Valida la trasmissione via mail del verbale d’assemblea al condomino assente

L'articolo 66 disp. att. c.c. prevede specifiche forme per l’invio dell'avviso di convocazione dell’assemblea, ma non per la comunicazione del verbale.

Un Condominio deliberava l' esecuzione dei lavori di rifacimento delle facciate , decidendo di pagare subito la cifra per poter beneficiare del bonus facciate senza attendere l'esito della nuova finanziaria, iniziando così i lavori nel 2021 e finendoli nel primo quadrimestre 2022 salvo impedimenti. Una condomina assente in sede di assemblea impugnava il verbale assumendo che la decisione fosse pregiudizievole nei suoi confronti in quanto ella non aveva la possibilità economica di far fronte alla spesa. L'amministratore, dopo averle inviato via mail il verbale dell'assemblea, aveva infatti anticipato la sua quota per poi chiederle il rimborso, ma la signora riteneva illegittimo tale comportamento oltre che privo di qualunque titolo stante la dedotta nullità della delibera suddetta. Il Tribunale di Genova ha però respinto la richiesta della condomina, sottolineando che dopo la prima mail dell'amministratore contenente il verbale dell'assemblea, «erano seguiti diversi scambi di messaggi via whatsapp e via posta elettronica tra l'attrice e l'amministratore, messaggi che avevano reso incontrovertibile la piena conoscenza da parte della signora omissis della delibera assembleare». Il Giudice precisa, infatti, che l' articolo 66 disp. att. c.c. prevede specifiche forme per comunicare l'avviso di convocazione dell'assemblea, quali raccomandata postale, PEC, fax o consegna a mano, ma tali modalità non si riferiscono alla successiva comunicazione e trasmissione del verbale al condomino assente. In altre parole, per questo tipo di comunicazione la legge non prevede alcuna formalità e la modalità di invio resta quindi libera. Per questi motivi, il Giudice ha confermato la validità della mail con cui era stato trasmesso il verbale, respingendo le obiezioni sollevate dalla condomina.

Svolgimento del processo e motivi della decisione rilevato che con atto di citazione ritualmente notificato la omissis esponeva, in particolare, che - intendeva impugnare il verbale dell'assemblea del 18/12/2021 del omissis di omissis del omissis 1, ricevuto dalla stessa il omissis , nell'unico suo punto, il punto 1, in cui era stato deliberato, non si sapeva da chi e con quale maggioranza o se all'unanimità, di mantenere in essere la precedente delibera a patto che non vengano variate le condizioni economiche e di percentuale di detraibilità del bonus facciate e di pagare subito per beneficiare del bonus facciate senza attendere l'esito della nuova finanziaria iniziando i lavori nel 2021 finendoli nel primo quadrimestre 2022 salvo impedimenti. I condomini si dovranno attivare per effettuare il versamento entro il 30/12 e si ricorda che la omissis è disponibile al finanziamento privato per ogni condomino a tassi agevolati. - tale delibera era sommamente pregiudizievole per la stessa che non aveva la possibilità di pagare la propria quota dei lavori - probabilmente a seguito di tale delibera, illegittima per le ragioni di cui sopra, l'amministratore, senza neppure chiederglielo o anche solo avvertirla, aveva pensato di sostituirsi all'odierna esponente pagando la quota della stessa omissis - era venuta a sapere di tale pagamento effettuato al suo posto da parte dell'amministratore, solo di recente, quando quest'ultimo le aveva chiesto il rimborso. Tale comportamento dell'amministratore, al pari della delibera impugnata, era illegittimo e privo di qualsiasi fondamento giuridico - pertanto chiedeva venisse accertato l'infondatezza della richiesta di rimborso da parte dell'amministratore del pagamento della quota a carico dell'odierna esponente. Tanto premesso conveniva in giudizio davanti il Tribunale di omissis al fine di sentire annullare la delibera impugnata nel punto 1 unico punto non essendo possibile capire chi aveva votato a favore e chi contro, con quale maggioranza o se all'unanimità dichiarare illegittima la richiesta di rimborso da parte dell'amministratore del condominio all'odierna esponente in ordine a un prestito omissis mai chiesto dalla stessa e di cui neppure si conosceva l'esistenza. -constatato che on comparsa datata 12/10/2022 si costituiva il omissis dello stabile sito in omissis # del omissis 1, eccependo ed osservando, tra l'altro che - l'assemblea del omissis di omissis del omissis 1, tenutasi in data omissis , aveva deliberato all'unanimità di appaltare i lavori di rifacimento delle facciate beneficiando del cd. sconto in fattura e dando incarico all'amministratore, omissis # di richiedere