Nell'ordinanza numero 14028 del 2024 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione rigettano l'eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei Conti sollevata dai gestori di una struttura ricettiva in ordine all’obbligo di riscossione ed al versamento dell’imposta di soggiorno in favore dei singoli comuni [ ].
[ ] Anche in relazione a condotte antecedenti l'entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 180, comma 3, del d.l. 19 maggio 2020, numero 34, convertito con modifiche nella l. 17 luglio 2020, numero 77, per insussistenza della qualifica di agente contabile in luogo della qualifica di responsabile e sostituto di imposta, con applicazione esclusiva del relativo nuovo regime impositivo e sanzionatorio, di natura meramente tributaria. Nel caso di specie i ricorrenti sono stati condannati condannati per omesso versamento dell'imposta di soggiorno per il periodo dal 3 dicembre 2014 al 5 settembre 2016, mentre l'atto di citazione della Procura Regionale della Corte dei Conti è stato notificato nel giugno del 2020. L'imposta di soggiorno tra agente contabile e responsabile d'imposta In base all'articolo 4, d.lgs. 14 marzo 2011, numero 23, i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio. Il terzo comma dispone che la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno debba essere dettata con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della l. 23 agosto 1988, numero 400, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. numero 23 del 2011 ciononostante tale regolamento non è mai stato adottato. Con l'ordinanza numero 19654 del 2018 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che il rapporto tributario intercorre esclusivamente tra il Comune che ha istituito l'imposta e colui che alloggia nella struttura ricettiva, sul quale grava la prestazione patrimoniale, mentre ne rimane estraneo il gestore della struttura ricettiva, non potendo questi assumere, nel silenzio della legge, la funzione di sostituto o di responsabile d'imposta. Come rileva il Collegio, «giacché, tuttavia, i regolamenti comunali affidano al gestore della struttura ricettiva attività obbligatorie e funzionali alla realizzazione della potestà impositiva dell'ente locale, […] tra il gestore ed il Comune si instaura un rapporto di servizio pubblico, con compiti eminentemente contabili funzionali alla riscossione dell'imposta ed al suo riversamento nelle casse comunali. Tali attività di riscossione e riversamento interne al rapporto di servizio implicano il “maneggio di denaro pubblico” e quindi l'obbligo della resa del conto, al che consegue la giurisdizione della Corte dei Conti». L'articolo 180, comma 3, d.l. numero 34 del 2020 ha introdotto il comma 1-ter dell'articolo 4, d.lgs. numero 23 del 2011, in forza del quale il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, mentre l'articolo 5 quinquies, d.l. 21 ottobre 2021, numero 146, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2021, numero 215 in vigore dal 21 dicembre 2021 , ha recato l'interpretazione autentica disponendo che si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020. Il Collegio rileva che «l'articolo 5-quinquies del d.l. numero 146 del 2021, che ha esteso retroattivamente anche “ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020” il riconoscimento legale della qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva qualifica che le ricorrenti individuano quale criterio di collegamento della controversia alla giurisdizione tributaria , è entrato in vigore il 21 dicembre 2021, quando il presente giudizio era già pendente». Regolando la qualificazione legale del rapporto, il comma 1-ter dell'articolo 4, d.lgs. numero 23 del 2011 detta una norma di natura sostanziale il cui mutamento è reso irrilevante, ai fini della giurisdizione, dal principio della perpetuatio iurisdictionis di cui è espressione l'articolo 5 c.p.c. da ciò consegue che la denuncia di mancata applicazione della disciplina sostanziale sopravvenuta 21 dicembre 2021 non incide sui limiti esterni della giurisdizione speciale, determinata sulla mera base dell'individuazione della legge in vigore al momento dell'introduzione della causa giugno 2020 .
