Il nuovo redditometro e la sospensione degli effetti da parte del MEF

Torna in auge il redditometro come strumento per la rideterminazione della pretesa erariale da parte dell’Amministrazione Finanziaria. È di qualche giorno fa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale rubricato “Determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche” contenente l’indicazione degli indici di capacità contributiva che possono fondare l’accertamento dell’Amministrazione Finanziaria.

Torna, dunque, ad assumere rilevanza lo stile di vita di ciascun contribuente che costituisce un parametro utile all'Ufficio per ricostruirne la situazione reddituale. L'Amministrazione finanziaria, infatti, con il redditometro procede alla tassazione di un reddito medio-normale, quantificabile mediante l'utilizzo di coefficienti, medie ed indici. Il decreto redditometrico fa espresso riferimento a quattro voci spese per consumi, per investimenti, risparmi e spese per trasferimenti. Consumi Per ciò che concerne i consumi si considerano, ad esempio, indici di capacità contributiva le spese per l'acquisto di beni alimentari e bevande, di abbigliamento e calzature, fino a considerare rilevanti ai fini fiscali le spese sostenute per l'acquisto di elettrodomestici ovvero per l'energia elettrica, per il gas, per i riscaldamenti etc. Assurgono ad indice di capacità contributiva anche le spese sostenute per i trasporti ad esempio, taxi, abbonamenti autobus etc . Non mancano, tra gli altri, anche riferimenti alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali o visite mediche ed a tutte le somme spese dal contribuente “per il godimento” del tempo libero. In tale ultima ipotesi vi rientrano le quote associative versate per l'iscrizione a circoli ricreativi, nonché gli abbonamenti per la partecipazione ad eventi sportivi. Investimenti Nella categoria degli investimenti come si legge nel decreto assumono rilevanza, tra gli altri, i finanziamenti, i buoni postali fruttiferi, le capitalizzazioni, le attività di manutenzione straordinaria delle unità abitative, le donazioni e le erogazioni liberali e via enumerando. Risparmi Nella rideterminazione della pretesa erariale l'Ufficio potrà considerare anche i risparmi ovvero quella parte di reddito residua in quanto non utilizzata per consumi o investimenti. Spese per trasferimenti Costituiscono indice di capacità contributiva anche i versamenti effettuati nell'anno a titolo di imposte, tasse e contributi, gli assegni versati in favore dell'ex coniuge ed altre tipologie di pagamenti effettuati dal contribuente. Le garanzie riconosciute al contribuente Onere della prova trattandosi di meccanismi presuntivi, l'Ufficio non potrà porre alla base l'indice di capacità contributiva sic et simpliciter. Sarà, infatti, riconosciuto al contribuente il diritto di dimostrare, mediante idonea documentazione, ad esempio, che l'acquisto dell'abbonamento ad eventi sportivi è avvenuto mediante fonti non reddituali.   Il decreto redditometrico restituisce centralità al confronto con il contribuente. Come si legge, infatti, nel testo «in ogni caso l'ammontare delle spese risultanti dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria o acquisite in sede di contraddittorio con il contribuente si considera sempre prevalente rispetto a quello calcolato induttivamente sulla base degli elementi di capacità contributiva indicati nella tabella A o sulla base di spese desunte da studi e analisi socio-economiche di settore». Si assiste, dunque, ad una centralizzazione del contraddittorio in favore del contribuente che può fornire la prova liberatoria rispetto alla presunzione dell'Ufficio. Il contribuente potrà, allora, dimostrare che il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo di imposta, ovvero con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o, comunque, legalmente esclusi dalla base imponibile, ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente che le spese attribuite hanno un diverso ammontare che la quota del risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso di anni precedenti. L'Ufficio, invece, è tenuto solo a provare la disponibilità dei beni e dei servizi che sono indicati nel decreto ministeriale, in quanto il valore è calcolato dallo stesso provvedimento.   Scostamento qualificato e motivazione rafforzata L'Ufficio può legittimamente utilizzare il redditometro soltanto qualora, tra quanto accertato e quanto dichiarato dal contribuente, vi sia uno scostamento pari al 20%. Si tratta di uno scostamento qualificato che opera a tutela del contribuente, in quanto circoscrive l'azione amministrativa alle sole ipotesi in cui lo scostamento sia quello previsto ex lege. Tra le garanzie riconosciute al contribuente vi è anche la cd. motivazione rafforzata istituzionalizzata per effetto dell'ultima riforma fiscale che impone all'Ufficio, qualora ritenga inidonee le prove documentali liberatorie addotte dal contribuente, di spiegarne le ragioni nella parte motivazionale del provvedimento di accertamento. L'atto di indirizzo del MEF Il neo redditometro ha suscitato diverse perplessità relative, in particolare, alla natura invasiva dello strumento. Tale dibattito ha condotto ad un tempestivo intervento del Mef che, nella serata di serata con un atto di indirizzo ha provveduto alla sospensione degli effetti del redditometro in attesa della modifica della norma speciale che disciplina tale strumento ovvero l'articolo 38, d.P.R. 600/1973. Pertanto, l'avvio delle attività applicative necessarie per l'emanazione del D.M. 7 maggio 2024 è rinviato al momento in cui verranno apportate le necessarie modifiche all'articolo 38, d.P.R. 600/1973.