Il Ministero della Giustizia sulla sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo da parte dell’imputato

È stata pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia la Circolare 20 maggio 2024, avente ad oggetto l’iscrivibilità al casellario giudiziale delle sentenze emesse ai sensi dell’articolo 420-quater c.p.p.

Nel documento si ricorda come una delle novità introdotte con l'articolo 23, comma 1 lett. e d.lgs. numero 150 del 2022 c.d. Riforma Cartabia sia proprio costituita dalla sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato disciplinata dalle disposizioni contenute nel novellato articolo 420-quater c.p.p. La sentenza emessa ex articolo 420-quater può essere revocata fino a quando non decorra «il termine di cui al comma 3 senza che la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia stata rintracciata ovvero e sostanzialmente fino a che non sia decorso il termine prescrizionale di cui all'articolo 159, ultimo comma, c.p.». Ne consegue che il novellato articolo  420 cit. ha statuito che, «nei casi in cui non si possa dichiarare l'assenza dell'imputato non presente in giudizio secondo l'art 420-bis c.p.p. e fuori dai casi di impedimento a comparire di cui all'articolo 420-ter c.p.p. , il giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato». La Riforma Cartabia ha generato, quindi, una mancanza di coordinamento normativo tra il nuovo articolo 420-quater c.p.p. e l'articolo 3 lett. i-ter d.P.R. 313/2002 che «continua a prevedere tra i provvedimenti da iscrivere al SIC i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420 quater del codice di procedura penale». Pertanto, la sentenza di non doversi procedere emessa ai sensi dell'articolo 420-quater, primo comma c.p.p. «non deve essere iscritta nel SIC, non essendo previsto dallo stesso articolo 3 del TUCG l'iscrivibilità di tale provvedimento».