La sospensione della prescrizione ai coobbligati solidali presuppone la eadem causa obligandi

La Cassazione, in tema di estensione delle cause di sospensione della prescrizione ex articolo 2941 c.c. ai coobbligati solidali, ha affermato che l’articolo 1310, comma 2, c.c. – ove dispone che «la sospensione della prescrizione nei rapporti di uno dei debitori o di uno dei creditori in solido non ha effetto riguardo agli altri. Tuttavia il debitore che sia stato costretto a pagare ha regresso contro i condebitori liberati in conseguenza della prescrizione» si applica alle sole obbligazioni solidali passive riconducibili ad una eadem causa obligandi .

Tuttavia il debitore che sia stato costretto a pagare ha regresso contro i condebitori liberati in conseguenza della prescrizione» si applica alle sole obbligazioni solidali passive riconducibili ad una eadem causa obligandi . Nel corso di un giudizio risarcitorio per danni derivanti da circolazione stradale, una donna – in proprio e quale esercente la potestà genitoriale – conveniva una autoscuola e la compagnia assicurativa, lamentando di essere stata coinvolta unitamente ai suoi figli in un incidente stradale. Il tribunale dichiarava estinto per prescrizione ex articolo 2947, comma 2, c.c. il diritto al risarcimento del danno e pertanto rigettava la domanda attorea. La Corte d'Appello riformava parzialmente la decisione di primo grado, rilevando che gli eredi del conducente deceduto nel sinistro non avevano eccepito la prescrizione del diritto azionato dagli attori nei loro confronti. Proposto ricorso in Cassazione, era prospettata la questione volta a stabilire se, per effetto dell' azione esercitata “tardivamente” ,rispetto al termine di cui all' articolo 2947 c.c. , da parte degli attori danneggiati nel sinistro stradale, che ex articolo 2941, numero 1 numero 2, c.c. , sono titolari del diritto di veder sospesa la prescrizione, il responsabile civile convenuto in giudizio perda il diritto ad essere garantito dall'assicuratore. La Corte di cassazione osserva che in relazione all' ipotesi di “solidarietà atipica” tra assicuratore della responsabilità civile per la circolazione stradale e responsabile civile, non riconducibile ad una eadem causa obligandi , bensì rispettivamente all'obbligazione ex delicto per il responsabile ed all'obbligazione nascente dal rapporto assicurativo per la compagnia assicurativa, la sospensione della prescrizione a favore del danneggiato, per il verificarsi delle condizioni di cui all' articolo 2941, numero 1 e numero 2, c.c. , nei confronti del responsabile deve ritenersi operante anche nei confronti della compagnia assicurativa, ex lege obbligata all'indennizzo del sinistro derivante dalla circolazione stradale. I Giudici di legittimità muovono dalla figura delle obbligazioni solidali passive che si riferiscono sia fenomeni nei quali la ragione della rilevanza della solidarietà risiede in rapporti plurisoggettivi che sono riconducibili ad una eadem causa obligandi , cioè ad un rapporto che vede i soggetti coobbligati e, dunque, responsabili dell' eadem res debita per una causa comune, che li vede direttamente debitori verso il creditore comune, sia fenomeni nei quali le causae obligandi che determinano la solidarietà della responsabilità quanto ad una eadem res debita , sono diverse, sebbene collegate fra loro in funzione della tutela di un interesse che è riferibile solo ad uno dei soggetti coobbligati, sicché i soggetti coobbligati sono più ma per un debito che, sotto il profilo dell'interesse, è riferibile ad uno solo di loro, essendo gli altri coobbligati responsabili per un debito altrui. Fatta tale distinzione, si conclude che quando la causa obligandi non è comune , ma è diretta nei confronti di un soggetto e dipendente da quella di costui e dunque operante nel suo interesse sostanziale, essendo la solidarietà rilevante solo come modalità di funzionamento dell'obbligazione, la norma del secondo comma dell' articolo 1310 c.c. si deve ritenere non operante e la causa di sospensione del corso della prescrizione esistente nel rapporto fra creditore e obbligato “diretto” sotto il profilo dell'interesse c.d. unisoggettivo si deve ritenere estesa anche al vincolo obbligatorio coinvolgente il coobbligato che risponde verso il creditore per l'interesse di quell'altro. La ragione di questa conclusione è che, rispondendo per un debito altrui, il coobbligato, se compulsato dal creditore e costretto a pagare, non può