Se c’è forte conflittualità tra i figli, al genitore va nominato come amministratore di sostegno un estraneo

In tema di nomina dell’amministratore di sostegno, qualora sia accertato che sussista un conflitto endo-familiare che, in quanto fonte di stress e di disagi, non garantisca un’adeguata rete protettiva per il beneficiario, diretta a preservarne gli interessi personali e patrimoniali, trova fondamento la nomina, quale amministratore, di un estraneo al nucleo familiare il cui compito primario consisterà nella ricostituzione della necessaria rete protettiva, in funzione della migliore cura degli interessi del beneficiario.

Un uomo proponeva reclamo avverso il decreto del giudice tutelare del Tribunale di Ragusa di rigetto dell'istanza di nomina di un amministratore di sostegno in favore della madre ultranovantenne. La Corte d'Appello di Catania accoglieva il reclamo, disponendo a favore della signora - affetta da patologie che ne limitavano la capacità di gestire autonomamente il suo ingente patrimonio mobiliare e la rendevano parzialmente incapace di provvedere alla cura dei propri interessi – l'apertura dell'amministrazione di sostegno, nominando quale amministratore a tempo indeterminato una persona esterna alla rete familiare. Il giudice di secondo grado aveva rilevato l'esistenza di una forte e radicata conflittualità tra i due figli della donna, che era stata la causa di un forte stress della madre e aveva determinato la mancanza di una rete di protezione in favore della stessa, spontanea e disinteressata. La donna e l'altro figlio propongono ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi. In primo luogo, i ricorrenti lamentano il fatto che la Corte territoriale ha ritenuto, erroneamente, che il conflitto tra fratelli abbia determinato la mancanza di una rete familiare a tutela della madre. Evidenziano anche che la stessa Corte ha disposto l'amministrazione di sostegno in contrasto con la volontà dell'anziana signora, in quanto pienamente capace d'intendere e di volere e, quindi, come tale, capace di autodeterminarsi. Per i ricorrenti la CdA ha disposto la misura dell'amministrazione di sostegno esorbitando dal perimetro applicativo delineato dagli artt.404, ss. c.c., in quanto, come emerso anche dalla C.T.U. espletata, l'anziana non era incapace d'intendere e di volere, né soffriva di un disturbo cognitivo tale da compromettere l'effettiva capacità di poter gestire adeguatamente il proprio patrimonio. Occorre evidenziare che, ai fini della nomina di un amministratore di sostegno, non è necessario che il soggetto versi in uno stato di vera e propria incapacità di intendere o di volere, essendo sufficiente che questi sia privo, in tutto o in parte, di autonomia per una qualsiasi infermità o menomazione fisica, anche parziale o temporanea e non necessariamente mentale, che lo ponga nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi. In tale ipotesi, il giudice è tenuto, in ogni caso, a nominare un amministratore di sostegno, poiché la discrezionalità attribuitagli dall'articolo 404 c.c. ha ad oggetto soltanto la scelta della misura più idonea amministrazione di sostegno, inabilitazione, interdizione e non anche la possibilità di non adottare alcuna misura, che comporterebbe la privazione, per il soggetto incapace, di ogni forma di protezione dei suoi interessi Cass. civ., numero 12998/2019 Cass. civ., numero 13929/2014 . I Supremi giudici osservano che le caratteristiche proprie dell'istituto in esame impongono, in linea con le indicazioni provenienti dall'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che l'accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge sia compiuto in maniera specifica e focalizzata rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario e anche rispetto all'incidenza di tali condizioni sulla capacità del medesimo di provvedere ai propri interessi, perimetrando i poteri gestori dell'amministratore di sostegno in termini direttamente proporzionati ad entrambi i suddetti elementi. Ciò in modo che la misura risulti specifica e funzionale agli obiettivi individuali di tutela, implicando altrimenti un'ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona Cass. civ., numero 10483/2022 . Nella fattispecie in esame, la Suprema Corte ritiene non censurabile il decreto impugnato che ha ravvisato i presupposti per procedere alla nomina dell'amministrazione di sostegno. Infatti, anche se dalla C.T.U. non era emersa una compromissione delle facoltà cognitive dell'anziana donna, si