articolo 1325 e 1346 c.c. e alla integrità del consenso negoziale Cass. numero 13446/2023 , 18039/2012 , sia al controllo di meritevolezza del contratto v. Cass. SU numero 5657/2023 il maggior carico di interessi del prestito non dipende – e comunque non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento «alla francese» standardizzati – da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi, né su interessi «scaduti» propriamente anatocistici , ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante calmierata nei primi anni in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. Ragion per cui in mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo TAN che dev'essere ed è stato esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale TAEG anch'esso esplicitato. Secondo infine assodato orientamento di legittimità v. Cass. numero 4597/2023 numero 17187/2023 e 34889/2023, numero 39169/2021 il TAEG è solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientra nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all' articolo 117, comma 4, T.U.B ., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto. La soluzione al secondo problema articolato nel quesito pregiudiziale Secondo le Sezioni Unite deve infine escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. Ribadisce, al riguardo, la Corte Suprema che il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante inizialmente calmierata e non decrescente. D'altronde, avverte la Corte, le Disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 impongono agli istituti di credito di fornire l'informativa precontrattuale ai clienti mediante riepilogo puntuale delle somme dovute alle varie scadenze tramite un piano redatto in modo chiaro e comprensibile che indichi la periodicità e composizione delle rate, precisando se si prevede il rimborso periodico del solo capitale , dei soli interessi o di entrambi, anziché mediante ricorso a formule lessicali o a espressioni matematiche che vorrebbero spiegare le modalità di calcolo degli interessi ma la cui esigenza di precisione si scontra col livello di tecnicismo che sfugge alla comprensione dei più. La riflessione delle Sezioni Unite sulla «trasparenza contrattuale» Se il contratto «trasparente» è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto cfr. Cass. civ. numero 28824/2023 , consentendo al consumatore di avere piena contezza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto, al momento della sua conclusione, e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno Corte di Giustizia, 20 settembre 2018, cit., p. 63 e 67 , tale è – avvertono le Sezioni Unite – quello in lite avendo l'istituto di credito assolto agli obblighi informativi a suo carico tramite il piano di ammortamento allegato al contratto, in base al quale al cliente è assicurata la possibilità di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria e di valutarne la convenienza confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato. Proprio tale possibilità di raffronto tra prodotti diversi è, a detta delle Sezioni Unite, lo scopo della trasparenza. Altrimenti, ipotizzando cioè in astratto che tra gli obblighi comportamentali dell'istituto di credito vi sia anche quello di esplicitare nel contratto il regime di ammortamento o la modalità di capitalizzazione degli interessi, ne potrebbero discendere, sotto il profilo delle strutture rimediali, in caso di violazione, eventuali conseguenze sul piano della responsabilità dell'istituto di credito e non della validità del contratto cfr. Cass. SU numero 26724/2007 . Concludono le Sezioni Unite il proprio percorso motivazionale puntualizzando che la disciplina di settore intende contemperare gli obblighi di condotta degli istituti di credito con l'esigenza di lasciare al cliente la libertà di scegliere l'istituto che gli offre un piano di rimborso più confacente alle proprie esigenze e condizioni, ma non si spinge ad esigere che gli istituti si sostituiscano a lui nella valutazione della adeguatezza e convenienza dell'operazione, a differenza di quanto accade, solo in parte, in altri settori nei quali gli obblighi informativi sono configurati in termini più stringenti, anche in considerazione dei profili di rischio che ivi si manifestano. D'altronde, eventuali dubbi sulla comprensione del meccanismo di funzionamento del piano allegato al contratto e dei suoi effetti potrebbero essere espressi al momento della stipulazione del contratto che è la sede in cui il cliente potrebbe esigere dall'istituto bancario ogni eventuale chiarimento al riguardo. Da qui l'enunciazione del principio di diritto sopra riportato.