Precetto intimato in base ad assegno bancario: è necessaria la trascrizione integrale del titolo di credito?

La Corte Suprema, con la sentenza numero 13373 del 15 maggio 2024, si interroga sugli effetti dell’omessa trascrizione integrale dell’assegno nel precetto e fornisce all’interprete una soluzione che si discosta dal pregresso orientamento di legittimità.

Nel valorizzare la garanzia di pienezza dell'informazione da somministrare al soggetto destinatario del precetto, a tutela delle possibilità di reazione e della sua libertà di determinazione, è stato enunciato dalla Terza Sezione Civile il seguente principio di diritto «l'omessa trascrizione integrale del fronte e del retro dell'assegno nel precetto, che impedisca di trarre conoscenza dell'esistenza o meno di una clausola di girata per l'incasso, rende nullo l'atto di precetto intimato in virtù di un assegno circolare non trasferibile» Cenni sui fatti dibattuti in giudizio L'asserita beneficiaria di un assegno circolare non trasferibile intimava precetto all'istituto bancario emittente per ottenere il pagamento delle somme portate dal titolo, oltre spese ed interessi. La banca , in sede di opposizione, eccepiva l' omessa trascrizione integrale dell'assegno nell'atto di precetto e la mancata attestazione di conformità dello stesso ad opera dell'ufficiale giudiziario. Il Tribunale di Roma accoglieva l'opposizione qualificata come agli atti esecutivi , e dichiarava la nullità del precetto. Di qui il ricorso per cassazione. Valida la procura ad litem anche se priva di indicazioni sulla pronuncia impugnata La Corte Suprema, in via preliminare ed al fine di fugare i dubbi concernenti la validità della procura alle liti rilasciata dal ricorrente, osserva che seguito della riforma dell' articolo 83 c.p.c. operata dalla Legge 1997 numero 141/1997 , il requisito della specialità , richiesto dall' articolo 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione nonché del controricorso e degli atti equiparati , è integrato, a prescindere dal contenuto , dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso. Tale collocazione topografica, precisa la Corte, fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall' articolo 1367 c.c. e dall' articolo 159 c.p.c. , che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti Cass., S.U. numero 36057/2022 il requisito della specialità della procura , di cui agli articolo 365 e 83, terzo comma, c.p.c. , non richiede la contestualità del conferimento rispetto alla redazione dell'atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso Cass. S.U. numero 2075/2024 . Sulla scorta di queste puntuali considerazioni, la Terza Sezione reputa valida la procura speciale in esame seppur priva di puntuali e specifiche indicazioni circa la pronuncia impugnata, estesa su foglio cartaceo, separato rispetto al ricorso atto nativo digitale e notificato telematicamente e a quest'ultimo congiunta con strumento informatico. Per la contestazione della corrispondenza del precetto al modello legale è necessario spiegare l'opposizione agli atti esecutivi Puntualizza la Corte Suprema che la contestazione circa la corrispondenza del precetto , in concreto intimato, al modello paradigmatico disegnato dalla legge è da intendersi quale denuncia di un vizio formale di un atto prodromico all'esecuzione forzata. In quanto tale integra un'opposizione agli atti esecutivi. Viene poi ricordato il recente orientamento di legittimità secondo cui l'opposizione agli atti esecutivi, con cui si lamenti un mero vizio del processo, è di regola inammissibile, ove non si prospettino anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo con la sola eccezione del caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo v. Cass. numero 27313/2023 Cass. numero 27424/2023 Cass. numero 903/2024 . Imperfetta trascrizione dell'assegno nel precetto e tutela del diritto di difesa Ciò premesso, espone la Corte Suprema che la questione che occupa si risolve nello stabilire se e quando l'imperfetta o non integrale trascrizione dell'assegno – titolo esecutivo nel precetto nella vicenda affrontata si discute dell'omessa riproduzione del contenuto del retro di un assegno circolare non trasferibile ingeneri un pregiudizio alle facoltà difensive del soggetto intimato e, in caso positivo, se esso sia autoevidente , cioè non bisognevole di specifica allegazione. La soluzione a questo problema deve essere ricavata, avverte la Corte di Legittimità, dalla natura e dalla teleologica funzione dell'atto di precetto, quale minaccia di esecuzione forzata rivolta dal titolare del diritto di credito all'obbligato, finalizzata a consentire all'intimato di soddisfare spontaneamente la pretesa, evitando così gli ulteriori aggravi derivanti dalla sottoposizione a procedimento esecutivo, ma anche di sollevare utilmente e tempestivamente, esperendo i rimedi oppositivi ex articolo 615 e 617 c.p.c. , rimostranze sul vantato diritto a