Il giudicato penale nel giudizio civile: le precisazioni della Cassazione

Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione si sofferma sull’incidenza del giudicato penale nel giudizio civile, delineandone limiti oggettivi ed efficacia probatoria.

Finisce una relazione tra minorenni questione da poco verrebbe da dire, se non fosse per i pesanti strascichi di una scelta avventata, quale è stata quella concorde di filmare un rapporto sessuale. Senza il consenso della ex, il ragazzo mostra il video agli amici e poi lo diffonde dapprima creando un CD-ROM, poi proiettandolo a scuola e infine pubblicandolo su internet. Viene avviato un procedimento penale, in esito al quale il ragazzo viene condannato per i reati di pornografia minorile e di diffamazione la sentenza passa in giudicato. Forti degli esiti ottenuti in sede penale, la ragazza e i genitori convengono in giudizio il ragazzo e i genitori per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali che avevano subito a seguito dell'illecito. La domanda viene parzialmente accolta pertanto, i convenuti sono condannati in solido a versare la somma complessiva di € 100.000,00, di cui € 60.000,00 per la vittima diretta del reato, € 25.000 ,00 per la madre ed € 15.000 per il padre. La Corte d'Appello di Perugia conferma la sentenza di primo grado, ma i soccombenti propongono ricorso per cassazione, lamentando, fra l'altro, che, nel riconoscere la responsabilità civile del ragazzo, i giudici di merito, in violazione dell' articolo 651 c.p.p. , avrebbero omesso ogni autonoma valutazione rispetto alla colpevolezza e si sarebbero basati sul solo giudicato penale. La Suprema Corte però non accoglie la censura dei ricorrenti, cogliendo altresì l'occasione per distinguere tra i limiti oggettivi ed ii efficacia probatoria del giudicato penale. Al riguardo, la Corte di Cassazione precisa che i limiti oggettivi del giudicato penale di condanna sono descritti dall' articolo 651 c.p.p. e attengono alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale e alla sua ascrivibilità all'imputato l' efficacia probatoria del giudicato penale nel giudizio civile si estende oltre i suoi limiti oggettivi. Invero, il giudice civile può utilizzare la sentenza penale definitiva e, in generale, le prove assunte nel processo penale per accertare gli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile i.e. il nesso causale, il danno risarcibile e l'elemento soggettivo civilistico. Sul punto, v. Cass. 31 gennaio 2014, numero 2897 Cass. 7 novembre 2023, numero 30992 Cass. 7 maggio 2021, numero 12164 Cass. 25 giugno 2019, numero 16893 Cass. 10 ottobre 2018, numero 25067 Cass. 20 gennaio 2015, numero 840 . Sulla base di tali rilievi, i giudici di legittimità concludono per l'assenza di vizi nella sentenza impugnata. Del resto, la pronuncia i anzitutto, aveva esattamente individuato i limiti del giudicato penale di condanna, circoscrivendoli al “ fatto materiale ”, alla sua “ riferibilità all'imputato ” e alla relativa “ illiceità penale ” ii poi, aveva svolto l'autonomo accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile, basandosi anche sulle risultanze istruttorie del processo penale come illustrate nella sentenza definitiva iii infine, aveva svolto l'ulteriore autonomo accertamento sulla sussistenza del danno non patrimoniale risarcibile , dimostrato dalle risultanze della prova testimoniale.

