Questioni sul risarcimento del danno con unico veicolo coinvolto e eventuale concorso di colpa del terzo trasportato

Il Tribunale si pronuncia su un tema ricorrente che richiama diversi aspetti del sistema risarcitorio del codice delle assicurazioni. In particolare, si delinea il sistema di tutela del terzo trasportato danneggiato, nel caso di sinistro riguardante un unico veicolo.

La sentenza in esame esamina diversi aspetti che possono porsi, dalla norma applicabile, al concorso di colpa per aver accettato il rischio di un conducente sotto effetto di alcol e per mancato uso delle cinture di sicurezza. Il caso Il caso è, purtroppo, ricorrente sinistro stradale che vede il terzo trasportato danneggiato. Il sinistro stradale riguarda il solo veicolo in cui viaggiava il terzo, a causa dell'eccessiva velocità e lo stato psicofisico alterato del conducente a causa del consumo di alcool. Da qui la richiesta di risarcimento danni per le lesioni riportate dal terzo trasportato. La questione Le questioni riguardano rapporto tra articolo 141 e 144 cod. assic. nel caso di sinistro con unico veicolo coinvolto onere della prova del terzo trasportato eventuale concorso di colpa del terzo trasportato nel caso di conducente sotto effetto di sostanze alcoliche eventuale concorso di colpa del terzo trasportato per mancato uso delle cinture di sicurezza.   Le soluzioni Il Tribunale ricorda che l'azione diretta prevista dall'articolo 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'articolo 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile Cassazione civile Sez. Un., 30/11/2022, n.35318 sia consentito il rinvio a https //ius.giuffrefl.it/dettaglio/10590881/azioni-e-posizioni-del-terzo-trasportato-nel-sinistro-stradale-dopo-le-sezioni-unite-della-cassazione-n-353182022?searchText=nowords . In forza dell'articolo 144 cod. ass., il trasportato danneggiato può agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'articolo 2054, comma 1, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato articolo 141, spettando al vettore la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito. Nel caso di specie era pacifico il coinvolgimento di un solo veicolo, a causa dell'alta velocità e dell'assunzione di alcol da parte del conducente. La compagnia di assicura impruata al trasporto il concorso di colpa ex articolo 1227 c.c. per essere salito a bordo di un veicolo condotto da persona sotto l'effetto di alcol mancato uso della cintura di sicurezza.   Il Tribunale osserva che la consapevolezza della persona trasportata che il conducente sia sotto l'effetto di alcol o di altre sostanze eccitanti, pur non potendo determinare l'assoluta esclusione del suo diritto alla tutela assicurativa, ai sensi dell'articolo 13 Direttiva 2009/103/CE, costituendo una esposizione volontaria ad un rischio, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, ponendosi come antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento ai sensi dell'articolo 1227, comma 1, c.c. Cassazione civile sez. III, 18/01/2023, n.1386 . Tuttavia, occorre valutare la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze derivate articolo 1227 cod. civ. . La consapevolezza del terzo trasportato deve emergere con chiarezza dal complessivo compendio probatorio in base alla valutazione di elementi convergenti tra loro. Viceversa, nell'ipotesi in cui i livelli delle sostanze stupefacenti o alcolemiche accertati nel sangue non siano significativamente superiori al limite previsto dalla legge, in assenza di prova circa la percepibilità dall'esterno dell'alterazione psico fisica, non si può presumere che il danneggiato si sia volontariamente esposto al rischio di un evento dannoso. Nel caso di specie non era stata dimostrata la manifesta condizione di alterazione psicofisica del conducente e, quindi la consapevolezza del trasportato di esporsi al pericolo, tanto che anche le Forze dell'Ordine intervenute hanno rilevato lo stato alcolemico solo attraverso la strumentazione di rilevazione e non per le caratteristiche esterne odore di alcol, comportamento alterato, etc. . Sull'altro aspetto, è legittima la riduzione del risarcimento per il terzo trasportato se la dinamica dell'incidente permette di presumere il concorso di colpa per mancato uso della cintura di sicurezza. L'omesso uso delle cinture di sicurezza, da parte di persona che abbia subito lesioni in conseguenza di un sinistro stradale, costituisce un comportamento colposo del danneggiato nella causazione del danno, rilevante ai sensi dell'articolo 1227, comma 1, del c.c., e legittima la riduzione del risarcimento ove sia allegato e dimostrato che il corretto uso dei sistemi di ritenzione avrebbe diminuito o addirittura eliso il danno. Nel caso di specie, tuttavia, non era stato provato il mancato uso della cintura di sicurezza.

