Confermata la condanna per il furto di un monopattino elettrico anche se aveva il GPS

Inutile per la difesa invocare la forma solo tentata del delitto di furto a causa della presenza di un sistema di controllo tramite GPS. Secondo la giurisprudenza infatti tale sistema non impedisce il definitivo impossessamento della cosa.

I giudici di merito condannavano un imputato per il reato di furto di un monopattino elettrico con l'aggravante dell'aver commesso il fatto su cose esposte per necessità alla pubblica fede . La difesa ha proposto ricorso in Cassazione dolendosi, per quanto di interesse, della mancata consumazione del reato in quanto il veicolo aveva un sistema di tracciamento satellitare che non era stato violato dall'agente, con la conseguenza che la vigilanza sulla res non avrebbe subito interruzioni. La Cassazione non condivide però tale ricostruzione ed esclude dunque la configurabilità della forma tentata del delitto di furto. Sottolinea la sentenza che l'imputato era stato condannato per furto di un monopattino elettrico destinato alla fruizione collettiva ed esposto alla pubblica fede. Inoltre, «il controllo dei monopattini attraverso un sistema GPS come per qualunque altro mezzo dotato di analogo dispositivo non esclude la definitività dell'impossessamento e non rende il bene soggetto a sorveglianza continua» v. Sez. Unite Prevete numero 52117/2014 . Risulta invece fondata la doglianza relativa al trattamento sanzionatorio . Il Giudice dell'appello, infatti, pur avendo corretto l'errore del Tribunale rideterminando la pena, non ha fornito alcuna argomentazione sul punto discostandosi così dal principio di diritto secondo cui «il Giudice, ove riduca la pena inflitta in termini assoluti, è libero di individuare il trattamento sanzionatorio, non essendo vincolato, nell'applicare una disciplina sanzionatoria più favorevole, dalla necessità di rispettare lo stesso punto della forbice edittale da cui aveva preso le mosse la sentenza di primo grado, non ricorrente la violazione del divieto di reformatio in peius previsto dall' articolo 597, comma 3, c.p.p. , laddove non venga sovvertito il giudizio di disvalore espresso dal precedente giudice» Cass. penumero numero 51130/2019 . Per questi motivi, la Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in 4 mesi di reclusione e 100 euro di multa.

