Sì all’affidamento etero-familiare in presenza di una situazione pregiudizievole per i minori

Va confermato l'affidamento etero-familiare dei minori in presenza di una situazione di elevata conflittualità tra i genitori, i quali non hanno raggiunto un atteggiamento consapevole volto al perseguimento del superiore interesse dei figli. Ciò al fine di assicurare ai minori stessi una maggiore stabilità e di offrire ai genitori un'occasione di acquisire maggiore consapevolezza del proprio ruolo genitoriale.

Il ricorrente presentava, dinanzi al Tribunale di Monza, un ricorso per separazione con richiesta di addebito alla moglie per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio depositava altresì una querela con la quale aveva denunciato la moglie per maltrattamenti sui minori . La signora, nel costituirsi in giudizio, contestava di aver tenuto comportamenti contrari ai doveri matrimoniali e di aver posto in essere comportamenti pregiudizievoli nei confronti dei figli. Riconosceva di aver intrattenuto una relazione sentimentale quando il matrimonio era già irrimediabilmente in crisi , evidenziando altresì che il marito aveva intrattenuto relazioni extraconiugali in costanza di matrimonio. Deduceva di essere vittima, da anni, di violenze poste in essere dal marito. Il Tribunale di Monza pronunciava la separazione personale dei coniugi , con addebito alla moglie, disponendo, tra le altre cose, l’affidamento dei due figli minori al Comune di residenza, per le determinazioni, in via esclusiva, afferenti le scelte di residenza, istruzione, educazione e cura, ma con collocazione presso l’abitazione paterna, disponendo che i Servizi Sociali del Comune provvedessero a calendarizzare e regolamentare gli incontri madre figli . Avverso tale pronuncia la convenuta proponeva ricorso dinanzi alla CdA di Milano, chiedendone la totale riforma. Si costituiva in giudizio il marito, chiedendo il rigetto della domanda, nonché il curatore speciale dei minori. La Corte territoriale nel 2023 confermava la sentenza impugnata. La donna, dunque, proponeva ricorso per Cassazione sulla base di cinque motivi. Resistevano in giudizio, con separati controricorsi, sia il marito che il curatore speciale dei minori. Ci si sofferma, in particolare, sul primo motivo di ricorso. La ricorrente si duole del fatto che la CdA non abbia motivato sul mancato accoglimento del quarto motivo d’appello, con il quale la stessa aveva eccepito la nullità del procedimento di primo grado per mancata nomina del curatore speciale ai minori ex articolo 78, comma 2 cpc, e 336, ulteriori commi c.c. I giudici della prima Sezione, aderendo al recente orientamento di legittimità, ribadiscono il principio secondo cui l'affidamento ai Servizi Sociali costituisce una species del più ampio genus dell'affidamento a terzi , ma presenta alcune peculiarità , in ragione della natura e delle funzioni proprie dei servizi sociali e anche delle ragioni che determinano il giudice della famiglia a scegliere un soggetto pubblico e non una persona fisica individuata in ambito familiare. Certamente costituisce diritto fondamentale e primario del minore di crescere nella propria famiglia e di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente e materialmente dai suoi genitori, salvo che quest'ultimi si rivelino inadeguati, malgrado gli interventi di sostegno ed aiuto che devono essere disposti in favore del nucleo familiare. Il legislatore, infatti, stabilisce espressamente articolo 330 e 333 c.c. che, nel caso di condotta pregiudizievole tenuta dai genitori in danno del figlio minore , il giudice possa non soltanto pronunciare un provvedimento ablativo decadenza dalla responsabilità genitoriale ma altresì, secondo le circostanze, adottare provvedimenti convenienti e disporre l'allontanamento del minore dalla residenza familiare. Costituisce, inoltre, principio consolidato nella giurisprudenza CEDU quello secondo cui, sottrarre i minori alle cure dei genitori è un'ingerenza nella vita familiare che esige una giustificazione legata alla necessità di attuare il miglior interesse del minore . La Prima Sezione, dunque, afferma che, nell’ ipotesi in cui venga disposto l'affidamento del minore ai Servizi sociali, occorre distinguere l'affidamento con compiti di vigilanza, supporto e assistenza, senza limitazione di responsabilità genitoriale , dall’ affidamento conseguente a un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale. In quest’ultimo caso l’affidamento ai Servizi sociali comporta un’ingerenza nella vita privata e familiare che deve essere giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all’attuazione degli interessi preminenti del minore, non avendo sortito effetto i programmi di supporto e sostegno svolti in favore della genitorialità. L'adozione di questo provvedimento presuppone dunque la sua discussione nel contraddittorio esteso anche al minore, i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale. I servizi non possono svolgere funzioni e compiti propri della responsabilità genitoriale se non specificamente individuati nel provvedimento limitativo . Nel primo caso, invece, siamo di fronte a una tipologia di affidamento ai Servizi che si definisce come mandato di vigilanza e di supporto, che non richiede generalmente, nella fase processuale che precede la sua adozione, la nomina di un curatore speciale a meno che il giudice non ravvisi comunque in concreto un conflitto di interessi , ma richiede tuttavia che il provvedimento del giudice sia sufficientemente dettagliato sui compiti demandati e che siano definiti i tempi della loro attuazione. La CdA, nel confermare le statuizioni del Tribunale e nel riscontrare la persistenza di un’elevata conflittualità tra i genitori , ha ritenuto necessario mantenere temporaneamente l'affido etero-familiare dei minori , al fine di assicurare loro una maggiore stabilità e di offrire ai genitori la possibilità di acquisire maggiore consapevolezza del proprio ruolo genitoriale. Per i giudici della Prima Sezione la CdA ha provveduto alla nomina di un curatore speciale dei minori, ai quali pertanto è stata assicurata la rappresentanza sostanziale e processuale in giudizio, venendo così meno il denunciato difetto di rappresentanza in relazione alle statuizioni che riguardavano la regolamentazione dei rapporti genitoriali e di ogni aspetto agli stessi connesso. Anche alla luce della condotta processuale tenuta dal curatore che non ha lamentato alcun pregiudizio per effetto della sua pretermissione nel giudizio di primo grado, che ha accettato il contraddittorio e ha concluso in appello chiedendo la conferma della sentenza di primo grado la CdA non poteva addivenire alla declaratoria di nullità del giudizio di primo grado e della relativa sentenza. In conclusione, con l’ordinanza in oggetto, i giudici della Prima Sezione civile della Corte di Cassazione rigettano il ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti.

