Il contratto di assicurazione copre i danni dei quali risponde direttamente l'istituto scolastico, oppure i danni subiti dagli alunni, dei quali risponde il Ministero? E quindi, in quale caso può essere estromessa dal giudizio promosso nei confronti della scuola? La parola ai Giudici.
I genitori di uno studente convenivano in giudizio l'istituto scolastico frequentato dal figlio per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni da lui subiti durante lo svolgimento dell'orario scolastico, in conseguenza di una caduta che gli aveva provocato dei danni al mento. A sua volta, nel costituirsi in giudizio l'istituto chiedeva la chiamata in causa della compagnia assicurativa. Tuttavia, in primo grado il giudice di pace dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell'istituto comprensivo, nonché della compagnia di assicurazione, e dichiarava contumace il Ministero dell'Istruzione, condannandolo al risarcimento del danno. Il Ministero dell'Istruzione proponeva appello, ma il Tribunale confermava la decisione di primo grado, sia per quanto riguarda la contumacia del Ministero, che nel merito, in ragione del fatto che non era stata fornita prova della non imputabilità del danno. Di qui, il ricorso in Cassazione del Ministero, che lamenta l'estromissione della compagnia di assicurazione chiamata in garanzia dall' istituto scolastico. La doglianza coglie nel segno. I Giudici, infatti, precisano che, poiché l'istituto scolastico non risponde di quel danno, necessariamente deve ritenersi che l'assicurazione sia stata stipulata per coprire i danni imputabili al Ministero, altrimenti si tratterebbe di una assicurazione priva di causa non essendo, cioè, l'istituto responsabile del danno non avrebbe interesse ad assicurarsi, con la conseguenza che, se non si vuol ammettere che quella assicurazione è nulla per difetto di causa, deve per forza riconoscersi che essa vale a favore del Ministero che invece è il soggetto che risponde del danno. Ne consegue che, qualora il contratto di assicurazione sia stipulato dall'Istituto scolastico per un danno causato all'alunno, e di cui risponde il Ministero, le regole dell'interpretazione del contratto impongono di ritenere che la copertura assicurativa «sia fatta per il caso che comunque di quel danno debba rispondere per l'appunto il Ministero, altrimenti l'assicurazione sarebbe priva di causa» Cass. numero 3275/ 2016 . In altri termini, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se il contratto di assicurazione copriva i danni dei quali risponde direttamente l'istituto scolastico, e per i quali dunque l'assicurazione era giustificata a solo suo favore, oppure se il contratto di assicurazione era stipulato a copertura dei danni subiti dagli alunni, dei quali l'istituto scolastico non risponde, con la conseguenza, in questo caso, che, «salvo a ritenere il contratto di assicurazione privo di causa, esso doveva essere interpretato come stipulato per l'ipotesi che del danno dovesse rispondere il Ministero. E ciò senza tacere del fatto che, essendo l'attività dell'organo imputabile all'ente, lo è anche la stipula dell'assicurazione». Il Tribunale ha dunque errato nell'estromettere d'ufficio la compagnia di assicurazione dalla causa, sul presupposto che il contratto di assicurazione era stato stipulato da soggetto non passivamente legittimato a quella lite. Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso del Ministero.
Presidente Travaglino – Relatore Cricenti Fatti di causa 1.- Presso l'istituto comprensivo statale omissis di omissis , durante l'ora di lezione l'alunno, minore di età, C.M. è caduto inciampando in una sedia e facendosi dei danni al mento. I suoi genitori S.A. e P.M. hanno convenuto in giudizio il predetto istituto scolastico per ottenere il risarcimento del danno. L'istituto si è costituito ed ha chiesto la chiamata in causa della compagnia di assicurazioni omissis . Il giudice di pace, in primo grado, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'istituto comprensivo nonché della compagnia di assicurazione ed ha dichiarato contumace il Ministero dell'Istruzione, condannandolo al risarcimento del danno. 1.-2.- Il Ministero dell'Istruzione ha proposto appello, ma il tribunale di Roma ha confermato la decisione di primo grado, sia quanto alla dichiarata contumacia del predetto ministero, che nel merito, in ragione del fatto che non era stata fornita prova della non imputabilità del danno. Propone ricorso il Ministero della Istruzione con quattro motivi di censura. Si sono costituiti S.A. e P.M., ed hanno chiesto il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 2.- Con il primo motivo di ricorso il Ministero della istruzione prospetta violazione dell'articolo 291 del codice di procedura civile. Il giudice di primo grado, con decisione confermata in appello, ha dichiarato contumace il Ministero dichiarando il difetto di legittimazione passiva dell'istituto comprensivo e della compagnia di assicurazione. Il Ministero assume questa decisione come errata, in quanto la costituzione in giudizio da parte dell'istituto comprensivo valeva come costituzione in giudizio dello stesso Ministero, dato il fatto che l'istituto comprensivo altro non è che un organo di quest'ultimo. Secondo il Ministero, cioè, la circostanza che l'attività processuale svolta dall'Istituto scolastico, proprio in quanto organo statale, è riferibile anche all'ente statale, comporta che quest'ultimo non doveva essere dichiarato