Il Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia di imprese, ha accertato e dichiarato la responsabilità della Balocco S.p.A. per pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del Consumo in relazione all’iniziativa pandoro «Pink Christmas», rilevando come i messaggi diffusi al pubblico sarebbero risultati idonei a fornire una rappresentazione scorretta dell’iniziativa in questione.
La controversia origina da un'azione inibitoria collettiva ex articolo 840-sexiesdecies c.p.c.promossa con ricorso depositato in data 21/2/2024 dinanzi al Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia di imprese, dal CODACONS, dall'Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi e dall'Adusbef APS, nei confronti della società Balocco S.p.A., in relazione alla nota vicenda relativa alla partnership tra la resistente e le società FENICE S.r.l. e TBS Crew S.r.l. per la produzione e commercializzazione del “Pandoro PinkChristmas”, creato su licenza “Chiara Ferragni Brand” per la campagna natalizia del 2022, sul cui retro veniva specificato «Chiara Ferragni e Balocco sostengono l'Ospedale Regina Margherita di Torino, finanziando l'acquisto di un nuovo macchinario che permetterà di esplorare nuove strade per le cure terapeutiche dei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing», campagna per la quale la Balocco S.p.A. si era impegnata ad eseguire una donazione per un importo fisso di almeno Euro 50.000,00 in favore dell'Ospedale Regina Margherita di Torino, poi effettivamente avvenuta in data 2/5/2022. I ricorrenti chiedevano, inter alia, che venisse i accertata e dichiarata la responsabilità della Balocco S.p.A. per pratica commerciale scorretta exarticolo 20,21 e 22 del Codice del consumo ii ordinata, ex articolo 840-sexiesdecies comma 1 c.p.c., la cessazione o il divieto di reiterazione della condotta contestata iii condannata la soccombente ad adottare le misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate, iv condannata la resistente a versare in favore dell'Ospedale Regina Margherita di Torino una somma di denaro pari alla differenza tra il costo del pandoro griffato Euro 9.37 circa ed il pandoro classico Euro 3,68 circa moltiplicato per la quantità dei pezzi venduti 250.000 circa , per un importo pari ad Euro 1.500.000. La Balocco S.p.A. si costituiva in giudizio sollevando una serie di eccezioni preliminari, fra cui il difetto assoluto di potere giurisdizionale e la violazione del principio del ne bis in idem, l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva delle ricorrenti la sospensione del procedimento in attesa della conclusione della procedura amministrativa pendente davanti al TAR del Lazio. Nel merito veniva richiesto il rigetto di tutte le domande delle ricorrenti e formulata domanda di risarcimento danni ex articolo 96, comma 3, c.p.c. Il Tribunale di Torino, dopo aver ripercorso i fatti oggetto di causa, riteneva che le modalità di pubblicizzazione e diffusione della pratica commerciale poste effettivamente in essere anche dalla società Balocco S.p.A.avessero lasciato intendere ai consumatori, contrariamente al vero, che, acquistando il pandoro avrebberocontribuito direttamente e proporzionalmente al reperimento dei fondi utilial finanziamento in favore dell'ospedale per l'acquisto di un nuovo macchinario per la cura dei tumori infantili. Il Tribunale citava il comunicato stampa del 2/11/2022 in cui le società Balocco S.p.A., Fenice S.r.l. e TBS Crew S.r.l., nel presentare il pandoro utilizzavano un verbo futuro «…le cui vendite serviranno a finanziare…» . A detta del Tribunale, anche il cartiglio connesso al pandoro avrebbe lasciato intendere che il reperimento dei fondi per la donazione sarebbe stato legato alle vendite dello stesso, non emergendo in tale messaggio nessun riferimento ad una donazione già effettuata mesi prima e di un importo determinato. Si rilevava poi come la messa in vendita ad un prezzo circa due volte e mezzo superiore rispetto a quello del classico pandoro, avesse evidentemente rafforzato il convincimento in capo al consumatore che, con l'acquisto del prodotto, egli avrebbe contribuito al reperimento dei fondi per l'iniziativa benefica e che tale contributo alla donazione fosse incluso proprio in tale maggior prezzo. Con decreto pubblicato in data 23/04/2024, pertanto, il Tribunale accertava e dichiarava la responsabilità della resistente per pratica commerciale scorretta ex articolo 20, comma 2, 21e 22 del Codice del consumo, rigettando, tuttavia, le restanti domande dei ricorrenti, fra cui quella di condanna al pagamento di una somma di denaro in favore dell'ospedale, sottolineando come la possibilità di utilizzare la nuova “azione inibitoria collettiva” prevista dall'articolo 840-sexiesdecies c.p.c. trovasse il proprio confine invalicabile nell'assegnazione dei risarcimenti e delle restituzioni alla sola “azione di classe”. Venivano inoltre rigettate tutte le domande ed eccezioni preliminari della resistente, rilevando, inter alia, come in tema di “pratiche commerciali scorrette” sussista il sistema del c.d. “doppio binario” di tutela, una amministrativa e l'altra di ordine giudiziario e come si trattasse di controversia espressamente attribuita dal legislatore anche alla giurisdizione del Giudice ordinario, non potendo essere ritenuta di «esclusiva competenza dell'amministrazione» Cass. SS.UU. 28/03/2006, n.7036 .
Presidente Ratti – Relatore Di Capua 1. Premessa. 1.1. Si premettono le seguenti circostanze pacifiche e/o documentalmente provate In data 11 novembre 2021 la società B. S.p.A. ha stipulato un contratto di licenza di marchio con la società F. S.r.l. per l'utilizzo di alcuni dei marchi di titolarità di quest'ultima. Sempre in data 11 novembre 2021 la società B. S.p.A. ha altresì stipulato un contratto di sponsorizzazione con la società T. S.r.l. autorizzata a disporre di tutti i diritti relativi alla personalità e all'identità personale della sig.ra C.FE. . Con i due predetti contratti le parti hanno creato una partnership per produrre e commercializzare un pandoro in edizione limitata, denominato “ omissis ”, creato su licenza “C.FE. Brand” per la campagna natalizia del 2022, caratterizzato da un packaging peculiare, recando sul fronte il logo della sig.ra C.FE. ed un cartiglio materialmente connesso con il fiocco rosso di chiusura della confezione, sul cui retro è stato specificato che “C.FE. e B. sostengono l'Ospedale omissis di Torino, finanziando l'acquisto di un nuovo macchinario che permetterà di esplorare nuove strade per le cure terapeutiche dei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing” cfr. anche il docomma 3 della resistente . La società B. S.p.A. si è inoltre impegnata ad eseguire una donazione per un importo fisso di almeno Euro 50.000,00 in favore l'Ospedale omissis di Torino, poi effettivamente avvenuta in data 2 maggio 2022 cfr. anche il docomma 1 della resistente . In data 2 novembre 2022 le società B. S.p.A., F. S.r.l. e T. S.r.l. hanno diffuso un comunicato stampa finalizzato alla presentazione della novità del prodotto, del seguente tenore letterale “Lo storico brand piemontese B., riconosciuto ed apprezzato nel mondo per l'eccellenza della sua offerta natalizia, presenta una novità esclusiva il pandoro C.FE., le cui vendite serviranno a finanziare un percorso di ricerca promosso dall'Ospedale omissis di Torino, attraverso l'acquisto di un nuovo macchinario che permetterà di esplorare nuove strade per le cure terapeutiche dei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing”. Nei mesi di novembre e dicembre 2022 il progetto “ omissis ” in questione è stato promosso altresì con una campagna di comunicazione digitale, sia attraverso il sito web della società B. S.p.A. sia tramite i social network col supporto della sig.ra C.FE. come ammesso in memoria difensiva a pag. 5 dalla stessa parte resistente , sottolineandone la finalità a supporto dell'Ospedale omissis di Torino e a sostegno della ricerca contro i tumori infantili e, precisamente, finanziando l'acquisto di un nuovo macchinario che avrebbe permesso di esplorare nuove strade per le cure terapeutiche dei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing cfr. docomma 2 della parte resistente . Il suddetto “ omissis ” è stato quindi proposto al pubblico e commercializzato nel periodo immediatamente precedente al Natale 2022 ad un prezzo di vendita pari a circa Euro 9,37 , di gran lunga superiore al suo equivalente pandoro B. classico pari a circa Euro 3,68 . Nel gennaio 2023, l'ASSOCIAZIONE UTENTI DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI – APS ha indirizzato all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di seguito, anche semplicemente “AGCM” alcune segnalazioni sostenendo l'ingannevolezza dell'iniziativa “C.FE. e B. insieme per l'ospedale omissis di Torino” cfr. docomma 2 delle ricorrenti . Nel giugno 2023 l'AGCM ha comunicato alla società B. S.p.A. l'avvio del procedimento volto a verificare la violazione degli articolo 20, comma 2, 21 e 22 del D.lgs. 6 settembre 2005, numero 206 “Codice del Consumo” con l'iniziativa “ omissis ”, procedimento poi esteso nel luglio 2023 anche nei confronti delle società F. S.r.l. e T. S.r.l. cfr. docomma 2 delle ricorrenti . Dopo il deposito delle memorie conclusionali da parte delle società coinvolte, in data 14 dicembre 2023 l'AGCM ha emesso un provvedimento sanzionatorio ed inibitorio nei confronti delle società B. S.p.A., F. S.r.l. e T. S.r.l., deliberando cfr. docomma 2 delle ricorrenti a che la seguente pratica commerciale descritta al punto II del provvedimento posta in essere dalle