essere titolare di un'azione di regresso basata sugli accordi interni di ripartizione di un debito comune verso il creditore e ciò perché è obbligato ad adempiere il debito per conto del vero debitore. Quindi ove la causa obligandi non è comune , ma è diretta nei confronti di un soggetto e dipendente da quella di costui e dunque operante nel suo interesse sostanziale, essendo la solidarietà rilevante solo come modalità di funzionamento dell'obbligazione, la norma dell' articolo 1310, comma 2, c.c. si deve ritenere non operante e la causa di sospensione del corso della prescrizione, relativa al rapporto fra creditore e obbligato “diretto” sotto il profilo dell'interesse c.d. unisoggettivo , si deve ritenere estesa anche al vincolo obbligatorio coinvolgente il coobbligato, che risponde verso il creditore per l'interesse di quell'altro. Pertanto, in tema di circolazione stradale , essendo diverse le causae obligandi del responsabile e della compagnia assicurativa, e non essendo concepibile un regresso di quest'ultima, quale coobbligata cui non è riferibile la causa di sospensione, si deve reputare che tale causa, nonostante la riferibilità al responsabile, operi pure per l'azione verso l'assicuratore.

Presidente Frasca – Relatore Tassone Fatti di causa 1. Ma.Gi., in nome proprio e quale genitore esercente la potestà sui figli minori Pa.Al. e Pa.Ca., nell'ottobre del 2003, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Caltanissetta la Autoscuola Pa.Gi., in persona del suo titolare, e la P. Assicurazioni Spa esponendo - che in data 24 giugno 2000 essa attrice, mentre viaggiava come trasportata, con i propri figli minori Pa.Al. e Pa.Ca., lungo la strada statale Omissis G, a bordo del veicolo Lancia Delta targato Omissis di proprietà dell'autoscuola convenuta e condotta da Pa.Gi., assicurato presso la compagnia P. Assicurazioni Spa, era rimasta coinvolta, in un incidente, in cui aveva immediatamente perso la vita il conducente Pa.Gi., mentre tutti e tre i trasportati avevano subito gravi danni, che la compagnia assicurativa si era rifiutata di risarcire stragiudizialmente. Si costituiva resistendo F. Sai, quale incorporante di P. Assicurazioni. Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di Pa.Gi., si costituivano i di lui figli, Pa.Se. e Pa.Mi., chiedendo che fosse accertata l'esclusiva responsabilità di Pa.Gi. nella causazione del sinistro e la condanna della compagnia assicurativa a risarcire i danni patiti da Ma.Gi. e dai due minori in via subordinata chiedevano che la compagnia assicurativa li tenesse indenni da qualunque somma di denaro fossero stati costretti a corrispondere all'attrice. 1.2. Con sentenza numero 359/2013 del 23 aprile 2013, il Tribunale di Caltanissetta dichiarava estinto per prescrizione ex articolo 2947, comma 2, cod. civ. il diritto al risarcimento del danno e pertanto rigettava la domanda attorea, compensando integralmente tra le parti le spese di giudizio e di CTU. 2. Avverso tale sentenza proponeva appello Ma.Gi., in nome proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori Pa.Al. e Pa.Ca. con il secondo motivo di gravame lamentava in particolare che non era stata compiutamente esaminata dal giudice di primo grado l'eccezione di uno degli eredi Pa.Gi., solidalmente tenuto al risarcimento, che aveva eccepito che il decorso della prescrizione era sospeso per la sua condizione di coniuge dell'avente diritto Ma.Gi. e che tale sospensione della prescrizione non poteva che operare anche nei confronti della società assicuratrice, che lo doveva quindi tenere indenne per il combinato disposto degli articolo 2941 e 2935 cod. civ. Resisteva la F. Spa, insistendo sull'eccezione di prescrizione articolo 2947, comma 2, cod. civ. già accolta dal primo giudice, ed altresì deducendo che nei suoi confronti non era applicabile la sospensione della prescrizione derivante dal rapporto di coniugio e che comunque si trattava di una difesa nuova e dunque inammissibile ex articolo 345 cod. proc. civ. Si costituivano gli altri appellati eredi Pa.Gi., rilevando che nel caso di specie la prescrizione doveva considerarsi sospesa ex articolo 2941 cod. civ. , con riflessi anche sulla posizione della compagnia assicurativa. 