Ai sensi dell'articolo 156, comma 5, c.p.c., «resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa».
La vicenda giunta sino ai banchi della Cassazione riguarda il trattenimento di un cittadino tunisino presso il CPR, in esecuzione del decreto di espulsione convalidato dal Giudice di Pace. In particolare, il cittadino aveva presentato ricorso per cassazione contro l'ordinanza impugnata, contestando che il provvedimento del Questore non fosse più valido a causa della mancata trasmissione entro il termine di 48 ore al giudice di pace ex articolo 14, comma 3, d.lgs. numero 286/1998. Il ricorso coglie nel segno, in quanto l'ordinanza impugnata non aveva verificato se il termine di 48 ore ex articolo 14 cit. fosse stato rispettato infatti, essendo stato il provvedimento notificato il 20 gennaio 2022, ed essendosi tenuta l'udienza di convalida il 24 gennaio 2022, il termine era da considerarsi ampiamente decorso, non potendosi attribuire alcun rilievo alla circostanza che il 22 gennaio 2022 cadesse di sabato se è vero, infatti, che, ai sensi dell'articolo 156, comma 5, c.p.c., i termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata di sabato sono prorogati di diritto al lunedì successivo, è anche vero, però, che, ai sensi del sesto comma del medesimo articolo, «resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa». Pertanto, l'emissione dell'ordinanza entro 96 ore dalla data di adozione del provvedimento di trattenimento non è sufficiente a garantire il rispetto del termine di trasmissione al giudice di pace. Di conseguenza, il ricorso del cittadino viene accolto.
Presidente Valitutti – Relatore Mercolino Fatti di causa 1. Con ordinanza del 24 gennaio 2022, il Giudice di pace di Melfi, su richiesta della Questura di omissis , ha convalidato il decreto emesso il 20 gennaio 2022, con cui il Questore di Catanzaro aveva disposto il trattenimento di S.T., cittadino della Tunisia, presso il CPR di Palazzo San Gervasio PZ , in esecuzione del decreto di espulsione emesso il 23 novembre 2021 dal Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro. A fondamento della decisione, il Giudice di pace ha ritenuto sussistenti i presupposti richiesti per il trattenimento, dovendosi disporre accertamenti in ordine all'identità dell'espulso, acquisire i documenti per il viaggio ed attendere la disponibilità di vettori o mezzi di trasporto idonei. 2. Avverso la predetta ordinanza il T.S. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. La Questura non ha svolto attività difensiva. Il ricorso, avviato alla trattazione in camera di consiglio, è stato rimesso alla pubblica udienza, con ordinanza interlocutoria del 9 agosto 2023, essendo emersa l'esistenza di orientamenti non univoci della giurisprudenza di legittimità, relativamente all'individuazione del soggetto legittimato a contraddire in sede di legittimità nei giudizi di opposizione al decreto di espulsione o di convalida del trattenimento dello straniero. Ragioni della decisione 1. Preliminarmente, si rileva che il ricorso risulta proposto nei confronti della Questura di omissis , e notificato alla stessa ai sensi dell'articolo 11 del r.d. 30 ottobre 1933, numero 1611, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che non si è costituita in giudizio. Come già rilevato nell'ordinanza interlocutoria, in tema di ricorso per cassazione avverso i provvedimenti adottati dal Giudice di pace in sede di opposizione al decreto di espulsione o di convalida del trattenimento dello straniero, si registrano affermazioni difformi di questa Corte, con riguardo all'individuazione del soggetto legittimato a contraddire. In riferimento all'espulsione, l'orientamento ancor oggi prevalente sostiene che il ricorso per cassazione dev'essere proposto nei confronti del prefetto, in qualità di organo che ha emesso il provvedimento impugnato, cui spetta la legittimazione a stare in giudizio nella fase di merito, ed al quale l'atto d'impugnazione dev'essere notificato presso il proprio ufficio, con la conseguente inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell'interno ed allo stesso notificato presso l'Avvocatura generale dello Stato cfr. tra le più recenti, Cass., Sez. I, 16/03/2023, numero 7706 21/09/2022, numero 27555 Cass., Sez. VI, 11/08/2021, numero 22694 tale affermazione trovava originariamente conforto nel disposto dell'articolo 13-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, numero 286, introdotto dall'articolo 4 del d.lgs. 13 aprile 1999, numero 113, il quale prevedeva che il ricorso contro il decreto di espulsione dovesse essere notificato all'autorità che aveva emesso il provvedimento impugnato comma primo , consentendo alla stessa di stare in giudizio personalmente o avvalendosi di funzionari appositamente delegati comma secondo il principio ha trovato conferma anche a seguito delle modificazioni previste d.lgs. 1° settembre 2011, numero 150, il quale ha disposto da un lato l'abrogazione dell'articolo 13-bis cit. articolo 34, comma diciannovesimo, lett. c , introducendo dall'altro una nuova disciplina del giudizio di opposizione, nell'ambito della quale sono state però ribadite la legittimazione del prefetto e la facoltà dello stesso di stare in giudizio personalmente o a