Presidente D'Ascola - Relatore Scarpa Fatti di causa e ragioni della decisione 1.- M.P. e A.G. hanno proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, numero 30/2023, pubblicata il 26 gennaio 2023. Il Procuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti ha resistito con controricorso. 2. - La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma dell'articolo 380-bis.1, c.p.c. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Carmelo Celentano, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso, con declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice contabile. Le ricorrenti hanno depositato memoria. 3. - La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, ha accolto parzialmente l'appello spiegato da M.P. e A.G. contro la sentenza numero 162/2021 della Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, che le aveva condannate rispettivamente al pagamento di € 5.739,65 e di € 4.958,10 in favore del Comune di Firenze, per omesso versamento dell'imposta di soggiorno relativamente alla struttura ricettiva denominata OMISSIS sita a Firenze, via OMISSIS e gestita dalla società OMISSIS s.r.l.s., per il periodo dal 3 dicembre 2014 al 5 settembre 2016. La Procura regionale Toscana aveva contestato a M.P. e A.G., quali titolari della residenza OMISSIS , un danno erariale a titolo di dolo quantificato con riferimento ai successivi periodi in cui le medesime avevano operato nella predetta struttura, per l'omesso versamento dell'imposta di soggiorno dovuta per l'esercizio della medesima attività ricettiva, senza peraltro aver proceduto alle formalità richieste per accreditarsi al portale del Comune per i relativi adempimenti ammnistrativi. La sentenza di primo grado aveva accolto parzialmente la domanda della Procura regionale, e la decisione d'appello ha poi ulteriormente rideterminato il danno cagionato al Comune di Firenze in € 1.500,00 a carico della signora M.P. ed in € 1.000,00 a carico della signora A.G 4. – La sentenza impugnata ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione delle Corte dei conti, fondata sull'articolo 180, comma 3, del d.l. 19 maggio 2020, numero 34, convertito con modifiche nella legge 17 luglio 2020, numero 77. Questa disposizione ha inserito il comma 1-ter dell'articolo 4 del d.lgs. 14 marzo 2011, numero 23, stabilendo che «1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e , del decreto legge 31 maggio 2010, numero 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, numero 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, numero 471». Peraltro, l'articolo 5-quinquies del d.l. 21 ottobre 2021, numero 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, numero 215 in vigore dal 21 dicembre 2021 , recante rubrica “Interpretazione autentica del comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, numero 23”, ha poi disposto «1. Il comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, numero 23, ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020». 5. - L'eccezione degli appellanti osservava che con il citato articolo 180, comma 3, del d.l. numero 34 del 2020, come convertito, era venuta meno la qualifica di agente contabile del gestore di struttura ricettiva, ormai divenuto responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa nei confronti dei clienti inadempienti. La Corte dei Conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, ha tuttavia sostenuto innanzitutto che l'articolo 180, comma 3, è “una norma di carattere sostanziale che non può essere applicata retroattivamente”. Inoltre, afferma la sentenza impugnata, “il gestore di struttura alberghiera, sulla base dei regolamenti comunali, è chiamato a svolgere una funzione strumentale ai fini della riscossione dell'imposta, comportante maneggio di denaro a destinazione pubblica tra il gestore e l'ente pubblico si instaura quindi un rapporto di servizio, che prevede obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e riversamento delle somme introitate”. Richiamando l'ordinanza di queste Sezioni Unite numero 19654 del 2018, la Corte dei Conti ha affermato che tra l'albergatore e il Comune si realizza un rapporto di servizio pubblico con compiti eminentemente contabili, completamente avulso da quello tributario, sicché la riscossione dell'imposta assume centrale rilevanza ai fini del riversamento della stessa nelle casse comunali. Tale rapporto di servizio “implica la disponibilità materiale di denaro destinato all'ente pubblico, e il maneggio di denaro pubblico genera ex se l'obbligo della resa del conto”. Pertanto, “la sopravvenuta normativa in nulla avrebbe innovato quanto alla responsabilità contabile”, essendosi in presenza di “un rapporto idoneo a fondare gli elementi costitutivi della responsabilità per danno erariale, con conseguente sussistenza della giurisdizione contabile a conoscere del danno provocato dal gestore per l'omessa percezione e per l'omesso riversamento degli importi, nei limiti stabiliti dal regolamento comunale”. 