2 .1. Con sentenza numero 133/2020 del 27 febbraio 2020 la Corte d'Appello di Caltanissetta riformava parzialmente la decisione di primo grado e perveniva a liquidare il risarcimento dei danni a favore di Ma.Gi. in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul figlio Pa.Al. condannava al risarcimento gli eredi Pa.Gi., rilevando che non avevano eccepito la prescrizione del diritto azionato dagli attori nei loro confronti, ed invece rigettava la domanda di manleva nei confronti della F., che aveva eccepito la prescrizione. Per quello che ancora interessa, la Corte di appello di Caltanissetta ha ritenuto che l'eccezione di sospensione di cui all' articolo 2941 cod. civ. integra un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio dal giudice, purché sulla base di prove ritualmente acquisite agli atti, e, dopo aver ricordato che le disposizioni in tema di sospensione della prescrizione hanno carattere eccezionale, con le conseguenze di cui all'articolo 14 preleggi, ha affermato che la sospensione della prescrizione sarebbe stata opponibile dagli originari attori se fosse stata sollevata dall'interessato soltanto nei confronti di Pa.Se. , mentre, invece, la sospensione non poteva operare nei confronti di F. Sai, in quanto soggetto terzo peraltro, lo stesso Pa.Se. non aveva mai eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento del danno azionato nei suoi confronti quale erede del proprietario dell'autovettura su cui viaggiavano, come trasportati, gli originari attori, ma aveva chiesto di condannare la F. Sai e, in subordine, di essere tenuto indenne dalla F. Sai di quanto fosse stato costretto a corrispondere all'attrice . 3. Avverso la sentenza della corte nissena gli eredi Pa.Gi. propongono ora ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. Ma.Gi., Pa.Al. e Pa.Ca. hanno aderito, con controricorso, al motivo del ricorso principale ed hanno a loro volta formulato un motivo di ricorso incidentale. Resiste al ricorso principale ed al controricorso adesivo Unipol Assicurazioni Spa, con due distinti controricorsi. 4. La trattazione del ricorso veniva fissata nell'adunanza camerale del 9 maggio 2023, all'esito della quale il Collegio pronunciava ordinanza interlocutoria con cui veniva disposto rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza, stante il rilievo nomofilattico delle questioni evocate nei motivi di ricorso . Il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni. Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo del ricorso principale Pa.Se. e Pa.Mi. denunciano Violazione/falsa applicazione degli articoli articolo 1917 cod. civ. in relazione all' articolo 2941 sub 1 e 2 cod. civ., sulla sospensione della prescrizione , stante la natura del litisconsorzio necessario con l'Assicuratore r.c.a. ex articolo 23 L. 24.12.1969 numero 990 . Rilevante ex articolo 360/1 sub 3 cod. proc. civ. violazione norme di diritto . Lamentano che la sentenza impugnata ha rigettato la domanda di garanzia proposta dagli eredi dell'assicurato nei confronti dell'assicuratore r.c. auto a causa della erronea valutazione del principio del litisconsorzio necessario anche con riferimento alle cause di sospensione della prescrizione ex articolo 2941, numero 1 e numero 2, cod. civ. Deducono infatti che Ma.Gi., essa stessa coinvolta nel sinistro oggetto di causa insieme ai figli minori, rispetto ai quali esercitava la potestà genitoriale, aveva promosso azione risarcitoria nei confronti della Autoscuola Pa.Gi., che essendo ditta individuale si identificava con la persona del suocero, morto sul colpo nell'incidente pertanto essa avrebbe dovuto, anche in qualità, convenirne in giudizio i figli, odierni ricorrenti principali, tra i quali, però, vi è Pa.Se., che è rispettivamente suo coniuge e padre dei suoi figli e che dunque comprensibilmente, la Ma.Gi. non voleva citare in giudizio il marito, padre dei suoi figli pure attori, e quindi ella scelse di fruire della sospensione della prescrizione che le spetta ex lege, ex articolo 2941 cod. civ. , il quale appunto prevede, ai nnumero 1 e 2, che la prescrizione rimane sospesa tra i coniugi, e tra chi esercita la responsabilità genitoriale di cui all'articolo 316 o i poteri a essa inerenti e le persone che vi sono sottoposte. La questione posta dal motivo è dunque quella di stabilire se, per effetto dell'azione esercitata tardivamente , rispetto al termine di cui all' articolo 2947 cod. civ. , da parte degli attori danneggiati nel sinistro stradale, che ex articolo 2941, numero 1 numero 2, cod. civ. , sono titolari del diritto di veder sospesa la prescrizione, il responsabile civile convenuto in giudizio perda il diritto ad essere garantito dall'assicuratore. 