Istituiti i nuovi codici tributo per crediti d'imposta nei processi di mediazione e negoziazione assistita

Con le Risoluzioni 14 maggio 2024 numero 23/E e numero 24/E, l'Agenzia delle Entrate ha istituito rispettivamente i codici tributo per procedimenti di mediazione civile e commerciale, nonché per la negoziazione assistita.

Per utilizzare in compensazione i crediti di imposta relativi a tali procedimenti, è necessario presentare il Mod. F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. I codici tributo istituiti sono “ 7067 ” - denominato “Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – indennità ODM e compenso avvocato - Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, numero 28” “ 7068 ” - denominato “Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – contributo unificato - Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, numero 28” “ 7069 ” - denominato “Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – ODM - Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, numero 28”. Nel modello di pagamento F24, tali codici vanno inseriti nella sezione Erario , nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di riconoscimento del credito nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale. Per quanto riguarda la negoziazione assistita , per consentire l’utilizzo in compensazione da parte dei beneficiari del credito d’imposta spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, tramite Mod. F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è stato creato il codice tributo 7070 denominato Credito d’imposta - patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5- quater , del decreto legislativo 4 marzo 2010, numero 28 e dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, numero 132”. Tale codice va indicato nel Mod. F24, nella sezione Erario , come per i codici precedenti, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.

Ris. AE 14 maggio 2024 numero 23/E e numero 24/E