In tema di diritto di impugnare la violazione del termine dilatorio entro cui il giudice convalida il provvedimento del Questore, è necessario che vi sia stata una effettiva lesione del diritto di difesa occorre, in altre parole, che l’inosservanza del termine abbia concretamente impedito all’interessato il pieno esercizio del diritto di intervento secondo un principio causale.
Il caso Il GIP convalidava il provvedimento del Questore di Brescia che prescriveva a un uomo di presentarsi presso la Stazione dei Carabinieri in occasione degli incontri di calcio amichevoli compresi che la squadra del Brescia Calcio avrebbe disputato nei cinque anni successivi. Trattandosi di una forma di limitazione della libertà personale, è necessario che l'autorità giurisdizionale convalidi il provvedimento del Questore, cosa che può avvenire non prima delle 48 ore decorrenti dalla notifica del provvedimento all'interessato. Diritto di difesa e tempistica Nell'arco delle 48 ore il destinatario del provvedimento ha il diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice. Il termine dilatorio concesso al giudice per provvedere alla convalida richiesta dal pubblico ministero è un presidio a tutela del diritto di difesa e dell'effettività del suo esercizio. L'inosservanza del termine è causa di nullità dell'ordinanza di convalida perché viene leso il diritto dell'interessato ad intervenire nel procedimento. La nullità è di ordine generale ed è deducibile ai sensi dell'articolo 182 c.p.p. deve esserci un interesse all'osservanza della disposizione violata. L'interesse ad impugnare Chi si dolga della violazione di un termine dilatorio ha l'onere di indicare l'esistenza di un interesse a ricorrere, concreto, attuale e verificabile. Secondo le Sezioni Unite, la nozione di interesse deve essere ricostruita «in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame» Cass. penumero sez. Unite numero 15069/2023, dep. 2024 . Nessuna attività difensiva nei termini Nel caso di specie il destinatario del provvedimento non depositava alcuna memoria difensiva prima della scadenza del termine. Secondo la Corte, quindi, non è possibile dolersi della lesione del diritto di difesa se tale diritto non sia stato concretamente esercitato. Nello specifico, il destinatario dell'atto non ha dedotto un interesse concreto a far valere la nullità che non ha pregiudicato il diritto di intervento mai effettivamente esercitato. DASPO obbligatorio in caso di recidiva Se il soggetto è “recidivo” è prevista l'adozione obbligatoria della prescrizione di presentarsi presso un'autorità di pubblica sicurezza. Sul punto vi sono due orientamenti. Secondo alcuni è necessaria una rinnovata valutazione di pericolosità attuale del soggetto già destinatario di provvedimento di divieto di accesso agli impianti sportivi. Il Collegio però non condivide questo indirizzo alla luce della possibilità che l'interessato chieda la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli. Secondo la S.C. non è più sufficiente la prova costante ed effettiva di buona condotta, ma è necessario che il destinatario del divieto adotti condotte di ravvedimento operoso riparazione integrale, concreta collaborazione con l'autorità o svolgimento di lavori di pubblica utilità e ne chieda la cessazione. L'automatismo imposto al giudice, pertanto, viene meno solo se l'interessato ha tenuto una delle condotte tipizzate in grado di far venir meno la presunzione di pericolosità.
Presidente Ramacci – Relatore Aceto Ritenuto in fatto 1. Il sig. G.R. ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 26 luglio 2023 del Giudice per le indagini preliminari di Brescia che ha convalidato il provvedimento del 22 luglio 2023 del Questore di Brescia che gli ha prescritto di presentarsi presso la Stazione Carabinieri di OMISSIS in occasione degli incontri di calcio anche amichevoli che la squadra del Brescia Calcio avrebbe disputato nei successivi cinque anni. 1.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'articolo 6, comma 3, legge numero 401 del 1989, sotto il profilo dell'eccessiva compressione del tempo concesso all'interessato per esercitare il proprio diritto di difesa. 