1.1. Con l'unico motivo del ricorso incidentale Ma.Gi., Pa.Al. e Pa.Ca. denunciano Violazione degli articolo 18 e 23 legge numero 990/1969 , dell' articolo 2054 cod. civ. , dell'articolo 2035 cod. civ., dell'articolo 2036cod. civ. e dell' articolo 2941 cod. civ. in relazione all' articolo 360, numero 3, cod. proc. civ. . Lamentano che la sentenza impugnata ha accolto la domanda risarcitoria proposta nei confronti di Pa.Se. e di Pa.Mi., mentre ha dichiarato prescritta la stessa domanda nei confronti della compagnia assicurativa che garantisce i rischi conseguenti alla r.c.a., e ciò erroneamente scindendo l'originario solidale sic e l'unica domanda avanzata nei confronti dei responsabili dell'incidente stradale e della loro società assicuratrice in due diverse e distinte domande p. 7 controricorso . I due motivi di ricorso, in sostanza, prospettano che la sospensione della prescrizione prevista tra i coniugi e tra chi esercita la responsabilità genitoriale, giusto il disposto dell' articolo 2941, numero 1 e 2, cod. civ. , che nella specie trovava applicazione tra i danneggiati Ma.Gi. e Pa.Al. e Pa.Ca. ed il sig. Pa.Se., stante rispettivamente il rapporto di coniugio di costui con la Ma.Gi. e di filiazione con Pa.Al. e Pa.Ca., sarebbe stata a torto ritenuta non operante nei confronti della compagnia assicuratrice. 2. Preliminarmente rileva il Collegio che la compagnia assicurativa ha eccepito sia l'inammissibilità del ricorso principale sia l'inammissibilità del ricorso incidentale. 2.1. L'eccezione è infondata, sia in riferimento al ricorso principale, sia in riferimento al ricorso incidentale. È infondata in riferimento al ricorso principale, perché questo è redatto secondo i dettami di cui all' articolo 366 nnumero 4 e 6, cod. proc. civ. in quanto contiene la sommaria esposizione dei fatti di causa e del contesto processuale dei precedenti gradi di merito in maniera idonea a consentire a questa Corte lo scrutinio dell'unico motivo, proposto secondo il corretto paradigma dell' articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ. , mediante l'indicazione delle norme che si assumono violate ed i passaggi motivazionali della impugnata sentenza che, si deduce, non ne fanno corretta applicazione al caso di specie. 2.2. Quanto al ricorso incidentale, va rilevato in primo luogo che il ricorso successivo svolto con il controricorso in via adesiva dai danneggiati rispetto al ricorso principale proposto dal marito e padre e dall'altro fratello, cioè dagli eredi del de cuius, è ammissibile ai sensi dell' articolo 334 cod. proc. civ. , in quanto impugnazione svolta da soggetti chiamati a partecipare al giudizio di impugnazione necessariamente ai sensi dell' articolo 331 cod. proc. civ. e ciò per l'esistenza di una situazione di litisconsorzio necessario iniziale ai sensi dell' articolo 102 c.p.c. fra i danneggiati trasportati, l'assicurazione del de cuius e gli eredi di costui per riferimenti si veda Cass., numero 27078 del 2022 . 2.3. Ferma tale premessa, si rileva che la Spa Unipol Sai Assicurazioni ha invero eccepito la inammissibilità del ricorso proposto dai sigg.ri Ma.Gi., Pa.Al. e Pa.Ca. per carenza di interesse per avere aderito integralmente al ricorso principale e per avere dunque proposto un mero ricorso incidentale adesivo . La carenza di interesse deriverebbe dal fatto che la Corte d'Appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto alla sig.ra Ma.Gi. e al figlio Pa.Mi., rispettivamente, le somme di Euro 172.186,07 e di Euro 419,32 per tutti i danni patiti in seguito al sinistro stradale del 24.06.2000. Non si comprende, allora, la ragion d'essere della odierna impugnazione incidentale adesiva. La doglianza merita, pertanto, di essere dichiarata inammissibile per l'assoluta carenza di interesse dei ricorrenti, risultando le loro pretese già pienamente soddisfatte all'esito del giudizio di secondo grado solo con condanna non a carico di Unipol cfr. pag. 6 della memoria di Unipol . Senonché, il riferimento all'interesse è, anzitutto, ultroneo, nel senso che viene dopo la questione dell'ammissibilità ex articolo 334 cod. proc. civ. e concerne il profilo successivo dell'ammissibilità della loro impugnazione adesiva sotto l'aspetto appunto dell'interesse a condividere i motivi di impugnazione dei ricorrenti principali. È poi anche infondato, dal momento che questo interesse esiste, al pari dell'interesse dei ricorrenti principali i danneggiati, ricorrenti incidentali, postulano che l'assicurazione debba rispondere