La Cassazione si pronuncia sull’efficacia probatoria di un messaggio di posta elettronica privo di firma qualificata o digitale.
Dopo aver stabilito che l'e-mail costituisce un documento informatico che può avere valore di “scritto” anche se ha firma semplice, purché abbia le caratteristiche oggettive previste dalla legge, sancisce che lo stesso può essere utilizzato come prova in giudizio se non ne sono contestati provenienza o contenuto. Peraltro, anche ove quest'ultimi siano contestati, il giudice deve valutare comunque se il documento è utilizzabile come prova alla luce di tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle sue caratteristiche. Il caso Tizio, autotrasportatore, conclude con una società assicuratrice un contratto contro il rischio di furto della merce trasportata. Quest'ultimo è concluso tramite un broker che, con una e-mail, si accorda con la società assicuratrice affinché il rischio si estenda anche al trasporto di medicinali in deroga ad un'espressa previsione contrattuale . Successivamente Tizio subisce un furto e chiede di essere manlevato dalla richiesta di risarcimento per la perdita del carico. La società assicuratrice si rifiuta opponendo che il contratto non copre i danni derivanti dal furto di medicinali. Tizio la conviene in giudizio, insieme al broker, chiedendo la condanna di entrambi in solido poiché il rischio avveratosi è coperto dal contratto, come dimostra lo scambio di e-mail avvenuto tra loro. Il Tribunale accoglie la domanda e condanna la sola società assicuratrice. Tizio impugna la sentenza per ottenere anche la condanna del broker al pagamento della differenza tra il danno da lui subito e quando coperto dall'assicuratore, che a sua volta in via incidentale chiede di essere sollevato da responsabilità. La Corte d'Appello accoglie l'appello incidentale e condanna solo il broker al pagamento verso Tizio. Quest'ultimo impugna la sentenza davanti alla Corte di Cassazione. Prova del contratto di assicurazione Il giudice di secondo grado fonda la sua decisione sul fatto che il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto ex articolo 1888 c.c. mentre l'estensione dell'oggetto della polizza non è prevista da una pattuizione scritta ma solo da una e-mail che, benché inviata dal dominio della società assicuratrice, per la Corte d'Appello non ha lo stesso valore di una scrittura privata perché non vi è certezza che l'abbia spedita il titolare dell'account essendo anche priva di firma digitale. Atto scritto La Cassazione accoglie il ricorso dell'assicurato chiarendo, in primo luogo, la definizione di atto scritto rilevante ai fini dell'articolo 1888 c.c. Il messaggio di posta elettronica è documento informatico ex articolo 2712 c.c. che può ritenersi scritto idoneo ai fini probatori se ha le caratteristiche previste dalla legge. Nel caso di specie la normativa in vigore al momento dei fatti di causa era l'articolo 21 del d.lgs. 82 del 2005, per altro immutato sul punto nella versione oggi in vigore di cui all'articolo 20, comma 1-bis, d.lgs. 82/2005, a mente del quale questi documenti sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità. Qualsiasi documento che provenga dalle parti e dal quale sia possibile desumere l'esistenza del contenuto del patto può provare il contratto di assicurazione anche se diverso dalla polizza cfr. C. Cass. civ. numero 1486 del 1975 . Si pensi alla quietanza di pagamento dell'indennizzo cfr. C. Cass. civ. numero 1501 del 1972 o alla ricevuta provvisoria rilasciata dall'agente munito del potere di rappresentanza cfr. C. Cass. civ. numero 1875 del 2000 . Efficacia probatoria dell'e-mail priva di firma qualificata o elettronica Premesso che un'e-mail con firma elettronica semplice può soddisfare il requisito della forma scritta, secondo la Cassazione è documento informatico ex articolo 2712 c.c. che può essere utilizzato come prova in giudizio. Il predetto articolo 21 oggi articolo 20 comma 1-bis del d.lgs. 82 del 2005 ne sancisce la libera valutabilità ai fini della prova. Conseguentemente a se non ne sono contestati provenienza e contenuto farà piena prova dei fatti e delle cose ivi rappresentate cfr. Cass. civ. numero 11606 del 2018 b se vi è contestazione della provenienza e del contenuto il giudice dovrà valutarlo con tutti gli altri elementi disponibili. La e-mail, anche se priva di firma qualificata, ove questa non sia imposta ad subtantiam cfr. Cass. civ. numero 22012 del 2023 , costituisce documento informatico che può dare prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.