società B. S.p.A. Industria Dolciaria, F. S.r.l. e T. S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi 20, comma 2, 21 e 22 del Codice del consumo e ne vieta la reiterazione “5. Il procedimento concerne l'ingannevolezza delle modalità con cui sono state diffuse le informazioni in merito all'iniziativa “ omissis ”. In particolare, sono oggetto del procedimento il comunicato stampa che la B. ha diffuso nel mese di novembre 2022 le informazioni diffuse attraverso il packaging del Pandoro a cui era allegato un cartiglio che riportava l'indicazione “C.FE. e B. sostengono l'Ospedale omissis di Torino, finanziando l'acquisto di un nuovo macchinario che permetterà di esplorare nuove strade per le cure terapeutiche dei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing”, nonché le indicazioni contenute nei post, i repost e nelle stories pubblicate dalla Signora Ferragni sui suoi canali social, che lasciavano intendere ai consumatori, contrariamente al vero, che acquistando il “ omissis ” avrebbero contribuito al reperimento dei fondi utili al finanziamento destinato all'Ospedale omissis di Torino per l'acquisto di un nuovo macchinario, che avrebbe permesso di esplorare nuove strade per le cure terapeutiche dei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing.” b l'irrogazione alla società B. S.p.A. Industria Dolciaria di una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 420.000 c l'irrogazione alla società F. S.r.l. di una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 400.000 d l'irrogazione alla società T. S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 675.000. La società B. S.p.A. ha provveduto al pagamento della sanzione con riserva di ripetizione cfr. docomma 7 della resistente . In data 13 febbraio 2024 la società B. S.p.A. ha impugnato avanti al T.A.R. del Lazio il predetto Provvedimento AGCM R.G. 1996/2024 , contestando vari profili di illegittimità, erroneità nella determinazione della sanzione e manifesta infondatezza, eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà per carenza di motivazione cfr. docomma 8 della resistente . 1.2. Ciò premesso, con ricorso datato 21.02.2024 depositato telematicamente presso il Tribunale di Torino in data 21.02.2024, la CODACONS– Coordinamento delle Associazioni per la tutela dell'ambiente e per la difesa dei diritti degli utenti e dei consumatori, in persona del Presidente Nazionale Avv. Giuseppe URSINI, l'ASSOCIAZIONE UTENTI DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI – APS, in persona del legale rappresentante p.t., Aldo AZZARO e l'ADUSBEF APS ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DEGLI UTENTI DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI , in persona del Presidente e legale rappresentante Avv. Antonio TANZA, hanno instaurato un'azione inibitoria collettiva ex articolo 840 sexiesdecies c.p.comma nei confronti della società B. S.p.A. Industria Dolciaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ accertare e dichiarare la responsabilità della B. S.p.A. per pratica commerciale scorretta ai sensi 20, comma 2, 21 e 22 del Codice del consumo ordinare, ai sensi dell'articolo 840sexiesdecies comma I, la “cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva” della società B. S.p.a., nonché, ai sensi del medesimo articolo comma IV, “con la condanna […] ordinare che la parte soccombente adotti le misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate”, e conseguentemente, ordinare a detta società di versare in favore dell'Ospedale omissis di Torino una somma di denaro pari alla differenza tra il costo del pandoro griffato Euro 9.37 circa ed il pandoro classico Euro 3,68 circa moltiplicato per la quantità dei pezzi venduti 250.000 circa , per un importo pari ad Euro 1.500.000, e/o sulla stima maggiore o minore che il Giudice vorrà accertare, a seguito dei dati contabili che riterrà di acquisire condannare B. S.p.A., ex articolo 840sexiedecies c.p.comma quintultimo comma e 614bis c.p.c., al pagamento di una somma di denaro “per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento”, per un importo pari a Euro 5.000,00. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre IVA, C.p.A. e spese generali.”. 1.3. Con decreto datato 26.02.2024, la Presidente di Sezione ha fissato udienza al 29.03.2024, assegnando a parte ricorrente termine per il perfezionamento della notifica a controparte e al Pubblico Ministero del ricorso e del decreto ed a parte resistente termine per il deposito di memoria difensiva. 1.4. In data 25.03.2024 si è costituita la parte resistente società B. S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, depositando memoria difensiva, contestando le domande di controparte e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso difetto di giurisdizione e per violazione del principio del ne bis in idem per tutte le ragioni esposte in narrativa sempre in via preliminare, rilevata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 840 sexiesdecies, co. 1 e 840 bis, co. 2 c.p.comma in combinato disposto con gli articolo 7 e 8 del D.M. 17/02/2022 numero 27 per violazione degli articolo 3,24,111,117 co. 1 Cost e 6CEDU, dichiarare l'inammissibilità per carenza di legittimazione attiva delle ricorrenti per tutte le ragioni esposte in narrativa sempre in via preliminare, in subordine, dichiarare inammissibile/improcedibile il ricorso per carenza di legittimazione attiva delle ricorrenti ex articolo 840 sexiesdecies, co. 1 e 840 bis co. 2 c.p.comma per tutte le ragioni esposte in narrativa al § 5.3. sempre in via preliminare, in subordine, sospendere il presente procedimento in attesa che si concluda la procedura amministrativa attualmente pendente davanti al TAR del Lazio, per tutte le ragioni esposte in narrativa nel merito, rigettare le domande tutte avanzate dalle odierne ricorrenti giacché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa accertare e dichiarare la responsabilità delle Ricorrenti ex articolo 96, co. 3, cpc, con condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento dei danni patiti da B. sempre nel merito, in subordine, nel denegato caso di accoglimento anche parziale delle istanze avversarie, adottare una pronuncia di condanna al pagamento di una somma ridimensionata sulla base delle considerazioni svolte in narrativa in via istruttoria, adottare tutte le misure idonee a proteggere tutti i segreti commerciali di B., con riserva da parte di quest'ultima di produrre all'esito la documentazione richiesta o comunque necessaria per l'esercizio dei diritti di difesa per i motivi di cui in narrativa in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.” 1.5. All'udienza così fissata il Giudice relatore ha svolto una breve relazione del procedimento, esperendo un tentativo di conciliazione che, peraltro, ha dato esito negativo. Le parti hanno quindi discusso il procedimento illustrando il contenuto delle rispettive difese e, al termine della discussione, si sono richiamate agli atti introduttivi insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande, eccezioni e conclusioni. 1.6. Con Ordinanza in data 29.03.2024 il Collegio, ritenendo l'opportunità di reiterare l'invito ad una definizione bonaria della vicenda alla presenza personale delle parti, ha fissato nuova udienza al 5.04.2024. 1.7. All'udienza così fissata, anche il nuovo tentativo di conciliazione ha dato esito negativo e, pertanto, il Collegio si è riservato la pronuncia del presente Decreto. 2. Sulle eccezioni preliminari proposte dalla parte resistente società B. S.p.A. 2.1. In via preliminare, la parte resistente ha eccepito, in primo luogo, il difetto assoluto di potere giurisdizionale e la violazione del principio del ne bis in idem, riferendo, in sintesi • che le parti ricorrente hanno chiesto, tra le altre cose, di “accertare e dichiarare la responsabilità della B. S.p.a. per pratica commerciale scorretta ai sensi 20, comma 2, 21 e 22 del Codice del consumo” e con intento meramente punitivo di “ordinare a detta società di versare in favore dell'Ospedale omissis di Torino una somma di denaro […]”, intendendo in tal modo ottenere dal Giudice adito l'emissione di un ulteriore provvedimento sanzionatorio nei confronti della società B. S.p.A. in relazione ai medesimi fatti, già oggetto di valutazione da parte dell'AGCM ed oggi al vaglio del Tar del Lazio • che, ai sensi dell'articolo 27, comma 1 bis del Codice del Consumo “la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta, fermo restando il rispetto della regolazione vigente, spetta, in via esclusiva, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che la esercita in base ai poteri di cui al presente articolo” • che il ricorso avversario non può essere ritenuto ammissibile per difetto assoluto di giurisdizione, che si verifica quando viene chiamato un giudice ordinario a decidere una controversia di esclusiva competenza dell'amministrazione, come avvenuto nel caso di specie • che, proprio alla luce del Provvedimento AGCM sebbene oggetto di impugnazione , l'eventuale decisione di ammissibilità della domanda verrebbe emessa in violazione del principio del ne bis in idem, presupponendo la domanda formulata dalle controparti una valutazione dei fatti, nonché l'irrogazione di una nuova inibitoria e di un'ulteriore sanzione, già oggetto del predetto Provvedimento. Le suddette eccezioni non risultano fondate. Invero, l'AGCM è un'Autorità di natura amministrativa con sede a Roma, istituita con legge 10 ottobre 1990 numero 287, recante “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato” si tratta di organo collegiale che decide a maggioranza, formato