nei loro confronti perché la prescrizione dell'azione diretta non vi sarebbe stata in ragione della causa di sospensione a loro volta gli eredi del responsabile civile, cioè gli odierni ricorrenti principali, hanno parimenti interesse, data la circostanza per cui il coinvolgimento della compagnia assicurativa nella responsabilità del sinistro, postulando una posizione di coobbligazione solidale di essa assicurazione con i ricorrenti, per ciò solo determina un vantaggio per loro ed anzi implica la rivendicazione della responsabilità ex articolo 1917 cod. civ. dell'assicuratore, al fine di riversare le conseguenze della loro soccombenza nei confronti dei danneggiati anche sull'assicurazione. Né tale interesse può dirsi escluso dalla prospettiva, nell'economia del contratto assicurativo, della successiva rivalsa peraltro nel caso di specie nemmeno adombrata in considerazione del comportamento del de cuius assicurato. Si deve, infatti, rilevare che pure in questo caso ipotetico l'interesse sarebbe comunque quello a riversare le conseguenze della soccombenza nei confronti dei danneggiati anche sull'assicurazione ed esso non sarebbe escluso dalla prospettiva della successiva rivalsa, peraltro nemmeno adombrata nella specie. 3. Tanto premesso, ritiene il Collegio che sia il motivo del ricorso principale sia quello del ricorso incidentale si debbono ritenere parzialmente fondati. La ragione della parziale fondatezza sarà evidenziata in chiusura dell'argomentazione che si viene a svolgere. 3.1. Essa necessita di una preliminare avvertenza. La sentenza impugnata ha detto che l'eccezione di prescrizione svolta dall'assicurazione non operava, perché da lui e dall'altro erede del responsabile non proposta, a vantaggio del Pa.Se., in relazione al quale era invocata la causa di sospensione. Dunque, la sentenza ha affermato che la prescrizione non risultava eccepita dai due eredi del responsabile responsabili a loro volta , qui ricorrenti principali. Ora, costoro non hanno svolto impugnazione su tale affermazione, ma, avendo essi censurato la decisione della corte territoriale sulla non operatività della causa di sospensione della prescrizione, si deve considerare che la prospettiva dell'accoglimento di tale censura, implicando che la prescrizione non potesse correre durante la causa di sospensione, comporterebbe salvo acclarare se verso entrambi o uno solo di loro la conseguenza dell'irrilevanza della mancata proposizione dell'eccezione di prescrizione, rendendo nella sostanza priva di rilevanza, l'errata ma non direttamente censurata affermazione della corte territoriale che dell'eccezione di prescrizione prospettata dall'assicuratore gli eredi del responsabile non potessero beneficiare per non averla proposta. Questa affermazione è, peraltro, errata nella logica dell'esistenza di un rapporto litisconsortile necessario, qual è - per volontà del legislatore - quello inerente alla responsabilità nei confronti del danneggiato del responsabile e dell'assicuratore per la r.c.a. È palese, del resto, che, rispondendo l'assicuratore del fatto del responsabile e potendo dedurre le eccezioni relative al rapporto assicurato effetti della circolazione del veicolo , quando lo fa esse non possono non estendersi all'assicurato. Tanto implicava l'estensione dell'eccezione di prescrizione ai detti eredi del responsabile. 3.2. Ribadito, comunque, che la ricordata erronea affermazione della sentenza impugnata al riguardo non osta affatto all'esame della questione dell'estensione della sospensione, si può passare all'esame dei motivi dei due ricorsi. Le ragioni della loro parziale fondatezza, quanto al problema che pongono dell'operare verso l'assicurazione della causa di sospensione del corso della prescrizione, pacificamente esistente a favore dei danneggiati nei confronti del rispettivo marito e padre erede del responsabile , si debbono ravvisare in primo luogo attraverso una corretta lettura della natura della solidarietà che caratterizza la responsabilità verso il danneggiato del responsabile del sinistro da circolazione stradale e del suo assicuratore. Questa lettura dev'essere fatta confrontandosi con la disciplina generale dell'obbligazione solidale ed in secondo luogo nella logica stessa dell'operare dell'assicurazione per la r.c.a. quale species della figura generale dell' articolo 1917 cod. civ. Sotto il primo aspetto ci si deve confrontare con la presenza, in quella disciplina generale, di una norma che regola