Giudice Franco MOTIVI DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 numero 4 e 118 disp. att. c.p.comma come modificati con legge numero 69/09 , senza la narrazione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai lini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. 1. L'azione diretta prevista dall'articolo 141 comma ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito cfr. Cass. Sez. Unumero N 35318/2022 . La tutela rafforzata, così riconosciuta, pur non presupponendo uno scontro materiale tra veicoli, richiede quindi, necessariamente, che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due di essi diversamente, l'azione diretta spettante al terzo trasportato è solo quella prevista dall'articolo 144 c.ass., da esercitare nei confronti dell'impresa assicurativa del responsabile civile. Qualora il sinistro veda il coinvolgimento del solo veicolo su cui viaggiava il trasportato, non trova applicazione l'articolo 141 c.ass., che come noto consente a costui di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore, allegando solo la prova del danno e del nesso causale e prescindendo dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, salvo il solo caso fortuito. Si applica invece l'articolo 144 comma ass., che consente al danneggiato di agire direttamente contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile. In tale ultimo caso, alla luce dell'articolo 20S4, primo comma c.c., l'onere probatorio gravante sul trasportato è analogo a quello previsto all'articolo 141 comma ass., spettando al vettore che voglia andare esente da responsabilità, provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno , ipotesi sostanzialmente analoga all'esimente del caso fortuito cfr. Cass. 1044/2024 . Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 144, comma 1, cod. ass. “il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione. Il terzo comma precisa, inoltre, che “nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno”. Nel caso portato all'attenzione del Tribunale, oltre alla compagnia assicuratrice del veicolo coinvolto nel sinistro, sono stati convenuti, ancorché siano rimasti contumaci, sia il conducente dello stesso che la proprietaria, di talché non si riscontra alcun problema di litisconsorzio. Per quanto attiene al fatto, è fuori discussione, anche perché non contestato, che F.G., alle ore 5 30 circa del 14 giugno 2015, ha rivestito la qualità di trasportato unitamente a P. S. V., M. I. C. A. e S. G. quest'ultimo sino a Marconia all'interno della Mini Cooper targata , guidata da C. V. e garantita per la R.C. da Cattolica Assicurazioni S.p.a. Per la ricostruzione specifica del fatto, ci riportiamo a quanto enucleato nella relazione degli agenti delle FF. PP. intervenuti sul luogo sul cui contenuto non si riscontrano contestazioni delle parti, di talché ben può essere utilizzato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 115 c.p.c. “In data 14.06.2015, alle ore OS.30 circa, C. V., alla guida del veicolo Mini Cooper targato , con a bordo la proprietaria del veicolo, P.S.V., M. I., F.G., percorreva la SS 407 con direzione di marcia Metaponto-Ferrandina. Giunto in prossimità del chilometro 85+500, su un tratto di strada bitumata, confondo asciutto e in buone condizioni, all'uscita da una curva destrorsa ad ampio raggio e visuale libera, per l'eccessiva velocità in ore notturne e per le probabili condizioni psicofisiche alterate dall'assunzione di bevande alcoliche, perdeva il controllo del veicolo invadendo il senso opposto di marcia in modo obliquo rispetto all'asse stradale da destra verso sinistra, andando ad urtare inizialmente con la ruota anteriore destra contro un paletto di sostegno del delineatore di curva, abbatteva un paletto in plastica, delimitatore di carreggiata, successivamente oltrepassava il canaletto di scolo delle acque, in cemento armato, urtava in modo violento con la parte posteriore del veicolo contro la costa ascendente terrapieno , rispetto il manto stradale, del terreno circostante, il quale veniva percorso, urtando più volte per circa m.33, parallelamente all'asse stradale. A seguito dell'ultimo urto, il veicolo ribaltando su sé stesso veniva respinto in cunetta dove, fuoriusciva e ritornava nuovamente in carreggiata strusciando sulla capote e abrasando il manto bituminoso. L'autovettura arrestava la sua corsa al centro della carreggiata, a ridosso della doppia striscia longitudinale di mezzeria, con i pneumatici rivolti verso l'alto