Presidente De Stefano – Relatore Rossetti Fatti di causa 1. Na.Ma. è un autotrasportatore. Nel 2009, per il tramite del broker Pi. Broker Srl di seguito, la Pi. stipulò con la società Zurich Insurance PLC di seguito, la Zurich un contratto di assicurazione contro il rischio di furto della merce trasportata. 2. Il 18.4.2010 Na.Ma. subì il furto di due motrici e di un rimorchio contenente un carico di medicinali, a lui affidati per il trasporto. Il mittente chiese di essere risarcito per la perdita del carico ed il vettore chiese al proprio assicuratore di essere manlevato rispetto a tale pretesa. La Zurich, tuttavia, rifiutò il pagamento dell'indennizzo, opponendo che il contratto di assicurazione escludeva dalla copertura i danni derivanti dal furto di medicinali. 3. Nel 2013 Na.Ma. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano le società Zurich e la Pi. chiedendone la condanna, in solido o in via alternativa, al pagamento dell'indennizzo e/o al risarcimento del danno. Nella sostanza l'attore dedusse che l'estensione della copertura al rischio di furto di medicinali doveva ritenersi operante per effetto di uno scambio di email tra il broker ed un funzionario della Zurich, avvenuto nel 2009. In subordine, dedusse che la mancata estensione della copertura doveva ascriversi a responsabilità del broker, per non avere saputo offrire all'assicurato un contratto adatto alle sue esigenze assicurative. 4. I convenuti si costituirono contestando la domanda la Pi. in subordine chiese di essere manlevata dal proprio assicuratore della responsabilità civile, ovvero la società M Assicurazioni Spa, che provvide a chiamare in causa. Anche la M si costituì ritualmente. 5. Con sentenza 4.9.2018 numero 8835 il Tribunale di Milano accolse la domanda nei confronti della Zurich e la rigettò nei confronti della Pi Il Tribunale ritenne che il rischio avveratosi fosse coperto dalla polizza per effetto delle modifiche ad esse apportate su richiesta del broker, richiesta dimostrata dallo scambio di messaggi di posta elettronica tra il broker e Vo.Fu., funzionario della Zurich. 6. La sentenza fu appellata da Na.Ma. in via principale al fine di sentir condannare anche la Pi., quale corresponsabile, a pagare la differenza fra il danno da esso Na.Ma. effettivamente subito e quanto pagatogli da Zurich in forza dell'appellata sentenza , lamentando altresì la erronea regolamentazione delle spese processuali , e dalla Zurich in via incidentale per essere sollevata da ogni responsabilità, in assenza di stipula dell'estensione della polizza assicurativa al trasporto dei medicinali, dato che il contratto doveva essere provato per iscritto e che le mail prodotte in atti non integravano una prova scritta, in quanto non potevano considerarsi sottoscritte . 7. Con sentenza 4.1.2021 numero 5 la Corte d'appello accolse il gravame incidentale rigettò la domanda nei confronti della Zurich e la accolse nei confronti della Pi., che condannò al pagamento in favore dell'attore della somma di Euro 11.800,00, oltre accessori dichiarò inammissibile la domanda di manleva della Pi. contro la M Assicurazioni compensò le spese del doppio grado tra Na.Ma. e la Zurich condannò la Pi. a rifondere a Na.Ma. le spese del doppio grado, con compensazione delle stesse tra la Pi. e la M Assicurazioni . 8. La Corte territoriale, a fondamento della decisione per quanto ancora rileva in questa sede , osservò a il gravame incidentale della Zurich era da ritenersi fondato, in quanto, dovendo il contratto di assicurazione essere provato per iscritto ai sensi dell'articolo 1888 c.c., nella specie l'estensione della polizza modificativa di un'espressa previsione contrattuale, e cioè l'articolo 15 lett. C che escludeva il trasporto dei medicinali non è stato oggetto di un documento scritto per così dire tradizionale , cioè un'appendice contrattuale firmata dal contraente o suo mandatario e dalla società assicurativa, bensì di uno scambio di e-mail fra il broker Pi. e certo signumero Vo.Fu. di Zurich b si era trattato di uno scambio di semplici, ordinarie e-mail e non già di scambio a mezzo