Spese condominiali straordinarie: per il decreto ingiuntivo è sufficiente l’approvazione del preventivo?

Il verbale di assemblea condominiale che approva il preventivo delle spese straordinarie è sufficiente per chiedere un decreto ingiuntivo contro il condomino moroso, o è necessario a tal fine lo stato di ripartizione delle spese approvato dall’assemblea? La parola al giudice.

Con la sentenza in esame, il Tribunale di Vibo Valentia è stato chiamato a pronunciarsi sull'opposizione proposta da una condomina avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Condominio nello specifico, la ricorrente chiedeva la revoca del provvedimento, deducendo la mancanza della delibera condominiale di approvazione del piano di riparto delle spese e la mancanza della documentazione comprovante le stesse. Nel pronunciarsi sulla richiesta della ricorrente, il giudice precisa che per il disposto degli articolo 1130 e 1131 c.c., l'amministratore del condominio ha la legittimazione ad agire in giudizio nei confronti del condomino moroso per la riscossione dei contributi, senza necessità di autorizzazione da parte dell'assemblea, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese. Pertanto, il Condominio soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale di assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese nonché dei relativi documenti, mentre l'amministratore deve dimostrare che il credito preteso è esigibile. Quindi, nel caso di specie, l'obbligazione pecuniaria nascente in capo alla condomina per il godimento delle cose e servizi comuni, nonché per le attività di straordinaria amministrazione del Condominio, «risulta determinata nel suo importo dalle delibere assembleari con cui erano stati approvati i preventivi di volta in volta indicati e ripartita in base alle tabelle millesimali allegate», ed è pertanto «allo stato certa, liquida ed esigibile». Inoltre, essendo stati allegati agli atti di causa i documenti originanti il credito del Condominio, le delibere sono da considerarsi valide ed efficaci «sin dal loro sorgere», e “cristallizzate” in assenza di impugnazione ciò comporta che il singolo condominio ha l'obbligo di versare la sua quota di spettanza per la conservazione e manutenzione delle parti comuni dell'edificio. Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha quindi ritenuto l'opposizione infondata, non avendo la condomina dimostrato l'inesistenza e/o l'adempimento del credito azionato.

Svolgimento del processo  Con atto di citazione dell'8 nov notificato in data 11 nov 2019, la signora omissis  proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 478 /2019 e citava in giudizio il Condominio, domandando in via preliminare la sospensione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto ,nel merito la revoca dello stesso deducendo la pretesa mancanza della delibera condominiale di approvazione del piano di riparto delle spese e la mancanza della documentazione comprovante le spese Si costituiva con comparsa di costituzione il omissis in persona del legale rappresentante p.t contestando in fatto e in diritto quanto dedotto chiedendo la conferma del d.i. opposto e la condanna delle spese di lite  Con ordinanza del 30 marzo 2021 veniva sospesa la provvisoria esecuzione del D.I e concessi i termini 183 cpc La causa veniva istruita a mezzo prova documentale e rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c con termine per note da depositarsi 5 giorni prima dell'udienza omissis del fatto e del diritto  Per il disposto degli articolo 1130 e 1131 c.c., l'amministratore del condominio ha la legittimazione ad agire in giudizio nei confronti del condomino moroso per la riscossione dei contributi, senza necessità di autorizzazione da parte dell'assemblea, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese il omissis  soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale di assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese nonché' dei relativi documenti pertanto, l'amministratore deve dimostrare che il credito preteso sussiste è esigibile e che il omissis  ne è il titolare Nel caso di specie. L'obbligazione pecuniaria nascente in capo alla signora omissis  per il godimento delle cose e servizi comuni, nonché per le attività di straordinaria amministrazione del omissis è determinata nel suo importo dalle delibere assembleari con cui sono stati approvati i preventivi di volta in volta indicati e ripartita in base alle tabelle millesimali allegate ed è pertanto allo stato certa liquida ed esigibile I documenti originanti il credito del omissis  sono stati allegati agli atti di causa e consistono in deliberati assembleari di approvazione delle spese ingiunte e fatture di pagamento delle spese deliberate omissis  dei menzionati documenti è stato contestato , pertanto, le delibere sono validi ed efficaci sin dal loro sorgere e si cristallizzano in assenza di impugnazione comporta che il singolo condominio ha l'obbligo di versare la sua quota di spettanza per la conservazione e manutenzione delle parti comuni dell'edificio L'opposizione è infondata non avendo l'opponente dimostrato o allegato l'inesistenza e/o l'adempimento del credito azionato.  Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.  P.Q.M.  Il Tribunale Civile di omissis in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale, dott.ssa omissis  definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede   Conferma il decreto ingiuntivo n 478/2019 emesso in data 26.8.2019 con condanna di parte attrice a corrispondere al omissis  l'importo del decreto ingiuntivo opposto omissis  la signora omissis al pagamento delle spese di lite in favore del omissis in complessivi euro 4.835 oltre interessi iva Cap spese come per legge Sentenza resa ex articolo 281 - sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale, per l'immediato deposito in omissis .