trasversalmente all'asse stradale, con la parte anteriore rivolta verso sinistra rispetto all'originale senso di marcia. Sul manto stradale venivano rilevate 4 tracce di scarrocciamento oblique verso sinistra, lasciate impresse dai pneumatici, rispettivamente lunghe mt.58,50, mt.55,00, mt. 10,60 e mt.26,90. E in corrispondenza dell'autovettura una traccia di abrasione di mt. 11,50 circa lasciata impressa dalla capote. Sul luogo del sinistro, prima del nostro arrivo, nell'immediatezza dei fatti, interveniva L'Ass. di P.S. M. R., il quale si adoperava per la messa in sicurezza della sede stradale, prestando i primi soccorsi e sollecitando telefonicamente l'intervento delle ambulanze del 118 i quali giunti sul luogo provvedevano alle prime cure e al trasporto dei feriti presso il pronto soccorso degli ospedali di Policoro e Matera. Il veicolo veniva localizzato nella fase statica assunta dopo il sinistro stradale. Sul luogo del sinistro, la V241 Turno 0/7 Polizia Stradale Policoro , in ausilio agli operatori, con strumento preliminare Alcool Blow in dotazione di reparto, viste le condizioni non gravi del conducente C.V. del veicolo, nella persona dell'Ass. Capo Z. F. gli effettuava il test che dava esito positivo. A tale accertamento, non si procedeva ulteriormente con l'apparecchiatura Alcool test, in dotazione, in quanto il medico dell'ambulanza 118 non lo consentiva prima di un più approfondito accertamento ed esame medico da effettuare in Pronto Soccorso” cfr. docomma 1 parte convenuta . E' pacifico, pertanto, che il sinistro abbia interessato un solo veicolo e che l'attore rivestisse la qualità di terzo trasportato. Trova, di conseguenza, applicazione il dictum legis di cui all'articolo 144 del codice delle assicurazioni con la precisazione che, venendo in rilievo l'articolo 20S4, primo comma, c.comma l'onere probatorio gravante sul trasportato è analogo a quello previsto all'articolo 141 atteso che spetta al vettore che voglia andare esente da responsabilità, provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno cfr. Cass. 1044/2024 , cosa che, nella specie, è del tutto mancata. La difesa dell'assicurazione, che ha già corrisposto l'importo di euro 51.949,29 la circostanza non è contestata , intende paralizzare l'ulteriore pretesa risarcitoria invocando l'applicazione dell'articolo 1227 c.comma secondo cui “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”. Sostiene, infatti, la difesa convenuta che vi è un concorso di colpa del danneggiato atteso che a è salito a bordo di un'autovettura condotta da un conducente sotto l'effetto di sostanze alcoliche b non ha fatto uso delle cinture di sicurezza che avrebbero potuto circoscrivere i danni. Recentemente la Corte della nomofilachia ha precisato che “in tema di risarcimento del danno da incidente stradale, la consapevolezza della persona trasportata che il conducente sia sotto l'effetto di alcol o di altre sostanze eccitanti, pur non potendo determinare l'assoluta esclusione del suo diritto alla tutela assicurativa, ai sensi dell'articolo 13 Direttiva 2009/103/CE, costituendo una esposizione volontaria ad un rischio, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, ponendosi come antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento ai sensi dell'articolo 1227, comma 1, c.comma cfr. Cass. 1386/2023 . Deve, infatti, ritenersi che la condotta del trasportato salito a bordo dell'autovettura del conducente in stato di ebrezza, costituisca quantomeno una concausa dell'evento dannoso i cui effetti non possono permanere a carico del danneggiante o di chi è chiamato a risarcire il danno. Invero, in ragione della pronuncia della Suprema Corte, pur non potendo essere del tutto escluso il risarcimento, è pur vero che lo stesso, qualora possa ritenersi processualmente provato che il trasportato fosse stato a conoscenza dell'alterazione del conducente allorquando ha deciso di salire a bordo, può essere ridotto secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Quanto, poi, all'uso delle cinture di sicurezza si osserva quanto segue. Secondo gli Ermellini, “l'omesso uso delle cinture di sicurezza, da parte del terzo trasportato nella parte posteriore dell'auto, che abbia subito lesioni in conseguenza di un sinistro stradale, costituisce un comportamento colposo del danneggiato nella causazione del danno, rilevante ai sensi dell'articolo 1227, co. 1, c.c., e legittima la riduzione del risarcimento del danno” cfr. Cass. ord. 21991/2019 . L'onere della prova, nello