di posta elettronica certificata c la mail ordinaria ha il valore di una fotocopia, rectius di una riproduzione meccanica, e fa piena prova, ex articolo 2712 c.c., solo se non contestata d in caso di contratto da provarsi per iscritto lo scambio di mail non potrebbe quindi ricoprire lo stesso valore di una scrittura privata, dato che non è detto che a spedire le mail siano stati davvero i titolari dell'account e non un'altra persona e nel caso di specie, la riferibilità delle e-mail da Pi. a Vo.Fu. e da Vo.Fu. a Pi. è stata tratta dal Tribunale solo dall'indirizzo e-mail di provenienza che però . non consente di stabilire in modo sufficientemente tranquillante che a spedirle se sia stato davvero il titolare del relativo account e non un'altra persona tale conclusione è rafforzata dal fatto che Zurich ha formalmente contestato la mancanza delle sottoscrizioni , necessarie ai fini probatori ex articolo 1888 c.c. f non poteva quindi ritenersi che l'asserita estensione assicurativa sia stata provata per iscritto , per cui Zurich non era obbligata a indennizzare Na.Ma. per le conseguenze di un furto che nell'unica polizza regolarmente firmata dalle parti era stato espressamente escluso e tanto esime va . dall'esame delle altre censure mosse da Zurich all'appellata sentenza g era, invece, da accogliere, nei limiti della richiesta formulata in sede di appello, la domanda del Na.Ma. nei confronti della Pi. Srl per non essersi il broker avveduto che nella polizza assicurativa originaria era escluso il rischio al trasporto medicinali, quale attività prevalente del vettore nota allo stesso broker, il quale, per le ragioni sopra esposte , non aveva successivamente procurato al Na.Ma. una valida estensione assicurativa . 9. Per la cassazione di tale sentenza ricorre Na.Ma., con ricorso fondato su tre motivi. Resiste con controricorso la Zurich, mentre non hanno svolto attività difensiva in questa sede le intimate Pi. Broker Srl e M Assicurazioni Spa 10. La causa, fissata per la decisione nell'adunanza camerale del 13 giugno 2023, con ordinanza interlocutoria 7.7.2023 numero 19394 è stata rinviata alla pubblica udienza, affinché fosse ivi esaminata la questione di diritto concernente l'idoneità della e-mail a fungere da prova scritta ai sensi dell'articolo 1888 c.c. 11. Entrambe le parti hanno depositato memoria sia prima dell'adunanza camerale del 13.6.2023, sia prima della pubblica udienza del 3.4.2024. Ragioni della decisione 1. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del controricorso della Zurich per invalidità della procura speciale, sollevata da Na.Ma. nella prima delle due memorie depositate in corso di causa. Deduce la parte ricorrente che la procura speciale agli avvocati Totaro, Perrella ed Adragna, difensori della Zurich, risulta conferita non dall'amministratore e legale rappresentante, ma da un procuratore ad hoc. In tali casi, prosegue il ricorrente, è necessario depositare l'atto attributivo del relativo potere, nella specie mancante. 1.1. Tale eccezione è infondata. Infatti, per pacifico e consolidato orientamento di questa Corte, quando a proporre il ricorso od il controricorso sia una società commerciale - se la procura speciale al difensore è conferita dall'organo cui spetta per legge la rappresentanza della società, nessun altro adempimento è necessaria, ed è eventualmente onere di chi contesti la validità della procura dimostrare che colui il quale la conferì non aveva i necessari poteri o la necessaria carica - se, invece, la procura speciale al difensore è conferita da un rappresentante ad hoc in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile non depositata con il ricorso, né rinvenibile nel fascicolo, diventa impossibile il controllo, da parte del giudice di legittimità, della legittimazione del delegante ad una valida rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica, e da ciò consegue l'inammissibilità del ricorso o del controricorso ex permultis, Sez. 3, Ordinanza numero 1334 del 18.1.2022 Sez. 3, Sentenza numero 41235 del 22.12.2021 Sez. 3 - , Ordinanza numero 24893 del 15/09/2021, Rv. 662207 - 01 Sez. 6 - 3, Ordinanza numero 11898 del 07/05/2019, Rv. 653802 -01 Sez. 2 - , Sentenza numero 4924 del 27/02/2017, Rv. 643163 - 01 Sez. 3, Sentenza numero 16274 del 31/07/2015, Rv. 636620 - 01 . 