da un Presidente e due componenti nominati dai Presidenti di Camera e Senato , che durano in carica 7 anni, non rinnovabili. I compiti dell'AGCM possono essere così riassunti vigilanza contro gli abusi di posizione dominante vigilanza di intese e/o cartelli che possono risultare lesivi o restrittivi per la concorrenza controllo delle operazioni di concentrazione fusione o take-over che superano un certo valore, comunicate all'autorità, che ne valuta l'impatto sul mercato tutela del consumatore in materia di pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie e pubblicità ingannevole valutazione e sanzionamento dei casi di conflitto d'interesse dei componenti del Governo valutazione e attribuzione del punteggio di rating di legalità. In tali casi l'AGCM può procedere ad istruttorie o indagini conoscitive, che possono concludersi con una diffida o una sanzione amministrativa nei procedimenti avviati per presunte violazioni della disciplina in materia di concorrenza, le sanzioni possono arrivare sino al 10% del fatturato dell'impresa in caso di violazioni della normativa posta a tutela del consumatore, l'Autorità può irrogare sanzioni fino ad un massimo edittale di Euro 5.000.000,00. L'AGCM collabora con la Guardia di Finanza per tutte le indagini che ne ravvisino l'occorrenza. I suoi provvedimenti sono impugnabili innanzi al TAR del Lazio. L'AGCM è, dunque, un organo di natura amministrativa, che adotta le sue decisioni sulla base di norme diverse da quelle del codice di procedura civile, e, in particolare, con specifico riguardo al procedimento in esame, dall'articolo 840-sexiesdecies c.p.c., che disciplina come segue l'azione inibitoria collettiva “Chiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti, può agire per ottenere l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva. Le organizzazioni o le associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela degli interessi pregiudicati dalla condotta di cui al primo periodo sono legittimate a proporre l'azione qualora iscritte nell'elenco di cui all'articolo 840-bis, secondo comma. L'azione può essere esperita nei confronti di imprese o di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività. La domanda si propone con le forme del procedimento camerale, regolato dagli articoli 737 e seguenti, in quanto compatibili, esclusivamente dinanzi alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo dove ha sede la parte resistente. Il ricorso è notificato al pubblico ministero. Si applica l'articolo 840-quinquies in quanto compatibile. Il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici. Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, su istanza di parte, adottare i provvedimenti di cui all'articolo 614-bis, anche fuori dei casi ivi previsti. Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, su richiesta del pubblico ministero o delle parti, ordinare che la parte soccombente adotti le misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate. Il giudice, su istanza di parte, condanna la parte soccombente a dare diffusione del provvedimento, nei modi e nei tempi definiti nello stesso, mediante utilizzo dei mezzi di comunicazione ritenuti più appropriati. Quando l'azione inibitoria collettiva è proposta congiuntamente all'azione di classe, il giudice dispone la separazione delle cause. Sono fatte salve le disposizioni previste in materia dalle leggi speciali.” Dunque, l'eccezione di inammissibilità del ricorso per “difetto assoluto di giurisdizione” risulta del tutto infondata, trattandosi di controversia espressamente attribuita dal legislatore anche alla giurisdizione del Giudice ordinario e, precisamente, del Tribunale, Sezione Specializzata in materia di Impresa, competente per il luogo dove ha sede la parte resistente e, dunque, la controversia non può essere ritenuta di “esclusiva competenza dell'amministrazione”, come erroneamente sostenuto dalla parte resistente. Sul punto, giova anche richiamare la pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite 28/03/2006, numero 7036 che, in motivazione, ha affermato, tra l'altro, che “l'Autorità istituita dalla Legge 10 ottobre 1990, numero 287 non è un Giudice, com'è stato in ogni sede correttamente ritenuto Corte di giustizia, sentenza 31 maggio 2005, in causa C-53/03 Cons. Stato, sez. 6, 23 aprile 2002, numero 2199 , ma un'amministrazione dello Stato ad ordinamento autonomo Cons. Stato, sez. 1, 25 ottobre 2000, numero 260/99 . Né un'interpretazione della norma che si risolva nel riconoscimento alle associazioni dei consumatori della possibilità di chiedere la tutela inibitoria all'Autorità ovvero al “Giudice competente” appare in contrasto con le norme comunitarie in materia di pubblicità ingannevole… Agli Stati membri era dunque data la possibilità di prevedere forme di tutela affidate sia in via esclusiva all'autorità amministrativa, sia in via esclusiva all'autorità giudiziaria, sia all'una “e” all'altra.” Dunque, come affermato anche in dottrina, in tema di “pratiche commerciali scorrette” sussiste il sistema del c.d. “doppio binario” di tutela, una amministrativa e l'altra di ordine giudiziario. Infine, la natura amministrativa dell'AGCM e dei provvedimenti che possono essere adottati da quest'ultima ed il sistema del “doppio binario” di tutela poc'anzi evidenziato escludono la possibilità di invocare il principio del “ne bis in idem” senza contare che, nel caso di specie, la specifica inibitoria e le sanzioni amministrative adottate dall'ACGM sono provvedimenti diversi da quelli richiesti dalle attuali parti ricorrenti nel presente procedimento, secondo quanto si dirà infra . 2.2. Sempre in via preliminare, la parte resistente ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'articolo 840 sexiesdecies, comma 1, e 840 bis, comma 2, c.p.comma in combinato disposto con gli articolo 7 e 8 del D.M. 17/02/2022 numero 27 per violazione degli articolo 3,24,111,117 comma 1, Cost e 6CEDU, e la conseguente inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva delle ricorrenti riferendo • che l'articolo 840 sexiesdecies c.p.comma attribuisce legittimazione attiva alla proposizione della domanda alle “associazioni senza scopo di lucro […] qualora iscritte nell'elenco di cui all'articolo 840 bis, secondo comma” il richiamato articolo 840 bis, comma secondo, ultimo periodo, statuisce che “possono proporre l'azione di cui al presente articolo esclusivamente le organizzazioni e le associazioni iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della Giustizia” • che con il D.M. 17 febbraio 2022, numero 27 “Regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come introdotti dalla legge 12 aprile 2019, numero 31, recante disposizioni in materia di azione di classe” – di seguito “DM Azioni di Classe” è stata data attuazione alla previsione di cui al richiamato comma 2 dell'articolo 840 bis c.p.comma mediante “l'istituzione dell'elenco delle organizzazioni ed associazioni legittimate a proporre l'azione di classe di cui all'articolo 840 bis […] nonché l'azione inibitoria collettiva ai sensi dell'articolo 840 sexiesdecies del codice di procedura civile” articolo 1 • che l'articolo 7 del DM Azioni di Classe, intitolato “Mantenimento dei requisiti e dell'iscrizione”, chiarisce che ai fini del mantenimento dell'iscrizione e dell'aggiornamento dell'elenco “entro il 31 gennaio di ogni anno, le organizzazioni o le associazioni iscritte fanno pervenire alla Direzione Generale […] i seguenti documenti a dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e sostitutive di certificazione rese dal legale rappresentante dell'organizzazione o associazione secondo la modulistica pubblicata sul sito istituzionale del Ministero, concernenti l'aggiornamento di tutte le dichiarazioni e dei documenti presentati nell'anno precedente in fase di iscrizione o in fase di aggiornamento annuale dell'elenco, con evidenziazione del numero degli iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonché di tutte le variazioni intervenute, e corredate di nuova copia autentica dello statuto e della relativa documentazione nel caso in cui siano intervenute modifiche anche in tali atti b copia del bilancio annuale delle entrate e delle uscite dell'esercizio precedente, contenente l'indicazione delle quote versate dagli associati o, in relazione alle norme che regolano il tipo di organizzazione o associazione, del rendiconto economico contenente anch'esso l'indicazione delle quote versate dagli associati c relazione sull'attività svolta dall'associazione nell'anno precedente, sottoscritta dal legale rappresentante, ed ogni altra documentazione atta a comprovare la continuità dell'attività d prova del versamento del contributo annuale di cui all'articolo 5, mediante allegazione della ricevuta telematica del versamento” • che l'articolo 8 del DM Azioni di Classe chiarisce altresì che “entro il 31 maggio di ogni anno, con decreto del Direttore generale […] si provvede all'aggiornamento dell'elenco, previa verifica del mantenimento dei requisiti ai sensi dell'articolo 7” • che dalla lettura delle predette norme si evince un evidente vulnus nella complessa articolazione della normativa in base alla quale l'odierno giudizio è incardinato esiste infatti un lasso di tempo, intercorrente tra il 1° febbraio ed il 31 maggio di ogni anno esattamente il periodo in cui è stato instaurato il presente giudizio , durante il quale vi sono soggetti che, sebbene astrattamente inclusi nell'elenco istituito con il DM Azioni di Classe perché posseggono i requisiti ivi previsti nell'anno precedente , potrebbero potenzialmente non esserlo più