specifico, grava su cu intenda far valere la sussistenza delle circostanze idonee a determinare, ex articolo 1227 c.c., una riduzione del risarcimento, ovvero, nella specie, sulla compagnia di assicurazione. Che il conducente avesse assunto sostanze alcoliche è fuori dubbio sia perché è risultato positivo agli accertamenti eseguiti dagli agenti intervenuti in loco cfr. osservazioni capo pattuglia sulle annotazioni dell'incidente in atti , sia perché la difesa attorea non ha contestato specificatamente la circostanza. Il problema è, invece, quello di poter affermare se sussista o meno il concorso colposo del danneggiato per essersi affidato ad un conducente sotto l'effetto di sostanze alcoliche. Diviene, pertanto, necessario scrutinare se vi siano elementi da cui desumere che il danneggiato fosse consapevole - o avrebbe potuto esserlo - dello stato di alterazione dato che, non è sempre detto, che tale circostanza sia percepibile all'esterno da altro soggetto. Invero, nel presente giudizio non può dirsi che siano stati acquisiti sufficienti elementi in ragione dei quali, pur ammessa l'avvenuta assunzione di sostanze alcoliche, è possibile dire che lo stato psicofisico del conducente fosse tanto alterato sì da far apparire manifesta la sua condizione. La compagnia di assicurazione non è riuscita, infatti, a provare la consapevolezza in capo al danneggiato della circostanza che il conducente avesse fatto uso di sostanze alcoliche, sì da predicare la sussistenza di una cooperazione attiva nella causazione del danno cfr. Cass. 1295/2017 in ragione della quale ridurre il quantum. Il tasso alcolemico è stato rilevato dagli Agenti soltanto con l'utilizzo di strumentazione gli stessi, però, non hanno dato contezza della sussistenza di circostanze in ragione delle quali ritenere evidente o quantomeno sospetto lo stato di alterazione psicofisica. Nessuno ha mai dato atto della presenza di alito dall'odore caratteristico di alcol, movimenti grossolani, linguaggio pastoso, tono della voce alterato, sudorazione eccessiva, respirazione affannosa, ritmo del linguaggio non uniforme, disarmonia dei movimenti o difficoltà di equilibrio, elementi questi da cui poter affermare che lo stato di alterazione fosse evidente e che, pertanto, il danneggiato fosse stato del tutto incauto nel salire a bordo dell'autovettura. Ne consegue che, non essendo stata provata la cd. cooperazione attiva del danneggiato nel fatto del danneggiante, la richiesta di riduzione del danno, formulata dalla difesa convenuta, non potrà che essere disattesa. Del pari non provata è la circostanza del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Nessuna prova orale ha confermato che l'attore non utilizzasse le cinture di sicurezza, né tale evenienza è indirettamente ricavabile in ragione degli effetti dell'impatto, non riscontrandosi una significativa corrispondenza biunivoca tra danni così come verificatisi e mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Persino il c.t.u. non si è pronunciato in merito stante la violenta dinamica dell'incidente e le gravi conseguenze derivate ai passeggeri. Il mancato uso dei meccanismi di ritenzione, pertanto, è rimasto relegato nell'alveo di una presunzione, peraltro, non corroborata da gravità e precisione. Deve, poi, sconfessarsi la teorica di parte convenuta per cui la difesa attorea non avrebbe contestato ex articolo 115 c.p.comma che il danneggiato non usasse le cinture di sicurezza e che fosse ben consapevole dello stato di alterazione del conducente nella prima memoria istruttoria cfr. pagg. 3 e 4 , infatti, vi è ampia contestazione. In punto di quantum debeatur, si osserva quanto segue. La difesa attorea ha chiesto il ristoro del danno non patrimoniale sotto forma di danno biologico con personalizzazione e del danno patrimoniale spese mediche sostenute e spese di assistenza stragiudiziale . La c.t.u., condotta con acribia e con rigore scientifico, che chi scrive condivide non emergendo elementi in ragione dei quali poter ritenere erronee le valutazioni del perito, ha concluso in questi termini “A seguito del sinistro stradale del 14.06-2015 il sig. F.G. riportò Politrauma della strada con focolai lacero-contusivi frontali a sx, frattura scomposta pluriframmentaria delle ossa proprie nasali, contusione polmonare bilaterale con minima falda di pneumotorace sx, frattura della D8-D9-D10 e di L3, frattura processi trasversi di L4, ferita 1-c cranio facciale e agli arti”. Dette lesioni hanno comportato un periodo