1.2. Con il secondo motivo deduce la violazione degli articolo 3 e 10, legge numero 241 del 1990, e l'eccesso di potere per difetto di motivazione del provvedimento del Questore in relazione al principio di gradualità della sanzione e del provvedimento del giudice in relazione alla congruità della stessa. 1.3. Con il terzo motivo deduce il difetto di motivazione in ordine alle ragioni per le quali l'interessato deve presentarsi tre volte ventesimo del primo tempo, ventesimo del secondo tempo, 20 minuti dopo la fine dell'incontro in occasione delle partite di calcio del Brescia e della Nazionale italiana in casa e in provincia. 1.4. Con il quarto motivo deduce l'illogicità della motivazione in merito alle ragioni per le quali l'interessato deve presentarsi presso la Questura anche in corrispondenza delle partite amichevoli. 2. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato ritenendo fondato e assorbente il primo motivo. 3. Con memoria trasmessa il 15 gennaio 2024, il difensore del ricorrente, Avv. Giovanni Adami, si è associato alle richieste del PG, osservando che, sul medesimo punto, la Corte di cassazione ha già accolto ricorsi identici a quello oggetto di odierna trattazione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. In termini generali è necessario ribadire che 1 che l'ambito di operatività della convalida giurisdizionale del provvedimento del Questore è circoscritto alla sola prescrizione dell'obbligo di presentazione all'autorità di P.S. trattandosi di limitazione che, incidendo sulla libertà personale, è soggetta all'inderogabile controllo giurisdizionale di cui all'articolo 13 Cost. , non anche a quella con cui si impone il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive che, in quanto limitativa della sola libertà di circolazione e soggiorno di cui all'articolo 16 Cost., è soggetta al controllo di legittimità del giudice amministrativo cfr., sul punto, Sez. U., numero 44273 del 27/10/2004, Labbia Sez. U, numero 4441 del 29/11/2005, Zito Sez. 3, numero 11151 del 17/12/2008, Marchesini Sez. 1, numero 14923 del 19/02/2004, Rocchi Sez. 3, numero 49408 del 19/11/2009, Brocca Sez. 3, numero 36276 del 04/05/2011, Ferretti 2 l'obbligo di controllo e della relativa motivazione , che incombe al giudice della convalida, deve essere assolto in modo non apparente, deve investire tutti i presupposti di legittimità della misura di prevenzione e deve avere ad oggetto anche la congruità della sua durata Sez. 3, Marchesini cit. Sez. U, Zito, cit. amplius Sez. U, Labbia cit. 3 il termine entro cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, è di 48 ore decorrenti dalla sua notifica all'interessato, analogamente a quello entro cui il P.M. deve richiedere o meno al G.i.p. la relativa convalida Sez. 3, numero 2471 del 11/12/2007, Castellano, Rv. 238537 Sez. 3, numero 86 del 19/11/2009, De Santis, Rv. 246004 Sez. 3, numero 20776 del 15/04/2010, Marcassoli, Rv. 247182 Sez. 3, numero 21788 del 16/02/2011, Rv. 250372 Sez. F, numero 41668 del 27/08/2013, Rv. 257350 Sez. 3, numero 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223 4 la mancata indicazione dell'orario di deposito non depone a favore del rispetto del termine dilatorio di 48 ore, quando l'incertezza non sia altrimenti risolvibile Sez. 3, numero 5624 del 08/07/2016, dep. 2017, Rv. 269244 Sez. U, Zito, cit. Sez. 3, numero 24260 del 28/04/2023, Da Villanova, Rv. 284667 - 01 . 2.1. La fissazione di un termine dilatorio prima del quale il giudice non può provvedere sulla richiesta di convalida non costituisce, ovviamente, un orpello formale trattandosi di un presidio posto a tutela del diritto di difesa e dell'effettività del suo esercizio. 2.2. Nel caso di specie, il decreto del Questore è stato notificato al G.R. alle ore 8,05 del 24 luglio 2023, la richiesta di convalida è stata depositata dal PM alle ore 12,30 del 25 luglio 2023, il provvedimento del Giudice è stato depositato ad ora imprecisata del 26 luglio 2023 e trasmesso per la notificazione alle ore 14,16 di quello stesso giorno. 