Istituiti i nuovi codici tributo per crediti d'imposta nei processi di mediazione e negoziazione assistita

Con le Risoluzioni 14 maggio 2024 numero 23/E e numero 24/E, l'Agenzia delle Entrate ha istituito rispettivamente i codici tributo per procedimenti di mediazione civile e commerciale, nonché per la negoziazione assistita.

Per utilizzare in compensazione i crediti di imposta relativi a tali procedimenti, è necessario presentare il Mod. F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. I codici tributo istituiti sono “7067” - denominato “Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – indennità ODM e compenso avvocato - Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, numero 28” “7068” - denominato “Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – contributo unificato - Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, numero 28” “7069” - denominato “Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – ODM - Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, numero 28”.   Nel modello di pagamento F24, tali codici vanno inseriti nella sezione Erario , nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di riconoscimento del credito nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale. Per quanto riguarda la negoziazione assistita, per consentire l’utilizzo in compensazione da parte dei beneficiari del credito d’imposta spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, tramite Mod. F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è stato creato il codice tributo 7070 denominato Credito d’imposta - patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, numero 28 e dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, numero 132”. Tale codice va indicato nel Mod. F24, nella sezione Erario , come per i codici precedenti, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.

Ris. AE 14 maggio 2024 numero 23/E e numero 24/E