Sua sorella, di nazionalità marocchina, intrattiene una relazione sentimentale con un ragazzo italiano. Lui, il fratello, la minaccia di morte, ingiurie e percosse, oltre che imporle un matrimonio riparatore scelto dalla famiglia nel caso in cui non fosse risultata vergine.
Il caso arriva in Cassazione, dove viene evidenziata sia la pluralità di condotte vessatorie, connotate dalla abitualità, alle quali la ragazza è stata sottoposta per ben due mesi, sia il reato di minaccia aggravata in capo all'imputato, nonostante abitasse a Milano, dando disposizioni alla madre e all'altra sorella di controllare la vittima. Il Collegio ricorda a riguardo che è configurabile il delitto di maltrattamenti ex articolo 572 c.p. «nelle relazioni tra consanguinei, in quanto persone della famiglia , anche in mancanza di convivenza o dopo la sua cessazione, salvo che i vincoli di solidarietà, che costituiscono il presupposto della fattispecie incriminatrice, siano in fatto venuti meno per la definitiva interruzione di ogni rapporto tra le parti» Cass. numero 19839/2022 . Inoltre, occorre evidenziare che «il vincolo di sangue» nel caso di specie fratello-sorella «depone, infatti, per l'esistenza di un persistente obbligo di solidarietà, come tale indifferente alla cessazione della convivenza dei due soggetti. È compito del Giudice quello di verificare se, nonostante il rapporto di parentela, la presunzione in questo insita possa essere superata per effetto della totale disgregazione dei reciproci rapporti, cui non sia sopravvissuta, dunque, alcuna aspettativa di affidamento». Pertanto, ne consegue l'inammissibilità del ricorso.
Presidente De Amicis – Relatore Vigna Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Salerno ha confermato l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Salerno in data 4 ottobre 2023, che applicava a C.N., la misura del divieto di avvicinamento alla sorella A., in relazione al reato di maltrattamenti della predetta, in concorso con la sorella convivente F. E Si contesta all'indagato di avere sottoposto a vessazioni abituali A., di anni 18 e nazionalità marocchina, una volta venuta a conoscenza che la stessa intratteneva una relazione sentimentale con un ragazzo italiano. I maltrattamenti sono consistiti in minacce di morte, ingiurie percosse. In particolare, alla ragazza era sottratto il cellulare, era rivolta la minaccia che, se all'esito di visita ginecologica, non fosse risultata vergine, le sarebbe stato imposto un matrimonio riparatore con un uomo scelto da lui e dalla famiglia. Nei mesi di maggio e giugno F. la minacciava gravemente e le imponeva severe restrizioni impedendole di uscire sola di casa e di frequentare lezioni scolastiche pomeridiane e la controllava anche nelle uscite da scuola dal 28/04/23 al 26/06/23 . C.N., che risiedeva a OMISSIS , contattando A. al telefono, la minacciava dicendole che, se avesse avuto la disponibilità economica, sarebbe tornato a casa da OMISSIS e le avrebbe spezzato le ossa e che, da quel momento, per lui «era morta». L'ordinanza impugnata evidenzia che il compendio indiziario si fonda sulle dichiarazioni di A., la quale, dopo avere sostenuto l'esame di maturità, denunciava i fatti ed entrava in una struttura protetta. In particolare, la persona offesa riferiva che le violenze e minacce erano materialmente poste in essere dalla sorella F. e che il fratello dava, da OMISSIS , disposizioni alla mamma e alla sorella di controllarla e le diceva che, finita la scuola, sarebbe andata a lavorare con la sorella - e non all'università come desiderava - e poi si sarebbe trasferita a OMISSIS , dove lui la avrebbe rieducata . Il Tribunale del riesame, infine, ritiene che le dichiarazioni della ragazza siano riscontrate da quelle del ragazzo con il quale aveva la relazione sentimentale, oltreché da quelle dell'assistente sociale, della responsabile della struttura protetta, del professore che aveva raccolto le sue confidenze e della compagna di scuola. 2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione C.N., deducendo, come unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla commissione del reato di concorso nei maltrattamenti. L'intera vicenda è caratterizzata da pregiudizi ideologici. È solo il ruolo di capofamiglia dell'indagato, che, però, da cinque anni viveva a OMISSIS con la famiglia, che ha portato i giudici del riesame a ritenere configurabile il reato. L'unica condotta commissiva attribuita a C.N. è rappresentata dal contenuto di una telefonata, nel corso della quale il predetto avrebbe minacciato A. che, se avesse avuto i soldi, si sarebbe recato a OMISSIS per «spaccarle le ossa». La difesa ha documentato che il ricorrente guadagna duemila euro al mese e che, quindi, non è stata la mancanza di soldi ad avere impedito a C.N. di raggiungere la sorella. Difettano i requisiti della convivenza e della abitualità. Inoltre, nel racconto di A. vi sono insanabili contraddizioni ad esempio la ragazza ha riferito che il giorno successivo alla scoperta della sua relazione, le fu impedito di andare a scuola, mentre risulta il contrario . Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Tutte le doglianze mosse dal ricorrente in merito alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, oltre a riproporre rilievi già dedotti in sede di riesame, non si confrontano con la compiuta e lineare motivazione svolta dai Giudici della cautela. Il Tribunale del riesame ha elencato una pluralità di condotte vessatorie, connotate pacificamente dalla abitualità, alle quali A. è stata sottoposta per ben due mesi e sottolineato come il fratello, odierno indagato, seppure non convivente debba rispondere del reato la persona offesa riferiva che le violenze e minacce erano materialmente poste in essere dalla sorella F. e che il fratello dava, da OMISSIS , disposizioni alla mamma e alla sorella di controllarla e le diceva che, finita la scuola, sarebbe andata a lavorare con la sorella - e con all'università come desiderava - e poi si sarebbe trasferita a OMISSIS , da lui, che la avrebbe rieducata , quantomeno a titolo di concorso morale, e, comunque, con la telefonata sopra indicata si sia reso responsabile del reato di minaccia aggravata. 3. Occorre evidenziare, quanto alla natura di familiare del fratello della vittima, che è configurabile il delitto di maltrattamenti ex articolo 572 cod. penumero nelle relazioni tra consanguinei, in quanto persone della famiglia , anche in mancanza di convivenza o dopo la sua cessazione, salvo che i vincoli di solidarietà, che costituiscono il presupposto della fattispecie incriminatrice, siano in fatto venuti meno per la definitiva interruzione di ogni rapporto tra le parti. Sez. 6, numero 19839 del 07/04/2022, G., Rv. 283465 - 01 . Il vincolo di sangue nel nostro caso fratello-sorella depone, infatti, per l'esistenza di un persistente obbligo di solidarietà, come tale indifferente alla cessazione della convivenza dei due soggetti. È compito del Giudice quello di verificare se, nonostante il rapporto di parentela, la presunzione in questo insita possa essere superata per effetto della totale disgregazione dei reciproci rapporti, cui non sia sopravvissuta, dunque, alcuna aspettativa di affidamento. 3.1. Rileva il Collegio che, dalla lettura della ordinanza, non risulta in alcun modo che lo stretto rapporto tra l'indagato e le sorelle fosse venuto meno il ricorrente era, infatti, il punto di riferimento della famiglia ed era stato lui a decidere il futuro della sorella, una volta scoperto il legame con un ragazzo italiano. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, numero 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Dispone, a norma dell'articolo 52 d.lgs. 30 giugno 20037 numero 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.