2.3. Considerato che il termine di quarantotto ore scadeva alle ore 8,05 del 26 luglio 2023, che il timbro di deposito è stato siglato dallo stesso funzionario che ha poi provveduto all'invio del provvedimento per la notificazione, è del tutto plausibile e più che ragionevole l'ipotesi che il Giudice abbia depositato il provvedimento tra le ore 8,05 e le ore 14,16, in orario del tutto compatibile con quello di apertura degli uffici e della presenza del relativo personale, tanto più che il ricorrente non ha depositato alcuna memoria difensiva prima della scadenza del termine dilatorio. 2.4. Quest'ultima notazione apre la via ad un'ulteriore considerazione. 2.5. L'inosservanza del termine dilatorio è causa di nullità dell'ordinanza di convalida poiché viene leso il diritto dell'interessato all'intervento nel procedimento che lo riguarda articolo 178, comma 1, lett. c, cod. proc. penumero . Si tratta di una nullità di ordine generale deducibile, in quanto tale, alle condizioni stabilite dall'articolo 182 cod. proc. penumero che si tratti di nullità di ordine generale, è approdo consolidato della giurisprudenza di legittimità in questo senso, Sez. 3, numero 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Pedretti, Rv. 281341 - 01 Sez. 3, numero 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223 - 01 Sez. 3, numero 15089 del 27/01/2016, D'Urso, Rv. 266632 - 01 . 2.6. Ne consegue che, non trattandosi di nullità assoluta ed insanabile, occorre avere interesse all'osservanza della disposizione violata articolo 182 cod. proc. penumero . 2.7. A tal riguardo il ricorrente non può semplicemente limitarsi a dolersi della violazione del termine dilatorio, ma, in coerenza con la natura generale a regime intermedio della nullità, «ha l'onere di indicare l'esistenza di un interesse a ricorrere, concreto, attuale e verificabile, non rilevando, in tal senso, la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale» così, in motivazione, Sez. U, numero 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, Niecko, in tema di conseguenze derivanti dall'omessa traduzione dell'ordinanza cautelare personale notificata all'imputato alloglotta. Secondo le Sezioni Unite, «[l]'interesse a dedurre una tale patologia processuale sussiste soltanto se ed in quanto il soggetto alloglotta abbia allegato di avere subito, in conseguenza dell'ordinanza non tradotta, un pregiudizio illegittimo. Sul punto, è opportuno richiamare Sez. 1, numero 13291 del 19/11/1998, Senneca, Rv. 211870-01, secondo cui non si può prefigurare alcuna nullità dell'atto, laddove sia solo l'imputato a dolersene, senza indicare un suo concreto e attuale interesse al riguardo, non avendo alcun valore la semplice allegazione di un pregiudizio del tutto astratto . Si tratta di una conclusione imposta dalla giurisprudenza consolidata in tema di interesse a impugnare, risalente a Sez. U, numero 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693-01, secondo cui tale nozione deve essere ricostruita in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo » . 2.8. Nel caso di specie, la nullità derivante dalla violazione del diritto di intervento dell'interessato è posta proprio a presidio del diritto di difesa che non può essere compresso in misura tale da renderne sostanzialmente vano l'esercizio. Occorre, di conseguenza, che una effettiva lesione vi sia stata, che, cioè, l'inosservanza del termine abbia concretamente impedito all'interessato il pieno esercizio del proprio diritto di intervento secondo un principio causale la lesione del termine deve aver impedito o comunque reso vano l'esercizio del diritto. 2.9. Il che accade, per esempio, quando l'intervento del difensore sia stato effettuato nel termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento questorile e dopo la adozione dell'ordinanza di convalida depositata prima della scadenza del termine. Ma alcuna lesione del diritto di difesa può essere predicata se tale diritto non è stato concretamente esercitato e non vi è alcuna correlazione di causa-effetto con la violazione del termine dilatorio. Altrimenti ragionando la nullità si trasformerebbe in assoluta e insanabile. 