a omissis spa il finanziamento della quota di lavori rimasta a carico del omissis e pari al 10% dei medesimi, corrispondenti a omissis -all'assemblea aveva partecipato anche l'odierna attrice, signora omissis con voto favorevole si veda docomma 1 verbale assemblea condominiale del 5.10.2021 - successivamente, con l'entrata in vigore del decreto anti frodi e la sopravvenuta impossibilità di ottenere il finanziamento al omissis della quota del 10% e tenuto conto che per ottenere il cd. bonus facciate e quindi lo sconto in fattura la normativa imponeva l'inizio lavori e il pagamento del 10% della somma dovuta entro e non oltre il omissis pena la decadenza dal beneficio, l'amministratore aveva immediatamente convocato assemblea straordinaria, tenutasi in data omissis - in tale occasione i presenti avevano deliberato di confermare l'esecuzione dei lavori usufruendo del bonus e versando quindi quanto dovuto immediatamente entro il termine previsto docomma 2, verbale assemblea straordinaria del 18.12.2021 -a tale assemblea la signora omissis non era presente, pur se regolarmente convocata -in data omissis il omissis # aveva inviato ai omissis ivi compresa la signora omissis via mail il riparto straordinario deliberato al fine di consentire il pagamento nei termini docomma 3 mail del 23.12.2021 -successivamente, con mail del 28.12.2021, l'amministratore del omissis esponente aveva trasmesso ai omissis ivi compresa l'odierna attrice il verbale dell'assemblea tenutasi il omissis docomma 4 mail del 28.12.2021 - approssimandosi il termine della scadenza del pagamento del 10% dei lavori ed essendo la condomina omissis l'unica a non aver versato la quota a suo carico, il omissis aveva comunque provveduto a saldare la fattura dell'impresa al fine di non perdere il beneficio del bonus, sostanzialmente anticipando gli importi dovuti dell'attrice - la signora omissis aveva quindi riferito all'amministratore la propria difficoltà a reperire i fondi necessari al pagamento della quota -erano seguiti diversi scambi di messaggi via whatsapp e via posta elettronica tra l'attrice e l'amministratore, messaggi che avevano reso incontrovertibile la piena conoscenza da parte della signora omissis della delibera assembleare del 18.12.2021 impugnata -In particolare, in data omissis la signora omissis scriveva testualmente Buongiorno, sono omissis dell'immobile di omissis , potrei avere la seguente documentazione della spesa per la facciata? Mi riferisco a contratto d'appalto, costo della facciata, quota da versare a chi l'ha versata per me anche ad altri è stata versata? , sconto di fattura o cessione del credito. Vi ringrazio anticipatamente, i miei più cordiali saluti. docomma 5 mail del 26.01.2022 . In data omissis il omissis # aveva poi inviato a tutti i condomini ivi inclusa l'attrice la documentazione da firmare e necessaria per il bonus - in pari data la signora omissis risponde via mail dal medesimo indirizzo utilizzato per tutte le altre comunicazioni sollecitando anche l'ulteriore documentazione richiesta - la presente impugnazione era tardiva e, pertanto, la signora omissis era decaduta dal diritto di ottenere l'annullamento della deliberazione condominiale del 18.12.2021 ai sensi dell' articolo 1137 c.comma - Il verbale dell'assemblea predetta era stato infatti trasmesso all'attrice via mail, all'indirizzo da questa fornito e sempre utilizzato per le comunicazioni con l'amministrazione condominiale come si evince dallo scambio di mail prodotto sub 6, nonché dalla mail inviata dalla stessa attrice in data omissis , in data omissis docomma 4 . Che la signora omissis fosse pienamente a conoscenza della delibera de qua era ulteriormente comprovato dal successivo scambio di messaggi e-mail con l'amministratore relativi all'ottenimento di un finanziamento personale per la quota dei lavori a essa riferibile e, ancor più specificamente, laddove il 26 gennaio 2022 l'attrice chiedeva lumi circa l'avvenuto anticipo della somma a suo carico - il deposito dell'istanza di mediazione è avvenuto in data omissis , dopo ben tre mesi dalla comunicazione del verbale - era quindi pacifica la decadenza dall'azione e, pertanto, l'attorea domanda non poteva che essere respinta essendo infondata anche nel merito - l'unico motivo di impugnazione era l'asserita mancata indicazione nel verbale della maggioranza con cui la delibera era stata presa. In verità era pacifico in giurisprudenza che l'indicazione del nominativo e dei millesimi di chi aveva espresso voto favorevole fosse necessaria solo per le decisioni prese a maggioranza. Nel caso di specie i condomini avevano deliberato all'unanimità dei presenti. -la delibera impugnata nulla aveva