per l'anno in corso, per non aver rispettato il termine del 31 gennaio, entro il quale la documentazione richiesta dall'articolo 7 deve essere inviata alla Direzione Generale o per non essere più conformi ai requisiti elencati dal medesimo articolo 7 • che non possono essere tralasciati i potenzialmente drammatici effetti che una decisione potrebbe arrecare alla stabilità economica della resistente, oltre che l'assoluta incertezza con cui quest'ultima si trova ad esercitare i suoi diritti di difesa, con evidente violazione dell'articolo 24 Cost. • che, per le ragioni esposte, lo scenario derivante dall'articolato disposto delle norme sopra citate per cui può essere concessa un'inibitoria su richiesta di soggetti la cui legittimazione attiva è dubbia o potrebbe essere compromessa è inammissibile alla luce degli articolo 3,24,111,117 comma 1 Cost. e 6CEDU la resistente viene infatti privata di ogni diritto di difesa rispetto all'eccezione di legittimazione attiva, che non può essere tempestivamente esercitata e al Giudice naturale è impedito di rilevarla in concreto, se non nell'ipotesi in cui l'azione sia esperita nel periodo intercorrente tra il 1° giugno ed il 31 gennaio di ciascun anno e non sarebbe questo il caso • che il diritto alla tutela giurisdizionale – come noto – va annoverato tra “i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale, cui è intrinsecamente connesso – con lo stesso principio democratico – l'assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un giudice e un giudizio” Corte cost., sent. numero 18 del 1992 beninteso, non un giudice e un giudizio purché siano, ma caratterizzati da quello specifico fascio di garanzie che la Costituzione e la CEDU parametro interposto di legittimità costituzionale, ai sensi dell'articolo 117, comma 1, Cost. prescrivono e impongono, con piena omogeneità di contenuti precettivi, rispettivamente all'articolo 111 Cost. e all'articolo 6 CEDU. La suddetta questione di legittimità costituzionale prospettata dalla parte resistente risulta manifestamente infondata, tenuto conto di quanto si dirà al punto successivo sulla legittimazione attiva delle Associazioni all'azione inibitoria collettiva e sui relativi requisiti, accertati dal Ministero dello Sviluppo Economico in sede di conferma dell'iscrizione presso l'elenco delle associazioni di consumatori rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo, nonché ulteriormente verificati dal Ministero della Giustizia in sede di iscrizione delle Associazioni nell'elenco di cui all'articolo 840 bis c.p.c. della natura giuridica del presente procedimento che, per espressa previsione dell'articolo 840 sexiesdecies, comma 3, c.p.c., contempla “le forme del procedimento camerale, regolato dagli articoli 737 e seguenti, in quanto compatibili” e, dunque, anche la modificabilità e revocabilità del Decreto conclusivo, ai sensi dell'articolo 742 c.p.c. dell'insussistenza dell'incertezza sui diritti di difesa prospettata dalla parte resistente, essendo stato garantito un ampio contraddittorio tra le parti “ad armi pari” ed avendo la parte resistente esposto compiutamente ed ampiamente le proprie eccezioni, argomentazioni e difese nella memoria difensiva del 25.03.2024 composta da ben 44 pagine della conseguente manifesta insussistenza di alcuna violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza sancito dall'articolo 3 della Costituzione del diritto riconosciuto a chiunque di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi e del diritto inviolabile di difesa sanciti dall'articolo 24 della Costituzione del principio del giusto processo disciplinato dall'articolo 111 della Costituzione dei principi e diritti sanciti dall'articolo 6 CEDU. 2.3. In via preliminare subordinata, la parte resistente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva ex articolo 840 sexiesdecies, comma 1 e 840 bis comma 2 c.p.c., riferendo, in sintesi • che, nella denegata ipotesi in cui il Collegio non ritenesse rilevante e fondata la questione di legittimità costituzionale sopra eccepita, si ritiene che lo stesso debba effettuare in ogni caso un sindacato in merito alla carenza di legittimazione attiva delle ricorrenti, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 840 sexiesdecies c.p.comma • che, a tal fine, non può infatti dirsi sufficiente la mera iscrizione nell'elenco pubblico istituito ai sensi del comma 2 dell'articolo 840 bis c.p.comma che peraltro, le ricorrenti riferiscono alla sola ADUSBEF nel ricorso, p. 10 , essendo necessario che gli “obiettivi statutari” delle organizzazioni ed associazioni legittimate a proporre l'azione “comprendano la tutela degli interessi pregiudicati dalla condotta” in tal senso, non è sufficiente il mero riferimento ai rispettivi statuti delle ricorrenti • che si è già detto di come gli obblighi di cui all'articolo 7 del DM Azioni di Classe prevedano, tra gli altri, il deposito di una “relazione sull'attività svolta dall'associazione nell'anno precedente […] ed ogni altra documentazione atta a comprovare la continuità dell'attività” soltanto l'analisi di detta documentazione neppure offerta in produzione dalle ricorrenti e che quest'ultime non hanno dato prova di aver correttamente e tempestivamente trasmesso ai sensi dell'articolo 7 sopra citato , potrebbe permettere al Collegio di avere piena contezza della legittimazione attiva in concreto delle ricorrenti e, al di là delle mere dichiarazioni di intenti contenute negli statuti che non sono comunque idonei e sufficienti a fornire tale prova • che le ricorrenti non hanno quindi assolto l'onere di provare la loro legittimazione attiva e mancando la documentazione in atti idonea allo scopo, al Collegio viene di fatto impedita l'analisi in concreto di tale preliminare e fondamentale aspetto • che, in ogni caso, già solo la lettura degli statuti prodotti consente senza dubbio di escludere la legittimazione attiva dell'ASSOCIAZIONE UTENTI DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI – APS, posto che nel documento prodotto da quest'ultima docomma 10 non vi è alcun riferimento ad obiettivi statutari di protezione e dunque l'ipotetica rappresentanza dei consumatori correlati al mercato di riferimento acquisto di beni per consumo alimentare e relativa corretta pubblicità , quanto piuttosto incentrato sulla tutela – come dice lo stesso nome dell'associazione – degli utenti dei servizi radio-televisivi ebbene, non vi è prova che B. S.p.A. abbia veicolato i messaggi pubblicitari asseritamente ingannevoli a mezzo di tali servizi né le ricorrenti hanno dimostrato tali circostanze proprio perché consapevoli del fatto che la resistente abbia adottato strumenti di comunicazione esclusivamente digital, circostanza nota e mai contestata nemmeno dinanzi all'AGCM • che, allo stesso modo, è da escludere la legittimazione attiva di ADUSBEF la quale, come indica evidentemente la sua denominazione, ha tra gli obiettivi statutari la protezione e dunque l'ipotetica rappresentanza dei consumatori e utenti dei servizi bancari e finanziari come dimostrato anche in un passaggio dello statuto stesso “con particolare riguardo ai servizi finanziarie e creditizi e per la prevenzione e tutela dal fenomeno sociale dell'usura” non suppliscono certo i passaggi dello statuto docomma 9 avversario volutamente generici e tali da potenzialmente ampliare lo spettro di tutela degli interessi dei consumatori anche al di fuori dei settori bancario e finanziario e tuttavia, nell'ottica di quanto detto sopra circa la rappresentatività in concreto richiesta dalla giurisprudenza, non si può non evidenziare come quello prodotto sia lo statuto ADUSBEF approvato soltanto in data 29.12.2022 e come, i precedenti statuti precisassero che l'Associazione aveva l'obiettivo esclusivo di “informare, promuovere, assistere, tutelare, rappresentare e difendere i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori dei servizi bancari, creditizi e finanziari, assicurativi, postali” come possa la suddetta Associazione aver in così breve lasso di tempo assunto la rappresentanza di consumatori di beni per consumo alimentare o possa da quest'ultimi essere riconosciuta come soggetto di riferimento per la loro tutela di fronte a condotte potenzialmente lesive degli interessi dei medesimi, è circostanza che – come si è visto e si è detto – dev'essere provata dalla ricorrente. Tale eccezione proposta dalla resistente non risulta fondata. Invero, con riguardo alla legittimazione attiva dell'azione inibitoria collettiva, l'articolo 840 sexiesdecies, comma 1, c.p.c., dopo aver previsto che chiunque “abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti, può agire per ottenere l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva”, chiarisce che le organizzazioni o le associazioni senza scopo di lucro “i cui obiettivi statutari comprendano la tutela degli interessi pregiudicati dalla condotta di cui al primo periodo sono legittimate a proporre l'azione qualora iscritte nell'elenco di cui all'articolo 840-bis, secondo comma.” Ora, il CODACONS è un'associazione senza fini di lucro e per Statuto “ha quale sua esclusiva finalità quella di tutelare con ogni mezzo legittimo, ivi compreso il ricorso allo strumento giudiziario, i diritti e gli interessi dei consumatori ed utenti … nei confronti dei soggetti pubblici e privati, produttori e/o erogatori di beni e servizi … cfr. articolo 3.2 dello Statuto, prodotto dalle ricorrenti sub docomma 8 . L'Associazione, inoltre, “tutela tutti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori, degli utenti e dei contribuenti, nei confronti di qualsiasi soggetto, promuovendo