2.10. Il caso in esame è emblematico il ricorrente ha ricevuto la notificazione della convalida del provvedimento questorile oltre sei ore dopo la scadenza del termine di quarantotto ore dalla notificazione del provvedimento stesso senza che, nel frattempo, avesse trasmesso o inoltrato memorie all'ufficio del giudice o avesse in altro modo esercitato le sue prerogative. Egli, cioè, si duole del mancato rispetto del termine dilatorio ma nulla deduce in ordine al concreto e non astratto interesse a far valere una nullità che non ha in alcun modo pregiudicato il diritto di intervento da lui mai effettivamente esercitato o che comunque non deduce essere stato leso dalla violazione del termine . 2.11. Si potrebbe obiettare che l'interesse a dedurre la nullità sta, puramente e semplicemente, nella eliminazione di un atto comunque limitativo della libertà personale. 2.12. In realtà, l'interesse testualmente indicato dall'articolo 182 cod. proc. penumero è quello relativo all'osservanza della disposizione violata l'interesse, cioè, deve riguardare direttamente e immediatamente la norma violata e deve essere sorretto dalla deduzione che la sua osservanza non lo avrebbe leso. Nel caso di specie, si tratta dell'interesse all'interlocuzione preventiva con il giudice sulle ragioni della illegittimità del provvedimento del questore, interesse tutelato e garantito dal riconoscimento di una facoltà processuale di intervento modulabile nei termini sopra indicati quarantotto ore dalla notifica del Daspo . Se tale facoltà non è mai stata esercitata nel termine assegnato, non si vede la ragione per la quale la persona nel cui interesse tale facoltà è stata riconosciuta debba dolersi della sua lesione se il pregiudizio non è causalmente correlato alla violazione del termine prima del quale il giudice non può decidere. 2.13. Si tratta, a ben vedere, del medesimo principio che alimenta il consolidato insegnamento secondo il quale, in tema di misure per prevenire turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia non può intervenire, a pena di nullità generale, prima dello scadere del termine di 48 ore concesso al destinatario per esaminare gli atti e presentare memorie tuttavia, ove l'interessato abbia comunque esercitato le proprie facoltà difensive, la mera inosservanza del predetto termine - avente valenza sostanziale e non meramente formale - non è idonea ad inficiare la legittimità dell'ordinanza di convalida Sez. 3, numero 15973 del 04/03/2020, Belviso, Rv. 280796 - 01, che ha rilevato che il ricorrente, il quale prima della convalida aveva fatto pervenire note scritte alla cognizione del giudice, non aveva allegato il concreto pregiudizio derivato dall'inosservanza del termine, con conseguente inammissibilità del ricorso Sez. 3, numero 13639 del 15/11/2019, dep. 2020, Romagnoli, Rv. 278785 - 01 Sez. 3, numero 1886 del 20/12/2023, dep. 2024, Provitolo, non mass. Sez. 3, numero 46700 del 09/11/2023, Del Giudice, non mass. . 2.14. In conclusione, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia non può intervenire, a pena di nullità generale, prima dello scadere del termine di 48 ore concesso al destinatario per esaminare gli atti e presentare memorie tuttavia, trattandosi di nullità generale deducibile, in quanto tale, alle condizioni stabilite dall'articolo 182 cod. proc. penumero , ove l'ordinanza di convalida sia stata comunque notificata all'interessato dopo la scadenza del termine di 48 ore dalla notificazione del provvedimento del questore senza che nel frattempo l'interessato stesso abbia mai esercitato le proprie facoltà difensive, l'inosservanza del termine - avente valenza sostanziale e non meramente formale - non è idonea ad inficiare la legittimità dell'ordinanza di convalida adottata prima della sua scadenza se non è allegato un concreto e specifico pregiudizio causalmente derivante dalla sua violazione. 2.15. Nel caso di specie, il ricorrente, cui l'ordinanza di convalida è stata notificata dopo il termine di 48 ore dalla notificazione del provvedimento del questore, non ha dedotto alcuno specifico e concreto pregiudizio derivatogli dalla violazione del termine in pendenza del quale non aveva esercitato le sue prerogative. 