era pur sempre evidenziato un deficit della memoria che rendeva la stessa bisognosa di una qualche tutela. I ricorrenti lamentano altresì il fatto che la CdA ha disatteso l'indicazione della ricorrente sul nome dell'amministratore di sostegno, sebbene dalla stessa C.T.U. si evinceva l'insussistenza della conflittualità tra i fratelli, come causa dello stress della madre e della sua mancata tutela, e nonostante la volontà espressa dalla donna di voler essere coadiuvata dal figlio, odierno ricorrente, al quale aveva conferito la procura generale. Per i giudici della Prima Sezione, la Corte di merito, con un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, ha espresso di fatto una netta sfiducia nei confronti dei due fratelli circa la loro idoneità a svolgere le funzioni di amministratore di sostegno, adombrando implicitamente, ma chiaramente, che gli stessi potessero essere mossi, principalmente, da interessi personali, con il rischio di anteporli a quelli della madre. Per i Supremi Giudici la Corte catanese, pur tenendo conto delle argomentazioni della ricorrente e della sua volontà di non essere sottoposta alla misura dell'amministrazione di sostegno, avendo conferito una procura generale al figlio, è giunta alla decisione contestata attraverso una valutazione complessiva delle varie situazioni di fatto e delle conclusioni del C.T.U., esprimendo una dettagliata ed adeguata motivazione che soddisfa l'onere della motivazione rafforzata, diretta a garantire il benessere della ricorrente, e non semplicemente la migliore amministrazione dei suoi beni. L'elenco dei soggetti indicati nell'articolo 408 c.c., quali suscettibili di ricoprire il ruolo di amministratore di sostegno, con scelta rimessa al giudicante, non contiene alcun criterio di scelta preferenziale, in quanto ciò finirebbe per contrastare con l'ampio margine di discrezionalità riconosciuto al giudice del merito nell'esclusivo interesse del beneficiario Cass. civ., numero 19596/2011 . In definitiva, dunque, la nomina di persona estranea alla famiglia non contrasta con la ratio dell'articolo 408 c.c., dato che il decreto impugnato ha motivato nel senso di apprestare la migliore tutela all'amministrata, sulla scorta di un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità. Con l'ordinanza numero 13612/2024, i giudici della Prima Sezione civile della Corte di Cassazione dichiarano inammissibile il ricorso e condannano i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte controricorrente.

Presidente Genovese – Relatore Caiazzo Rilevato Che Con ricorso del 2021 G.M. proponeva reclamo avverso il decreto del giudice tutelare del Tribunale di Ragusa del 10.9.21, di rigetto dell'istanza di nomina di un amministratore di sostegno in favore di N.M., di 92 anni, madre del M Con provvedimento del 17.7.23, la Corte d'appello accoglieva il reclamo, disponendo l'apertura dell'amministrazione di sostegno di N.M., nominando quale amministratore, a tempo indeterminato, l'avv. V.M., osservando che dalla relazione della c.t.u. espletata in secondo grado — le cui conclusioni erano condivisibili — era emerso che la N.M. aveva difficoltà nella deambulazione, presentando un deficit nella memoria semantica, parte della memoria dichiarativa episodica, che rendeva la stessa incapace di riferire in maniera dettagliata i suoi beni, immobili e mobili, nonché un'incapacità nel dare il giusto valore commerciale ai suoi beni immobili, sia attualmente posseduti, sia quelli venduti dal figlio G. la c.t.u. aveva accertato che l'amministrata era affetta da disturbo neuro-cognitivo lieve che limitava la sua capacità di autonomia gestionale del suo ingente patrimonio mobiliare, rendendola parzialmente incapace di provvedere alla cura dei propri interessi, rispetto ai quali mancava una reale consapevolezza, con la conseguente necessità di amministratore di sostegno esterno alla rete familiare, al fine di essere coadiuvata nelle predette cure, e di evitare lo stress, fisico e psichico, alla quale ella era stata sottoposta. Al riguardo, la Corte territoriale ha altresì rilevato che in precedenza, la N.M. aveva delegato la gestione del suo patrimonio mobiliare al marito, e dopo la morte di questo, ai due figli prima uno e poi l'altro tra i quali sussisteva una forte e radicata conflittualità che aveva determinato la mancanza di una rete di protezione in favore della madre, spontanea e nell'ottica di una reciproca fiducia, essendo dunque mancata ai figli una reale consapevolezza dei problemi della