Il carattere multiforme dei suoi elementi costitutivi comporta la intrinseca variabilità della fattispecie astratta di rapina con la conseguente necessità che il giudice possa qualificare il fatto reato come di lieve entità in relazione alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità o circostanze dell’azione, ovvero alla particolare tenuità del danno o del pericolo, a garanzia della ragionevolezza, proporzionalità e capacità rieducativa della sanzione.
La Corte Costituzionale sent. 86/2024 ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 628, comma 2, c.p., sollevata dal Tribunale di Cuneo ordinanza numero 148 del 20.9.2023 , in riferimento agli articolo 3 e 27, commi 1 e 3, Cost., nella parte in cui non prevede una diminuente quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. In virtù della già rimarcata omogeneità strutturale delle varie forme di rapina, il giudizio di illegittimità costituzionale ha investito anche l'articolo 628, comma 1, c.p. dichiarato, di conseguenza, incostituzionale ai sensi dell'articolo 27, legge 87/1953 . La Consulta ha condiviso la necessità di una pronuncia additiva che introducesse per la rapina impropria una diminuente relativa ai casi di lieve entità, incardinando il sindacato di legittimità costituzionale sulla ragionevolezza della pena in termini di proporzionalità oggettiva e di proporzionalità relazionale ex articolo 3 Cost. , oltre che sul parametro della personalità della responsabilità penale quale criterio di individualizzazione della pena, coordinato al finalismo rieducativo dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 27 Cost. . Il principio di offensività viene contestualmente utilizzato come parametro di ragionevolezza e criterio ermeneutico, favorendo l'introduzione di una “valvola di sicurezza” in grado di attenuare il trattamento sanzionatorio dell'articolo 628 c.p. quando la concreta lesività del fatto non giustifica la severità del minimo edittale. D'altra parte, è l'offensività in astratto che consente alla Corte di evidenziare il rischio-sproporzione derivante dal rapporto precetto-sanzione quest'ultima, infatti, è caratterizzata da una rigidità che la rende incapace di adeguarsi alla flessibilità del delitto di rapina. Nella fattispecie, la latitudine oggettiva del tipo contempla una varietà di condotte materiali che, come verificatosi nel caso in decisione, possono esprimere ‘violenza' o ‘minaccia' di modesta portata e tradursi in ‘utilità' o ‘danno' di valore infimo. Di fronte alla sottrazione di pochi generi di consumo, del prezzo di qualche euro, e alla violenza o minaccia, esauritasi in frasi scarsamente intimidatorie e in una spinta per divincolarsi, il minimo edittale di notevole asprezza, introdotto per contenere fenomeni criminali seriamente lesivi della persona e del patrimonio, eccede lo scopo, determinando l'irrogazione di una pena irragionevole, sproporzionata e quindi inidonea alla rieducazione. Si tratta della medesima ratio decidendi posta dalla Corte Costituzionale a fondamento della Sentenza numero 120 del 2023 con la quale ha disposto la introduzione di una analoga diminuente per il reato di estorsione. D'altra parte, come avvenuto per l'articolo 629 c.p., la Consulta utilizza l'offensività quale canone di politica criminale nella misura in cui stabilizza in termini prospettici i criteri deputati ad azionare la diminuente in parola ogni qual volta estemporaneità della condotta scarsità dell'offesa personale alla vittima esiguità del valore sottratto assenza di profili organizzativi descrivano un arco «di lesività davvero minima, per una condotta che pur sempre incide sulla libertà di autodeterminazione della persona».