gli effetti dell'operare di una causa di sospensione della prescrizione riferibile al creditore, cioè al danneggiato, nei confronti di uno dei coobbligati. Questa norma è l' articolo 1310 cod. civ. La sua applicazione si giustifica per la ragione che la situazione in forza della quale il responsabile del sinistro da circolazione stradale ed il suo assicuratore sono chiamati a rispondere verso il danneggiato è riconducibile alla figura dell'obbligazione solidale, perché il danneggiato può chiedere il risarcimento sia nei confronti del responsabile che del suo assicuratore, avendo nei confronti di costui azione diretta, soggetta a regola di litisconsorzio necessario. L' articolo 1310, secondo comma, cod. civ. dispone che La sospensione della prescrizione nei rapporti di uno dei debitori o di uno dei creditori in solido non ha effetto riguardo agli altri. Tuttavia il debitore che sia stato costretto a pagare ha regresso contro i condebitori liberati in conseguenza della prescrizione . Ora, è noto che la figura delle obbligazioni solidali passive nel Codice Civile sottende sia fenomeni nei quali la ragione della rilevanza della solidarietà risiede in rapporti plurisoggettivi che sono riconducibili ad una eadem causa obligandi, cioè ad un rapporto che vede i soggetti coobbligati e, dunque, responsabili dell'eadem res debita per una causa comune, che li vede direttamente debitori verso il creditore comune, sia fenomeni nei quali le causae obligandi che determinano la solidarietà della responsabilità quanto ad una eadem res debita, sono diverse, sebbene collegate fra loro in funzione della tutela di un interesse che è riferibile solo ad uno dei soggetti coobbligati, sicché i soggetti coobbligati sono più ma per un debito che, sotto il profilo dell'interesse, è riferibile ad uno solo di loro, essendo gli altri coobbligati responsabili per un debito altrui. 3.3. Il Collegio ritiene che occorra verificare se la norma del secondo comma dell' articolo 1310 cod. civ. si applichi ad entrambe le figure oppure ad una sola di esse. Ciò premesso, ritiene il Collegio che una corretta esegesi del secondo comma dell' articolo 1310 cod. civ. induca a restringere l'applicabilità dei principi da esso espressi ai soli casi in cui il rapporto obbligatorio solidale sia connotato dall'eadem causa obligandi. La ragione si rinviene nella previsione del regresso a favore del condebitore, che è stato costretto a pagare perché - a differenza di quello per cui operava la causa di sospensione della prescrizione e riguardo al quale il creditore comune non subiva l'incidenza del corso della prescrizione - la causa di sospensione del corso della prescrizione non operava e quindi il creditore aveva - per impedire la prescrizione - fatto valere il diritto e chiesto ed ottenuto il pagamento. La previsione del regresso sottende che il condebitore solidale, che si è visto chiedere il pagamento dal creditore comune ed ha pagato, abbia pagato per un debito riferibile anche nella misura emergente dai rapporti interni fra i coobbligati in forza di una eadem causa obligandi al condebitore nei cui confronti operava la causa di sospensione e che per il suo operare non si era visto chiedere il pagamento. Se fosse altrimenti, cioè se la causa obligandi non fosse la stessa per i coobbligati, ma il meccanismo della solidarietà tutelasse l'interesse di uno solo dei coobbligati verso il creditore comune, essendo l'altro coobbligato - quello per cui la causa di sospensione non operava - tenuto a pagare per un debito riferibile al coobbligato beneficiario della causa di sospensione, il regresso non potrebbe avere luogo. Il coobbligato per un debito altrui, se richiesto del pagamento in pendenza di una causa sospensiva riferibile al coobbligato cui il debito è riferibile, non potrebbe esercitare il regresso, perché in forza del rapporto per cui doveva pagare il debito oggettivamente dell'altro coobbligato doveva pagare e sopportare l'onere del pagamento. Deve, dunque, sostenersi che la previsione del regresso nel secondo comma dell' articolo 1310 cod. civ. sottende che il legislatore abbia voluto riferire la regola dettata all'ipotesi in cui sussiste eadem causa obligandi, cioè un'obbligazione solidale di cui sul piano sostanziale sono titolari passivi i più coobbligati, essendo il debito comune. In tal caso la norma opera, perché si spiega la previsione, per così dire rimediale ex post, a beneficio di colui per cui non operava la causa di sospensione