madre, e del suo esclusivo interesse la misura era da limitare ai trattamenti sanitari, agli atti di straordinaria amministrazione e di gestione mobiliare. N.M. e il figlio F.M. ricorrono in cassazione, con tre motivi, illustrati da memoria. G.M. resiste con controricorso, illustrato da memoria. Ritenuto Che Il primo motivo denunzia violazione dell'articolo 404 c.c., per aver la Corte d'appello disposto l'amministrazione di sostegno di N.M., ritenendone sussistente il presupposto dell'incapacità della stessa di provvedere ai propri interessi, alla luce del conflitto endo-familiare emerso. I ricorrenti lamentano, al riguardo, che la c.t.u. e l'esame dell'amministrata avevano riscontrato la piena capacità cognitiva di quest'ultima, non essendo sufficiente, ai fini della contestata nomina, individuare un mero deficit semantico quale fatto impeditivo della ricostruzione e ricognizione del suo patrimonio, senza peraltro tenere conto del fatto che la ricorrente non si era mai realmente occupata di tale compito, decidendo in piena autonomia di delegarlo al figlio F. con apposita procura generale conferita nel gennaio 2020 prodotta nel fascicolo di primo grado, docomma 16 , revocando quella al figlio G., come anche dichiarato dalla stessa N.M. al c.t.u., al quale aveva illustrato la sopravvenuta sfiducia in quest'ultimo e nella sua famiglia, mentre nessuna contestazione era mai stata mossa al figlio F., il quale aveva gestito la salute e il patrimonio della madre in maniera ineccepibile. Pertanto, i ricorrenti lamentano che la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto che il conflitto tra fratelli avesse determinato la mancanza di una rete familiare a tutela della madre. Il secondo motivo denunzia violazione degli articolo 404 c.c., 2, 3, Cost., 1, 2, 7, 8, 21, 25, 26, Cedu, per aver la Corte d'appello disposto l'amministrazione di sostegno in contrasto con la volontà di N.M., in quanto pienamente capace d'intendere e di volere, e pertanto titolare del diritto all'autodeterminazione. Il terzo motivo denunzia violazione degli articolo 720 bis, 739, c.p.c., 408 c.c., per aver la Corte territoriale disatteso l'indicazione della ricorrente sul nome dell'amministratore di sostegno, sebbene dalla stessa c.t.u. si evinceva l'insussistenza della conflittualità tra i fratelli, come causa dello stress della madre e della sua mancata tutela, e nonostante la volontà espressa da quest'ultima di voler essere coadiuvata dal figlio F. al quale aveva conferito la procura generale. I primi due motivi, esaminabili congiuntamente poiché connessi, sono inammissibili. I ricorrenti lamentano che la Corte d'appello abbia disposto la misura in esame, esorbitando dal perimetro applicativo delineato dagli articolo 404, ss., c.c., perché - come anche emerso dalla c.t.u. - la N.M. non era incapace d'intendere e di volere, né soffriva di un disturbo cognitivo tale da compromettere l'effettiva capacità di poter gestire il suo patrimonio adeguatamente, come peraltro avvalorato dal fatto di aver designato il figlio F. quale suo procuratore generale, revocando la precedente procura al figlio maggiore G. con il quale i rapporti si erano gravemente lacerati, come espressamente dichiarato dalla stessa ricorrente al c.t.u. . La procedura di nomina dell'amministratore di sostegno presuppone – tra le varie ipotesi – anche una condizione attuale d'incapacità, il che esclude la legittimazione a richiedere l'amministrazione di sostegno della persona che si trovi nella piena capacità psico-fisica ma l'istituto non esige che la persona versi in uno stato d'incapacità d'intendere o di volere, essendo sufficiente che sia priva, in tutto o in parte, di autonomia per una qualsiasi infermità o menomazione fisica , anche parziale o temporanea e non necessariamente mentale, che la ponga nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi in tale ipotesi, il giudice è tenuto a nominare un amministratore di sostegno, poiché la discrezionalità attribuitagli dall'articolo 404 c.comma ha ad oggetto solo la scelta della misura più idonea e non anche la possibilità di non adottare alcuna misura, che comporterebbe la privazione, per il soggetto incapace, di ogni forma di protezione sua e dei suoi interessi Si veda Cass., numero 12998/19 Cass., numero 13929/14 . In tema di amministrazione di sostegno da disabilità psichica, le caratteristiche dell'istituto impongono, in linea con le indicazioni provenienti dall'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che