Presidente Scrima - Relatore Spaziani Fatti di causa 1. Con citazione del 22 aprile 2008, C.C. e i suoi genitori, L.C. e A.T., convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Perugia, A.M. e i suoi genitori, G.M. e M.C.T., esponendo che - nel 2001, C.C. e A.M., entrambi minorenni, avevano avuto una relazione amorosa, terminata, nel novembre dello stesso anno, per decisione della ragazza - nell'ultimo periodo della loro relazione, A.M., ottenuto il consenso di C.C., aveva filmato un loro rapporto sessuale - dopo che ella aveva messo fine al rapporto, lo stesso A.M., per reazione a questa decisione, senza il consenso della ragazza, aveva dapprima mostrato il video agli amici e successivamente lo aveva diffuso mediante la creazione di un cd-rom e mediante proiezioni presso la scuola, sinché il filmato era stato pubblicato su internet - per queste condotte era stato sottoposto a procedimento penale per i reati di pornografia minorile, di pubblicazioni e spettacoli osceni, di diffamazione e minaccia ed era stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per i primi due delitti. Sulla base di queste deduzioni, gli attori domandarono che l'autore di tali condotte, in solido con i suoi genitori, responsabili ex articolo 2048 cod. civ. , fosse condannato al risarcimento dei danni non patrimoniali da loro subìti in conseguenza del suo contegno illecito. Costituitisi in giudizio i convenuti, il Tribunale, con sentenza 22 settembre 2017, numero 1485 , in parziale accoglimento della domanda, li condannò a pagare agli attori, a titolo di risarcimento del danno, la somma complessiva di Euro 100.000, di cui Euro 60.000 per la vittima diretta delle condotte, Euro 25.000 per la madre ed Euro 15.000 per il padre. 2. La decisione del Tribunale è stata integralmente confermata dalla Corte d'appello di Perugia, la quale, con sentenza 11 settembre 2020, numero 400, ha rigettato l'impugnazione proposta dagli originari convenuti. 3. Questi ultimi propongono ricorso per la cassazione della decisione della Corte umbra, sulla base di cinque motivi. Rispondono con controricorso gli originari attori. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis.1 cod. proc. civ Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni scritte. Non sono state depositate memorie. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo viene denunciata «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto articolo 360 c.p.c. comma 1 numero 3 in relazione all' articolo 651 c.p.p. Errata interpretazione letterale dell' articolo 651 c.p.p. ». I ricorrenti richiamano il principio secondo cui, ai sensi dell' articolo 651 cod. proc. penumero , la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale, nonché all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, con esclusione della colpevolezza, il cui esame è autonomamente demandato al giudice civile richiamano, inoltre, l'ulteriore principio secondo cui il giudicato penale di condanna non è vincolante con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile vengono citate, tra le altre, le pronunce numero 20786 del 2018 e 14648 del 2011 di questa Corte . Ricordati i detti principi, i ricorrenti sostengono che, nella fattispecie, essi sarebbero stati indebitamente disapplicati, poiché il giudice d'appello avrebbe affermato la responsabilità civile di A.M. sulla base del solo giudicato penale, omettendo ogni valutazione in ordine alla sua colpevolezza, il cui esame sarebbe stato invece autonomamente ed esclusivamente demandato al giudice civile. 1.1. Il motivo è manifestamente infondato. È necessario distinguere i limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, maturato a seguito di dibattimento, dall'efficacia probatoria della sentenza penale passata in giudicato. I primi sono quelli segnati dall' articolo 651 cod. proc. penumero e attengono alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale e alla sua ascrivibilità all'imputato pertanto, una volta intervenuta una sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in dibattimento, non può essere messo in discussione, nel successivo giudizio civile risarcitorio o restitutorio che il fatto accertato in sede penale si è effettivamente verificato e che è stato commesso dall'imputato, né può essere messa in discussione la sua idoneità ad integrare gli estremi di un reato. Precisati i limiti oggettivi del giudicato penale di condanna nel giudizio civile risarcitorio o restitutorio, l'efficacia probatoria della sentenza penale non è però circoscritta all'interno di essi, potendo il giudice civile utilizzare tale sentenza, nonché in generale le prove assunte