procedere in executivis o sulla regolarità formale degli atti. Tale facoltà risulta irrimediabilmente compromessa qualora la lettura dell'atto di precetto non consenta l'individuazione dell'obbligo da adempiere se cioè sia omessa oppure assolutamente incerta l'indicazione degli elementi conformativi, di carattere oggettivo e soggettivo, del preteso diritto di credito. La finalistica direzione del precetto esige che il destinatario sia posto in condizione di verificare l'identità e la validità del titolo, riconoscere la prestazione da compiere, accertare la legittima detenzione in capo al soggetto intimante tutti elementi, da trarre, nel rispetto della regola della cartolarità intrinsecamente connotante i titoli di credito di cui quella sulla necessaria trascrizione nel precetto - con conseguente indispensabilità della sua autosufficienza a tal fine - costituisce una sorta di proiezione sul piano processuale , dal tenore letterale del titolo medesimo. Ciò giustifica la prescrizione della trascrizione del titolo nel precetto. Segue la rimeditazione della Corte Suprema a tutela del soggetto intimato Chiarito quanto sopra, la Corte Suprema decide però di discostarsi dal precedente orientamento di legittimità a mente del quale la richiamata prescrizione della trascrizione del titolo nel precetto non ne impone la trascrizione integrale, essendo sufficiente l'enunciazione, chiara, puntuale ed inequivoca, degli estremi identificativi della obbligazione come cartolarmente definita luogo e data di emissione, importo, data di scadenza, nominativi dei soggetti minimi del rapporto traente, trattario, primo prenditore nell'assegno bancario e nella cambiale tratta emittente e beneficiario nell'assegno circolare e nel pagherò cambiario , nominativi degli ulteriori, eventuali, soggetti obbligati avallanti, giranti e possessori ultimo giratario . Sul punto, la Terza Sezione osserva che l'assegno circolare munito di clausola di non trasferibilità è suscettibile di girata – pur soltanto «ad un banchiere, per l'incasso» articolo 43 del r.d. numero 1736 del 1933 applicabile agli assegni circolari in forza della generale relatio operata dall'articolo 86 – e che tale girata, ove apposta, abilita il banchiere giratario , nella veste di mandatario del girante, alla presentazione dell'assegno circolare in stanza di negoziazione e, più in generale, all'esercizio dei diritti cartolari inerenti al titolo, ivi inclusa l'esazione del credito mediante esecuzione forzata Cass. numero 2778/2002 Cass. numero 1442/1996 Cass. numero 4981/1998 . Se allora nel precetto intimato in forza di assegno circolare non trasferibile viene omessa menzione dell'esistenza o dell'inesistenza di una girata per l'incasso nel caso in esame, l'omessa riproduzione del retro dell'assegno è impedito al soggetto intimato di riscontrare se l'intimante, pur coincidente con il beneficiario indicato nel titolo, abbia ancora la legittimazione alla riscossione dello stesso oppure abbia incaricato, in sua vece, un banchiere giratario. Questa carenza ingenera pertanto una obiettiva incertezza sul soggetto abilitato a ricevere la prestazione portata dal titolo , insuperabile sulla base dei soli elementi testuali contenuti nel precetto come descritto nel caso di specie. Ciò pregiudica, ad avviso della Corte Suprema, il diritto dell'intimato ad un adempimento sicuramente liberatorio, inficiando di nullità l'atto di precetto privo del suddetto requisito di contenuto-forma. Con sua esposizione all'opposizione formale, per l'ammissibilità della quale non è necessario allegare in modo specifico il pregiudizio patito. Per tale ragione la Suprema Corte, discostandosi dal precedente orientamento di legittimità, ha enunciato il seguente principio di diritto «l'omessa trascrizione integrale del fronte e del retro dell'assegno nel precetto, che impedisca di trarre conoscenza dell'esistenza o meno di una clausola di girata per l'incasso, rende nullo l'atto di precetto intimato in virtù di un assegno circolare non trasferibile» principio, questo, che tiene conto della prevalenza della necessità di garanzia di pienezza dell'informazione da somministrare al soggetto destinatario del precetto , a tutela delle sue possibilità di reazione o, in ogni caso, della sua libertà di determinazione in ordine alle successive iniziative da intraprendere, se del caso anche mediante spontaneo adempimento dell'obbligazione di cui al titolo. I precedenti di legittimità difformi alla pronuncia in esame Cfr. Cass. numero 2895/1985 Cass. numero 5531/1986 Cass. numero 3593/1990 secondo cui, in forza dell' articolo 55, terzo comma, r.d. 21 dicembre 1933, numero 1736 , il precetto intimato in base ad assegno bancario non esige, per la sua validità, la trascrizione integrale del titolo di credito, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi essenziali per la sua individuazione, e neppure la certificazione di conformità dell'ufficiale giudiziario.