innovato, ma costituiva semplicemente una presa d'atto dell'impossibilità di ricorrere al credito bancario per finanziare quanto non scontabile in fattura pertanto il credito del omissis verso la signora omissis - per ottenere il pagamento del quale si riserva di agire in apposito giudizio - sorgeva in realtà già con la prima delibera. Da ciò derivava pure la carenza di interesse ad agire della attrice. Concludeva in via preliminare perché venisse dichiarata l'intervenuta decadenza e omissis articolo 1137 c.comma per essere stata proposta l'azione oltre il termine di 30 giorni previsto dalla citata norma e comunque respingere ogni domanda proposta dalla attrice. - rilevato che con comparsa datata 13/10/2022 si costituiva il omissis osservando ed eccependo, in particolare, che -la vertenza traeva origine dalla delibera condominiale del 18.12.2021 con cui i condomini all'unanimità in assenza della signora omissis avevano preso atto dell'impossibilità di ottenere un finanziamento a copertura della quota di lavori straordinari alle facciate a carico del condominio e confermato di voler comunque procedere al rifacimento delle facciate deliberato in data omissis con il bonus previsto ed in particolare con il cd sconto in fattura docomma 1 -la predetta delibera era stata inviata all'attrice con mail del 28.12.2021, all'indirizzo mail che l'attrice ha fornito all'amministratore e che veniva usualmente utilizzato per ogni comunicazione docomma 2 - atteso che, per beneficiare del bonus, era necessario procedere al pagamento del 10% dell'importo complessivo dei lavori entro e non oltre il omissis e visto che tutti i omissis ad accezione della signora omissis avevano provveduto al versamento della quota a loro carico, l'amministratore esponente aveva comunque provveduto al pagamento di tutto quanto dovuto tramite il conto corrente condominiale, facendo anticipare anche la somma di spettanza dell'attrice -in via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione passiva in capo medesimo, non comprendendo davvero in forza di quali motivazioni era stato evocato nel presente giudizio in proprio. Infatti, se era pur vero che la quota di lavori in capo alla signora omissis non era stata da questa versata, ma era stata comunque pagata all'impresa unitamente alle quote degli altri omissis il versamento era però avvenuto dal conto corrente condominiale ed era stato effettuato dal omissis ovviamente per il tramite del suo amministratore. La domanda di accertamento della legittimità o meno della richiesta di rimborso di detta somma avrebbe quindi dovuto essere formulata nei confronti del omissis e non della persona del omissis # -per mero scrupolo difensivo, evidenziava che la somma di omissis risultava pacificamente dovuta dalla omissis con la conseguenza che l'eventuale richiesta di rimborso da parte del soggetto legittimato era del tutto legittima - infatti, la delibera assunta in data omissis dall'assemblea condominiale era pienamente valida ed efficace. omissis impugnazione era palesemente tardiva, essendo la signora omissis a conoscenza del verbale relativo sin dal 28.12.2021 come dimostrato dallo scambio di comunicazioni via email e whatsapp prodotte in atti, e comunque infondata - peraltro, come si evinceva dallo scambio di messaggi whatsapp ed email, l'odierna attrice si era autonomamente attivata per ottenere il finanziamento della somma a suo carico. Ciò dimostrava la piena conoscenza della delibera oggetto di causa ben antecedentemente alla data indicata in citazione nonché l'acquiescenza alla stessa prestata dalla signora omissis di tal ché l'impugnazione doveva essere respinta -la delibera impugnata nulla aveva innovato, ma costituiva semplicemente una presa d'atto dell'impossibilità di ricorrere al credito bancario per finanziare quanto non scontabile in fattura pertanto il credito del omissis verso la signora omissis sorgeva in realtà già con la prima delibera. Da ciò derivava pure la carenza di interesse ad agire dell'odierna attrice e comunque l'avversaria domanda era infondata. Concludeva per la dichiarazione di carenza di legittimazione passiva del omissis e comunque per il rigetto delle domande attoree. -ritenuto che la domanda attorea concernente la delibera assembleare sia tardiva e come tale inammissibile - ritenuto infatti che l'eccezione di decadenza sollevata dal omissis sia meritevole di accoglimento - considerato che in forza dell' articolo 1137 cod. civ. che disciplina l'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea, le deliberazioni assunte dalla stessa sono obbligatorie per tutti i omissis di esse, qualora siano contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni omissis