1.2. Nel caso di specie ricorre la prima delle due ipotesi sopra indicate. La procura speciale per il giudizio di legittimità risulta infatti conferita e sottoscritta da Ga.Pi., qualificatosi legale rappresentante . E poiché il controricorso è stato proposto dalla Rappresentanza Generale per l'Italia della società Zurich Insurance PLC, deve ritenersi, in base all'univoca prospettazione operatane dal suo autore, che chi ha conferito la procura fosse un institore ai sensi dell'articolo 2203 c.c. e, di conseguenza, senz'altro legittimato al conferimento della procura al difensore, giusta la previsione dell'articolo 2204 c.c. Sarebbe stato dunque onere della parte ricorrente documentare, ad esempio mediante l'acquisizione ed il deposito dei documenti depositato in pubblici registri, l'insussistenza della qualità di legale rappresentante in capo al suddetto dott. Ga.Pi. 2. Con il primo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, la violazione e falsa applicazione degli articolo 115 e 116 c.p.c., in relazione agli articolo 2712 e 1888 c.c. e all'articolo 112 c.p.c., con vizio di extrapetizione, nel capo e punto della sentenza in cui si nega valore di piena prova scritta alla e-mail inviata dal funzionario di Zurich Dott. Vo.Fu., erroneamente considerata inidonea alla modifica e quindi all'estensione della polizza assicurativa . Il motivo contiene in realtà due censure. 2.1. Con una prima censura il ricorrente deduce che la Corte territoriale avrebbe compiuto, in violazione delle prove legali , un disconoscimento d'ufficio della comunicazione a mezzo e-mail proveniente dal funzionario di Zurich, escludendo che fosse idonea a fungere da piena prova ai sensi degli articolo 2712 e 1888 c.c. , pur in assenza di contestazioni od eccezioni sul punto da parte di Zurich, la quale non ha mai messo in dubbio la provenienza di detta comunicazione dal proprio organo titolare dell'account , deducendo unicamente la sua inidoneità a modificare il contratto in essere , ossia la non vincolatività . del solo contenuto del messaggio , là dove, peraltro, anche in ipotesi di disconoscimento delle e-mail, il giudice di appello avrebbe potuto, in base al principio di apparenza del diritto e di affidamento incolpevole, riconoscere validità alle stesse. 2.2. Con una seconda censura deduce che in ogni caso la e-mail inviata da Vo.Fu. al broker costituiva una riproduzione ai sensi dell'articolo 2712 c.c., che in quanto non contestata il giudice di merito non poteva perciò espungere sic et simpliciter dal novero delle fonti di prova o degli indizi. 2.3. La prima censura è infondata, in quanto muove da una lettura non condivisibile della sentenza impugnata. Il ricorrente, infatti, in sostanza articola una tesi giuridica così riassumibile - le scritture private sono inutilizzabili se disconosciute - nel caso di specie la Zurich non aveva negato che fosse stato un proprio funzionario ad inviare le e-mail con cui si accettava l'estensione della copertura - ergo, la Corte d'appello, nel ritenere ex officio inutilizzabile una e-mail di cui non era disconosciuta né la provenienza, né il contenuto, aveva pronunciato ultra petita, rilevando d'ufficio un'eccezione mai sollevata dalla Zurich. Non è, tuttavia, questa la ratio decidendi su cui si fonda la sentenza impugnata. La Corte d'appello, infatti, ha rigettato la domanda non già sul presupposto che la e-mail inviata da Vo.Fu. al broker fosse inutilizzabile perché disconosciuta. Ha, invece, rigettato la domanda sul presupposto che una e-mail non soddisfa il requisito della prova scritta richiesto dall'articolo 1888 c.c. come del resto ammette lo stesso ricorrente alle pp. 14-15 del ricorso . Tanto si desume dal secondo capoverso di pag. 7 della sentenza impugnata, ove si afferma che la società Zurich ha contestato la mancanza delle sottoscrizioni, necessarie ai fini probatori ex articolo 1888 c.c. , e che di conseguenza l'estensione assicurativa non può dirsi provata per iscritto . La Corte d'appello, dunque, non ha affatto rilevato ex officio un'eccezione riservata alla parte. Infatti, una cosa è contestare la provenienza d'un documento eccezione riservata alla parte articolo 214 c.p.c. , ben altra è contestare che quel documento soddisfi il requisito della forma scritta eccezione rilevabile d'ufficio . Nel caso di specie la Corte doveva stabilire se vi fosse prova scritta del patto di estensione della garanzia al furto di medicinali e, provvedendo su questo punto di domanda, ha escluso l'esistenza di una tale prova ultrapetizione dunque non vi fu. 2.4. La seconda censura è sovrapponibile a quella proposta col secondo motivo di ricorso e deve essere esaminata insieme a quest'ultimo. 3. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3 e numero 5, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 2712 c.c., anche in relazione degli articolo 2702 e 1888 c.c., nonché omessa pronuncia sui motivi che avrebbero potuto portare ad affermare il riconoscimento dell'efficacia di prova scritta e quindi di idoneità alla modifica estensiva della polizza assicurativa della e-mail inviata dal funzionario di Zurich Dott. V., in forza del principio della libera valutazione del giudice circa la sussistenza dei requisiti, anche in quanto scrittura non disconosciuta da Zurich . Nella illustrazione del motivo il ricorrente richiamando, come accennato, talune delle deduzioni già svolte a sostegno del primo motivo deduce in sostanza che un messaggio di posta elettronica ordinaria costituisce ai sensi dell'articolo 2712 c.c. un documento informatico che, se non disconosciuto, forma piena prova dei fatti in esso rappresentati. E poiché la provenienza della e-mail di estensione della copertura non era stata contestata, la Corte d'appello avrebbe dovuto ritenere soddisfatto il requisito della forma scritta. 2.1. Prima di esaminare il merito di questo motivo va premesso che i problemi di diritto da esso sottoposti a questa Corte sono due l'uno riguarda le condizioni da soddisfare perché un atto possa ritenersi scritto per i fini di cui all'articolo 1888 c.c. l'altro riguarda l'efficacia probatoria del messaggio di posta elettronica privo di firma elettronica qualificata o digitale. Si tratta di due questioni disciplinate da norme modificate più volte tra l'epoca in cui si svolsero i fatti di causa novembre 2009 e l'epoca della decisione d'appello gennaio 2021 . Tuttavia, questa circostanza nel caso di specie è irrilevante e quindi priva di conseguenze è la circostanza che la Corte d'appello non si sia posta il problema , per due ragioni. La prima ragione è che le modifiche del quadro normativo, sul punto che qui interessa, sono state soltanto formali esse consistettero unicamente nel trasferire all'interno dell'articolo 20, comma 1-bis, del D.Lgs. 7.3.2005 numero 82, il precetto originariamente contenuto nell'articolo 21 del medesimo decreto. La seconda ragione è che il principio di immediata applicazione delle norme processuali sopravvenute nel corso del giudizio, se la legge non disponga altrimenti, s'applica quando il ius superveniens modifichi forme e termini di assunzione della prova. Solo in tal caso, infatti, ci si troverebbe dinanzi alla modifica d'una norma processuale. Hanno invece natura sostanziale, e non processuale, le norme che disciplinano l'efficacia dei mezzi di prova, i limiti della loro ammissibilità, i vincoli inerenti alla loro disponibilità, il loro valore legale. Pertanto, la modifica di tali previsioni non sfugge al generale principio di irretroattività della legge, di cui all'articolo 11 disp. prel. c.c. Sez. 3, Sentenza numero 2879 del 19/05/1979, Rv. 399203 - 01 . Il motivo di ricorso andrà dunque vagliato in base al quadro normativo vigente alla data del novembre 2009. 2.2. Nel merito il secondo motivo di ricorso, considerato in uno alla seconda censura del primo, è fondato, nei limiti di cui appresso. La Corte d'appello ha escluso di possedere una prova scritta dell'estensione della copertura del rischio assicurato così ragionando - l'assicurato è in possesso di una e-mail proveniente dal dominio della società Zurich Zurich.com , ma non sottoscritta con firma digitale - non vi è quindi certezza che essa sia stata spedita dal titolare del relativo account , invece che da un terzo - tale incertezza era rafforzata dal fatto che la Zurich ha contestato la mancanza delle sottoscrizioni necessarie ex articolo 1888 c.c. . In definitiva la Corte d'appello, rilevato che la e-mail non era sottoscritta con firma digitale, ne ha escluso tout court sia qualsiasi rilievo probatorio, sia la natura di atto scritto . 