6. – Il motivo del ricorso di M.P. e A.G. denuncia il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti per violazione e falsa applicazione dell'articolo 180 del d.l. 19 maggio 2020, numero 34, convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020 numero 77, dell'articolo 5-quinquies della l. 17 dicembre 2021 numero 215, di conversione del d.l. 21 ottobre 2021 numero 146, nonché dell'articolo 4 del Protocollo numero 7 CEDU per violazione del principio del ne bis in idem. I ricorrenti sintetizzano l'oggetto delle loro censure nel senso che emergerebbe il radicale difetto di giurisdizione della Corte dei Conti nei confronti dei gestori delle strutture ricettive, in ordine all'obbligo di riscossione ed al versamento dell'imposta di soggiorno in favore dei singoli comuni, anche in relazione a condotte antecedenti l'entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 180 del d.l. numero 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. numero 77 del 2020, per insussistenza della qualifica di agente contabile in luogo della qualifica di responsabile e sostituto di imposta, con applicazione esclusiva del relativo nuovo regime impositivo e sanzionatorio, di natura meramente tributaria. Il motivo di censura osserva che, alla luce della applicabilità del nuovo regime, il gestore potrebbe essere tenuto sia al ristoro dell'asserito danno erariale, sia al pagamento dell'imposta evasa e della relativa ingente sanzione, con palese violazione del principio del ne bis in idem e possibile contrasto di giudicati tra giudice contabile e giudice tributario. 7. L'articolo 4 Imposta di soggiorno del d.lgs. 14 marzo 2011, numero 23, prevede che i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio. Il terzo comma dell'articolo 4 dispone, peraltro, che la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno dovesse essere dettata con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della l. 23 agosto 1988, numero 400, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. numero 23 del 2011, e tuttavia mai adottato. 8. Queste Sezioni Unite, con ordinanza del 24 luglio 2018, numero 19654, avevano affermato che, ai fini della imposta di soggiorno, secondo l'originaria disciplina di cui all'articolo 4 del d.lgs. 14 marzo 2011, numero 23, il rapporto tributario intercorre esclusivamente tra il Comune che ha istituito l'imposta e colui che alloggia nella struttura ricettiva, sul quale grava la prestazione patrimoniale. Il gestore della struttura ricettiva o albergatore è, pertanto, del tutto estraneo al rapporto tributario, non potendo questi assumere, nel silenzio della legge, la funzione di «sostituto» o di «responsabile d'imposta», senza che sul punto altrimenti rilevi quanto stabilito dai regolamenti comunali. Il Comune è mero destinatario delle somme incassate dal medesimo gestore a titolo di imposta di soggiorno. Giacché, tuttavia, i regolamenti comunali affidano al gestore della struttura ricettiva attività obbligatorie e funzionali alla realizzazione della potestà impositiva dell'ente locale, alla stregua dell'interpretazione data dall'ordinanza numero 19654 del 2018 all'articolo 4 del d.lgs. numero 23 del 2011, vigente ratione temporis, tra il gestore ed il Comune si instaura un rapporto di servizio pubblico, con compiti eminentemente contabili funzionali alla riscossione dell'imposta ed al suo riversamento nelle casse comunali. Tali attività di riscossione e riversamento interne al rapporto di servizio implicano il «maneggio di denaro pubblico» e quindi l'obbligo della resa del conto, al che consegue la giurisdizione della Corte dei Conti. 9. - Alla stregua del comma 1-ter dell'articolo 4 del d.lgs. numero 23 del 2011, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del d.l. numero 34 del 2020, come convertito, vigente dal 19 maggio 2020, il gestore della struttura ricettiva è stato invece individuato quale responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Il sopravvenuto comma 1-ter dell'articolo 4 ha altresì stabilito che il gestore della struttura responsabile sia soggetto a sanzioni amministrative per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno. Tale configurazione induce a delineare l'imposta di soggiorno come imposta di consumo, gravante su colui che alloggia nella struttura ricettiva situata nel territorio comunale, il quale è il soggetto passivo di imposta, mentre il gestore della struttura ricettiva è divenuto, in base alla qualificazione ex lege del rapporto impressa dal comma 1-ter dell'articolo 4, responsabile di imposta, con diritto di rivalsa verso il soggetto passivo. Ciò ha portato sia la dottrina sia parte della stessa giurisprudenza contabile ad interrogarsi sul permanere della soggezione alla giurisdizione tributaria delle controversie in cui sia in discussione l'esistenza o l'entità dell'obbligazione del gestore della struttura quale responsabile per il pagamento del debito d'imposta. Si afferma, cioè, che, in forza della nuova disciplina, non può tuttora ravvisarsi un rapporto di servizio pubblico tra il Comune ed il gestore, ovvero un «maneggio di denaro pubblico» da parte di quest'ultimo, tale da giustificarne la qualità di agente contabile dapprima ravvisata nella ricostruzione avallata anche dall'ordinanza numero 19654 del 2018 di queste Sezioni Unite. Essendosi gravato il gestore della struttura ricettiva di un onere di presentazione della dichiarazione, secondo il modello dell'autotassazione, nonché