Quando il Comune di residenza del minore fa la differenza

A chi spetta la competenza per territorio in tema di registrazione dell’atto di nascita di un minore? La Cassazione fa chiarezza.

Nel caso in esame, trattandosi di atto di nascita formato dall'ufficiale di stato civile del Comune di Livorno Ferraris comune ubicato nel distretto del Tribunale di Vercelli , la competenza territoriale, in relazione al giudizio ex articolo 262 c.c., è da radicare nel Tribunale di Vercelli nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di nascita del minore. Questo è quanto sostenuto dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, sottolineato nella pronuncia in questione. Il Collegio ricorda a riguardo che in tema di provvedimenti riguardanti i minori, «in virtù del quale si determina la competenza del giudice del luogo di residenza del minore stesso, non diversamente del resto da quanto avveniva quando questi provvedimenti erano di competenza del giudice minorile. Il giudice del luogo di residenza del minore è ritenuto infatti quello maggiormente idoneo a valutare le sue esigenze, in ragione non solo del suo stretto collegamento con il luogo in cui è stabilmente collocato il centro degli affetti, degl'interessi e delle relazioni del minore, ma anche della possibilità, che egli ha di procedere in qualsiasi momento all'ascolto di quest'ultimo, adempimento ormai ritenuto imprescindibile in tutti i procedimenti riguardanti i minori» Cass. numero 30903/2022 . L'ascolto, in particolare, è un diritto del minore previsto in via generale dall'articolo 315-bis c.c., pertanto, il ricorso in oggetto deve essere accolto e deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Ivrea nel cui circondario è compreso il Comune di residenza del minore.

Presidente Valitutti – Relatore Russo Rilevato che Con ricorso depositato in data 27.10.2022 L.A. e F.B. hanno chiesto al Tribunale di Novara l'attribuzione al minore S. del cognome A., posto che a con sentenza numero 35112021 il Tribunale di Vercelli ha accertato che il minore pur se nato in costanza di matrimonio tra F.B. e D.B., non è figlio biologico di quest'ultimo con dichiarazione resa il 18.12.2021 all'Ufficiale dello stato civile del comune di OMISSIS , L.A. ha riconosciuto il minore S. come proprio figlio. La medesima domanda era stata avanzata dalle stesse parti al Tribunale di Ivrea con ricorso depositato in data 6.6.2022, ma con decreto del 26.10.2022 il Tribunale di Ivrea aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale, ritenendo sussistere la competenza del Tribunale di Novara in forza del luogo di nascita del minore. Il Tribunale di Novara ritiene invece che giudice competente sia quello del luogo di residenza del minore OMISSIS , comune rientrante nel circondario del Tribunale di Ivrea, o al più il Tribunale di Vercelli, nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di nascita del minore. Ha pertanto sollevato d'ufficio il regolamento di competenza. Il Procuratore generale nella sua requisitoria scritta ha concluso nel senso che il criterio di maggiore adeguatezza sia quello che radica la competenza per territorio nel circondario dove si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è stato registrato l'atto di nascita del minore. Pertanto, nel caso in esame, trattandosi di atto di nascita formato dall'ufficiale di stato civile del comune di OMISSIS comune ubicato nel distretto del tribunale di Vercelli , la competenza territoriale - in relazione al giudizio ex articolo 262 c.c. - è da radicare nel tribunale di Vercelli nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di nascita del minore. Ritenuto che 1.- Il ricorso è fondato Nel nostro ordinamento si è ormai affermato il principio di prossimità in riferimento all'individuazione del giudice competente in tema di provvedimenti riguardanti i minori, in virtù del quale si determina la competenza del giudice del luogo di residenza del minore stesso, non diversamente del resto da quanto avveniva quando questi provvedimenti erano di competenza del giudice minorile. Il giudice del luogo di residenza del minore è ritenuto infatti quello maggiormente idoneo a valutare le sue esigenze, in ragione non solo del suo stretto collegamento con il luogo in cui è stabilmente collocato il centro degli affetti, degl'interessi e delle relazioni del minore, ma anche della possibilità, che egli ha di procedere in qualsiasi momento all'ascolto di quest'ultimo, adempimento ormai ritenuto imprescindibile in tutti i procedimenti riguardanti i minori si veda Cass. sez. unumero , 19/10/2022, numero 30903 . L'ascolto, in particolare, è un diritto del minore previsto in via generale dall'articolo 315 bis c.c. e nella specifica fattispecie espressamente ribadito dal quarto comma dell'articolo 262 c.c. correttamente richiamato dal Tribunale di Novara, disposizione qui rilevante in concreto considerando che il minore in questione è nato nell'aprile 2012 e quindi è prossimo a compiere dodici anni. 2.- Il criterio della prossimità oggi ha trovato una espressa ricognizione normativa nella formulazione dell'articolo 473 bis. 11 c.p.c. applicabile dal 28 febbraio 2023 il quale dispone che per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Anche se tale norma non trova applicazione nella specie, applicandosi il regime normativo ratione temporis vigente, può essere valorizzata come indice sintomatico del recepimento, da parte del legislatore, delle affermazioni giurisprudenziali che hanno individuato il «foro del minore», sulla base della sua vicinanza al medesimo. 3.- Pertanto, in accoglimento del ricorso, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Ivrea nel cui circondario è compreso il Comune di OMISSIS , luogo di residenza del minore. La regolazione delle spese al merito P.Q.M. Accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Ivrea, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge. Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato riportati nell'ordinanza.