Palazzo Spada torna a ribadire l’illegittimità delle proroghe automatiche delle concessioni balneari

Con tre sentenze depositate ieri, il Consiglio di Stato è tornato sullo spinoso tema delle concessioni balneari e ha ribadito l’illegittimità delle prassi italiane del rinnovo automatico.

Ma anche la natura self-executing della Direttiva Bolkestein , come già chiarito anche dalla Corte di Giustizia UE e dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria con la sentenza numero 17/2021 e più di recente con Cons. Stato numero 2192/2023 , Cons. Stato numero 11200/2023 . Sulla scia del consolidato orientamento giurisprudenziale, Palazzo Spada, con le sentenze numero 4479, 4480 e 4481 depositate il 20 maggio 2024, rimarca che « tutte le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – anche quelle in favore di concessionari che avessero ottenuto il titolo in ragione di una precedente procedura selettiva laddove il rapporto abbia esaurito la propria efficacia per la scadenza del relativo termine di durata prima del 31 dicembre 2023 sono illegittime e devono essere disapplicate dalle amministrazioni ad ogni livello, anche comunale, imponendosi, anche in tal caso, l'indizione di una trasparente, imparziale e non discriminatoria procedura selettiva». Si rileva in particolare, il contrasto con l'articolo 12 della Dir. 2006/123/CE e con l'articolo 49 TFUE di tutte le disposizioni nazionali che «hanno introdotto e continuano ad introdurre, con una sistematica violazione del diritto dell'Unione, le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative». Quanto al tema della scarsità di risorse, sul quale insistono gli attuali concessionari, il Collegio ricorda che, secondo l'interpretazione della CGUE, «è necessario che i criteri adottati da uno Stato membro per valutare la scarsità delle risorse naturali utilizzabili si basino su criteri obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati fermo restando che la valutazione sulla scarsità delle risorse in alcun modo può ritenersi pregiudiziale o comunque non può rimettere in discussione l'effetto diretto connesso all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della Dir. 2006/123/CE. È evidente che la valutazione che ha ad oggetto la scarsità delle risorse naturali, per basarsi su criteri obiettivi , non discriminatori , trasparenti e proporzionati , postula una ricognizione del territorio costiero, o a livello nazionale o a livello locale anche eventualmente nella combinazione dei due approcci, generale e caso per caso , che deve essere non solo quantitativa, ma anzitutto qualitativa , come ha già chiarito l'Adunanza plenaria e la più recente giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, perché deve avere riguardo ad un concetto funzionale di scarsità e, cioè, ad un concetto che tiene conto della funzione economica della risorsa pubblica in questione , dovendo valutarsi, in concreto, la collocazione geografica, le caratteristiche morfologiche, il pregio ambientale e paesaggistico, il valore “commerciale”, il pregio di quella particolare tipologia di concessione in rapporto al bene pubblico il tratto di costa oggetto di sfruttamento economico e non tutto il tratto costiero in ipotesi balneabile come se fosse un unico eguale ed indifferenziato, non potendo ritenersi non discriminatorio un criterio che tratti e consideri e calcoli in modo eguale situazioni costiere estremamente diverse sul territorio nazionale». Di fatto, le amministrazioni al fine di assegnare le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, devono applicare l'articolo 12 della Dir. 2006/123/CE, costituendo la procedura competitiva la regola, salvo che non risulti, sulla base di una adeguata istruttoria e alla luce di una esaustiva motivazione, che la risorsa naturale della costa destinabile a tale di tipo di concessioni non sia scarsa. Per completezza, il Consiglio di Stato sottolinea che non esiste «nemmeno nell'ordinamento interno, il c.d. diritto di insistenza , essendo le concessioni, comunque, provvedimenti per loro natura limitati nel tempo, soggetti a scadenza, e comunque non automaticamente rinnovabili in favore al concessionario uscente, ma da assegnarsi, anche secondo le norme nazionali, secondo procedura comparativa ispirata ai fondamentali principî di imparzialità, trasparenza e concorrenza».