3. Quanto alla prescrizione aggiuntiva dell'obbligo di presentarsi presso un'autorità di pubblica sicurezza, la Corte ribadisce che si tratta di misura rafforzativa del divieto di accesso e, in quanto limita la libertà personale, si giustifica solo ed esclusivamente se, in base ad un giudizio prognostico negativo, sussiste il concreto pericolo di violazione del divieto. La relativa motivazione non richiede inderogabilmente formule sacramentali e/o esplicite, ben potendo la sussistenza di detto requisito desumersi anche dalla gravità del fatto e dalla pericolosità del soggetto ma è evidente che da tale requisito non si può prescindere Sez. 3, numero 16521 del 08/11/2018, Rv. 275562 Sez. 7, numero 39049 del 26/10/2006, Licciardello, Rv. 234961 Sez. 3, numero 33861 del 09/05/2007, Straguzzi, Rv. 237120 Sez. 4, numero 8083 del 15/01/2008, Avaltroni . 3.1. L'articolo 6, comma 5, legge numero 401 del 1989, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lett. b , d.l. 22 agosto 2014, numero 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2014, numero 146, impone l'adozione obbligatoria delle prescrizioni di cui al comma 2 nei confronti della persona già destinataria del divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono le manifestazioni sportive, non essendo necessaria una rinnovata valutazione di pericolosità del prevenuto. 3.2. Il ricorrente è persona già destinataria di precedente divieto adottato il 10 gennaio 2014 della durata di un anno . 3.3. E' stato però precisato dalla Corte di cassazione che il disposto dell'articolo 6, comma 5, legge 13 dicembre 1989, numero 401, nel prevedere che il provvedimento del questore impositivo del divieto di accesso ai luoghi dove esse si svolgono, emesso nei confronti di soggetto già in precedenza sottoposto ad analoga misura, sia sempre accompagnato dall'ulteriore prescrizione dell'obbligo di presentazione personale, in occasione delle competizioni, ad un ufficio o comando di polizia e che la durata del divieto o della prescrizione non sia inferiore a cinque e superiore a dieci anni, non esime il giudice della convalida dal valutare compiutamente i fatti indicati dall'autorità di pubblica sicurezza, onde verificare la riconducibilità delle condotte alle ipotesi previste dalla norma e la loro attribuibilità al soggetto, nè dal dare conto del proprio convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento Sez. 3, numero 41899 del 13/09/2023, Daniele, Rv. 285286 - 01 Sez. 3, numero 28067 del 03/11/2016, dep. 2017, Leopoldo, Rv. 270329 - 01 . E' stato spiegato che previsione legislativa non esime il giudice della convalida da una compiuta valutazione dei fatti indicati dal questore come indizio della ritenuta pericolosità del destinatario del provvedimento, né dal dare conto, in motivazione, del proprio convincimento in ordine alla consequenziale e ragionevole conclusione circa la pericolosità del soggetto. Nell'ambito di tale valutazione, il controllo di legalità del giudice deve riguardare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetta, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma , ed investire altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida a partire da Sez. U, numero 44273 del 27/10/2004, Rv. 229110, ex multis, Sez. 3, numero 20789 del 15/04/2010, Rv. 247186 . Diversamente opinando, l'automatismo sanzionatorio avrebbe l'effetto di privare completamente il giudice della convalida di ogni rilevante valutazione sui presupposti dell'applicazione della misura dell'obbligo di presentazione, con evidente violazione della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale prevista dall'articolo 13 Cost. Il suo sindacato sarebbe infatti limitato alla sola verifica dell'esistenza del dato formale, rappresentato dalla precedente sottoposizione del soggetto a divieto di accesso, essendogli già sottratto dal legislatore il sindacato su tale misura, attribuito al giudice amministrativo. In altri termini, la condizione per la compatibilità con i principi costituzionali dell'automatismo dell'applicazione della misura dell'obbligo di presentazione previsto dal nuovo comma 5 dell'articolo 6 della legge numero 401 del 1989 è rappresentata dalla permanenza in capo al giudice della convalida del potere di valutare gli elementi essenziali del fatto, al fine di verificare in concreto l'esistenza di tutti i presupposti di legge. 