mezzo di propri funzionari delegati articolo 18 . Con riguardo alla convalida e alla proroga del trattenimento, era stata invece evidenziata l'assenza di una disciplina analoga a quella dettata per l'espulsione, osservandosi che al questore non era attribuita alcuna legittimazione processuale, né attiva né passiva, nel relativo procedimento, ed affermandosi pertanto che il ricorso per cassazione doveva essere proposto, secondo le regole ordinarie, esclusivamente nei confronti del Ministero dell'interno, quale Amministrazione centrale da cui dipendeva l'organo che aveva emesso il provvedimento, e notificato presso l'Avvocatura generale dello Stato cfr. Cass., Sez. I, 27/01/2005, numero 1690 19/11/2003, numero 17533 6/03/ 2003, numero 3354 . In contrario, si era tuttavia rilevato che il comma secondo dell'articolo 13-bis del d.lgs. numero 286 del 1998, nel consentire all'autorità che aveva emesso il decreto di espulsione di stare in giudizio personalmente o a mezzo di funzionati delegati, estendeva tale facoltà anche al procedimento di cui all'articolo 14, comma quarto, ovverosia al procedimento di convalida del trattenimento, ritenendosi che tale disposizione fosse riferibile non già al prefetto, ma al questore, e concludendosi pertanto per la spettanza a quest'ultimo della legittimazione processuale, non solo per la fase di merito, ma anche per quella di legittimità, e per la conseguente necessità della notificazione del ricorso per cassazione presso il suo ufficio, anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato cfr. Cass., Sez. I, 17/07/2006, numero 16212 22/04/2005, numero 8531 . Quest'ultimo orientamento non aveva trovato peraltro seguito, nonostante la sopravvenienza dell'articolo 34 del d.lgs. numero 150 del 2011, il quale aveva modificato l'articolo 14, comma quarto, cit., attribuendo espressamente al questore la legittimazione a stare in giudizio nel procedimento di convalida e proroga del trattenimento si era infatti ritenuto che la contestuale abrogazione dell'articolo 13-bis comportasse la limitazione della predetta legittimazione alla fase di merito, con la conseguente conferma che il ricorso per cassazione doveva essere proposto nei confronti del Ministero dell'interno, e notificato presso l'Avvocatura generale dello Stato cfr. Cass., Sez. I, 26/10/2018, numero 27305 Cass., Sez. VI, 23/02/2017, numero 4726 30/12/2013, numero 28749 . Soltanto in epoca più recente si è riconosciuta la possibilità di proporre il ricorso anche nei confronti del questore, quale organo periferico che costituisce articolazione organizzativa del Ministero dell'interno, affermandosi che tra gli stessi ricorre una relazione gerarchica di sottordinazione che esclude la configurabilità di un errore identificativo, incidente sulla legittimazione processuale e sostanziale della parte resistente premesso infatti che la legittimazione diretta degli organi periferici del Ministero costituisce «uno strumento di semplificazione della partecipazione in giudizio, in particolare nei gradi di merito, dell'Autorità statuale, in funzione della valorizzazione del principio di prossimità e di conseguente conoscenza della situazione da rappresentare e sostenere nel processo, oltre che dell'esigenza di non gravare l'Avvocatura distrettuale dello Stato della partecipazione necessaria a procedimenti che possono essere dislocati anche molto lontano dal capoluogo di regione», si è osservato che la facoltà, concessa agli organi periferici del Ministero, di stare in giudizio con propri funzionari delegati non esclude «da un lato la possibilità della partecipazione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, e dall'altro che nel giudizio di legittimità possa essere evocato in giudizio direttamente il Ministero dell'interno, essendo imposto ex lege, con riferimento a tale fase processuale, soltanto che la notificazione del ricorso venga effettuata presso l'Avvocatura generale dello Stato» cfr. ex plurimis, Cass., Sez. VI, 24/05/2022, numero 16814 Cass., Sez. I, 4/06/2021, numero 15647 3/03/2020, numero 5880 30/10/2018, numero 27692 . Tale orientamento non può considerarsi smentito dalla pronuncia in tema di espulsione richiamata dall'ordinanza interlocutoria emessa nel presente giudizio, la quale, nell'affermare che il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che abbia rigettato l'opposizione al relativo decreto deve ritenersi correttamente proposto nei confronti del Ministero dell'interno, anziché del prefetto cfr. Cass., Sez. II, 4/11/2020, numero 24582 nel medesimo senso, successivamente, Cass., Sez. VI, 15/07/2021, numero 20304 Cass., Sez. I, 5/08/2022, numero 24398 , ha richiamato proprio il principio enunciato da questa Corte in tema di convalida del trattenimento, secondo cui la legittimazione degli organi periferici del predetto Ministero a stare in giudizio per mezzo di propri funzionari costituisce una mera facoltà dell'Amministrazione, che non esclude l'evocazione diretta del Ministero dell'interno nel giudizio di legittimità, purché la notificazione del ricorso sia effettuata presso l'Avvocatura generale dello Stato. La pronuncia in questione, oltre a non riferirsi al procedimento di convalida o di proroga del trattenimento, ma a quello di