Sì alla querela in Questura, anche dopo la Riforma Cartabia

Il portale del processo penale telematico è uno strumento a sussidio della ricezione degli atti presso gli uffici giudiziari, ma non è adibito alla ricezione degli atti da parte delle Forze dell'Ordine. È dunque pienamente valida ed efficace la querela presentata in formato cartaceo presso la Questura.

Il Tribunale di Teramo ha confermato il sequestro impeditivo di apparecchiature elettroniche in relazione al reato di cui appropriazione indebita. Avverso il provvedimento, ha proposto ricorso l'interessato che lamenta violazione di norme in relazione alla presentazione della querela da parte della persona offesa. La querela, infatti, non era stata presentata mediante il Portale del Processo, ma in formato cartaceo presso la Questura . Secondo il ricorrente, alla luce dell' articolo 87, comma 6 e 6- bis , d.lgs. numero 150/2022 e dell' articolo 111-bis c.p.p. , «l'unica modalità consentita per il deposito della querela di cui all' articolo 336 c.p.p. è il deposito tramite il portale del processo telematico, qualora a tale incombente non vi provveda la parte personalmente ma il suo difensore/procuratore speciale». La Cassazione ritiene infondato il ricorso. In base al tenore letterale dell'articolo 111- bis c.p.p., e alla sua collocazione sistematica nel capitolo secondo del codice di procedura penale, la Corte afferma che «il procedimento penale ha inizio con l' iscrizione della notizia di reato presso la Procura della Repubblica e non con gli atti che a essa preludono e che si collocano al di fuori di esso, tra i quali la querela che, infatti, non viene neanche menzionata nell'articolo 111- bis cod. proc. penumero richiamato dal ricorrente. Va ulteriormente rimarcato come lo stesso articolo 111- bis cod. proc. penumero indichi ogni stato e grado del procedimento quale perimetro nel cui ambito è cogente la modalità esclusivamente telematica nel deposito di atti, documenti, richieste e memorie». Se ne deduce che, la modalità telematica è obbligatoria solo all'interno del procedimento penale, come delimitato. D'altro canto, si riferisce espressamente alle modalità di deposito della querela l'articolo 87, comma 6- bis , d.l.gs numero 150/2022, in merito al quale la sentenza chiarisce che «il dettato della norma è chiaro e non è passibile di letture alternativa, atteso che la presentazione con modalità telematica della querela è esplicitamente ed esclusivamente riferita alle ipotesi in cui essa debba essere presentata nella Procura della Repubblica quando non presentata direttamente dal querelante personalmente, ma dal suo difensore , così che non vi è alcun appiglio normativo utile a supportare l'assunto difensivo secondo il quale il deposito attraverso il processo portale telematico abbia una portata generalizzata e debba avvenire anche quando la querela sia depositata presso uffici diversi dalla Procura della Repubblica». In conclusione, il ricorso si rivela inammissibile.