2.3. Questa valutazione della Corte territoriale non fu conforme a diritto sia per quanto attiene la questione di diritto sostanziale della forma che un atto deve possedere per soddisfare il requisito dello scritto di cui all'articolo 1888 c.c. sia per quanto attiene il problema di diritto processuale delle condizioni da osservare affinché una prova documentale possa essere utilizzata in giudizio. 2.4. La prima questione andava risolta muovendo dalla premessa che il messaggio di posta elettronica è un documento informatico. Le condizioni richieste dalla legge affinché un documento informatico potesse ritenersi uno scritto , idoneo a soddisfare il requisito della forma ad probationem del contratto assicurativo, erano stabilite all'epoca dei fatti di causa novembre 2009 dagli articolo 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 nel testo applicabile ratione temporis, cioè successivo al D.Lgs. 4 aprile 2006, numero 159, ed anteriore alle modifiche di cui al D.Lgs. 30 dicembre 2010, numero 235 . Tali norme distinguevano i documenti informatici sottoscritti con firma elettronica semplice , da quelli sottoscritti con firma elettronica qualificata o digitale . Il nostro caso riguarda un documento con firma elettronica semplice . Per questi documenti l'articolo 20, comma 1-bis, D.Lgs. 82/05 stabiliva l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità l'abrogazione del sostantivo qualità , sopravvenuta nelle more del giudizio, come accennato non muta la portata precettiva della norma . La Corte d'appello, pertanto, non avrebbe potuto limitarsi a negare tout court che un messaggio di posta elettronica con firma elettronica semplice potesse soddisfare il requisito della forma scritta. Avrebbe dovuto, invece, previamente esaminare e vagliare le caratteristiche oggettive menzionate nell'articolo 20 cit. Le suddette caratteristiche di qualità, sicurezza, integrità, immodificabilità , poiché debbono essere oggettive , andranno desunte dal corpus mechanicum a disposizione del giudicante e quindi - in particolare - dal formato del file in cui il messaggio di posta è stato salvato dalle proprietà di esso dalla sintassi adottata dalla grafica. Questa valutazione andrà condotta alla luce del consolidato principio per cui la prova scritta del contratto di assicurazione può essere desunta anche da documenti diversi dalla polizza e, a fortiori, dalle specifiche appendici o dai modelli adottati dall'assicuratrice, benché usuali ciò a cui si è ridotta, in estrema sintesi, la contestazione dell'odierna controricorrente , purché provenienti dalle parti e da questi sottoscritti, dai quali sia possibile desumere l'esistenza ed il contenuto del patto Sez. 3, Sentenza numero 1486 del 27/04/1976 in motivazione Sez. 3, Sentenza numero 888 del 05/05/1967, Rv. 327075 - 01 Sez. 1, Sentenza numero 760 del 10/04/1961, Rv. 881422 - 01 . Sulla base di tale principio questa Corte ha già ritenuto - che possa costituire prova idonea dell'esistenza del contratto di assicurazione la quietanza di pagamento dell'indennizzo rilasciata dall'assicurato Sez. 3, Sentenza numero 1501 del 17/05/1972, Rv. 358174 - 01 Sez. 1, Sentenza numero 2648 del 26/10/1967, Rv. 330051 - 01 - che la ricevuta provvisoria rilasciata dall'agente munito del potere di rappresentanza possa essere idonea a dimostrare l'estensione della copertura assicurativa ad eventi espressamente esclusi dalle condizioni generali di contratto Sez. 3, Sentenza numero 1875 del 18/02/2000, Rv. 534101 - 01 . 2.5. Detto dei presupposti richiesti dalla legge affinché un messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma semplice possa soddisfare il requisito della forma scritta, occorre passare ora alle regole stabilite dalla legge, affinché un documento informatico possa essere utilizzato come prova in giudizio. Queste regole all'epoca dei fatti erano dettate dall'articolo 21, comma 1, D.Lgs. 82/05 nel testo applicabile ratione temporis, come s'è detto la norma oggi è stata abrogata dall'articolo 21, comma 1, lettera b , del D.Lgs. 13 dicembre 2017, numero 217, ma trasfusa nell'articolo 20, comma 1-bis, D.Lgs. 82/05 . Tale norma stabiliva che il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità . 