Le misure di prevenzione e le misure di sicurezza possono coesistere?

Con la pronuncia in esame, vengono chiariti i rapporti di esecuzione delle diverse misure restrittive cui fa eccezione solo l’intervento della pena e della misura cautelare detentiva , risultando lineare e complementare anche il disposto dell’articolo 15, comma 2, secondo periodo, d.lgs. numero 159/2011.

Accogliendo il ricorso in oggetto, il Collegio sottolinea come le misure di prevenzione e le misure di sicurezza possono coesistere, solo nel senso che possono essere applicate al medesimo soggetto in successione cronologica la fase esecutiva è regolata dal testo dell'articolo 13, d.lgs. numero 159/2011, nel senso che «nell'ipotesi in cui sia già in corso di esecuzione una misura di sicurezza, la misura di prevenzione emessa cessa di essere efficace». La stessa giurisprudenza Cass. numero 16557/2022 ricorda che tale disposizione è amalgamata con il comma 2-ter del successivo articolo 14, che impone «la rivalutazione necessaria della pericolosità in caso di iato rilevante tra decisione ed esecuzione, in materia di prevenzione. Pertanto, sembra ragionevole, attendere l'epilogo della misura di sicurezza già in corso di applicazione prima di procedere alla necessaria rivalutazione della pericolosità in chiave prognostica rispetto alla misura di prevenzione da parte “eventualmente” in esecuzione al termine della libertà vigilata». L'articolo 13 cit., infatti, prevede «solo la cessazione degli effetti della misura di prevenzione personale sopravvenuta, senza affatto imporne la successiva ripresa».

Presidente Beltrani – Relatore Perrotti Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Reggio Calabria, sezione per le Misure di Prevenzione, ha rigettato l'impugnazione proposta avverso il provvedimento depositato in data 23 novembre 2022, con cui il Tribunale del medesimo capoluogo, all'esito dell'udienza del 9 novembre precedente, aveva disposto l'esecuzione del decreto con il quale, in data 15 luglio 2015 definitivo il 5 luglio 2017 , il medesimo Tribunale aveva applicato a L.G. la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno. 1.1. Il proposto, in data 29 giugno 2022, era stato scarcerato all'esito della espiazione della pena inflitta per il delitto di cui all'articolo 416 bis cod. penumero il Tribunale, verificata la persistenza della pericolosità sociale del prevenuto, aveva provveduto secondo quanto dispone l'articolo 14, comma 2 ter aggiunto dall'articolo 4 della legge numero 161 del 17 ottobre 2017 del d.lgs. 159/2011. 2. Con provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Sassari in data 4 ottobre 2022, il prevenuto era stato, peraltro, già sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, in esecuzione alla data del provvedimento che disponeva l'esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. 2.1. La Corte territoriale, nel rigettare il primo motivo di gravame, speso in tema di necessaria postergazione della esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno, rispetto alla continuità da offrire alla libertà vigilata già in corso, ha inteso privilegiare il significato evincibile dal testo normativo che regola i rapporti tra la misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno e tra le altre coercizioni la libertà vigilata articolo 15, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 6 settembre 2011 numero 159. Tale disposizione prevede che Se alla persona obbligata a soggiornare è applicata la libertà vigilata, la persona stessa vi è sottoposta dopo la cessazione dell'obbligo del soggiorno. . Laddove la lettera che si legge all'articolo 13, del medesimo testo normativo, che regola i rapporti della sorveglianza speciale con le misure di sicurezza e la libertà vigilata, dispone che quando è applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata, durante la sua esecuzione non si può far luogo alla sorveglianza speciale, della quale se applicata cessano gli effetti . 2.2. La Corte territoriale ha respinto anche il secondo motivo di gravame, stimando attuale ed effettiva la pericolosità sociale manifestata dal prevenuto sulla base di allegazioni fattuali che valorizzavano i suoi ininterrotti legami con il contesto criminale organizzato di provenienza territoriale e la sua buona disposizione verso tale contesto, coincidente peraltro con il suo nucleo familiare attivo e ancora attualmente virulento, tanto che con decreto ministeriale del 6 dicembre 2021 era stato prorogato sulla base di informazioni raccolte nell'agosto 2020 e nell'agosto 2021 il regime detentivo speciale di cui all'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. L'aspetto rieducativo, conseguente al trattamento carcerario vissuto nell'ultimo decennio, era dunque ritenuto recessivo dalla Corte. 