Presidente De Stefano - Relatore Rossi Fatti di causa 1. T.G., quale asserita beneficiaria di un assegno circolare non trasferibile dell'importo di euro 1.941,73 emesso dalla OMISSIS , intimò al predetto istituto bancario precetto al pagamento delle somme portate dal titolo, in uno a spese e interessi. 2. Nello spiegare opposizione, la OMISSIS addusse, per quanto ancora d'interesse, l'omessa trascrizione integrale dell'assegno nell'atto di precetto in particolare, l'omessa trascrizione del retro dell'assegno e la mancata attestazione di conformità dello stesso ad opera dell'ufficiale giudiziario. 3. La decisione in epigrafe ha accolto l'opposizione, qualificata come agli atti esecutivi, e dichiarato la nullità del precetto. 4. Ricorre per cassazione T.G., affidandosi ad un motivo resiste, con controricorso, OMISSIS . 5. La trattazione del ricorso è stata differita più volte in specie, con le ordinanze interlocutorie numero 19597/2021, numero 11450/2022 e numero 1083/2023 , in attesa di decisioni delle Sezioni Unite in ordine su questioni relative ai requisiti di validità della procura ad litem divenute di volta in volta rilevanti anche nella vicenda in esame. 6. La causa è stata infine trattata alla pubblica udienza in epigrafe, in relazione alla quale le parti hanno depositato ulteriori memorie illustrative e il Procuratore Generale ha depositato conclusioni motivate nel senso dell'accoglimento del ricorso. Ragioni della decisione 1. In via preliminare, devono qualificarsi fugati i dubbi concernenti la validità della procura alle liti rilasciata da parte ricorrente, ragione dei differimenti disposti con le ordinanze interlocutorie in narrativa. Sulla scorta ed in doverosa adesione ai princìpi enunciati da questa Corte nella sua composizione più tipica di organo della nomofilachia, deve infatti definitivamente ritenersi che - in tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell' articolo 83 cod. proc. civ. operata dalla legge 27 maggio 1997, numero 141 , il requisito della specialità, richiesto dall' articolo 365 cod. proc. civ. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione del controricorso e degli atti equiparati , è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall' articolo 1367 cod. civ. e dall'articolo 159 cod. proc. civ., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti Cass., Sez. U, 09/12/2022, numero 36057 - in tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli articolo 365 e 83, terzo comma, cod. proc. civ. , non richiede la contestualità del conferimento rispetto alla redazione dell'atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso Cass., Sez. U, 19/01/2024, numero 2075 . Conforme a diritto, nella esegesi ora riferita, deve dunque infine qualificarsi la procura conferita da T.G. in favore dell'Avv. Salvino Greco per la proposizione del ricorso in esame in vaglio, sebbene si tratti di procura priva di puntuali e specifiche indicazioni circa la pronuncia impugnata, estesa su foglio cartaceo, separato rispetto al ricorso atto nativo digitale e notificato telematicamente e a quest'ultimo congiunta con strumento informatico. 2. L'unico motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione degli articolo 112 e 480 cod. proc. civ. , dell'articolo 2917 cod. civ. e del r.d. 14 dicembre 1933, numero 1669, in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 3, cod. proc. civ., nonché «omessa valutazione di circostanze determinanti» ex articolo 360, primo comma, numero 5, cod. proc. civ. . Assume, in sintesi, che ai fini della validità del precetto in parola era sufficiente la trascrizione, nel precetto, degli elementi essenziali dell'assegno e comunque non necessaria l'attestazione di formale conformità dell'Ufficiale giudiziario, sicché errata è la decisione del Tribunale che ha invece considerato dirimente, oltre all'assenza della attestazione peraltro non eccepita dalla parte opponente , l'omessa trascrizione del retro dell'assegno circolare non trasferibile azionato. Invoca, a suffragio dell'assunto, alcuni arresti di questa Corte in dettaglio Cass. 09/05/1985, numero 2895 Cass. 10/09/1986, numero 5531 secondo cui, in forza della speciale disposizione dell'articolo 55, terzo comma, del r.d. 21 dicembre 1933, numero 1736, il precetto intimato in base ad assegno bancario non esige, per la sua validità, la trascrizione integrale del titolo di credito, bastando l'indicazione degli elementi essenziali per la sua individuazione, e neppure la certificazione di conformità dell'ufficiale giudiziario. 