3.4. Nel caso di specie, il Giudice ha fatto riferimento alla condotta del ricorrente che, in occasione dell'incontro di calcio Brescia-Cosenza del 1 giugno 2023 valevole per il campionato di serie B, insieme con altri tifosi aveva invaso il terreno di gioco cagionando l'interruzione della partita ed impedendone la ripresa e nel valutarne la persistente pericolosità ha dato atto del fatto che era già stato destinatario di analoga misura richiamando l'articolo 6, comma 5, legge numero 401 del 1989. 3.5. L'indirizzo che ritiene comunque necessaria una rinnovata valutazione di pericolosità attuale del soggetto già destinatario di provvedimento di divieto di accesso agli impianti sportivi non è condiviso dal Collegio. 3.6. La norma è perentoria nella parte in cui impone, senza mezzi termini, la adozione della prescrizione dell'obbligo di firma e per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni il dato testuale non si presta a equivoci nella misura in cui introduce una forma di automatismo sostanzialmente negato dall'indirizzo qui disatteso. Alternative decisorie rispetto alla denunzia della possibile illegittimità costituzionale della norma non vi sono. 3.7. Il comma 5 dell'articolo 6 legge numero 401 del 1989 deve essere letto insieme con il comma 8-bis, aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lett. c , d.l. 22 agosto 2014, numero 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2014, numero 146. Nella sua originaria versione, il comma 8-bis prevedeva che, decorsi almeno tre anni dalla cessazione del divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono manifestazioni sportive, l'interessato poteva chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dall'applicazione del medesimo divieto. La cessazione è richiesta al questore che ha disposto il divieto o, nel caso in cui l'interessato sia stato destinatario di più divieti, al questore che ha disposto l'ultimo di tali divieti ed è concessa se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, anche in occasione di manifestazioni sportive. Successivamente, l'articolo 13, comma 1, lett. a , numero 5, d.l. 14 giugno 2019, numero 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, numero 77, ha modificato la norma ritenendo non più sufficiente la prova costante ed effettiva di buona condotta, anche in occasione di manifestazioni sportive, ma ritenendo altresì necessario che il destinatario del divieto abbia adottato condotte di ravvedimento operoso, quali la riparazione integrale del danno eventualmente prodotto, mediante il risarcimento anche in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile, o la concreta collaborazione con l'autorità di polizia o con l'autorità giudiziaria per l'individuazione degli altri autori o partecipanti ai fatti per i quali è stato adottato il divieto di accesso, o lo svolgimento di lavori di pubblica utilità consistenti nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività presso lo Stato, le regioni, le province e i comuni. 3.8. In conclusione, l'interessato, decorsi tre anni alla cessazione del divieto, può chiederne la cessazione se abbia dato prova costante ed effettiva di buona condotta, anche in occasione di manifestazioni sportive, ed abbia altresì tenuto una delle condotte tipiche previste dal comma 8-bis. 3.9. Si spiega, in questo senso, l'automatismo imposto al giudice in caso di convalida di prescrizione dell'obbligo di firma a carico di persona già destinataria del divieto di cui al comma 1 dell'articolo 6 automatismo che viene meno solo se, nel frattempo, l'interessato ha tenuto una delle condotte tipiche previste dal comma 8-bis in grado di far venir meno la presunzione di pericolosità. Sicché, in caso di nuovo DASPO, la presunzione di pericolosità che fonda la necessaria applicazione dell'obbligo di presentazione assume carattere meramente relativo, dal momento che l'interessato ha la possibilità di fornire