Presidente Pellegrino – Relatore Saraco Ritenuto in fatto L.A., per il tramite del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data 23/11/2023 del Tribunale di Teramo, che ha confermato il decreto in data 25/10/2023 del G.i.p. del Tribunale di Teramo, che aveva disposto il sequestro impeditivo del dispositivo/apparecchiatura ACRYOS, completa di accessori e consolle, in relazione al delitto di cui all' articolo 646 cod. penumero . Deduce 1. Inosservanza di norma processuale in relazione agli articolo 87, comma 6-bis, decreto legislativo numero 150/2022 e 111-bis cod. proc. penumero , in materia di presentazione della querela di cui all' articolo 336 cod. proc. penumero . Il ricorrente rileva che la querela della società OMISSIS s.p.a. non era stata presentata dalla parte personalmente, bensì dal suo difensore/procuratore speciale, peraltro per mezzo di un suo delegato, a sua volta avvocato. Sulla base di tale presupposto fattuale, rimarca che la presentazione della querela non veniva effettuato mediante il Portale del Processo, ma mediante deposito in formato cartaceo presso la Questura di Biella. Osserva, dunque, che ai sensi degli articolo 87, comma 6-bis e comma 6 decreto legislativo numero 150 e dell' articolo 111-bis cod. proc. penumero , l'unica modalità consentita per il deposito della querela di cui all' articolo 336 cod. proc. penumero è il deposito tramite il portale del processo telematico, qualora a tale incombente non vi provveda la parte personalmente ma il suo difensore/procuratore speciale. Da qui la denuncia del vizio di violazione di legge, in quanto la querela veniva presentata dal difensore in formato cartaceo e depositata presso la Questura e non telematicamente attraverso il Portale del Processo, con modalità diverse da quelle previste dalla normativa già menzionata. Deduce l'erroneità delle ragioni che hanno indotto il tribunale a rigettare l'eccezione difensiva, là dove ha sostenuto che il deposito tramite il portale riguarda solo gli atti depositati nelle Procure della Repubblica, ma non anche gli atti depositati presso gli uffici delle Forze dell'Ordine Questura, Commissariati di pubblica sicurezza, Arma dei Carabinieri, etc. . Secondo il ricorrente, invece, la norma richiamata ha portata generalizzata e la sua violazione provoca l'inefficacia dell'atto non depositato telematicamente. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Il ricorrente sostiene che la querela, quando non sia presentata dalla parte personalmente, deve essere inoltrata per via telematica, attraverso il portale del processo penale telematico, anche quando sia depositata presso gli Uffici delle Forze dell'Ordine e non solo quando depositata presso la Procura della Repubblica. Deduce che il mancato inoltro in via telematica della querela configura una violazione dell' articolo 111-bis cod. proc. penumero e dell'articolo 87, comma 6-bis, cod. proc. penumero . 1.2. La ricostruzione difensiva, però, non trova il necessario supporto normativo e si mostra incoerente rispetto al servizio cui è deputato il portale del processo. 1.2.1. Quanto dedotto dal ricorrente, invero, non può ricavarsi dall' articolo 111-bis cod. proc. penumero , avendo riguardo alla sua collocazione sistematica. Tale norma, infatti, è ubicata nel capitolo secondo del codice di procedura penale, le cui norme sono dirette a disciplina gli atti del procedimento penale, per come stabilito dall' articolo 109 cod. proc. penumero che -nell'introdurre l'articolato normativo di tale capitolo espressamente indica e individua tali atti come oggetto destinatario della disciplina quivi contenuta. Vale la pena ricordare che il procedimento penale ha inizio con l'iscrizione della notizia di reato presso la Procura della Repubblica e non con gli atti che a essa preludono e che si collocano al di fuori di esso, tra i quali la querela che, infatti, non viene neanche menzionata nell' articolo 111-bis cod. proc. penumero richiamato dal ricorrente. Va ulteriormente rimarcato come lo stesso articolo 111-bis cod. proc. penumero indichi ogni stato e grado del procedimento quale perimetro nel cui ambito è cogente la modalità esclusivamente telematica nel deposito di atti, documenti, richieste e memorie. Così confermandosi che tale modalità è obbligatoria soltanto all'interno del procedimento penale, come delimitato. 1.2.2. Alle modalità di deposito della querela si riferisce, invece, l' articolo 87, comma 6-bis, decreto legislativo 10 ottobre 2022, numero 150 , che così recita «Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3, per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall' articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale , dell'opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall' articolo 410 del codice di procedura penale , della denuncia di cui all' articolo 333 del codice di procedura penale , della querela di cui all' articolo 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall' articolo 107 del codice di procedura penale , negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali avviene esclusivamente mediante deposito nel portale del processo penale telematico». Il dettato della norma è chiaro e non è passibile di letture alternativa, atteso che la presentazione con modalità telematica della querela è esplicitamente ed esclusivamente riferita alle ipotesi in cui essa debba essere presentata nella Procura della Repubblica quando non presentata direttamente dal querelante personalmente, ma dal suo difensore , così che non vi è alcun appiglio normativo utile a supportare l'assunto difensivo secondo il quale il deposito attraverso il processo portale telematico abbia una portata generalizzata e debba avvenire anche quando la querela sia depositata presso uffici diversi dalla Procura della Repubblica. Non deve, infine, trascurarsi che il portale del processo penale telematico è uno strumento a sussidio della ricezione degli atti presso gli uffici giudiziari, mentre non è adibito per la ricezione degli atti da parte delle Forze dell'Ordine, così che la contraria interpretazione proposta dalla difesa si mostra incoerente con i fini per cui esso è stato espressamente istituito. 2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell' articolo 616 cod. proc. penumero , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.