azioni giudiziarie interviene nei giudizi civili, penali e amministrativi innanzi alle Commissioni tributarie, ed a tutte le giurisdizioni anche superiori nonché innanzi a tutti i giudizi speciali, attraverso la costituzione di parte civile per il risarcimento del danno derivante dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'Associazione cfr. articolo 3.3 dello Statuto, prodotto dalle ricorrenti sub docomma 8 . La CODACONS “promuove iniziative per disciplinare il settore pubblico e privato della produzione dei beni e dei servizi al fine di garantire gli interessi dei consumatori e degli utenti in ordine alla qualità dei prodotti e dei servizi, alla adeguatezza del prezzo, alla reale possibilità dei consumatori e degli utenti e di difendere giudizialmente, sia come singoli che come gruppi, i loro interessi e di ottenere declaratorie di responsabilità dei soggetti erogatori di beni e servizi” cfr. articolo 4 dello Statuto, prodotto dalle ricorrenti sub docomma 8 . L'ASSOCIAZIONE UTENTI DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI è un'associazione senza scopo di lucro che, per Statuto, tutela “il diritto alla trasparenza dei mezzi di informazione, il diritto ad un'informazione pluralistica, obiettiva ed imparziale, il diritto alla tutela dei minori, la parità di accesso ai mezzi di informazione promuovendo, tra l'altro e compatibilmente con le finalità statutarie … 5. ogni iniziativa utile all'attuazione dei principi costituzionali in materia di libertà di manifestazione del pensiero e del diritto di informazione ed alla valorizzazione del ruolo dei cittadini ed utenti quali soggetti partecipi dei processi comunicativi, con particolare attenzione al rapporto fra l'offerta e la domanda di informazione anche in relazione ad esigenze specifiche, socialmente rilevanti, di determinate fasce di utenza 6. lo svolgimento di qualsiasi iniziativa di intervento, sia presso l'opinione pubblica che presso gli organi istituzionali, al fine di garantire il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione radiotelevisiva, l'apertura alle diverse opinioni, tendenze culturali, sociali, politiche e religiose, nonché il diritto di accesso al mezzo radiotelevisivo per categorie e minoranze 7. la sorveglianza affinché l'uso del mezzo radiotelevisivo si svolga nel costante rispetto della disciplina giuridica nazionale e internazionale vigente, con particolare attenzione alla protezione dei diritti ed interessi degli utenti e dei consumatori anziani, dei minori e di tutti coloro i quali versano in condizioni di disagio economico, sociale o psicofisico” cfr. articolo 2 dello Statuto, prodotto dalle ricorrenti sub docomma 10 . ADUSBEF APS ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DEGLI UTENTI DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI è una associazione riconosciuta di promozione sociale di cittadini, utenti e consumatori, che agisce ed opera nel rispetto del D.Lgs. numero 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia ed è liberamente costituita, autonoma, a base democratica e partecipativa che, ai sensi del proprio statuto “ha come scopo esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini, dei consumatori e degli utenti” ed “opera sul territorio nazionale e locale per informare, promuovere, assistere, tutelare, rappresentare e difendere i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei cittadini, dei consumatori e degli utenti in genere” ivi compreso quello di “tutela dei diritti fondamentali di natura economico-patrimoniale, quali il diritto alla correttezza, trasparenza, alla libera concorrenza ed equità nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi”, anche “attraverso strumenti di tutela collettiva c.d. class action ” nonché “di natura informativo-divulgativa, quali il diritto ad una adeguata informazione ed una corretta pubblicità” cfr. articolo 1 dello Statuto prodotto dalle ricorrenti sub docomma 9 . Le parti ricorrenti sono dunque associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendono la tutela degli interessi pregiudicati dalla condotta di cui al citato articolo 840 sexiesdecies, comma 1, primo periodo, c.p.c., e sono legittimate a proporre l'azione inibitoria collettiva essendo iscritte nell'elenco di cui all'articolo 840-bis, secondo comma, c.p.c. Tale ultima norma prevede che possono proporre l'azione “esclusivamente le organizzazioni e le associazioni iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia”. Nel caso di specie, l'iscrizione delle Associazioni ricorrenti nel predetto elenco risulta dall'ultimo Decreto Ministeriale approvato in materia 31 maggio 2023 , consultabile online all'indirizzo del Ministero della Giustizia, con l'elenco delle associazioni abilitate, tra le quali sono incluse sia la CODACONS– Coordinamento delle Associazioni per la tutela dell'ambiente e per la difesa dei diritti degli utenti e dei consumatori, sia l'ASSOCIAZIONE UTENTI DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI – APS, sia l'ADUSBEF APS ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DEGLI UTENTI DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI . Né possono accogliersi le contestazioni della parte resistente relative ai requisiti delle Associazioni ricorrenti, essendo già stati accertati dal Ministero dello Sviluppo Economico in sede di conferma dell'iscrizione presso l'elenco delle associazioni di consumatori rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo, nonché ulteriormente verificati dal Ministero della Giustizia in sede di iscrizione delle associazioni nell'elenco di cui all'articolo 840 bis c.p.comma principio già affermato dal Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia di Impresa, con Decreto datato 21.04.2023 emesso all'esito del procedimento di azione inibitoria collettiva ex articolo 840 sexiesdecies c.p.comma iscritto al numero 2092/2023 R.G. . Si deve anche richiamare l'articolo 8, comma 1, Decreto 17 febbraio 2022, numero 27 “Regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come introdotti dalla legge 12 aprile 2019, numero 31, recante disposizioni in materia di azione di classe” , ai sensi del quale soltanto entro “il 31 maggio di ogni anno, con decreto del Direttore generale, pubblicato sul sito internet istituzionale, si provvede all'aggiornamento dell'elenco, previa verifica del mantenimento dei requisiti ai sensi dell'articolo 7.”. Dunque, fino a tale aggiornamento le ricorrenti devono ritenersi legittimate a proporre la presente azione, essendo iscritte nel citato elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia di cui all'articolo 840-bis, secondo comma, c.p.comma principio già affermato dal Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia di Impresa, con il citato Decreto datato 21.04.2023 emesso all'esito del procedimento di azione inibitoria collettiva ex articolo 840 sexiesdecies c.p.comma iscritto al numero 2092/2023 R.G. . 2.4. In via preliminare ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi che il Collegio dovesse considerare ammissibile il ricorso avversario, ritenendo di avere giurisdizione e sussistente la legittimazione attiva delle ricorrenti, la parte resistente ha eccepito la pregiudizialità amministrativa, domandando la sospensione necessaria del presente procedimento ex articolo 295 c.p.comma in attesa che si concluda la procedura amministrativa attualmente pendente davanti al TAR del Lazio, atteso • che la pendenza dell'impugnazione dinanzi al TAR del Lazio del Provvedimento AGCM invocato in più occasioni dalle ricorrenti quale presupposto logico e giuridico dell'odierna azione inibitoria, costituirebbe quella controversia pendente dinanzi ad “altro giudice […] dalla cui definizione dipende la decisione della causa” • che l'annullamento da parte del Tar del Provvedimento AGCM, escluderebbe la sussistenza di qualsivoglia pratica commerciale scorretta o ancora potrebbe escludere profili di responsabilità in capo alla B. S.p.A. La predetta eccezione di “pregiudizialità amministrativa” e la relativa domanda di sospensione necessaria del presente procedimento ex articolo 295 c.p.comma non possono trovare accoglimento. Invero, l'articolo 295 c.p.comma disciplina la “sospensione necessaria” del processo civile, prevedendo testualmente quanto segue “Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa” articolo così sostituito dall'articolo 35, Legge 26 novembre 1990, numero 353 . Ora, come ben chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, “in tema di sospensione necessaria del processo civile, benché nel testo dell' articolo 295 c.p.c., modificato dall'articolo 35 della Legge numero 353 del 1990, manchi il riferimento ad una pregiudiziale controversia amministrativa presente, invece, nella precedente formulazione , non può escludersi, in via di principio, la configurabilità di una sospensione necessaria del giudizio civile in pendenza di un giudizio amministrativo, che deve ritenersi ammissibile qualora sia imposta dall'esigenza di evitare un conflitto di giudicati, ipotesi che però non ricorre se il possibile contrasto riguardi soltanto gli effetti pratici dell'una o dell'altra pronuncia, e se, in particolare, tra i giudizi sussista diversità di parti, ostandovi in questo caso il rispetto del principio del contraddittorio.” cfr. in tal senso Cassazione civile, Sezioni Unite, 13/10/2022, numero 30148 in Giustizia Civile Massimario 2022 . Nel caso di specie, la configurabilità di una sospensione necessaria del presente procedimento in pendenza del predetto giudizio amministrativo avanti al T.A.R. Lazio, deve escludersi, non soltanto in quanto il possibile contrasto riguarderebbe soltanto gli effetti pratici dell'una o dell'altra pronuncia ma anche perché tra i due giudizi sussiste una parziale diversità di parti come espressamente dedotto dalla stessa parte resistente a pag. 7 della propria memoria difensiva, infatti, nel giudizio pendente avanti al T.A.R. Lazio le parti sono non soltanto la società B. S.p.A. e l'ASSOCIAZIONE UTENTI DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI – APS, bensì anche l'AGCM, la società F. S.r.l. e la società T. S.r.l., che non sono parti del presente procedimento di contro, non sono parti del giudizio pendente avanti al T.A.R. Lazio la CODACONS e l'ADUSBEF APS -ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DEGLI UTENTI DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI cfr. anche docomma 8 della parte resistente . 