prova contraria, attivando il meccanismo di rimozione degli effetti della misura pregressa, di cui al citato comma 8-bis. 3.10. Il punto, dunque, non è l'irragionevolezza dell'automatismo quanto, semmai, dei presupposti individuati dal legislatore per far venir meno la presunzione di pericolosità. Il Collegio non ritiene irragionevole tale meccanismo che l'indirizzo qui non condiviso fa surrettiziamente venir meno nel momento in cui lascia al giudice la valutazione sulla attualità del pericolo di violazione del divieto pur in mancanza di comportamenti positivamente previsti per la riabilitazione del soggetto recidivo. Si introdurrebbe una sorta di riabilitazione giudiziale che sostanzialmente disapplica il comma 8-bis dell'articolo 6, cit. 3.11. Deve dunque essere ribadita la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma quinto, legge 13 dicembre 1989, numero 401 come modificato dall'articolo 2, comma primo, lett. b D.L. 22 agosto 2014, numero 119, convertito con modifiche in legge 17 ottobre 2014, numero 146 , nella parte in cui ha reso obbligatoria l'adozione della prescrizione dell'obbligo di presentazione ad un comando di polizia per la durata minima di cinque anni nei confronti di chi sia stato destinatario in passato di precedente DASPO, non potendo ritenersi irragionevole la previsione di una necessaria applicazione dell'obbligo di presentazione in occasione del nuovo divieto, qualora quest'ultimo consegua ad ulteriori fatti commessi in un arco temporale relativamente breve, quale il triennio successivo alla cessazione del precedente DASPO Sez. 3, numero 5621 del 08/07/2016, dep. 2017, Rv. 269305 - 01 nello stesso senso, Sez. 3, numero 44621 del 08/07/2016, Rv. 269203 - 01 sulla obbligatorietà della prescrizione, cfr., altresì, Sez. 3, numero 33539 del 14/07/2016, Rv. 267720 - 01 . 3.12. In conclusione, deve essere affermato il seguente principio di diritto «il disposto dell'articolo 6, comma 5, legge 13 dicembre 1989, numero 401, nel prevedere che il provvedimento del questore impositivo del divieto di accesso ai luoghi dove esse si svolgono, emesso nei confronti di soggetto già in precedenza sottoposto ad analoga misura, sia sempre accompagnato dall'ulteriore prescrizione dell'obbligo di presentazione personale, in occasione delle competizioni, ad un ufficio o comando di polizia e che la durata del divieto o della prescrizione non sia inferiore a cinque e superiore a dieci anni, deve essere interpretato nel senso che il giudice della convalida, se la condotta è stata posta in essere nel triennio successivo al precedente divieto, non deve mai dar conto del proprio convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento se la condotta è stata tenuta decorsi tre anni dalla cessazione del precedente divieto, il giudice non deve dar conto del proprio convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento se il destinatario non ha mai chiesto la cessazione degli effetti pregiudizievoli derivanti dalla applicazione del precedente divieto o se questa non sia stata concessa». 4. Il terzo motivo è infondato. 4.1. Occorre in primo luogo precisare che, certamente, oggetto di convalida non sono le prescrizioni imposte in concomitanza degli incontri che la Nazionale Italiana di Calcio disputerà nello stadio OMISSIS di Brescia, come si desume dal fatto tali incontri non sono mai espressamente menzionati, né nella parte motiva, né in quella dispositiva del provvedimento impugnato che fa esclusivo riferimento agli incontri di calcio della squadra del Brescia, non ad altri incontri. 4.2.Quanto all'obbligo della triplice presentazione in occasione delle partite casalinghe del Brescia, le relative deduzioni sulla necessità della triplice presentazione sono assolutamente generiche ove si consideri che il divieto di accesso agli impianti sportivi ha una durata ragionevolmente più ampia di quella della specifica manifestazione sportiva, come si evince dall'ambito spaziale di efficacia del divieto stesso che comprende anche i luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla manifestazione stessa. 