nel processo penale delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione ex aliis, Cass. 20/01/2015, numero 840 Cass. 10/10/2018, numero 25067 Cass. 25/06/2019, numero 16893 Cass. 7/05/2021, numero 12164 Cass. 7/11/2023, numero 30992 Cass. 31/01/2024, numero 2897 , ai fini dell'accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico. Nella fattispecie in esame, il giudice del merito ha esattamente individuato i limiti del giudicato penale di condanna, circoscrivendoli al «fatto materiale», alla sua «riferibilità all'imputato» e alla «relativa illiceità penale» dopodiché ha correttamente svolto l'autonomo accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile, basandosi anche sulle risultanze istruttorie in particolare, testimoniali del processo penale, come illustrate nella sentenza emessa a definizione dello stesso pp. 4-7 della sentenza impugnata a tale accertamento ha fatto seguire quello, ancora ulteriore, sulla sussistenza del danno non patrimoniale risarcibile, desumibile anche attraverso presunzioni, ma, nella specie, positivamente dimostrato alla stregua delle risultanze della prova testimoniale p. 13 . La sentenza impugnata appare quindi immune dalla censura mossagli e si mostra perfettamente conforme a diritto, in quanto non ha messo in dubbio, in spregio al valore del giudicato penale di condanna, la sussistenza del fatto, la sua illiceità penale e la sua ascrivibilità all'imputato, ma, al contrario, in perfetto ossequio al giudicato medesimo, sul presupposto del definitivo accertamento delle predette circostanze, ha proceduto all'indagine sugli ulteriori presupposti della fattispecie di responsabilità civile. Il primo motivo di ricorso va, pertanto, rigettato. 2. Con il secondo motivo viene denunciato, ai sensi dell'articolo 360 numero 5 cod. proc civ., «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Omesso accertamento dell'autore materiale della condotta di trasferimento del video da supporto vhs in cd room e della diffusione su internet. Violazione del principio del “prudente apprezzamento” ricostruzione naturalistica del giudice di seconde cure totalmente arbitraria e in palese contrasto sia con la logica comune, che con le regole di comune esperienza oltre che processuali e che disattende immotivatamente le risultanze probatorie emerse nel giudizio». La sentenza impugnata è censurata per avere individuato in A.M. l'autore della condotta materiale di creazione del cd-rom contenente il video del suo rapporto sessuale con C.C. e per avere ritenuto che egli avesse altresì proceduto alla diffusione del filmato su internet, omettendo di considerare che, alla stregua delle sentenze penali debitamente acquisite agli atti del giudizio civile, la prima condotta era stata posta in essere da un'altra persona, tra l'altro specificamente indentificata tale S.L. , mentre la seconda era stata realizzata attraverso un computer non riconducibile né ad A.M. né a soggetti da lui incaricati. 3. Con il terzo motivo viene denunciata «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto articolo 360 c.p.c. comma 1 numero 5 in relazione all' articolo 115 c.p.c. ed all' articolo 1227 c.c. – omissione, carenza contraddittorietà della motivazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione e segnatamente l'errata valutazione del giudice di seconde cure delle sentenze numero 7/2003 e numero 2/2004 rese rispettivamente dal Tribunale dei minorenni e dalla Corte di appello di Perugia, Sez. minorenni nonché dell'istruttoria del relativo procedimento penale circa il concorso di colpa della C.C. nell'occorso. Violazione del principio del “prudente apprezzamento”». La sentenza impugnata è censurata per avere escluso il concorso colposo della vittima nella determinazione del danno, omettendo di considerare che dall'istruttoria espletata in sede penale era emersa una sua volontaria e consapevole cooperazione alla «spettacolarizzazione» del rapporto, la quale avrebbe comportato la altrettanto «consapevole esposizione al rischio della diffusione del filmato» e «alla conseguente probabilità che si producesse a proprio danno e a danno della propria famiglia un evento pregiudizievole». 4. Con il quarto motivo viene denunciato, ai sensi dell' articolo 360 numero 5 cod. proc. civ. , «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Violazione del prudente apprezzamento. Omesso accertamento dell'assenza di responsabilità dei genitori per il fatto illecito di M.A. e della piena prova fornita dai ricorrenti a tal'uopo». La sentenza impugnata è censurata per avere ritenuto che i genitori dell'autore delle condotte dannose non avevano «fornito in primo grado la prova liberatoria di aver vigilato sul minore e di aver impartito ad esso un'adeguata educazione, mentre solo nel giudizio di secondo grado [avevano] rilevato quali esimenti che il minore all'epoca dei fatti non coabitava con essi». 