di malattia di complessivi 142 giorni. Secondo il consulente, il danno biologico conseguente al sinistro, comprensivo sia delle fratture multiple del rachide dorso-lombare, con frattura pluriframmentaria delle ossa del naso ed esiti cicatriziali, che del danno psichico è pari al 20%. Dei 142 giorni della malattia, il c.t.u. ha fissato l'inabilità temporanea al 100% per i primi 12 giorni, mentre quella parziale al 75% per giorni 60, al 50% per giorni 40 e al 25% per giorni 30. Facendo applicazione delle Tabelle di Milano 2021 e tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro pari ad anni 19, il totale generale del danno risarcibile è pari ad € 89.499,50. Deve ribadirsi che nella percentuale del 20% il c.t.u. ha tenuto anche conto del danno psichiatrico. Le scarne risultanze testimoniali in ordine alla possibilità di personalizzare l'importo non consentono, invece, di riconoscere l'invocata personalizzazione del 32% tenuto conto, altresì, che l'attore esercita le normali attività di un giovane della sua età. Gli Ermellini, con la sentenza numero 7513 del 2018, hanno precisato che il danno biologico consiste nell'ordinaria compromissione delle attività quotidiane, di talché bisogna riconoscere che tale danno non si limita a risultare comprensivo dei pregiudizi dinamico-relazionali, ma coincide in tutto e per tutto con gli stessi. In ragione di tanto, una liquidazione di tale pregiudizio per un importo superiore alla misura corrispondente ai punti accertati in sede medico legale appare praticabile esclusivamente “qualora il pregiudizio si sia concretato non già in conseguenze comuni a tutti i soggetti che patiscono quel tipo di invalidità, ma in conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili”. La mancata prova circa la sussistenza di conseguenze ulteriori, diverse da quelle comuni a tutti i soggetti che patiscono la medesima invalidità, esclude che si possa riconoscere nella fattispecie una personalizzazione ulteriore, specie se si considera che il danno psichiatrico è stato, comunque, computato nel danno biologico. Quanto al danno patrimoniale si osserva quanto segue. Non vi è specifica contestazione in ordine alle spese mediche sostenute pari ad euro 1.227,84. Quanto alla richiesta di refusione delle spese stragiudiziali relative agli onorari dell'avvocato, si osserva come la Cassazione abbia specificato che trattasi di un danno emergente per il cui risarcimento ne occorre la prova. Si legge, infatti, in Cass. 16900/2017 che “le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali”. Alla luce di tali considerazioni, la richiesta di rifusione delle spese della fase stragiudiziale relative ai compensi dell'avvocato non potrà che essere disattesa atteso che le stesse non sono state provate, né tantomeno documentate. La mancata costituzione del conducente e del proprietario esclude ogni possibilità di poter predicare, in casu, la sussistenza di quelle particolari ipotesi previste dall'articolo 2054 c.comma in ragione delle quali escluderne la responsabilità. Logico corollario sarà anche la loro condanna solidale. Alla luce di quanto detto, considerato che il danno non patrimoniale risarcibile ammonta ad euro 89.499,50 e che quello patrimoniale ad euro 1.227,84 per un totale di euro 90.727,34, le parti convenute dovranno essere condannate a risarcire l'importo di euro 38.785,05 pari alla differenza tra euro 90.727,34 ed euro 51.942,29, che è l'importo già corrisposto dalla compagnia di assicurazione. 2. Le spese di liete seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi previsti dallo scaglione di riferimento individuabile sulla scorta del cd. decisum. Le spese della c.t.u. sono definitivamente e solidalmente poste a carico delle parti soccombenti. P.Q.M. Il Giudice, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione notificato da Gianluca F.G. nei confronti di Società Cattolica di Assicurazione socomma coop., adesso Cattolica Assicurazione s.p.a., S.V.P. contumace e V.C. contumace , ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede accoglie la domanda e per l'effetto condanna i convenuti, in solido fra loro, al pagamento, in favore di F.G. della somma di € 38.785,05, oltre interessi e rivalutazione monetaria condanna solidalmente i convenuti alla refusione delle spese di lite sostenute dall'attore che si liquidano in euro 7.616,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge pone definitivamente a carico delle parti convenute, in solido fra loro, le spese della c.t.u.