La mancata restituzione di documenti al cliente è un illecito permanente

In caso di omessa restituzione di documenti al cliente, si configura in capo all’avvocato un illecito disciplinare permanente.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova riceveva un esposto con il quale un uomo affermava di aver incaricato un avvocato ben 10 anni prima per ottenere un risarcimento in seguito a un incidente stradale. In seguito, revocò il mandato a causa della mancata restituzione della documentazione da parte dell'avvocato. Tuttavia, il legale non fornì controdeduzioni alle richieste. La commissione disciplinare formulò un'accusa contro l'avvocato per non aver informato il cliente sul procedimento e per non aver restituito la documentazione richiesta, violando il codice deontologico forense. Nonostante i vari rinvii dovuti a motivi di salute dell'avvocato, il processo continuò fino all'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dalla professione per quattro mesi. La decisione fu motivata dalle testimonianze degli esponenti, confermando le censure presentate dal cliente del legale. L'avvocato ha proposto ricorso contro la decisione dinanzi al CNF. Le censure si basano sulla presunta violazione del diritto di partecipazione dell'avvocato, contestando la validità dell'ordinanza di non accoglimento del legittimo impedimento. Anche la motivazione della decisione del Consiglio Distrettuale è oggetto di critica nel ricorso perché, secondo l'avvocato, l'illecito sarebbe prescritto. Il ricorso risulta infondato. Il CNF sentenza numero 262/2023, pubblicata il 26 febbraio 2024 , esaminando attentamente la certificazione medica, ha deciso di respingere l'istanza di legittimo impedimento poiché non emergerebbe un'assoluta impossibilità del professionista a comparire all'udienza fissata. Secondo la giurisprudenza, l'assenza del professionista in udienza disciplinare richiede un rinvio solo se comprovata un'assoluta impossibilità di comparire per eventi straordinari o impedimenti legittimi documentati. Passando agli illeciti disciplinari contestati, il CNF ha sottolineato che la prescrizione dell'addebito di mancata informazione è maturata al momento della revoca del mandato, mentre per quanto riguarda la mancata restituzione dei documenti richiesti con la revoca del mandato, la prescrizione non è decorsa poiché si tratta di un illecito permanente. In particolare, la violazione dell'articolo 33 del codice deontologico, che tratta della restituzione dei documenti, è considerata un illecito deontologico permanente. Il CNF ha chiarito che il termine di prescrizione per questo illecito va individuato al momento in cui il professionista mette fine all'omissione, reagisce positivamente o rifiuta giustificandosi, purché sia rivendicato espressamente nei confronti dell'altra parte contrattuale. Il Consiglio, pur ritenendo equo respingere il ricorso, opta per una rimodulazione della sanzione imposta, considerando la gravità della mancata restituzione della documentazione contestata nel primo capo d'incolpazione. La sanzione viene quindi rideterminata nella censura.

CNF, sentenza 262/2023