prevista la soggezione a sanzioni amministrative fiscali, il rapporto fra ente locale impositore e gestore avrebbe assunto una esclusiva natura tributaria. Alla tesi che, invece, immagina che possano concorrere la giurisdizione tributaria sulla lite tra la struttura ricettiva responsabile di imposta e l'ente impositore e la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale conseguente all'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno, sul presupposto che le attività svolte dal gestore e gli obblighi su questo incombenti abbiano mantenuto natura pubblicistica pure dopo l'avvento del comma 1-ter dell'articolo 4, si oppongono in dottrina i limiti alla risarcibilità del danno causato dall'evasione fiscale delineati dalla sentenza di queste Sezioni Unite numero 29862 del 2022. L'opposta interpretazione, ad avviso della quale l'attribuzione legislativa della qualifica di responsabile di imposta al gestore della struttura ricettiva, in forza del comma 1-ter dell'articolo 4, non ha inciso sulla sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti, rievoca le conclusioni raggiunte in giurisprudenza in ordine alla veste di agente contabile attribuita, ad esempio, al notaio, che pure è riscossore ex lege delle somme sottoposte a tassazione, ovvero delle imposte dovute in conseguenza degli atti rogati, delle quali è solidalmente responsabile con i privati contraenti fideiussore ex lege estraneo al rapporto tributario così Cass. numero 12759 del 2016 , ne diviene depositario ed è perciò tenuto al versamento delle medesime, costituenti pecunia pubblica, all'Amministrazione Finanziaria, altrimenti rispondendone altresì per danno erariale sui profili della responsabilità solidale del notaio per il pagamento dell'imposta di registro, può inoltre vedersi da ultimo Cass. Sez. Unite numero 14432 del 2023 . 10. – Come già accennato, l'articolo 5-quinquies del d.l. numero 146 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge numero 215 del 2021, numero 215 in vigore dal 21 dicembre 2021 , rubricato “Interpretazione autentica del comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, numero 23”, ha disposto che il comma 1-ter dell'articolo 4 del d.lgs. numero 23 del 2011 “ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020”. 10.1. - Anche le sezioni penali di questa Corte hanno dovuto occuparsi degli effetti retroattivi stabiliti dall'articolo 5-quinquies del d.l. numero 146 del 2021, come convertito, ai fini della verifica della perdurante rilevanza penale come peculato delle condotte di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno, poste in essere dal gestore di una struttura ricettiva prima della data del 19 maggio 2020 indicativamente, Cass. penumero Sez. 6, numero 12516 e numero 9213 del 2022 . 10.2. – Il comma 1-ter dell'articolo 4 del d.lgs. numero 23 del 2011, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del d.l. numero 34 del 2020, come convertito, vigente dal 19 maggio 2020, nel prescrivere che il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, con le relative sanzioni amministrative, non recava alcuna espressa indicazione o inequivoca formulazione di deroga al principio di irretroattività di cui all'articolo 11 preleggi da intendersi quale “fondamentale valore di civiltà giuridica” così, ad esempio, Corte cost. numero 145 del 2022 , e non valeva, quindi, ad attribuire ex lege la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con riguardo ai rapporti antecedenti alla sua entrata in vigore, limitandosi conseguentemente a disporre in tal senso per l'avvenire. Il comma 1-ter dell'articolo 4 del d.lgs. numero 23 del 2011, vigente dal 19 maggio 2020, non poteva neppure qualificarsi come norma interpretativa del preesistente comma 1, attribuendo al rapporto fra il gestore della struttura ricettiva e il Comune un significato nuovo, in base al quale il primo riveste la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, significato non rientrante tra quelli già estraibili dall'originaria formulazione dell'articolo 4 del d.lgs. numero 23 del 2011, secondo quanto risultante dal diritto vivente espresso da queste Sezioni Unite con l'ordinanza numero 19654 del 2018, che ravvisava tra il gestore ed il Comune un rapporto di servizio pubblico implicante il «maneggio di denaro pubblico» e quindi l'obbligo della resa del conto. L'articolo 5-quinquies del d.l. numero 146 del 2021, come convertito in vigore dal 21 dicembre 2021 , qualificato formalmente dallo stesso legislatore come disposizione di interpretazione autentica del comma 1-ter dell'articolo 4 del d.lgs. numero 23 del 2011, e volto ad applicare anche “ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020” il riconoscimento legale della qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva, ha, dunque, a sua volta attribuito alla norma introdotta dal d.l. numero 34 del 2020, come convertito, una portata estranea ai significati ricavabili dal comma 1-ter. L'articolo 5-quinquies del d.l. numero 146 del 2021 in vigore dal 21 dicembre 2021 è, pertanto, norma innovativa con efficacia retroattiva, in relazione all'ambito temporale di applicabilità del comma 1-ter cfr. Corte cost. numero 4 del 2024 numero 104 e numero 61 del 2022 numero 133 del 2020 numero 167 e numero 15 del 2018 . 