La sentenza costitutiva a seguito di domanda di esecuzione specifica della compravendita ha efficacia ex nunc

La domanda di reintegra nel possesso di un bene è proponibile anche nei confronti del promissario acquirente che abbia ottenuto la sentenza di cui all' articolo 2932 c.c., purché sia passata in giudicato. Tale sentenza, infatti, essendo costitutiva ex nunc , produce gli effetti del contratto preliminare e trasferisce la proprietà del bene solo con il passaggio in giudicato.

Diversi anni dopo l'acquisto di un immobile, il proprietario riceveva una raccomandata con cui era stato informato che l'immobile era stato acquistato da una società che l'aveva acquistato da una coppia che, a sua volta, ne aveva ottenuto la proprietà in forza di una sentenza della Corte d'appello di Bari a seguito di domanda di esecuzione in forma specifica . La vicenda veniva portata all'attenzione del tribunale. L'attore chiedeva infatti la valutazione del suo possesso in buona fede per oltre un decennio e l'astratta idoneità del titolo al fine di dichiarare l'intervenuta usucapione . Il Tribunale rigettava però la domanda dell'attore ed accoglieva la riconvenzionale di declaratoria di occupazione abusiva dell'immobile. La decisione veniva ribaltata in sede di appello riconoscendo l' usucapione breve . La questione è dunque giunta all'attenzione dei Giudici di legittimità su ricorso della società acquirente. La Cassazione, accogliendo il ricorso, ricorda che «l' effetto traslativo della proprietà del bene scaturente dalla sentenza ex articolo 2932 c.c. si produce solo dal momento del suo passaggio in giudicato , con la contemporanea acquisizione dell'immobile al patrimonio del promissario acquirente destinatario della pronuncia». Prima di tale momento il promittente venditore è proprietario e possessore, di conseguenza nel caso di specie non ricorre il presupposto dell'acquisto a non domino per l'applicazione dell'usucapione abbreviata ex articolo 2932 c.c. Sussiste l'ipotesi di usucapione abbreviata, in presenza degli altri requisiti, solo quando il trasferimento sia stato disposto da chi non era proprietario dell'immobile con titolo astrattamente idoneo, valido e debitamente trascritto. Di fatto, la sentenza d'appello ha fatto erronea applicazione dell' articolo 1159 c.c. non essendo configurabile l'usucapione decennale in favore di chi abbia acquistato un immobile dall'effettivo proprietario. La vicenda deve essere inquadrata nella diversa fattispecie della c.d. doppia alienazione con responsabilità del venditore promittente e, se in mala fede, anche dell'acquirente promissario . D'altra parte, il notaio convenuto aveva affermando che la mancata comunicazione della trascrizione pregiudizievole della domanda giudiziale ex articolo 2932 c.c. era da attribuire ad un errore della conservatoria. Sul punto infatti «l'errore nella indicazione della trascrizione può determinare un'indagine in ordine alla conseguente responsabilità per il danno cagionato all'acquirente che si vede opposto un titolo anteriormente trascritto ma non può comportare il prevalere del secondo titolo rimanendo sempre l'effetto prenotativo della prima trascrizione». In conclusione, la Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello.