3. Avverso tale decreto ha tempestivamente proposto ricorso per cassazione il difensore del L.G., articolando due motivi di critica al provvedimento di secondo grado 3.1. Violazione della legge che disciplina il rapporto tra l'esecuzione delle misure di prevenzione personale in particolare i rapporti tra la sorveglianza speciale e la libertà vigilata, articolo 606, comma 1, lett. b, cod. proc. penumero , in riferimento agli articolo 13 e 15 comma 2, d.lgs. numero 159 del 2011 , atteso che la seconda disposizione normativa articolo 15, comma 2, D.lgs. cit. trova applicazione solo in caso sia disposto l'obbligo di soggiorno, senza sorveglianza speciale mentre in caso di applicazione della sorveglianza speciale, accompagnata o meno da misure di contenimento territoriale, trova applicazione solo l'articolo 13 del d.lgs. citato nei termini il ricorrente cita Sez. 5, numero 20495 del 23/3/2018 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge articolo 606, comma 1, lett. b, cod. proc. penumero , in relazione all'articolo 14, comma 2 ter, D.lgs. cit. e vizio esiziale di motivazione per mancanza della stessa che integra inosservanza della legge processuale, articolo 125 comma 3, cod. proc. penumero , in tema ritenuta attualità della pericolosità sociale, stimata sulla base di elementi equivoci e assolutamente generici, incapaci di sovvertire la prognosi favorevole determinata dal lungo trattamento rieducativo percorso negli otto anni di detenzione dal prevenuto. 4. Il Procuratore generale presso questa Corte, in data 15 aprile 2024, ha depositato argomentate conclusioni scritte, con le quali ha chiesto, in accogliente del primo motivo di ricorso, in questo assorbito il secondo, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuova valutazione alla Corte di appello di Reggio Calabria. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è fondato resta assorbito il secondo. 1.1. La Corte d'appello onerata della decisione sui motivi di gravame, nel regolare i confini tra le disposizioni contenute agli articolo 13 e 15, comma 2, del più volte citato decreto legislativo, ha inteso elaborare una inedita scala di gradazione tra le eterogenee misure restrittive della libertà, che discende dalle più afflittive alle meno afflittive sanzione penale - misura di sicurezza detentiva - sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno - libertà vigilata - sorveglianza speciale senza obbligo di soggiorno , seguendo la quale le più lievi andrebbero sempre postergate, nella esecuzione, alle più afflittive, a prescindere dalla loro natura, struttura e funzione. 1.2. Tale ermeneusi non può essere condivisa, contrastando invero con il chiaro tenore letterale della disposizione normativa articolo 13 D.lgs. cit. quando è applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata, durante la sua esecuzione non si può far luogo alla sorveglianza speciale, della quale se applicata cessano gli effetti che regola le interferenze tra la misura di prevenzione della sorveglianza speciale cui sia o meno aggiunto l'obbligo di soggiorno in un determinato territorio comunale e la misura di sicurezza, non detentiva, della libertà vigilata. Laddove il testo del successivo articolo 15, comma 2, dispone che Se alla persona obbligata a soggiornare è applicata la libertà vigilata, la persona stessa vi è sottoposta dopo la cessazione dell'obbligo del soggiorno. , così regolando l'ipotesi di successione inversa, secondo un principio di necessaria continuità e non interruzione della misura in esecuzione, che soffre eccezione solo in caso di sopravvenienza della misura cautelare detentiva o della pena. 1.2.1. In fatto è necessario precisare che, dalla stessa lettura del decreto impugnato, risulta che al momento della decisione di primo grado, la misura di sicurezza della libertà vigilata era già in esecuzione. 1.3. Sul tema, sono ben più di quella indicata dal ricorrente le pronunce di legittimità, che qui si condividono, che valorizzano il rapporto, non inconciliabile, tra i due citati disposti normativi Sez. 2, numero 16557 del 31/03/2022, numero m. Sez. 1, numero 20960, del 11/3/2021, numero m. Sez. 5, numero 21755 del 16/01/2019, numero m. Sez. 5, numero 39534 del 03/02/2017, Tumminia, Rv. 270900 «Ai sensi dell'articolo 13 d.lgs. 6 settembre 2011, numero 159, non è applicabile la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel caso in cui sia già in atto una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata, essendo limitata la loro compatibilità applicativa, in successione, all'ipotesi in cui la seconda sia eseguita successivamente alla prima» pronunce che forniscono una interpretazione sistematica delle norme esecutive contenute nel codice antimafia, che i giudici del merito non hanno colto. Le disposizioni che regolano la materia riconoscono implicitamente la liceità dell'applicazione congiunta delle diverse le misure restrittive, vietandone soltanto l'esecuzione simultanea sotto l'egida della previgente normativa si vedano Sez. 1, numero 3095 del 27/05/1998, Rv. 211019 Sez. 1, numero 10165 del 07/02/2001 Sez. 1, numero 14786 del 18/03/2003 . Del resto, l'ordine di esecuzione delle diverse misure può trovare plausibile fondamento nella diversità della loro struttura e funzione le misure di sicurezza presuppongono la commissione di un fatto di reato e seguono l'esecuzione della pena, ponendosi in ideale continuità trattamentale e rieducativa con la pena mentre le misure di prevenzione ne prescindono e sono applicate sulla base di indizi di pericolosità contemplati da specifiche norme di legge , mirando a rendere compatibile” la non infrequente applicazione di entrambe alla stessa persona. 