5. Con il quinto motivo viene denunciato, ai sensi dell' articolo 360 numero 5 cod. proc. civ. , «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Violazione del principio del “prudente apprezzamento”. Mancata prova del danno morale in capo ai genitori della C., ancorché per presunzioni». La sentenza impugnata è censurata per aver ritenuto provato il dedotto danno morale da parte dei genitori della vittima diretta dell'illecito. 5.1. I motivi dal secondo al quinto – da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione – sono inammissibili per molteplici ragioni. 5.1.a. In primo luogo, nel prospettare, con tutti i predetti motivi, il vizio di omesso esame di fatto decisivo e controverso, i ricorrenti non tengono conto che, in applicazione della regola di cui all' articolo 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. , applicabile ratione temporis ma la disposizione ha trovato continuità normativa nel “nuovo” quarto comma dell' articolo 360 cod. proc. civ. , va esclusa la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dello stesso articolo 360, nell'ipotesi in cui la sentenza d'appello impugnata rechi l'integrale conferma della decisione di primo grado c.d. “doppia conforme” in proposito, questa Corte ha da tempo chiarito che la predetta esclusione si applica, ai sensi dell' articolo 54, comma 2, del decreto-legge numero 83 del 2012 , convertito, con modificazioni, dalla legge numero 134 del 2012 , ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella c.d. “doppia conforme” in facto, sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al numero 5 dell' articolo 360 cod. proc. civ. , ha l'onere – nella specie non assolto – di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse Cass. 18/12/2014, numero 26860 Cass. 22/12/2016, numero 26774 Cass. 6/08/2019, numero 20994 . 5.1.b. In secondo luogo, la denuncia di vizio motivazionale, veicolata con terzo motivo, non tiene conto che, in seguito alla riformulazione del citato articolo 360 numero 5 cod. proc. civ. , disposta dall' articolo 54 del decreto-legge numero 83 del 2012 , convertito, con modificazioni, dalla legge numero 134 del 2012 , non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità attiene all'esistenza in sé della motivazione e alla sua coerenza, e resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall' articolo 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall' articolo 132 numero 4 cod. proc. civ. , la cui violazione – deducibile in sede di legittimità quale nullità processuale ai sensi dell' articolo 360 numero 4 cod. proc. civ. – sussiste qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali Cass., Sez. Unumero , 7/04/2014, nnumero 8053 e 8054 Cass. 12/10/2017, numero 23940 Cass. 25/09/2018, numero 22598 Cass. 3/03/2022, numero 7090 . Si tratta, all'evidenza di lacune non riscontrabili nella sentenza impugnata, la quale ha corredato la statuizione di accertamento della responsabilità civile dei convenuti e la conseguente statuizione di condanna al risarcimento del danno di un ampio, articolato e coerente impianto argomentativo. 5.1.c. In terzo luogo, i motivi di ricorso in esame, non ostante la loro intestazione, attengono, nella sostanza, a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte d'appello, omettendo di considerare che tanto l'accertamento dei fatti, quanto l'apprezzamento - ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi Cass. 4/07/2017, numero 16467 Cass. 23/05/2014, numero 11511 Cass. 13/06/2014, numero 13485 Cass. 15/07/2009, numero 16499 . La Corte territoriale, con valutazione incensurabile in questa sede, apprezzando criticamente le risultanze istruttorie, ha motivatamente ritenuto a che la creazione del cd-rom contenente il filmato del rapporto sessuale intrattenuto con C.C. fosse causalmente riconducibile ad A.M., sebbene egli si fosse avvalso del contributo tecnico-informatico di S.L., al fine di procedere alla divulgazione del filmato medesimo b che nessun concorso colposo era ravvisabile nel contegno della vittima, sia perché essa, non senza un spiccata iniziale renitenza, aveva finito per acconsentire alla realizzazione del video alla precisa condizione che non fosse divulgato, sia perché il consenso alla realizzazione del video non implicava il diverso consenso alla sua diffusione c che i genitori del danneggiante non avevano tempestivamente