e dunque si è trovato esposto alla richiesta del creditore comune, cioè quella del regresso di chi ha dovuto pagare al creditore comune perché non beneficiario della causa di sospensione. Quando, invece, la causa obligandi non è comune, ma è diretta nei confronti di un soggetto e dipendente da quella di costui e dunque operante nel suo interesse sostanziale, essendo la solidarietà rilevante solo come modalità di funzionamento dell'obbligazione, la norma del secondo comma dell' articolo 1310 cod. civ. si deve ritenere non operante e la causa di sospensione del corso della prescrizione esistente nel rapporto fra creditore e obbligato diretto sotto il profilo dell'interesse c.d. unisoggettivo si deve ritenere estesa anche al vincolo obbligatorio coinvolgente il coobbligato che risponde verso il creditore per l'interesse di quell'altro. La ragione di questa conclusione è che, rispondendo per un debito altrui, il coobbligato, se compulsato dal creditore e costretto a pagare, non può essere titolare di un'azione di regresso basata sugli accordi interni di ripartizione di un debito comune verso il creditore e ciò perché è obbligato ad adempiere il debito per conto del vero debitore. Semmai, ma solo se il rapporto con costui lo prevede, potrà essere titolare di una eventuale rivalsa nei suoi riguardi, ma non nella logica del regresso, bensì per ragioni interne al rapporto con il debitore effettivo il cui adempimento era tenuto ad assicurare. Si vuol dire, dunque, che la logica della norma dell' articolo 1310 cod. civ. , là dove essa, dopo avere dettato la regola sulla sospensione, prevede il regresso del condebitore che ha pagato, risulta compatibile solo con le obbligazioni solidali caratterizzate da una eadem causa obligandi, cioè quelle in cui si configura la possibilità del regresso. Non risulta invece compatibile con le obbligazioni solidali c.d. ad interesse unisoggettivo, in cui non c'è una eadem causa obligandi e, dunque, non è ipotizzabile il regresso perché l'obbligazione, o meglio il debito è riferibile solo ad uno dei coobbligati, quello per cui operava la causa di sospensione della prescrizione. 4. Venendo alla fattispecie giudicata, l'operare della sospensione della prescrizione a beneficio dei danneggiati nei confronti del rispettivo marito e padre nella sua qualità di erede del responsabile civile si deve dunque ritenere estesa anche verso la compagnia assicurativa. Essendo diverse le causae obligandi del responsabile e della compagnia assicurativa, e non essendo concepibile un regresso di quest'ultima, quale coobbligata cui non era riferibile la causa di sospensione, si deve reputare che tale causa, nonostante la riferibilità al responsabile, operasse pure per l'azione verso l'assicuratore. Come si è preannunciato, si deve a questo punto rilevare che tale soluzione, se anche non si volesse aderire alla proposta esegesi dell' articolo 1310, secondo comma, cod. civ. , troverebbe comunque giustificazione nella stessa logica del rapporto assicurativo per la r.c.a. fra danneggiato, responsabile e assicuratore. Questa logica è comunque riconducibile sul piano causale all' articolo 1917 cod. civ. e rispetto a questa norma presenta la particolarità del riconoscimento dell'azione diretta a favore del danneggiato contro l'assicuratore. Ora, è palese che se la vicenda della responsabilità civile da circolazione stradale fosse collocabile solo sotto la norma dell'articolo 1917 senza previsione di azione diretta contro l'assicuratore, l'operare di una causa di sospensione del corso della prescrizione fra danneggiante assicurato e danneggiato ex necesse, ai fini dell'esercizio da parte del danneggiato della c.d. rivalsa verso il suo assicuratore, giustificherebbe che quando il danneggiante-assicurato fosse stato attinto da richiesta di adempimento dell'obbligo risarcitorio fatta salva dall'operare della causa di sospensione della prescrizione ed avesse adempiuto, nella successiva azione da lui esercitata per ottenere dal suo assicuratore di essere tenuto indenne dalle conseguenze dell'adempimento, l'assicuratore non potrebbe certamente invocare di non dover far fronte all'obbligo indennitario sostenendo che l'adempimento sarebbe avvenuto per un debito prescritto assumendo che la causa di sospensione del corso della prescrizione non gli sarebbe opponibile. È palese allora che, per effetto dell'introduzione dell'azione diretta del danneggiato contro l'assicuratore per la r.c.a. del responsabile, con