11. – Può ora procedersi a verificare come il comma 1-ter dell'articolo 4 del d.lgs. numero 23 del 2011 in vigore dal 19 maggio 2020 e l'articolo 5-quinquies del d.l. numero 146 del 2021, come convertito in vigore dal 21 dicembre 2021 , abbiano inciso sulla determinazione della giurisdizione nel presente giudizio, che è il tema posto dal ricorso di M.P. e A.G La causa ha ad oggetto il danno per omesso versamento dell'imposta di soggiorno imputato a M.P. e A.G. quali gestrici della struttura ricettiva denominata OMISSIS sita a Firenze, via OMISSIS , per il periodo dal 3 dicembre 2014 al 5 settembre 2016. L'atto di citazione della Procura Regionale della Corte dei Conti presso la sezione giurisdizionale per la Toscana è stato notificato alle convenute nel giugno del 2020. Al momento della proposizione della domanda era, dunque, vigente il comma 1-ter dell'articolo 4 del d.lgs. numero 23 del 2011 dal 19 maggio 2020 , norma che, tuttavia, mancando di un'espressa previsione di retroattività, non valeva ad attribuire ex lege la qualifica di responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno alle convenute con riguardo alle somme per cui è causa, relative al periodo dal 3 dicembre 2014 al 5 settembre 2016. Al momento della notificazione della citazione della Procura Regionale della Corte dei Conti presso la sezione giurisdizionale per la Toscana, sussisteva, dunque, la giurisdizione della Corte dei Conti, in base al rapporto di servizio pubblico tra il gestore della struttura ricettiva ed il Comune per il pagamento dell'imposta di soggiorno ravvisabile ratione temporis prima della disciplina innovativa introdotta con il comma 1-ter dell'articolo 4 del d.lgs. numero 23 del 2011. L'articolo 5-quinquies del d.l. numero 146 del 2021, che ha esteso retroattivamente anche “ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020” il riconoscimento legale della qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva qualifica che le ricorrenti individuano quale criterio di collegamento della controversia alla giurisdizione tributaria , è entrato in vigore il 21 dicembre 2021, quando il presente giudizio era già pendente. Sia il comma 1-ter dell'articolo 4 del d.lgs. numero 23 del 2011, sia l'articolo 5-quinquies del d.l. numero 146 del 2021, hanno, dunque dettato norme di natura esclusivamente sostanziale l'una relativa alla qualificazione legale del rapporto, l'altra all'efficacia nel tempo della stessa qualificazione , con ricadute indirette sulla attribuzione della giurisdizione. Il principio della perpetuatio iurisdictionis, di cui è espressione l'articolo 5 c.p.c., rende comunque irrilevanti, ai fini della giurisdizione, i mutamenti legislativi, sostanziali o processuali, e dello stato di fatto successivi alla proposizione della domanda, perseguendo l'obiettivo di conservare la giurisdizione del giudice correttamente adito in base alla legge ed ai presupposti esistenti all'epoca della valida instaurazione del rapporto processuale. Tale principio, interpretato da questa Corte in base ad esigenze di economia processuale, trova, dunque, applicazione proprio e soltanto nei casi di sopravvenuta carenza della giurisdizione del giudice adito, e non anche quando il mutamento dello stato di fatto e di diritto quest'ultimo semmai intervenuto in forza di legge espressamente dichiarata retroattiva comporti l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo, dovendosi in questo caso confermare la giurisdizione di esso cfr. Cass. Sez. Unite numero 8999 del 2009 numero 1611 del 2007 numero 20315 del 2006 numero 25031, numero 18126, numero 15916 e numero 4820 del 2005 numero 9554 e numero 6774 del 2003 . La denuncia della mancata applicazione da parte del giudice contabile - il quale aveva conservato la giurisdizione ai sensi dell'articolo 5 c.p.c. - della sopravvenuta disciplina sostanziale retroattiva del rapporto, introdotta dall'articolo 5-quinquies del d.l. numero 146 del 2021, vale al più a configurare un eventuale error in iudicando , ma non incide sui limiti esterni della giurisdizione speciale, determinata sulla mera base dell'individuazione della legge in vigore al momento dell'introduzione della causa. 12. Il ricorso va quindi rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione in favore del Procuratore generale presso la Corte dei conti, in ragione della sua qualità di parte solo in senso formale. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115 - da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.