Presidente Mocci – Relatore Varrone Fatti di causa 1. A.A. conveniva in giudizio la omissis srl, esponendo che con atto a rogito del notaio A.D. del 19.04.1991, registrato il 7.05.91 e trascritto il 6.05.1991, aveva acquistato da T.M. l'immobile sito in Adelfia alla via G. omissis che aveva iniziato a possedere pacificamente. In data 29.11.2002, aveva ricevuto dallo studio legale S., per conto di OMISSIS srl, lettera raccomandata con cui era stato informato che detta società, in data 10.10.02, aveva acquistato, con atto del notaio G.G., l'immobile in questione dai coniugi C.P. e D.P. cui era pervenuto in forza della sentenza numero 423/99 resa dalla Corte di appello di Bari il 2.03- 4.05 .1999, registrata il 24.08.2000 e trascritta l'8.02.01 a seguito di domanda di esecuzione in forma specifica contro il predetto venditore, T.M., introdotta, innanzi al Tribunale di Trani, con atto di citazione trascritto il 3 marzo 1991. L'attore chiedeva, pertanto, valutati il possesso in buona fede dell''immobile per oltre un decennio e l'astratta idoneità del titolo, dichiararsi l'intervenuta usucapione, ex articolo 1159 cc , in suo favore del predetto immobile. 2. Si costituiva la omissis srl eccependo l'inammissibilità dell'avversa domanda e spiegando domanda riconvenzionale mirata ad ottenere il rilascio dell'immobile, in quanto detenuto sine titulo dall'A. nonché il risarcimento dei danni, quantificati in misura di € 1.000,00 al mese, dalla data di stipula dell'atto di acquisto 10.10.02 a quella di effettivo rilascio. 3. L' A.A. veniva autorizzato a chiamare in causa, a titolo di manleva, il notaio rogante, dott.ssa A.D., che costituitasi respingeva ogni addebito, ascrivendo l'omessa indicazione della precedente trascrizione dell'atto di citazione ex articolo 2932 cc unicamente alla conservatoria. 4. Il Tribunale rigettava la domanda dell'attore ed accoglieva la riconvenzionale di declaratoria di occupazione abusiva dell'immobile di via G., fissando la data del 30.03.2017 per il relativo rilascio. Il giudice di primo grado motivava in ordine alla mancanza del requisito dell'acquisto a non domino avendo l'A.A. acquistato da colui che all'epoca era ancora l'effettivo proprietario dell'immobile. 5. A.S., in qualità di unica erede di A.A., deceduto nelle more proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 6. omissis srl resisteva in appello e proponeva appello incidentale. 7. La Corte d'Appello di Bari accoglieva l'appello principale ed in riforma della impugnata sentenza dichiarava, in favore di A.S., l'acquisto per usucapione ex articolo 1159 c.c. , della proprietà dell'immobile sito in omissis BA alla via G. in catasto al foglio omissis , rigettava l'appello incidentale. In particolare, la decisione si fondava sulla ritenuta esistenza del presupposto dell'acquisto a non domino da parte dell'A. e conseguentemente della ricorrenza dei presupposti dell'usucapione “breve” ex articolo 1159 c.c. in quanto la sentenza ex articolo 2932 c.c. retroagiva alla data di trascrizione della domanda che era avvenuta anteriormente alla stipula del contratto di vendita da parte di T.M. che, dunque, a quel momento non poteva considerarsi proprietario. Dunque, poiché la vendita conclusa tra l'alienante T.M. e l'acquirente A., con atto trascritto il 6.05.1991, era inefficace ricorreva il richiamato presupposto dell''acquisto a non domino, non potendo il dante causa disporre efficacemente del bene, per quanto ancora proprietario, a causa dell'effetto prenotativo derivante dalla disciplina delle trascrizioni. Ricorrevano anche gli ulteriori presupposti del titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà e della buona fede di A. al momento dell'acquisto. Restava assorbita la domanda di manleva avanzata dall'appellante, in via subordinata, nei confronti del notaio A.D. e restava, altresì, assorbito l'appello incidentale proposto da omissis srl unicamente in punto di spese. 8. omissis srl ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di un unico motivo. 9. A.S. ha resistito con controricorso. 10. A.D. è rimasta intimata. 