opposizione al decreto di espulsione, conferma anzi la validità del predetto principio, comportando piuttosto il superamento o configurandosi, più esattamente, come un temperamento dell'orientamento precedentemente consolidatosi in tema di espulsione, secondo cui al prefetto spetta una legittimazione esclusiva, personale e permanente a contraddire anche nella fase di legittimità, la cui previsione si traduce inevitabilmente nell'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto nei confronti del Ministero dell'interno. Può quindi concludersi che, in tema di convalida o di proroga del trattenimento dello straniero attinto da un decreto di espulsione, l'articolo 14, comma quarto, del d.lgs. numero 286 del 1998, nell'attribuire al questore la facoltà di stare in giudizio personalmente o a mezzo di funzionari appositamente delegati, prevede una legittimazione processuale che si estende anche alla fase di legittimità, non restando esclusa dalla possibilità di evocare in giudizio direttamente il Ministero dell'interno, purché, in entrambi i casi, la notificazione del ricorso sia effettuata presso l'Avvocatura generale dello Stato. In applicazione di tale principio, il contraddittorio deve ritenersi nella specie instaurato correttamente mediante la proposizione dell'impugnazione nei confronti della Questura di OMISSIS , su richiesta della quale è stata emessa l'ordinanza di convalida del trattenimento, essendo stato il ricorso notificato presso l'Avvocatura generale dello Stato. 2. Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione dell'articolo 2 Cost. e dell'articolo 19 del d.lgs. 25 luglio 1998, numero 286, censurando l'ordinanza impugnata per aver omesso di verificare la sussistenza di fattori ostativi all'espulsione. 3. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 14, comma terzo, del d.lgs. numero 286 del 1998 e dell'articolo 13 Cost., censurando l'ordinanza impugnata per aver convalidato il provvedimento del Questore, senza tenere conto della sopravvenuta inefficacia dello stesso, per inosservanza del termine di cui all'articolo 14, comma terzo, cit. 4. Il secondo motivo, da esaminarsi prioritariamente rispetto al primo, in quanto avente ad oggetto una questione pregiudiziale, è fondato. Nel convalidare il decreto di trattenimento, l'ordinanza impugnata si è infatti limitata a rilevare che il provvedimento era stato emesso il 20 gennaio 2022 e notificato all'interessato il medesimo giorno, alle ore 13,00, omettendo di procedere alla verifica dell'osservanza del termine di quarantotto ore dall'adozione, entro il quale, ai sensi dell'articolo 14, comma terzo, del d.lgs. numero 286 del 1998, il decreto dev'essere trasmesso al giudice di pace, a pena d'inefficacia al momento dell'apertura dell'udienza di convalida, tenutasi alle ore 10,22 del 24 gennaio 2022, il predetto termine doveva d'altronde ritenersi ampiamente decorso, non potendosi attribuire alcun rilievo, in contrario, alla circostanza che il 22 gennaio 2022 cadesse di sabato se è vero, infatti, che ai sensi dell'articolo 156, quinto comma, cod. proc. civ., i termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata di sabato sono prorogati di diritto al lunedì successivo, è anche vero, però, che, ai sensi del sesto comma del medesimo articolo, «resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa», sicché, dovendo la convalida essere pronunciata in udienza, che avrebbe potuto tenersi anche di sabato, l'emissione della relativa ordinanza entro novantasei ore dalla data di adozione del provvedimento di trattenimento non può considerarsi idonea a far presumere il rispetto del termine per la trasmissione dello stesso al Giudice di pace. 5. Il ricorso va pertanto accolto, restando assorbito il primo motivo, avente ad oggetto la sussistenza dei presupposti di fatto necessari per l'adozione del provvedimento di trattenimento. L'ordinanza impugnata va conseguentemente cassata senza rinvio, non potendo il giudizio essere proseguito, a causa dell'intervenuta scadenza del termine entro il quale avrebbe dovuto provvedersi alla convalida del trattenimento. 6. Quanto alle spese processuali, premesso che, ai sensi dell'articolo 14, comma quarto, del d.lgs. numero 286 del 1998, nel giudizio di convalida o di proroga del trattenimento lo straniero è ammesso automaticamente al patrocinio a spese dello Stato cfr. Cass., Sez. II, 3/08/2022, numero 24102 , non può trovare applicazione l'articolo 133, comma quinto, del d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, secondo cui la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato tale disposizione non è infatti riferibile all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale, nella quale si applica invece l'articolo 83, comma secondo, del d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, secondo cui la liquidazione spetta all'autorità che ha proceduto, e, per il giudizio di cassazione, al giudice di rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato cfr. Cass., Sez. Unumero , 9/09/2021, numero 24413 Cass., Sez. I, 26/06/2023, numero 18162 Cass., Sez. VI, 29/11/2018, numero 30876 . P.Q.M. accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo motivo, e cassa senza rinvio l'ordinanza impugnata.