l'accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge sia compiuto in maniera specifica e focalizzata rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario ed anche rispetto all'incidenza di tali condizioni sulla capacità del medesimo di provvedere ai propri interessi, perimetrando i poteri gestori dell'amministratore in termini direttamente proporzionati ad entrambi i menzionati elementi, di guisa che la misura risulti specifica e funzionale agli obiettivi individuali di tutela, altrimenti implicando un'ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona. In tale quadro, le dichiarazioni del beneficiario e la sua eventuale opposizione, soprattutto laddove la disabilità si palesi solo di tipo fisico, devono essere opportunamente considerate, così come il ricorso a possibili strumenti alternativi dallo stesso proposti, ove prospettati con sufficiente specificità e concretezza Cass., numero 10483/22 . E' stato altresì affermato che l'amministrazione di sostegno, ancorché non esiga che si versi in uno stato di vera e propria incapacità di intendere o di volere, nondimeno presuppone che la persona, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, mentre è escluso il ricorso all'istituto nei confronti di chi si trovi nella piena capacità di autodeterminarsi, pur in condizioni di menomazione fisica, in funzione di asserite esigenze di gestione patrimoniale. Ne consegue che, salvo che non sia provocata da una grava patologia psichica, tale da rendere l'interessato inconsapevole del bisogno di assistenza, la sua opposizione alla nomina costituisce espressione di autodeterminazione, che deve essere opportunamente considerata Cass., numero 32542/22 . Nella specie, va osservato che non è censurabile il decreto impugnato nell'aver ravvisato i presupposti della nomina dell'amministrazione di sostegno. Invero, premesso che tale misura non esige, come detto, che il destinatario versi in uno stato d'incapacità d'intendere o di volere, essendo sufficiente che sia privo, in tutto o in parte, di autonomia per una qualsiasi infermità o menomazione fisica , anche parziale o temporanea e non necessariamente mentale, che la ponga nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi, dalla c.t.u. non è emersa una compromissione delle facoltà cognitive della ricorrente, bensì un deficit della memoria semantica e di parte della memoria dichiarativa, che però rendono la stessa bisognosa di una qualche tutela, seppure con diretto riferimento all'ambito indicato nel provvedimento impugnato. Pertanto, le doglianze in esame tendono al riesame dei fatti, risolvendosi in un'acritica censura delle conclusioni del c.t.u. e del suo apprezzamento da parte dei giudici di merito. Il terzo motivo è parimenti inammissibile. Il giudice di secondo grado ha ritenuto che la conflittualità tra i due fratelli fosse stata la causa di un forte stress della madre, determinando il venir meno della rete di protezione familiare spontanea e disinteressata, che avrebbero invece dovuto realizzare per preservare lo stato di salute dell'anziana genitrice e garantirne adeguatamente il cospicuo patrimonio, mobiliare ed immobiliare. A tale conclusione la Corte di merito è pervenuta, quantunque premettendo l'irrilevanza delle ragioni del suddetto conflitto tra i due fratelli, esprimendo di fatto una netta sfiducia nei loro confronti circa l'idoneità dei medesimi a svolgere le funzioni di amministratore di sostegno, adombrando implicitamente, ma chiaramente, che gli stessi potessero essere mossi, principalmente, da interessi personali, con il rischio di anteporli a quelli della madre, con un accertamento di fatto insindacabile in questa sede. Invero, sul punto, la Corte territoriale ha evidenziato anche l'incapacità della ricorrente N.M. di dare il giusto valore commerciale ai suoi beni immobili, sia attualmente posseduti, sia quelli venduti dal figlio G Né può rilevare, a sostegno della critica di violazione dei criteri di nomina dell'amministratore di sostegno, il fatto che la ricorrente avesse conferito, nel 2020, al figlio minore, la procura generale al fine di amministrare il suo patrimonio. Al riguardo, va premesso che, in tema di amministrazione di sostegno, la nomina dell'amministratore non è preclusa dalla circostanza che sia stato in precedenza nominato un rappresentante volontario, dovendo in tali casi il giudice valutare attentamente se sia preferibile, nell'interesse del beneficiario, assecondare comunque la sua precedente volontà, mantenendo ferma la scelta della persona