se assente, dissenziente o astenuto, può adire l' omissis chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti - considerato che se pure l' articolo 66 disp. att. c.comma prevede specifiche forme, quali posta raccomandata, pec, fa omissis o consegna a mano, per la comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, queste non sono riferibili all'invio del verbale al condominio assente, la cui forma resta libera - valutato che l'onere della prova spetta al condominio e può essere raggiunta con ogni mezzo anche per presunzioni - considerato pertanto legittimo ed idoneo a far decorrere i termini per l'impugnazione anche il semplice invio del verbale assembleare a mezzo email all'indirizzo da sempre utilizzato tra le parti per le comunicazioni - ritenuto che nella fattispecie in esame sussistono i seguenti indizi gravi, precisi e concordanti utili a dimostrare che l'attrice a fine gennaio 2022 era pienamente a conoscenza del contenuto della delibera dalla stessa impugnata solo in data omissis deposito istanza di mediazione e quindi tardivamente - constatato in primo luogo che l'amministratore ha inviato il verbale dell'assemblea straordinaria, via email in data omissis , a tutti i condomini prod.4 condominio ed 10/12/2021 il relativo avviso di convocazione - rilevato del resto che vi sono state numerose email, nel periodo ottobre 2021- febbraio 2022, tra l'amministratore del omissis e la omissis utilizzando sempre lo stesso indirizzo di posta elettronica di quest'ultima ossia omissis hotmail.com si vedano produzioni condominio - esaminati inoltre i messaggi whatsapp tra le parti prod.7 condominio ed in particolare quello inviato il 26 gennaio 2022 da parte della omissis all'amministratore dove si legge potrei avere la seguente documentazione della spesa per la facciata? Mi riferisco a contratto d'appalto, costo della facciata, quota da versare e chi l'ha versata per me anche ad altri è stata versata? omissis di fattura o cessione del credito - valutato infine che non risulta prodotta alcuna email e/o messaggio whatsapp in cui la omissis chieda le ragioni giuridiche in forza delle quali era stata pagata anche la sua quota -ritenuto che la domanda attorea proposta nei confronti del omissis in proprio sia inammissibile per carenza di legittimazione passiva - considerato che la legittimazione a contraddire - che, peraltro, neppure costituisce un presupposto processuale ma una condizione dell'azione - si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale mentre attiene invece al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata. -rilevato che nell'atto introduttivo la omissis dichiara che Probabilmente a seguito di tale delibera, illegittima per le ragioni di cui sopra, l'amministratore, senza neppure chiederglielo o anche solo avvertirla, ha ben pensato di sostituirsi all'odierna esponente pagando la quota della stessa omissis . La signora omissis è venuta a sapere di tale pagamento effettuato al suo posto da parte dell'amministratore, solo di recente, quando quest'ultimo le ha chiesto il rimborso - osservato che l'attrice non sostiene espressamente che il omissis in proprio, abbia autonomamente deciso di pagare con denaro personale la quota della stessa - constatato anzi che l'attrice afferma che l'amministratore, ha pagato la quota della medesima, probabilmente sulla base della delibera in discussione - ritenuta, di conseguenza, condivisibile la linea difensiva del omissis secondo cui omissis se è pur vero che la quota di lavori in capo alla signora omissis non è stata da questa versata, ma è stata comunque pagata all'impresa unitamente alle quote degli altri omissis il versamento è però avvenuto dal conto corrente condominiale ed è stato effettuato dal omissis ovviamente per il tramite del suo amministratore. La domanda di accertamento della legittimità o meno della richiesta di rimborso di detta somma avrebbe quindi dovuto essere formulata nei confronti del omissis e non della persona del omissis Le spese, liquidate in base alla bassa complessità della causa, seguono la soccombenza P.Q.M. Il tribunale di omissis in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione, domanda -dichiara inammissibile, per le ragioni di cui in parte motiva, la domanda attorea nei confronti del omissis -dichiara inammissibile, per le ragioni di cui in parte motiva, la domanda attorea nei confronti di omissis -condanna la omissis a pagare al omissis le spese giudiziali che liquida in omissis a titolo di onorari, oltre omissis CPA e spese generali -condanna la omissis a pagare al omissis le spese giudiziali che liquida in omissis a titolo di onorari, oltre omissis CPA e spese generali omissis 12/2/2024