Protagonista della vicenda in esame è un’assistente capo coordinatore tecnico presso la Polizia di Stato. A causa di un intervento dei Carabinieri richiesto dall'ex fidanzato della donna, che aveva inviato alcuni messaggi tramite WhatsApp, sono stati presi alcuni provvedimenti per ritirarle l'arma e assegnarla a servizi interni non operativi per 60 giorni.
Dopo il ritiro dell'arma e un colloquio con l'Ufficio sanitario, la donna ha chiesto di accedere ai documenti relativi al ritiro dell'arma e alle misure sanitarie, ma non ha ottenuto la documentazione. Quindi, è ricorsa in giudizio, sostenendo che i documenti relativi all'accertamento sanitario erano stati mostrati, mentre la relazione dei Carabinieri era considerata come annotazione di polizia “non mostrabile”. Ciò ha portato a un diverbio sulla qualificazione della relazione, dove l'assistente ha contestato il diritto di accedere alla relazione dei Carabinieri, considerata riservata in quanto collegata a un'indagine. Il TAR Liguria, con sentenza 249/2024, ha accolto il ricorso per quanto riguarda gli altri documenti rilevanti per il provvedimento di ritiro dell'arma, escludendo, però, solo l'accesso alla relazione dei Carabinieri poiché considerata un'annotazione di indagine riservata . In sintesi, il ricorso della donna è stato parzialmente accolto, essendo stato riconosciuto sì il diritto di accedere a documenti importanti, ma non il diritto di accedere alla relazione dei Carabinieri “incriminata”.