cui egli ha affidato la cura dei propri interessi, oppure scegliere una persona diversa, avendo l'onere, in tale ultima ipotesi, di offrire una motivazione rafforzata inerente alle ragioni della diversa scelta Cass., numero 3600/24 . Inoltre, in tema di amministrazione di sostegno, il diritto del beneficiario di essere informato e di esprimere la propria opinione - seppure da sottoporre a vaglio - costituisce uno spazio di libertà e di autodeterminazione incomprimibile, anche nei casi in cui ne venga fortemente limitata la capacità ne consegue che il soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno deve potersi rivolgere al giudice tutelare anche in modo informale - ad esempio con posta elettronica non certificata - senza che sia necessario che tali comunicazioni costituiscano delle vere e proprie istanze, ma essendo sufficiente che le stesse esprimano il punto di vista dell'interessato, che il giudice tutelare è tenuto a valutare e a tenere in considerazione, nella ricerca di una soluzione che, anche nei casi di compromissione della capacità di agire del beneficiario, deve essere rivolta al benessere di quest'ultimo e non semplicemente alla migliore amministrazione dei suoi beni Cass., numero 7414/24 . È stato altresì rilevato che, ai fini della scelta dell'amministratore di sostegno, l'audizione del beneficiario, qualora non si trovi in uno stato di incapacità assoluta, è sempre necessaria, dovendosi tenere nella massima considerazione la sua volontà da disattendere solo in presenza di inequivoche e gravi circostanze, adeguatamente valutate nel provvedimento di nomina Cass., numero 32219/23 . Nella specie, il motivo in esame non coglie la ratio decidendi, concretizzata nell'esigenza di realizzare un'idonea rete protettiva a favore dell'amministrata, che le varie condotte dei figli hanno impedito attraverso il conflitto insorto tra gli stessi, che aveva provocato un forte stress alla madre. Invero, la Corte d'appello ha tenuto conto delle argomentazioni della ricorrente e della sua volontà di non essere sottoposta alla misura in questione, in ragione della procura conferita al figlio, pervenendo alla decisione contestata attraverso una valutazione complessiva delle varie situazioni di fatto e delle conclusioni del c.t.u., esprimendo una dettagliata ed adeguata motivazione che soddisfa l'onere della motivazione rafforzata, diretta a garantire il benessere della ricorrente, e non semplicemente la migliore amministrazione dei suoi beni. Ne consegue che non è plausibile lamentare che la mancata nomina del figlio F. quale amministratore di sostegno di N.M. abbia costituito una violazione del diritto all'autodeterminazione della beneficiaria della misura circa la designazione di una persona di fiducia nella cura dei propri interessi, personali e patrimoniali. La nomina di persona estranea alla famiglia non contrasta, dunque, con la ratio dell'articolo 408 c.c., dato che il decreto impugnato ha motivato nel senso di apprestare la migliore tutela all'amministrata, sulla scorta di un accertamento di fatto insindacabile in questa sede. Nel procedimento relativo alla nomina dell'amministratore di sostegno, l'elenco delle persone indicate dall'articolo 408 cod. civ. come quelle sulle quali dovrebbe ricadere, ove possibile, la scelta del giudice non contiene alcun criterio preferenziale in ordine di elencazione, perché ciò contrasterebbe con l'ampio margine di discrezionalità, riconosciuto dalla legge al giudice di merito, finalizzata esclusivamente alla cura degli interessi del beneficiario Cass., numero 19596/2011 . In conclusione, va formulato il seguente principio di diritto “In tema di nomina dell'amministratore di sostegno, qualora sia accertato che sussista un conflitto endo-familiare che, in quanto fonte di stress e di disagi, non garantisca un'adeguata rete protettiva per il beneficiario, diretta a preservarne gli interessi personali e patrimoniali, trova fondamento la nomina, quale amministratore, di un estraneo al nucleo familiare il cui compito primario consisterà nella ricostituzione della necessaria rete protettiva, in funzione della migliore cura degli interessi del beneficiario”. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 3.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1quater, del d.p.r. numero 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, ove dovuto. Dispone che ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. numero 196/03, in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.