previsione speciale rispetto alla figura generale dell' articolo 1917 cod. civ. , la logica dell'istituto generale regolato da questa norma non può essere stata derogata. La ragione è evidente l'introduzione dell'azione diretta, che si risolve in un vantaggio per il danneggiato, non può, nell'economia del rapporto assicurativo, incidere sulla circostanza che sul piano causale l'assicuratore si impegna a garantire per la responsabilità del suo assicurato e l'impegno concerne in generale l'atteggiarsi della responsabilità in questione e, pertanto, anche il profilo dell'operare di una causa di sospensione del corso della prescrizione. L'assicuratore per la r.c.a. è solidalmente obbligato verso il danneggiante in forza del riconoscimento dell'azione diretta, ma lo è in forza del rapporto assicurativo, che resta sul piano causale sempre riconducibile alla logica dell' articolo 1917 cod. civ. 5. Sulla base delle complessive considerazioni svolte deve affermarsi il seguente principio di diritto In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione stradale, posto che, coerentemente allo scopo della L. numero 990 del 1969 e succ. mod., assicuratore e responsabile civile sono obbligati in solido verso il danneggiato in termini di cd. solidarietà atipica , non riconducibile ad una eadem causa obligandi, bensì rispettivamente all'obbligazione ex delicto per il responsabile ed all'obbligazione nascente dal rapporto assicurativo per la compagnia assicurativa, sebbene con attribuzione ex lege dell'azione diretta contro di essa al danneggiato, l'operare di una causa di sospensione della prescrizione a favore del danneggiato, per il verificarsi delle condizioni di cui all' articolo 2941, numero 1 e numero 2, cod. civ. , nei confronti del responsabile, non può essere assoggettata alla regola di cui al secondo comma dell' articolo 1310, comma 2, cod. civ. , con conseguente inoperatività verso l'assicuratore, atteso che questa regola appare dettata per obbligazioni solidali effettivamente e sostanzialmente ad interesse comune dal lato passivo. L'operare della causa di sospensione deve, invece, seguire una regola diversa, coerente con la funzione del contratto assicurativo per la responsabilità civile in generale ex articolo 1917 cod. civ. , e correlata alla circostanza che l'assicuratore risponde per un debito altrui nonostante la peculiarità del riconoscimento della soggezione all'esercizio dell'azione diretta del danneggiato. Pertanto, la sospensione della prescrizione deve ritenersi operante anche nei confronti della compagnia assicurativa ex lege obbligata all'indennizzo del sinistro derivante dalla circolazione stradale . 6. L'applicazione di tale principio giustifica l'accoglimento del ricorso principale, ma solo parzialmente, cioè limitatamente al solo Pa.Se., in quanto solo nei suoi confronti operava la causa di sospensione fra danneggiati e responsabile. Il ricorso principale dev'essere invece rigettato quanto al Pa.Mi., perché la causa di sospensione non operava nel rapporto fra lui ed i danneggiati. Occorre, infatti, chiarire che, poiché i due Pa.Se. Pa.Mi. sono eredi del de cuius cioè del responsabile ed essi stessi responsabili, vale tuttavia per la loro responsabilità quali eredi la regola per cui nomina hereditaria ipso iure dividuntur, il che ha comportato che ognuno di essi sia da considerare responsabile solo per la quota ereditaria di sua pertinenza. Ne segue che il diritto dei danneggiati non potrà essere considerato prescritto nei confronti dell'assicuratrice, in ragione dell'operare della causa di sospensione della prescrizione, soltanto per la quota di responsabilità risarcitoria proporzionale alla responsabilità iure hereditario del Pa.Se. e non invece per quella del fratello. 7. Analogo accoglimento parziale deve farsi, per la stessa ragione, riguardo al ricorso incidentale. 8. In conclusione, in accoglimento, nei termini e nei limiti sopra indicati, del ricorso principale e del ricorso incidentale, l'impugnata sentenza va cassata in relazione, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Caltanissetta, comunque in diversa composizione, per nuovo esame, in applicazione dei suindicati principi. 9. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie parzialmente nei sensi di cui in motivazione il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte d'Appello di Caltanissetta, comunque in diversa composizione, anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.