2.1. Il motivo è infondato. La contestazione circa la corrispondenza del precetto intimato in concreto intimato al modello paradigmatico di tale atto disegnato dalla legge è denuncia di un vizio formale di un atto che, pur di natura stragiudiziale, è indefettibilmente prodromico all'esecuzione forzata essa, dunque, integra un'opposizione agli atti esecutivi. In ordine quest'ultimo rimedio, la Suprema Corte, con intento dichiaratamente nomofilattico, ha di recente ribadito con definitiva enunciazione il principio, di tenore assolutamente generale, per cui l'opposizione agli atti esecutivi, con cui si lamenti un mero vizio del processo, è di regola inammissibile, ove non si prospettino anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo con la sola eccezione del caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo così Cass. 25/09/2023, numero 27313 , ribadita da Cass. 26/09/2023, numero 27424 e da Cass. 09/01/2024, numero 903 . È dunque al lume di tale regola di più ampia e complessiva portata che va inteso l'orientamento del giudice di legittimità, richiamato dal ricorrente alle pronunce da questi citate, aggiungasi, in epoca meno remota, Cass. 28/04/1990, numero 3593 , sullo specifico tema dei requisiti di contenuto-forma del precetto lato sensu cambiario, fondato sul corretto rilievo del rapporto di genus a species tra l' articolo 480 cod. proc. civ. e l'articolo 55, terzo comma, del r.d. numero 1736 del 1933 nonché della omologa disposizione dell'articolo 63, terzo comma, del r.d. 14 dicembre 1933, numero 1669, in tema di cambiale onde sottoporre a verifica la correttezza, o meno, della conclusione della non necessarietà della trascrizione integrale del titolo di credito nell'atto di precetto. 2.2. La questione, al fondo, si risolve nello stabilire se e quando la imperfetta o non integrale trascrizione dell'assegno – titolo esecutivo nel precetto nella vicenda, per omessa riproduzione del contenuto del retro di un assegno circolare non trasferibile ingeneri un pregiudizio alle facoltà difensive del soggetto intimato e, in caso positivo, se esso sia autoevidente, cioè non bisognevole di specifica allegazione. La risposta all'interrogativo non può che desumersi dalla natura e dalla teleologica funzione dell'atto di precetto, quale minaccia di esecuzione forzata rivolta dal titolare del diritto di credito all'obbligato, finalizzata a consentire all'intimato di soddisfare spontaneamente la pretesa, evitando così gli ulteriori aggravi derivanti dalla sottoposizione a procedimento esecutivo, ma anche di sollevare utilmente e tempestivamente, esperendo i rimedi oppositivi ex articolo 615 e 617 cod. proc. civ. , rimostranze sul vantato diritto a procedere in executivis o sulla regolarità formale degli atti. Sicché questa facoltà risulta immediatamente ed irrimediabilmente compromessa e così vanificata la stessa ragione della previsione positiva di un'attività stragiudiziale all'aggressione esecutiva qualora la lettura dell'atto di precetto non consenta l'individuazione dell'obbligo da adempiere, se cioè sia omessa oppure assolutamente incerta l'indicazione degli elementi conformativi, di carattere oggettivo e soggettivo, del preteso diritto di credito. 2.3. Declinata con riferimento ad intimazioni formulate in virtù di titoli di credito, la descritta finalistica direzione del precetto esige che il destinatario sia posto in condizione di verificare l'identità e la validità del titolo, riconoscere la prestazione da compiere, accertare la legittima detenzione in capo al soggetto intimante tutti elementi, da trarre, in ossequio alla regola della cartolarità intrinsecamente connotante i titoli di credito di cui quella sulla necessaria trascrizione nel precetto - con conseguente indispensabilità della sua autosufficienza a tal fine - costituisce una sorta di proiezione sul piano processuale , dal tenore letterale del titolo medesimo. Tanto spiega e giustifica la prescrizione della trascrizione del titolo nel precetto, la quale, però, proprio per una corretta rispondenza allo scopo, non impone l'integralità, ma rende sufficiente l'enunciazione, chiara, puntuale ed inequivoca, degli estremi identificativi della obbligazione come cartolarmente definita luogo e data di emissione, importo, data di scadenza, nominativi dei soggetti minimi del rapporto traente, trattario, primo prenditore nell'assegno bancario e nella cambiale tratta emittente e beneficiario nell'assegno circolare e nel pagherò cambiario , nominativi degli ulteriori, eventuali, soggetti obbligati avallanti, giranti e possessori ultimo giratario . 