2.6. Il sistema della legge, in definitiva, all'epoca dei fatti - così come oggi - dettava un identico criterio di giudizio tanto per Stabilire se un documento informatico fosse idoneo a soddisfare il requisito della forma scritta, tanto per stabilire se fosse una prova idonea il criterio della libera valutabilità in base alle caratteristiche oggettive del documento. I principi desumibili dalla legge sono dunque pochi e semplici, e possono così riassumersi a il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma semplice è un documento informatico ai sensi dell'articolo 2712 c.c. b se non ne sono contestati la provenienza od il contenuto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate così già Sez. 6 - 2, Ordinanza numero 11606 del 14/05/2018, Rv. 648375 - 01 Sez. 2, Ordinanza numero 30186 del 27.10.2021 in motivazione, pag. 4 Sez. 6 - 3, Ordinanza numero 3540 del 6.2.2019 una conferma a contrario di tali principi si ricava anche da Sez. 2 - , Ordinanza numero 22012 del 24/07/2023, la quale ha negato che una e-mail priva di firma elettronica avanzata soddisfi il requisito della forma scritta, ma solo se tale forma sia richiesta ad substantiam negotii c se ne sono contestati la provenienza od il contenuto, il giudice non può espungere quel documento dal novero delle prove utilizzabili, ma deve valutarlo in una con tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità. 2.7. Nel caso di specie, pertanto, alla luce dei suesposti principi la Corte d'appello non avrebbe potuto scartare in introitu, dal materiale probatorio, la e-mail inviata da Vo.Fu. al broker Pi., in base ai soli rilievi della pacifica carenza della firma elettronica qualificata o digitale o della mancata adozione dei modelli o stampati usualmente impiegati ma certo non imposti appunto ad substantiam negotii . Avrebbe certamente potuto giungere a tale risultato, nell'esercizio del suo potere-dovere di accertamento dei fatti, ma solo all'esito delle puntuali valutazioni prescritte dagli articolo 20 e 21 D.Lgs. 82/05 e, cioè, esaminando analiticamente le caratteristiche oggettive del documento informatico sotto il profilo a della qualità b della sicurezza c della integrità d della immodificabilità. In tal senso, del resto, si è - in modo, sul punto, condivisibile - espresso anche il Procuratore Generale nella sua requisitoria, osservando che se c'è un vulnus nella sentenza , può essere solo la mancata valutazione delle circostanze sopra indicate da parte del giudice di merito . Ciò che, invece, non può condividersi è la conclusione della pretesa, non codificata in modo espresso da alcuna disposizione di legge applicabile ratione temporis e così in via di mera interpretazione, di un requisito formale, vale a dire la firma elettronica certificata, quale unica garanzia dell'assoluta certezza contrattuale in ordine alla diversa regolamentazione degli assetti assicurativi e, quindi, quale unica modalità di estrinsecazione delle volontà delle parti contraenti tanto, in base all'assetto normativo come ricostruito, si infrange contro il principio della insopprimibile libertà delle forme, una volta esclusa l'inidoneità per definizione o in introitu del messaggio di posta elettronica certificata privo di firma avanzata o digitale o qualificata. 3. Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 4, violazione dell'articolo 112 c.p.c., in quanto è stata omessa la pronuncia che nulla è dovuto dal sig. Na.Ma. a Pi. Broker e M Assicurazioni a titolo di spese di primo grado, con condanna delle stesse Pi. Broker e M Assicurazioni alla rifusione di quanto eventualmente il sig. Na.Ma. dovesse essere nel frattempo stato costretto a sborsare in favore di costoro . 3.1. Il motivo resta assorbito dall'accoglimento del secondo mezzo di impugnazione. 4. In conclusione, rigettato il primo ed assorbito il terzo, il secondo motivo va accolto e tanto impone la cassazione della gravata sentenza in relazione alla censura qui qualificata fondata, con rinvio alla Corte d'appello ambrosiana, in diversa composizione, affinché riesamini l'appello dell'assicuratrice alla stregua dei principi di diritto di cui ai punti 2.6 e 2.7. 4.1. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. P.Q.M. la Corte di cassazione - rigetta il primo motivo di ricorso accoglie il secondo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione dichiara assorbito il terzo cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 3 aprile 2024. Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2024.