4.3. Sicché, imporre al prevenuto di dar conto della propria presenza presso l'Autorità di PS anche dopo un tempo ragionevole successivo alla conclusione dell'incontro casalingo non è affatto contrario alla logica ove si consideri il tempo notoriamente necessario a garantire il pacifico deflusso della tifoseria ospite dopo la fine di ogni incontro di calcio. 5. Il quarto motivo è infondato. 5.1. La Corte ha da tempo chiarito che il divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive, con contestuale obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, previsto dall'articolo 6, commi 1 e 2, legge 13 dicembre 1989 numero 401, può legittimamente riferirsi anche agli incontri c.d. amichevoli che siano stati programmati e pubblicizzati attraverso i normali strumenti di diffusione in modo da essere previamente conoscibili dall'interessato Sez. 3, numero 35557 del 11/05/2017, Zazzaro, Rv. 270788 - 01 Sez. 3, numero 8435 del 16/02/2011, Valeri, Rv. 249363 - 01 . 5.2. Superando un più risalente orientamento che escludeva che l'obbligo potesse estendersi anche alle partite amichevoli per le quali, in assenza di una preventiva pubblicizzazione, non può esigersi che l'interessato abbia sicura conoscenza Sez. 3, numero 17875 del 08/04/2009, Natali, Rv. 243654 - 01 Sez. 3, numero 9886 del 16/12/2008, Baiocchi, Rv. 243088 - 01 , la giurisprudenza di legittimità ha collegato la certa individuabilità delle gare per le quali il divieto opera, alla anticipata programmazione e pubblicizzazione degli stessi attraverso i normali mezzi di comunicazione, dovendo restare esclusi solo gli incontri minori decisi in rapporto ad esigenze peculiari del momento e senza una preventiva programmazione cfr. Sez. 3 numero 35557 del 11/05/2017, Zazzaro, Rv. 270788-01 Sez. 3, numero 23958 del 04/03/2014, Valeri, Rv. 259659 Sez. 3, numero 8435 del 16/02/2011, Fratea, Rv. 249363 . 5.3. Il contenuto dell'obbligo è riferito a tutte le partite di calcio disputate dalla squadra del Brescia Calcio, non essendo necessario che le manifestazioni sportive siano nominativamente indicate occorrendo solo che siano determinabili dal destinatario, in modo certo, sulla base di elementi d'identificazione forniti dal provvedimento e di elementi di fatto esterni al provvedimento, ma generalmente noti quali i calendari ufficiali del campionato e dei tornei. 5.4. A tale riguardo il provvedimento del questore contiene una certa identificazione del perimetro di tale obbligo con riguardo alle partite amichevoli per le quali l'obbligo sussiste siccome programmate e pubblicizzate . 5.5. Il cd. Daspo, del resto, non può che indicare in modo generico ed astratto le future manifestazioni sportive in occasione delle quali sorge il divieto di accedere agli impianti sportivi e di presentarsi all'autorità di F.S., non essendo materialmente possibile, ovviamente, che le specifichi una ad una, poiché anche una sempre possibile variazione del calendario può vanificare la portata prescrittiva del provvedimento. Quel che conta, dunque, è che siano stabiliti criteri oggettivi che consentano al destinatario del provvedimento, che ha l'onere di tenersi informato sul punto, di individuare con certezza quali siano questi incontri e quale sia, pertanto, la latitudine del precetto penalmente sanzionato. 5.6. Le manifestazioni sportive non devono in conclusione essere nominativamente indicate il dovere di specificazione previsto dalla norma può essere assolto anche mediante l'indicazione di criteri che le rendano specificamente individuabili. Tale determinabilità - come è stato affermato da questa Corte - va verificata in concreto, caso per caso, non potendo essere valutata aprioristicamente in astratto, con la conseguenza che, per quelle partite in particolare, amichevoli che siano decise in rapporto ad esigenze peculiari del momento e senza una preventiva programmazione, la carenza di previa conoscibilità incide inevitabilmente sull'esigibilità dell'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza, mancando il requisito della determinabilità da parte del destinatario dell'obbligo medesimo così, in motivazione, Sez. 3, numero 23958 del 2014 . P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.