1.4. Nella concreta fattispecie, a dispetto del chiaro tenore letterale dell'articolo 13 - che appunto dispone la perdita di efficacia della misura di prevenzione applicata durante l'esecuzione della misura di sicurezza della libertà vigilata - la Corte territoriale non si è preoccupata di interpretare il disposto in questione in misura compatibile con il successivo articolo 15, comma 2, preferendo viceversa applicare un canone inverso della possibile sequela tra le diverse misure, alla luce di un inedito principio di decalage sconosciuto all'ordinamento positivo che affascerebbe tutte le misure privative della libertà personale, a prescindere dalla loro natura, funzione e struttura. 1.5. Invece, il principio da applicare per regolare la sequela tra le diverse misure è stato pure indicato, in forme ancor più nette, dalla decisione Sez. 5 numero 20495 del 23/03/2018, numero m. ricordata in ricorso, che, nel censurare il provvedimento pronunciato in quel caso dalla Corte territoriale, ha rilevato che la stessa aveva «completamente omesso di motivare in ordine alle ragioni della mancata sospensione della sorveglianza speciale - che di fatto non ha concesso - nonostante il disposto dell'articolo 13 cit. d.lgs. 6, sospensione richiesta con l'atto di appello. Tale norma, infatti, come più volte già ricordato, prevede che, quando è applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata, durante la sua esecuzione non si può far luogo alla sorveglianza speciale, della quale cessano gli effetti. Con argomentazione ancor più articolata, la successiva sentenza numero 21755, del 16/01/2019, numero m., della stessa Sezione quinta, ha specificato non solo la diversa natura che caratterizza le misure di prevenzione e le misure di sicurezza, ma anche la loro gradazione in sede esecutiva ed, infine, il rapporto nel caso in cui una di esse sia già in esecuzione. Mentre in precedenza la medesima Sezione, con sentenza numero 39534 del 03/02/2017 Rv. 270900 aveva chiarito che la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno, non è applicabile nel caso in cui sia già in atto una misura di sicurezza quale quella della libertà vigilata. 1.6. In conclusione ed in sintesi le misure di prevenzione e le misure di sicurezza possono coesistere, solo nel senso che possono essere applicate al medesimo soggetto in successione cronologica la fase esecutiva è regolata dal testo del più volte citato articolo 13, nel senso che nell'ipotesi in cui sia già in corso di esecuzione una misura di sicurezza, la misura di prevenzione emessa cessa di essere efficace. Nei termini anche la più recente decisione di questa Sezione sentenza numero 16557, 31/03/2022, numero m. . Tale disposizione è peraltro perfettamente amalgamata con il comma 2 ter del successivo articolo 14, che impone la rivalutazione necessaria della pericolosità in caso di iato rilevante tra decisione ed esecuzione, in materia di prevenzione. Appare pertanto del tutto ragionevole, oltre che aderente alla disposizione normativa, attendere l'epilogo della misura di sicurezza già in corso di applicazione ove, peraltro, si rende necessaria una prima valutazione sulla attualità della pericolosità sociale prima di procedere alla necessaria rivalutazione della pericolosità in chiave prognostica rispetto alla misura di prevenzione da porre eventualmente in esecuzione al termine della libertà vigilata. Il testo del più volte citato articolo 13 prevede, infatti, solo la cessazione degli effetti della misura di prevenzione personale sopravvenuta, senza affatto imporne la successiva ripresa. 1.7. Così chiariti i rapporti di esecuzione delle diverse misure restrittive cui fa eccezione solo l'intervento della pena e della misura cautelare detentiva , risulta lineare e complementare anche il disposto dell'articolo 15, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 159/2011, che così recita Se alla persona obbligata a soggiornare è applicata la libertà vigilata, la persona stessa vi è sottoposta dopo la cessazione dell'obbligo del soggiorno. . L'ipotesi disciplinata da tale ultima disposizione normativa è affatto diversa e disciplina il caso in cui l'obbligo di soggiorno sia già in corso di esecuzione all'atto della applicazione della libertà vigilata, che avrà effetto dopo la cessazione dell'obbligo di soggiorno, così manifestando il favor espresso dal legislatore per la tutela della continuità e non interruzione della misura in atto. 2. Il secondo motivo resta assorbito dalla decisione rescindente. 3. Consegue all'annullamento del provvedimento impugnato il rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Reggio Calabria Sezione per le Misure di Prevenzione in diversa composizione collegiale. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Reggio Calabria in diversa composizione.