3. Sulla domanda di merito proposta dalle parti ricorrenti di accertamento della responsabilità della B. S.p.A. per pratica commerciale scorretta ai sensi 20, comma 2, 21 e 22 del Codice del consumo. 3.1. Come si è detto, nel merito le parti ricorrenti hanno chiesto, innanzitutto, di “accertare e dichiarare la responsabilità della B. S.p.A. per pratica commerciale scorretta ai sensi 20, comma 2, 21 e 22 del Codice del consumo.” La suddetta domanda risulta fondata e meritevole di accoglimento. 3.2. Invero, si devono innanzitutto ribadire le seguenti circostanze pacifiche e/o documentalmente provate In data 11 novembre 2021 la società B. S.p.A. ha stipulato un contratto di licenza di marchio con la società F. S.r.l. per l'utilizzo di alcuni dei marchi di titolarità di quest'ultima, Sempre in data 11 novembre 2021 la società B. S.p.A. ha altresì stipulato anche un contratto di sponsorizzazione con la società T. S.r.l. autorizzata a disporre di tutti i diritti relativi alla personalità e all'identità personale della sig.ra C.FE. . Con i due predetti contratti le parti hanno creato una partnership per produrre e commercializzare un pandoro in edizione limitata, denominato “ omissis ”, creato su licenza “C.FE. Brand” per la campagna natalizia del 2022, caratterizzato da un packaging peculiare, recando sul fronte il logo della sig.ra C.FE. e un cartiglio materialmente connesso con il fiocco rosso di chiusura della confezione, sul cui retro è stato specificato che “C.FE. e B. sostengono l'Ospedale omissis di Torino, finanziando l'acquisto di un nuovo macchinario che permetterà di esplorare nuove strade per le cure terapeutiche dei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing” cfr. anche il docomma 3 della resistente . La società B. S.p.A. si è inoltre impegnata ad eseguire una donazione per un importo fisso di almeno Euro 50.000,00 in favore l'Ospedale omissis di Torino, poi effettivamente avvenuta in data 2 maggio 2022 cfr. anche il docomma 1 della resistente . In data 2 novembre 2022 le società B. S.p.A., F. S.r.l. e T. S.r.l. hanno diffuso un comunicato stampa finalizzato alla presentazione della novità del prodotto, del seguente tenore letterale “Lo storico brand piemontese B., riconosciuto ed apprezzato nel mondo per l'eccellenza della sua offerta natalizia, presenta una novità esclusiva il pandoro C.FE., le cui vendite serviranno a finanziare un percorso di ricerca promosso dall'Ospedale omissis di Torino, attraverso l'acquisto di un nuovo macchinario che permetterà di esplorare nuove strade per le cure terapeutiche dei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing”. Nei mesi di novembre e dicembre 2022 il progetto “ omissis ” in questione è stato promosso altresì con una campagna di comunicazione digitale, sia attraverso il sito web della società B. S.p.A. sia tramite i social network col supporto della sig.ra C.FE. come ammesso in memoria difensiva a pag. 5 dalla stessa parte resistente , sottolineandone la finalità a supporto dell'Ospedale omissis di Torino e a sostegno della ricerca contro i tumori infantili e, precisamente, finanziando l'acquisto di un nuovo macchinario che avrebbe permesso di esplorare nuove strade per le cure terapeutiche dei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing cfr. docomma 2 della parte resistente In proposito, merita di essere innanzitutto richiamato testualmente il seguente messaggio pubblicato sul sito Web B. cfr. docomma 2 della parte resistente “La delicatezza del pandoro B. si unisce all'estro creativo di C.FE. B. e C.FE. sostengono la ricerca contro i tumori infantili, finanziando un percorso di ricerca promosso dall'Ospedale omissis di Torino”. In secondo luogo, si riportano qui di seguito alcuni post pubblicati sulla pagina Instagram B. cfr. docomma 2 della parte resistente § Post del 10 novembre 2022 “Quest'anno porteremo la gioia del omissis nel cuore di tutti. C.FE. e B. sostengono l'Ospedale omissis di Torino, finanziando l'acquisto di un nuovo macchinario che permetterà di esplorare nuove strade per le cure terapeutiche dei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing” § Post del 15 novembre 2022 “Il omissis si avvicina. È il momento perfetto per fare i buoni, senza rinunciare al gusto soffice del Pandoro di C.FE. un progetto a supporto dell'Ospedale omissis di Torino § Post del 24 novembre 2022 “Questo Natale io e B. abbiamo pensato ad un progetto benefico a favore dell'Ospedale omissis di Torino. Con omissis @ omissis abbiamo creato un pandoro limited edition e sosteniamo insieme un progetto di ricerca per nuove cure terapeutiche per i bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing…” § Post dell'08 dicembre 2022 “Sharing is caring quest'anno sotto l'albero un regalo speciale. Il pandoro di C.FE. per sostenere l'Ospedale omissis di Torino”. Il suddetto “ omissis ” è stato quindi proposto al pubblico e commercializzato nel periodo immediatamente precedente al Natale 2022 ad un prezzo di vendita pari a circa Euro 9,37 , di gran lunga superiore al suo equivalente pandoro “B.” classico pari a circa Euro 3,68 . 3.3. Ora, le modalità di pubblicizzazione e diffusione della pratica commerciale poste effettivamente in essere anche dalla società B. S.p.A. hanno lasciato intendere ai consumatori, contrariamente al vero, che, acquistando il “ omissis ”, avrebbero contribuito direttamente e proporzionalmente al reperimento dei fondi utili al finanziamento in favore l'Ospedale omissis di Torino per l'acquisto di un nuovo macchinario, che avrebbe permesso di esplorare nuove strade per le cure terapeutiche dei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing. Anche la rilevante differenza di prezzo del “ omissis ” rispetto al suo equivalente pandoro B. classico ha evidentemente contribuito ad indurre nel consumatore il convincimento che nel maggior prezzo vi fosse una diretta contribuzione al reperimento dei fondi utili al progetto di beneficenza. E' appena il caso di sottolineare che nel momento in cui la società B. S.p.A. ha diffuso il predetto comunicato stampa finalizzato alla presentazione della novità del prodotto in data 2 novembre 2022 e pubblicato sia sul proprio sito web sia sulla pagina Instagram B. i messaggi e post richiamati in precedenza tra novembre e dicembre 2022 , oltre che nel momento della effettiva commercializzazione del “ omissis ” dal mese di dicembre 2022 , la società B. S.p.A. era ovviamente consapevole di aver già effettuato la donazione all'Ospedale omissis di Torino mesi prima ed in misura fissa in data 2 maggio 2022 . 3.4. Come si è detto più volte, con il citato comunicato stampa del 2 novembre 2022 le società B. S.p.A., F. S.r.l. e T. S.r.l. hanno presentato della novità del omissis , evidenziando la seguente “novità esclusiva il pandoro C.FE., le cui vendite serviranno a finanziare un percorso di ricerca promosso dall'Ospedale omissis di Torino, attraverso l'acquisto di un nuovo macchinario che permetterà di esplorare nuove strade per le cure terapeutiche dei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing”. Dunque, attraverso la diffusione di tale comunicato stampa, è stato lasciato chiaramente intendere ai consumatori che, acquistando il omissis , gli stessi avrebbero contribuito direttamente e proporzionalmente alla sponsorizzata donazione in favore l'Ospedale omissis di Torino, tant'è che è stato utilizzato un verbo futuro “…le cui vendite serviranno a finanziare…” . Sul punto, non può condividersi l'eccezione della parte resistente, secondo cui tale comunicato del 2 novembre 2022 “non era rivolto ai consumatori, bensì solo a giornalisti e non aveva scopo pubblicitario, ma meramente informativo” cfr. memoria difensiva a pag. 31 è appena il caso di osservare, infatti, che i comunicati stampa hanno proprio l'evidente finalità di informare cittadini e consumatori. Del resto, come si è detto in precedenza, nei mesi di novembre e dicembre 2022 il progetto “ omissis ” in questione è stato promosso altresì con una campagna di comunicazione digitale, sia attraverso il sito web della società B. S.p.A. sia tramite i social network col supporto della sig.ra C.FE. come ammesso in memoria difensiva a pag. 5 dalla stessa parte resistente , sottolineandone la finalità a supporto dell'Ospedale omissis di Torino e a sostegno della ricerca contro i tumori infantili e, precisamente, finanziando l'acquisto di un nuovo macchinario che avrebbe permesso di esplorare nuove strade per le cure terapeutiche dei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing cfr. docomma 2 della parte resistente . 