dedotto, anche in funzione di contestazione delle allegazioni attoree, l'insussistenza della culpa in vigilando e in educando, ai fini della prova liberatoria della responsabilità ex articolo 2048 cod. civ. d che lo stato di sofferenza dei genitori della vittima da cui era possibile desumere la prova del danno morale da loro dedotto era stato adeguatamente dimostrato mediante la prova testimoniale esperita. Avuto riguardo alle motivate e incensurabili valutazioni della Corte d'appello, i motivi di ricorso in esame si palesano inammissibili, in quanto tendono a provocare dalla Corte di cassazione una lettura delle risultanze istruttorie e un apprezzamento delle circostanze di fatto diversi da quelli motivatamente forniti dal giudice di merito, i quali sono insindacabili in questa sede di legittimità. 5.1.d. Con particolare riguardo al terzo motivo, non può poi sottacersi che il tentativo di contrapporre al limpido accertamento operato dal giudice del merito in ordine al contegno persino renitente serbato nonché ai limiti e condizioni del consenso prestato da C.C. in occasione della realizzazione del filmato da parte di A.M., la ricostruzione fattuale alternativa secondo cui, invece, la ragazza avrebbe consapevolmente e volontariamente cooperato alla “spettacolarizzazione” dell'evento così addirittura accettando il rischio della sua diffusione e, quindi, prestando una sorta di consenso eventuale alla diffusione del filmato e concorrendo colposamente alla determinazione del danno , appare, oltre che inammissibile, persino pretestuoso ed evidenzia un uso abusivo del mezzo di impugnazione, da ritenersi proposto con malafede o colpa grave uso che, oltre ad imporre la sanzione processuale della declaratoria di inammissibilità del motivo di ricorso, giustifica la condanna dei ricorrenti soccombenti al pagamento, in favore delle controparti vittoriose, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell' articolo 385, quarto comma, cod. proc. civ. , norma introdotta dall' articolo 13 d.lgs. 2 febbraio 2006, numero 40 , successivamente abrogata dall' articolo 46, comma 20, legge 18 giugno 2009, numero 69 ed applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006 articolo 27, comma 2, d.lgs. numero 40 del 2006 . Questa disposizione continua ad essere applicabile cfr., ex aliis, Cass. 3/11/2017, nnumero 28657 e 28658 , tenuto conto che la legge numero 69 del 2009 articolo 58, comma 1 ha precisato che le nuove norme che modificano il codice di procedura civile, e quindi anche la norma abrogativa, si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore 4 luglio 2009 , non alle impugnazioni avverso le sentenze pubblicate dopo tale data come invece previsto per singole disposizioni dal comma 5 del medesimo articolo 58 . Pertanto, poiché il presente giudizio è stato instaurato con atto di citazione notificato il 22 aprile 2008 prima del 4 luglio 2009 e la sentenza impugnata è stata pubblicata il giorno 11 settembre 2020 dunque, successivamente al 2 marzo 2006 si applica la disciplina dettata dal d.lgs. numero 40 del 2006 . 6. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. 7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 8. Alla condanna alle spese deve seguire, per i motivi sopra illustrati, quella degli stessi ricorrenti soccombenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore delle controparti vittoriose, di una somma equitativamente determinata nello stesso importo dei compensi calcolati sulle spese, ai sensi dell' articolo 385, comma quarto, cod. proc. civ. , oltre intessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo. 9. Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. numero 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto. 10. Ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. numero 196 del 2003, deve disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi di tutti i ricorrenti, dei controricorrenti e delle altre persone di cui si fa menzione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Condanna altresì i ricorrenti, in solido tra loro, a pagare ai controricorrenti la somma equitativamente determinata di Euro 8.000,00, ai sensi dell 'articolo 385, quarto comma, cod. proc. civ ., oltre intessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. numero 115 del 2002, inserito dall 'articolo 1, comma 17, della legge numero 228 del 201 2, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, ove dovuto. Ai sensi dell 'articolo 52 del d.lgs. numero 196 del 200 3, dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi di tutti i ricorrenti, dei controricorrenti e delle altre persone in esso menzionate.