2.4. Le illustrate considerazioni convincono della complessiva e finale correttezza della decisione impugnata, quantunque in parte da emendare in ordine ai presupposti giustificativi della stessa, in convinta necessaria rimeditazione, se non altro in relazione alla fattispecie in esame, di ogni dissonante conclusione della più remota giurisprudenza anche di legittimità. È dirimente, al riguardo, rilevare come anche l'assegno circolare munito di clausola di non trasferibilità sia suscettibile di girata, pur soltanto «ad un banchiere, per l'incasso», a mente dell'articolo 43 del r.d. numero 1736 del 1933 applicabile agli assegni circolari in forza della generale relatio operata dall'articolo 86 del medesimo r.d. numero 1736 del 1933 e tale girata, ove apposta, abilita il banchiere giratario, nella veste di mandatario del girante, alla presentazione dell'assegno circolare in stanza di negoziazione e, più in generale, all'esercizio dei diritti cartolari inerenti al titolo, ivi inclusa la esazione del credito nei modi giurisdizionali della esecuzione forzata in tal senso, ex plurimis, Cass. 26/02/2002, numero 2778 Cass. 23/02/1996, numero 1442 Cass. 19/05/1998, numero 4981 . Da ciò consegue che nel precetto intimato in forza di assegno circolare non trasferibile l'omessa menzione della esistenza o della inesistenza di una girata per l'incasso nel caso in scrutinio, l'omessa riproduzione del retro dell'assegno impedisce al soggetto intimato di riscontrare se l'intimante, pur coincidente con il beneficiario indicato nel titolo, abbia ancora la legittimazione alla riscossione dello stesso oppure abbia all'uopo incaricato, in sua vece, un banchiere giratario. Detto in altre parole, l'illustrata carenza ingenera una obiettiva incertezza sul soggetto abilitato a ricevere la prestazione portata dal titolo, insuperabile sulla base dei soli elementi testuali contenuti nel precetto come descritto nella specie e, così, pregiudica, in maniera autoevidente, il diritto dell'intimato ad un adempimento sicuramente liberatorio, inficiando di nullità l'atto di precetto privo del suddetto requisito di contenuto-forma ed esponendolo, quindi, per tale ragione all'opposizione formale, per l'ammissibilità della quale non è neppure necessario allegare in modo specifico il pregiudizio patito. Al diverso orientamento pure richiamato dalla ricorrente e dal Procuratore Generale non può, quindi, assicurarsi continuità nella presente fattispecie, per la prevalenza della necessità di garanzia di pienezza dell'informazione da somministrare al soggetto destinatario del precetto, a tutela delle sue possibilità di reazione o, in ogni caso, della sua libertà di determinazione in ordine alle successive iniziative da intraprendere, se del caso pure di spontaneo adempimento dell'obbligazione consacrata nel titolo. 2.5. In definitiva, va enunciato il seguente principio di diritto «L'omessa trascrizione integrale del fronte e del retro dell'assegno nel precetto, che impedisca di trarre conoscenza dell'esistenza o meno di una clausola di girata per l'incasso, rende nullo l'atto di precetto intimato in virtù di un assegno circolare non trasferibile». Conforme a siffatta regula iuris, l'impugnata sentenza merita dunque conferma. 3. La novità delle questioni di diritto esaminate - almeno negli esatti termini oggetto della decisione, con scostamento, se non altro per la peculiarità della fattispecie, dalle precedenti conclusioni raggiunte da questa Corte - giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità. 4. Atteso l'esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte Cass., Sez. U, 20/02/2020, numero 4315 per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, nel testo introdotto dall' articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, numero 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'articolo 1-bis dello stesso articolo 13. P. Q. M. Rigetta il ricorso. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. numero 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.