3.5. Con specifico riguardo al cartiglio connesso al omissis , in cui è stato specificato che “C.FE. e B. sostengono l'Ospedale omissis di Torino, finanziando l'acquisto di un nuovo macchinario che permetterà di esplorare nuove strade per le cure terapeutiche dei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing” cfr. docomma 3 della resistente , si deve evidenziare che in tale messaggio non emerge alcun riferimento del finanziamento ad una donazione già effettuata mesi prima ed in un importo determinato. Anzi, il tenore del messaggio, anche in quanto collocato sulla confezione del pandoro, ha lasciato intendere che il reperimento dei fondi per la donazione fosse legato alle vendite del “ omissis ”. Del resto, anche tenendo conto dei costi sostenuti dalla società B. S.p.A. per l'acquisto della licenza del marchio di C.FE., per il posizionamento sul mercato di un prodotto “speciale” in limited edition, per la realizzazione di un packaging particolare con materiali di pregio es. nastro , per il c.d. “spolvero rosa” quindi non un comune zucchero a velo , per il confezionamento manuale nonché per la presenza di uno stencil in cartoncino alimentare, la rilevante differenza di prezzo del “ omissis ” rispetto al suo equivalente pandoro B. classico ha evidentemente indotto nel consumatore il convincimento che nel maggior prezzo vi fosse una diretta contribuzione al reperimento dei fondi utili al progetto di beneficenza, ossia che nel maggior prezzo del “ omissis ” fosse incluso un contributo alla citata donazione. In ogni caso, come correttamente evidenziato dalle parti ricorrenti, non è stato tanto il prezzo di per sé del “ omissis ”, liberamente determinabile trattandosi di un mercato libero, quanto la sua messa in vendita ad un prezzo circa due volte e mezzo superiore rispetto a quello del classico pandoro B. ad aver evidentemente rafforzato il convincimento in capo al consumatore che, con l'acquisto del prodotto, egli avrebbe contribuito al reperimento dei fondi per il macchinario per la ricerca dei tumori ossei infantili in favore dell'Ospedale omissis di Torino e che tale contributo alla donazione fosse incluso proprio in tale maggior prezzo. 3.6. Alla luce dei rilievi che precedono, la descritta pratica commerciale posta in essere dalla società B. S.p.A. con riferimento all'iniziativa “ omissis ” risulta integrare gli estremi della “pratica commerciale scorretta”, espressamente vietata dall'articolo 20, comma 1, del Codice del Consumo di cui al D.Lgs. numero 206/2005. Ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo, infatti, una pratica commerciale è scorretta “se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.” In proposito, l'articolo 18, comma 1, lettera h , del Codice del Consumo definisce la “diligenza professionale” come “il normale grado della specifica competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore di attività del professionista”. Nel caso di specie, è configurabile una contrarietà alla “diligenza professionale” come definita dalla citata norma, tenuto anche conto che, come si è detto, nel momento in cui la società B. S.p.A. ha diffuso il predetto comunicato stampa finalizzato alla presentazione della novità del prodotto in data 2 novembre 2022 e pubblicato sia sul proprio sito web sia sulla pagina Instagram B. i messaggi e post richiamati in precedenza tra novembre e dicembre 2022 , oltre che nel momento della effettiva commercializzazione del “ omissis ” dal mese di dicembre 2022 , la società B. S.p.A. era ovviamente consapevole di aver già effettuato la donazione all'Ospedale omissis di Torino mesi prima ed in misura fissa in data 2 maggio 2022 . La pratica commerciale in questione, poi, oltre ad essere contraria alla diligenza professionale, è stata quanto meno “idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio”. I citati messaggi diffusi al pubblico, infatti, sono risultati idonei a fornire una rappresentazione scorretta dell'iniziativa benefica relativa al reperimento dei fondi per finanziare l'acquisto di un nuovo macchinario, che avrebbe permesso di esplorare nuove strade per le cure terapeutiche dei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing da parte dell'Ospedale omissis di Torino, lasciando intendere, contrariamente al vero, che acquistando il “ omissis ” il consumatore avrebbe potuto contribuire all'iniziativa. Inoltre, si deve richiamare anche l'articolo 20, comma 4, del Codice del Consumo qualifica come “scorrette le pratiche commerciali a ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23”. Nel caso di specie, infatti, risultano integrate altresì le previsioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettere c e d , del Codice del Consumo, che considera “ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso Omissis c la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e la natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione o all'approvazione dirette o indirette del professionista o del prodotto d il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l'esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo.” all'articolo 22, comma 1 del Codice del Consumo, che considera “ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o è idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.” all'articolo 22, comma 2, del Codice del Consumo, ai sensi del quale una pratica commerciale è altresì considerata un'omissione ingannevole “quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti di cui al detto comma, o non indica l'intento commerciale della pratica stessa qualora questi non risultino già evidente dal contesto nonché quando, nell'uno o nell'altro caso, ciò induce o è idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.” 3.7. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, deve accertarsi e dichiararsi la responsabilità della parte resistente società B. S.p.A. per pratica commerciale scorretta ai sensi 20, comma 2, 21 e 22 del Codice del Consumo, secondo quanto indicato in motivazione. 4. Sulle ulteriori domande di merito proposte dalle parti ricorrenti. 4.1. Le parti ricorrenti hanno anche chiesto di “ordinare, ai sensi dell'articolo 840sexiesdecies comma I, la “cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva” della società B. S.p.A., nonché, ai sensi del medesimo articolo comma IV, “con la condanna […] ordinare che la parte soccombente adotti le misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate”, e conseguentemente, ordinare a detta società di versare in favore dell'Ospedale omissis di Torino una somma di denaro pari alla differenza tra il costo del pandoro griffato Euro 9.37 circa ed il pandoro classico Euro 3,68 circa moltiplicato per la quantità dei pezzi venduti 250.000 circa , per un importo pari ad Euro 1.500.000, e/o sulla stima maggiore o minore che il Giudice vorrà accertare, a seguito dei dati contabili che riterrà di acquisire” “condannare B. S.p.A., ex articolo 840sexiedecies c.p.comma quintultimo comma e 614bis c.p.c., al pagamento di una somma di denaro “per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento”, per un importo pari a Euro 5.000,00.” Le suddette domande non possono trovare accoglimento. 4.2. Invero, si deve innanzitutto qualificare con precisione l'esatta portata della richiesta di “cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva” della società B. S.p.A.” e di ordine “che la parte soccombente adotti le misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate”, come interpretata e chiarita dalle stesse parti ricorrenti. Precisamente, alle pagine 23 e 24 del ricorso si precisa che nel caso in esame “si tratterebbe di ordinare la cessazione della condotta omissiva consistente nel mancato versamento delle somme necessarie per l'acquisto dei macchinari utili alla cura dei tumori ossei”, dal momento che la possibilità per il Tribunale di “ordinare che la parte soccombente adotti le misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate”, cosi come stabilito dal comma 7 dell'articolo 840 sexiesdecies c.p.comma indurrebbe “ad inquadrare il rimedio in questione tra le misure ripristinatorie o reintegratorie, le quali non sono finalizzate a reagire a un'illecita fonte di danno, ma ad assicurare la rimozione dell'alterazione di una situazione di fatto o di diritto e a ristabilire quella originaria”. Ancora più chiaramente ed esplicitamente, al punto 9 del ricorso pagine 26 e 27 le parti ricorrenti dedicano un apposito paragrafo alle “misure richieste”, qui di seguito riportato testualmente “9. Misure richieste Per tutto quanto sinora esposto, le scriventi ritengono che l'unico modo in cui i consumatori potranno vedere soddisfatto l'intento benevolo che li ha indotti all'acquisto del prodotto sia quello di un versamento, a carico della società B. S.p.a., di una somma di denaro direttamente in favore dell'Ospedale infantile omissis di Torino, in ragione dei vantaggi economici derivanti dal maggior prezzo di vendita del Pandoro. Nello specifico, si chiede che detta Società preveda un piano di donazione in favore della suddetta struttura nosocomiale pediatrica, da individuarsi nella somma di denaro pari alla differenza tra il costo del pandoro griffato € 9.37 circa ed il pandoro classico € 3,68 circa moltiplicato per la quantità dei pezzi venduti 250.000 circa , il valore ammonterà, prevedibilmente, ad un importo pari ad € 1.500.000, calcolato sulla stima dei dati di vendita riscontrati agli atti del procedimento dell'AGCM, e/o sulla stima maggiore o minore che il Giudice vorrà accertare, a seguito dei dati contabili che riterrà di acquisire.” Dunque, alla luce dell'interpretazione autentica e dei chiarimenti forniti dalle stesse parti ricorrenti, risulta evidente che, nelle proprie conclusioni, queste ultime hanno invocato e premesso le citate norme previste dall'articolo 840 sexiesdecies c.p.comma al comma 1 “cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva” della società B. S.p.A. ed al comma 7 “…ordinare che la parte soccombente adotti le misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate” , unicamente al fine specifico di ottenere la conseguente condanna della parte resistente B. S.p.A. a “versare in favore dell'Ospedale omissis di Torino una somma di denaro pari alla differenza tra il costo del pandoro griffato Euro 9.37 circa ed il pandoro classico Euro 3,68 circa moltiplicato per la quantità dei pezzi venduti 250.000 circa , per un importo pari ad Euro 1.500.000, e/o sulla stima maggiore o minore che il Giudice vorrà accertare, a seguito dei dati contabili che riterrà di acquisire”. 