11. La ricorrente con memoria depositata in prossimità dell'udienza ha insistito nelle sue richieste. Ragioni della decisione 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato violazione degli artt.1159 , 2932 e 2652 numero 2 c.c. La ricorrente deduce l'erroneità della sentenza impugnata in quanto in contrasto, tra l'altro, con il principio consolidato stabilito dalla Suprema Corte su tutte Cass. Civ., Sezioni Unite, 22.02.2010 numero 4059 , in virtù del quale la sentenza costitutiva emessa ai sensi dell' articolo 2932 c.c. ha efficacia ex nunc e la trascrizione della domanda giudiziaria ex articolo 2652 numero 2 c.c. , ha soltanto lo scopo di risolvere il conflitto tra l'attore e tutti gli aventi causa dal convenuto che abbiano effettuato trascrizioni o iscrizioni nei suoi confronti dopo la trascrizione della domanda, ma non anticipa gli effetti della sentenza costitutiva nei rapporti fra le parti al momento della proposizione della domanda di esecuzione specifica. Disattendendo tali consolidati principi, la Corte d'Appello di Bari, ha, invece, ritenuto la sentenza ex articolo 2932 c.c. avente efficacia ex tunc, ritenendo che gli effetti traslativi anche diversi da quelli meramente relativi al conflitto tra le trascrizioni retroagissero alla data della trascrizione della relativa domanda introduttiva ex articolo 2652 numero 2 c.c. e di conseguenza ha ritenuto sussistessero i presupposti per l'usucapione decennale ex articolo 1159 c.c. dell'immobile, con particolare riferimento al presupposto dell'acquisto a non domino. In realtà, al momento della vendita dell'immobile del 19.04.1991, effettuata da T.M. in favore di A.A., il T.M. era proprietario a tutti gli effetti. Infatti, era pur presente, a quella data, una trascrizione pregiudizievole sul detto immobile, effettuata il 13.03.1991, relativa all'atto introduttivo di un'azione giudiziaria ex articolo 2932 c.c. introitata da C.P. dante causa della omissis s.r.l. contro T.M. per l'esecuzione in forma specifica di un preliminare di vendita ma solo dal momento del passaggio in giudicato 19.06.2000 della sentenza che accoglieva la domanda del C.P., il T.M. non poteva più essere considerato come proprietario dell'immobile e non prima. 1.1 Il motivo di ricorso è fondato. Come hanno precisato le Sezioni Unite l'effetto traslativo della proprietà del bene scaturente dalla sentenza ex articolo 2932 c.c. si produce solo dal momento del suo passaggio in giudicato, con la contemporanea acquisizione dell'immobile al patrimonio del promissario acquirente destinatario della pronuncia. Prima di tale momento il promittente venditore è proprietario e possessore. Ne consegue che non ricorre nella specie il presupposto dell'acquisto a non domino per l'applicazione dell'usucapione abbreviata ex articolo 2932 c.c. In proposito può richiamarsi anche il seguente principio di diritto La domanda di reintegra nel possesso di un bene è proponibile anche nei confronti del promissario acquirente di questo che abbia ottenuto la sentenza di cui all' articolo 2932 cod. civ. , purché passata in giudicato. Invero tale sentenza essendo costitutiva ed avendo efficacia ex nunc , solo con il passaggio in giudicato produce gli effetti del contratto preliminare e trasferisce la proprietà del bene, sicché sino a tale data il promittente venditore è proprietario e possessore. Sez. 2, Sentenza numero 2522 del 19/03/1999, Rv. 524305 - 01 . Di usucapione abbreviata può parlarsi, sussistendo gli altri requisiti, solo quando il trasferimento sia stato disposto da chi non era proprietario dell'immobile con titolo astrattamente idoneo, valido e debitamente trascritto. Di conseguenza, la sentenza della Corte d'Appello ha fatto erronea applicazione dell' articolo 1159 c.c. non essendo configurabile l'usucapione decennale in favore di chi abbia acquistato un immobile dall'effettivo proprietario. Nel caso di specie si è in presenza di una c.d. doppia alienazione con responsabilità del venditore promittente e se in mala fede anche dell'acquirente promissario . D'altra parte, la A.S. aveva chiamato in giudizio anche il notaio che, per quanto si legge in sentenza, si era difeso affermando che la mancata comunicazione al ricorrente della trascrizione pregiudizievole della domanda giudiziale ex articolo 2932 c.c. era da ascrivere ad un errore della conservatoria. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda del ricorrente nei confronti del notaio e il ricorrente aveva proposto appello anche avverso tale statuizione. D'altra parte, l'errore nella indicazione della trascrizione può determinare un'indagine in ordine alla conseguente responsabilità per il danno cagionato all'acquirente che si vede opposto un titolo anteriormente trascritto ma non può comportare il prevalere del secondo titolo rimanendo sempre l'effetto prenotativo della prima trascrizione. 2. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Bari in diversa composizione che farà applicazione dei principi di diritto sopra enunciati e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Bari in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.