Il cittadino che si sente sorvegliato dalla telecamera di un vicino può richiedere il sopralluogo dei vigili

Il comando di polizia che riceve una segnalazione in materia di videosorveglianza può attivare un accertamento amministrativo ai sensi dell’articolo 13 della legge numero 689/1981 e relazionare direttamente all’Autorità. Allegando se possibile la documentazione fotografica del cono di ripresa della telecamera e del contesto di riferimento.

Lo ha evidenziato il Garante per la protezione dei dati personali con la nota numero 58947 inviata ad un comando di polizia locale il 15 maggio 2024. Spesso i cittadini inviano reclami in materia di telecamere agli organi di polizia che sulla materia intervengono in punta di piedi per l'evidente complessità della normativa di riferimento. In questo caso l'organo accertatore ha infatti richiesto istruzioni sull'attività espletata e il dirigente dell'Autorità ha fornito utili indicazioni operative. Innanzitutto, il Garante ribadisce che il trattamento dei dati effettuato da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale e domestico risulta fuori dall'ambito di applicazione del regolamento europeo sulla protezione dei dati. L'utilizzo domestico dei sistemi di videosorveglianza da parte di persone fisiche, specifica il parere centrale, deve ritenersi, in linea di massima, escluso dall'ambito di applicazione materiale delle disposizioni in materia di protezione dei dati. Ma solo se i filmati non finiscono in rete o vengono diffusi e il trattamento risulta limitato alle zone strettamente private evitando riprese di aree comuni, luoghi aperti al pubblico o di proprietà di terzi. In buona sostanza, si possono installare liberamente telecamere in casa purché il cono di ripresa sia limitato alle zone private anche facendo ricorso a funzionalità di oscuramento elettronico della ripresa. In casi eccezionali e motivati il privato potrà estendere l'angolo di ripresa oltre alla soglia di casa, prosegue la nota centrale, ma facendo sempre molta attenzione alle zone di pertinenze di terzi. Anche per non incorrere nel reato di interferenza illecita nella vita privata previsto dall'articolo 615-bis c.p. Ed in ogni caso segnalando adeguatamente il dispositivo. Nel caso di un sopralluogo degli organi di polizia per la verifica di un reclamo il Garante raccomanda di «acquisire, ove possibile, le immagini delle riprese e non solo segnalare il mero angolo visuale che potrebbe essere lecito in presenza di mascheramenti elettronici o di telecamere finte o non funzionanti». Circa il potere di intervento degli organi di polizia locale, conclude l'Autorità, «si ritiene che eventuali attività possano comunque essere effettuate, se del caso, sulla base del potere generale previsto dalla legge 689/1981, almeno con riferimento ai luoghi pubblici o aperti al pubblico in cui l'esercizio di tali poteri possa prescindere da specifiche autorizzazioni da parte dell'Autorità giudiziaria, oppure comunque con il consenso informato dell'avente diritto».