4.3. Ciò chiarito, nello specifico caso in esame una tale richiesta di pronuncia di condanna non può trovare accoglimento. Invero, come ben chiarito dalla migliore dottrina, la possibilità di utilizzare la nuova “azione inibitoria collettiva” prevista dall'articolo 840 sexiesdecies c.p.comma per conseguire “misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate”, ossia per ottenere la tutela ripristinatoria, trova il proprio confine invalicabile nell'assegnazione dei risarcimenti e delle restituzioni alla sola “azione di classe”, come chiaramente dimostrato dalla specifica previsione dell'articolo 840 bis c.p.comma che, a differenza dell'articolo 840 sexiesdecies c.p.c., prevede espressamente anche la “condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni”. Non può dubitarsi, infatti, della natura “risarcitoria” della predetta domanda di condanna della B. S.p.A. al versamento “in favore dell'Ospedale omissis di Torino una somma di denaro pari alla differenza tra il costo del pandoro griffato Euro 9.37 circa ed il pandoro classico Euro 3,68 circa moltiplicato per la quantità dei pezzi venduti 250.000 circa , per un importo pari ad Euro 1.500.000, e/o sulla stima maggiore o minore che il Giudice vorrà accertare, a seguito dei dati contabili che riterrà di acquisire”. Inoltre, come pure ben chiarito in dottrina, si deve ulteriormente osservare che le “misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate” mirano a ristabilire lo stato di fatto preesistente come, ad esempio, il ritiro dal commercio di un prodotto, la rettifica di un messaggio collegato alla vendita di un prodotto e così via laddove, nel caso di specie, come si è detto, le parti ricorrenti intenderebbero conseguire un risultato proiettato in avanti e, precisamente, la soddisfazione dell'intento che ha indotto i consumatori all'acquisto del prodotto, ossia il versamento, a carico della società B. S.p.A., di una somma di denaro direttamente in favore dell'Ospedale infantile omissis di Torino, in ragione dei vantaggi economici derivanti dal maggior prezzo di vendita del “ omissis ”. Del resto, la dizione letterale del citato comma 7 dell'articolo 840 sexiesdecies c.p.comma “…il tribunale può, su richiesta del pubblico ministero o delle parti, ordinare…” lascia intendere che, anche a fronte di un'accertata responsabilità della parte resistente per pratica commerciale scorretta e di un'espressa richiesta di parte, il giudice debba valutare se nello specifico caso concreto sussistano o meno i presupposti per poter “ordinare che la parte soccombente adotti le misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate” e, dunque, non debba necessariamente provvedere in tal senso, ben potendo invece respingere la relativa domanda qualora rivesta natura risarcitoria o restitutoria e/o non sia diretta a ristabilire lo stato di fatto preesistente, proprio come nel caso in esame. 4.4. Le predette domande proposte dalle parti ricorrenti devono dunque essere rigettate e restano conseguentemente assorbite le relative istanze istruttorie proposte dalle parti e, precisamente l'ordine di esibizione ex articolo 210 c.p.comma e di “informativa” ex articolo 213 c.p.comma richiesto dalle parti ricorrenti la richiesta avanzata dalla parte resistente di “adozione tutte le misure idonee a proteggere tutti i segreti commerciali di B., con riserva da parte di quest'ultima di produrre all'esito la documentazione richiesta o comunque necessaria per l'esercizio dei diritti di difesa”. 5. Sulle spese processuali del presente procedimento. 5.1. Con riguardo alla regolamentazione delle spese processuali del presente procedimento, si deve innanzitutto osservare che è ravvisabile una soccombenza soltanto parziale della parte resistente, tenuto conto che, come si è detto vengono rigettate tutte le eccezioni preliminari proposte dalla parte resistente viene accolta la domanda delle parti ricorrenti di accertamento della responsabilità della parte resistente società B. S.p.A. per pratica commerciale scorretta ai sensi 20, comma 2, 21 e 22 del Codice del consumo, secondo quanto indicato in motivazione vengono rigettate le ulteriori domande di merito proposte dalle parti ricorrenti. Pertanto, la parte resistente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alle controparti soltanto il 50% delle spese processuali del presente procedimento, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 numero 55 come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 numero 147 , mentre il restante 50% dev'essere dichiarato compensato tra le parti. 5.2. Precisamente, tenuto conto dell'articolo 4-bis del citato D.M. 10 marzo 2014 numero 55, ai sensi del quale “i parametri dalla allegata tabella numero 7 per i procedimenti di volontaria giurisdizione si applicano esclusivamente a quelli aventi natura non contenziosa” della natura conteziosa del presente procedimento di volontaria giurisdizione dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'articolo 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 numero 55 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà -contrasti giurisprudenziali, quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2 allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 26.000,01 ad Euro 52.000,00” , trattandosi di procedimento di “valore indeterminabile” tenuto conto dell'articolo 5, comma 6, D.M. 10.03.2014 numero 55, ai sensi del quale “Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola di valore non inferiore ad euro 26.000,00 e non superiore ad euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia” Euro 1.700,00 per la fase di studio della controversia Euro 1.200,00 per la fase introduttiva del giudizio Euro 1.500,00 per la fase decisionale per un totale di Euro 4.400,00 riferiti all'intero e, dunque, per un totale di Euro 2.200,00 riferiti al 50%, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge. 6. Sulla domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata proposta dalla parte resistente, ex articolo 96, comma 3, c.p.comma . 6.1. Come si è detto, la parte resistente ha chiesto di “accertare e dichiarare la responsabilità delle Ricorrenti ex articolo 96, co. 3, cpc, con condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento dei danni patiti da B.”. La domanda non può trovare accoglimento. 6.2. Invero, l'articolo 96, comma 3, c.p.comma introdotto dalla Legge numero 69/2009 prevede testualmente quanto segue “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. L'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente ex articolo 96, comma 3, c.p.comma postula dunque la soccombenza della parte che, peraltro, nel caso di specie è ravvisabile non in capo alle parti ricorrenti, bensì alla parte resistente sia pure parzialmente . P.Q.M. 1 Rigetta le eccezioni preliminari proposte dalla parte resistente società B. S.p.A. 2 Accerta e dichiara la responsabilità della parte resistente società B. S.p.A. per pratica commerciale scorretta ai sensi 20, comma 2, 21 e 22 del Codice del consumo, secondo quanto indicato in motivazione. 3 Rigetta le seguenti ulteriori domande proposte dalle parti ricorrenti “ ordinare, ai sensi dell'articolo 840sexiesdecies comma I, la “cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva” della società B. S.p.a., nonché, ai sensi del medesimo articolo comma IV, “con la condanna […] ordinare che la parte soccombente adotti le misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate”, e conseguentemente, ordinare a detta società di versare in favore dell'Ospedale omissis di Torino una somma di denaro pari alla differenza tra il costo del pandoro griffato Euro 9.37 circa ed il pandoro classico Euro 3,68 circa moltiplicato per la quantità dei pezzi venduti 250.000 circa , per un importo pari ad Euro 1.500.000, e/o sulla stima maggiore o minore che il Giudice vorrà accertare, a seguito dei dati contabili che riterrà di acquisire” “ condannare B. S.p.A., ex articolo 840sexiedecies c.p.comma quintultimo comma e 614bis c.p.c., al pagamento di una somma di denaro “per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento”, per un importo pari a Euro 5.000,00.” 4 Dichiara tenuta e condanna la parte resistente società B. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alle parti ricorrenti il 50% le spese processuali del presente procedimento, liquidate in complessivi Euro 4.400,00 per compensi ed in Euro 3.400,00 per spese documentate Contributo Unificato, marca da bollo e relativa spesa di Commissione riferite all'intero e, così, a pagare Euro 2.200,00 per compensi ed in Euro 1.700,00 per spese documentate, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge. 5 Rigetta la domanda di risarcimento danni ex articolo 96, comma 3, c.p.comma proposta dalla parte resistente B. S.p.A. 6 Manda alla Cancelleria di comunicare il presente provvedimento alle parti.