Presidente Pastorelli – Relatore Belmonte Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato M.G. colpevole di furto di un monopattino elettrico, aggravato dall'avere commesso il fatto su cose esposte per necessità alla pubblica fede esclusa la ulteriore circostanza aggravante della violenza sulla cosa - ha rideterminato la pena. 2. Ricorre l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia e procuratore speciale, avvocato Luca Salvatore Pennisi, il quale svolge due motivi. 2.1. Con il primo, censura l'omessa riqualificazione del reato in furto tentato, denuncia erronea applicazione degli articolo 56 - 624 cod. penumero , sostenendo che il furto di un veicolo sul quale era installato un sistema di tracciamento satellitare, integrando una vigilanza continua sulla res, non consenta la consumazione del delitto, anche alla luce del principio di diritto affermato da Sez. Unumero Prevete, non essendo stato violato dall'agente il presidio satellitare. 2.2. Con il secondo motivo, è denunciato vizio della motivazione in merito al trattamento sanzionatorio. La Corte di appello - pur avendo emendato l'errore in cui era incorso il Tribunale che, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla aggravante di cui all' articolo 625 numero 7 cod. penumero , aveva, tuttavia, considerato, quale pena base, quella prevista per la fattispecie aggravata dall'articolo 625 cit. - ha rideterminato la pena individuando una pena base superiore al minimo edittale, così discostandosi dalla valutazione del primo giudice, senza alcuna motivazione sul punto. 3. Con successiva memoria il difensore del ricorrente ha insistito nei motivi e per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. E' fondato il secondo motivo di ricorso, riguardante il trattamento sanzionatorio, in relazione al quale sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio previa rideterminazione della pena. Nel resto il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo, con il quale il ricorrente censura l'omessa riqualificazione del reato in furto tentato, non è fondato. 2.1. L'imputato è stato condannato per furto di un monopattino elettrico destinato alla fruizione collettiva, aggravato dalla violenza sulla cosa articolo 625 numero 2 , ed esposto alla pubblica fede articolo 625 numero 7 . Il controllo dei monopattini attraverso un sistema GPS, come per qualunque altro mezzo dotato di analogo dispositivo non esclude la definitività dell'impossessamento e non rende il bene soggetto a sorveglianza continuativa. In tal senso si è pronunciata la giurisprudenza successiva alla sentenza delle Sezioni Unite 'Prevete', che hanno enunciato il principio di diritto secondo cui, in caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo in continenti , impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo. Sez. U, numero 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186 . Coerentemente con tale approdo, si è affermato ripetutamente che, nell'ipotesi in cui oggetto della sottrazione è un'autovettura munita di sistema di antifurto satellitare, il reato può dirsi consumato in quanto tale strumento non impedisce la sottrazione ed il contestuale illecito impossessamento del veicolo, ma ha la diversa funzione di agevolarne il recupero. Sez. 5, numero 42774 del 21/09/2016, Rv. 268471 . In particolare, come è già stato rilevato, il dispositivo in questione non escluda che il soggetto passivo perda, almeno fino al momento di attivazione del sistema di rilevazione satellitare, il controllo materiale e giuridico sulla cosa sottrattagli. Infatti, il sistema satellitare non assicura una costante vigilanza durante l'intera fase dell'azione illecita, ma la possibilità di rilevare e seguire gli spostamenti dell'autovettura è collegata ad una richiesta dell'interessato al centro operativo, cosicché, il successivo rilevamento ha soltanto una funzione recuperatoria di un bene ormai uscito definitivamente dalla sfera di controllo del possessore. Sez. 2, numero 39711 del 12/06/2018, Rv. 273817 . 3. E' fondato, invece, il secondo motivo. 3.1. Come premesso, la doglianza è incentrata sul rilievo che la Corte di appello - pur avendo emendato l'errore in cui era incorso il Tribunale che, una volta riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla aggravante di cui all' articolo 625 numero 7 cod. penumero , aveva, nondimeno, considerato, quale pena base, quella minima prevista per la fattispecie aggravata dall' articolo 625 cod. penumero , ovvero anni due di reclusione ed euro 1000 di multa - ha rideterminato la pena individuando una pena base superiore al minimo edittale, così discostandosi dalla valutazione del primo giudice, senza alcuna motivazione sul punto. 3.2. Il principio di diritto che viene in rilievo è quello per cui, il Giudice, ove riduca la pena inflitta in termini assoluti, è libero di individuare il trattamento sanzionatorio, non essendo vincolato, nell'applicare una disciplina sanzionatoria più favorevole, dalla necessità di rispettare lo stesso punto della forbice edittale da cui aveva preso le mosse la sentenza di primo grado, non ricorrendo la violazione del divieto di reformatio in peius , previsto dall' articolo 597, comma 3, cod. proc. penumero , laddove non venga sovvertito il giudizio di disvalore espresso dal precedente giudice Sez. 6 - , numero 51130 del 15/11/2019, Rv. 278184 . In caso di appello del solo imputato, il potere discrezionale del giudice di rimodulare la pena inflitta in precedenza è, cioè, subordinato alla condizione che esso sia esercitato nel rispetto del limite costituito dal divieto di sovvertire il giudizio di disvalore espresso dal precedente giudice nel senso che, se questi ha reputato di applicare il minimo della pena, spiegando in modo logico e adeguato come la condotta dell'imputato non avesse rivestito alcun carattere di gravità per ragioni specificamente indicate in sentenza, non potrebbe poi il giudice di appello discostarsi significativamente dai limiti edittali minimi, in quanto condizionato al precedente accertamento valutativo del giudice di merito in questo senso, tra le molte, Sez. 6, numero 6850 del 09/02/2016, L'Astorina, Rv. 266105 Sez. 4, numero 46973 del 06/10/2015, Mentonis, Rv. 265209 . 3.3. Nel caso di specie, dalla sentenza di primo grado, emerge che il Tribunale ha valorizzato le modalità di svolgimento del fatto, privo connotazioni violente, nonché l'atteggiamento collaborativo assunto dall'imputato, sia ai fini del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, che nella valutazione dei criteri di cui all' articolo 133 cod. penumero , per la determinazione del trattamento sanzionatorio assestato nel minimo editale della fattispecie aggravata. In sede di emenda dell'errore in cui era incorso il primo giudice, nel prendere le mosse dal minimo edittale per la fattispecie aggravata, la Corte di appello avrebbe dovuto attenersi a tale valutazione di favore e, dunque, considerare quale minimo edittale quello di mesi sei di reclusione ed euro 154 di multa previsto dall' articolo 624 cod. penumero , su cui doveva poi essere operata la diminuzione per le circostanze attenuanti generiche, secondo lo schema di cui all' articolo 69 cod. penumero 3.4. A tale approdo può pervenirsi in questa Sede, ai sensi dell'articolo 620 lett. L cod. proc. penumero , essendo consentito alla Corte di cassazione di procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio conformemente alle valutazioni risultanti dalle sentenze di merito. 4. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata previa rideterminazione della pena inflitta a M.G. in quella di mesi quattro ed euro 2100 di multa. Nel resto, il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in mesi quattro di reclusione ed euro 100 di multa. Rigetta il ricorso nel resto.