contumace. Il motivo è fondato. Innanzitutto, va precisato, come è stato già fatto in precedenza da questa Corte, che < < l'attribuzione agli istituti scolastici ed ai circoli didattici di personalità giuridica, disposta dal d.P.R. 8 marzo 1999 numero 275, ha conferito loro autonomia gestionale ed amministrativa, ma non li ha privati della qualità di organi dello Stato> > . Cass. 19158/ 2012 . Il che comporta che l'attività compiuta dall'organo si imputa all'ente di cui l'organo è parte, e con l'ulteriore conseguenza che è irrilevante peraltro che l'evocazione in giudizio abbia riguardato l'organo interno, poiché tale circostanza dà luogo ad una mera irregolarità, sanabile, ai sensi dell'articolo 4 della l. numero 260 del 1958, mediante la rinnovazione dell'atto nei confronti dell'organo indicato dal giudice, ovvero con la costituzione in giudizio dell'Amministrazione Cass. 5819/2021 . 2.1.- Con il secondo motivo si prospetta violazione degli articoli 106,108 e 112 del codice di procedura civile. La questione attiene all'estromissione, pronunciata d'ufficio dal giudice di merito, della compagnia di assicurazione che era stata chiamata in garanzia dall' istituto scolastico. Sostiene il ricorrente che anche in questo caso l'attività dell'istituto scolastico, ossia la chiamata in causa da parte sua della compagnia di assicurazione, ha prodotto effetti anche nei confronti del Ministero con la conseguenza che la compagnia di assicurazione non poteva essere estromessa, essendo chiamata a garantire la responsabilità dell'ente pubblico. 2.3.- Con il terzo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione degli articoli 1325,1418,1367 del codice civile. La questione attiene, come per il motivo precedente, alla estromissione della compagnia di assicurazione. In questo caso si precisa che, poiché l'istituto scolastico non risponde di quel danno, necessariamente deve ritenersi che l'assicurazione sia stata stipulata per coprire i danni imputabili al Ministero, altrimenti si tratterebbe di una assicurazione priva di causa non essendo cioè l'istituto responsabile del danno non avrebbe interesse ad assicurarsi, con la conseguenza che, se non si vuol ammettere che quella assicurazione è nulla per difetto di causa, deve per forza riconoscersi che essa vale a favore del Ministero che invece è il soggetto che risponde del danno. Questi due motivi pongono una questione comune e possono valutarsi insieme. Il ricorso ad una copertura assicurativa presuppone che l'assicurato risponda del danno, altrimenti l'assicurazione è priva di causa, con la conseguenza che, qualora il contratto di assicurazione sia stipulato dall'Istituto scolastico per un danno causato all'alunno, e di cui risponde il ministero, le regole dell'interpretazione del contratto impongono di ritenere che la copertura assicurativa sia fatta per il caso che comunque di quel danno debba rispondere per l'appunto il ministero, altrimenti l'assicurazione sarebbe priva di causa Cass. 3275/ 2016 . In altri termini, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se il contratto di assicurazione copriva danni dei quali risponde direttamente l'istituto scolastico, e per i quali dunque l'assicurazione era giustificata a solo suo favore, oppure se il contratto di assicurazione era stipulato a copertura dei danni subiti dagli alunni, dei quali l'istituto scolastico non risponde, con la conseguenza, in questo caso, che, salvo a ritenere il contratto di assicurazione privo di causa, esso doveva essere interpretato come stipulato per l'ipotesi che del danno dovesse rispondere il Ministero. E ciò senza tacere del fatto che, essendo l'attività dell'organo imputabile all'ente, lo è anche la stipula dell'assicurazione. Il tribunale ha dunque errato nell'estromettere d'ufficio la compagnia di assicurazione dalla lite, sul presupposto che il contratto di assicurazione era stato stipulato da soggetto non passivamente legittimato a quella lite. 2.4.- Con il quarto motivo si prospetta violazione degli articoli 1218,2048 e 2697 c.c. Il Ministero contesta altresì la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non provata la non imputabilità del danno. Sostiene il Ministero di avere addotto elementi presuntivi da cui quella dimostrazione si poteva ricavare, ed in particolare la circostanza che l'insegnante era presente, la circostanza che erano state rispettate le normative di sicurezza, la circostanza infine che il comportamento dell'alunno era del tutto imprevedibile ed inevitabile essendo quest'ultimo inciampato in una sedia. Il motivo è fondato. E' noto che la responsabilità per i danni causati dall'alunno a se stesso è di tipo contrattuale da ultimo Cass. 2114/2024 , con la conseguenza che spetta al convenuto, e dunque al Ministero, la prova della non imputabilità del danno, prova che può essere fornita ovviamente anche per presunzioni. Il Ministero ha dimostrato di avere allegato elementi presuntivi da cui desumere l'imprevedibilità ed inevitabilità del danno, che la decisione impugnata non ha tenuto in alcuna considerazione e che invece erano significativi, non da ultima la circostanza che l'alunno era inciampato di suo in una sedia, della impossibilità di prevedere ed evitare che costui si facesse male. Il ricorso va dunque accolto e, non essendo necessari accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda iniziale. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa le spese del giudizio di cassazione.