Presidente Genovese – Relatore Parise Fatti di causa 1.Con ricorso depositato in data 24.9.2018 e notificato il 3.10.2018, L.P.L.F. chiedeva al Tribunale di Monza la separazione con addebito alla moglie B.S. per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, depositando anche la querela con cui il 28.9.2018 aveva denunciato la moglie per maltrattamenti sui minori. La convenuta, nel costituirsi in giudizio, contestava di aver tenuto comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio e, tanto meno, comportamenti pregiudizievoli alla sana ed equilibrata crescita dei propri figli, deduceva che il ricorrente non si era mai comportato da padre, nonché contestava i fatti-reato di cui alla querela del 28.9.2018, al contempo riconoscendo di aver intrattenuto una relazione sentimentale, tra maggio-giugno del 2018, con tale E.P., quando il matrimonio era già irrimediabilmente in crisi, ormai da tempo, nonché evidenziando che il marito aveva intrattenuto relazioni extraconiugali in costanza di matrimonio con tale E.V La resistente deduceva, inoltre, di essere da anni vittima delle violenze del marito e produceva, a titolo esemplificativo, due referti di Pronto Soccorso, uno del 2.7.2014 e l'altro del 7.8.2017, e riferiva di un altro episodio di violenza, occorso il 13.1.2017, in cui aveva chiesto l'intervento dei Carabinieri. 2.Con sentenza del 12.11.2021, depositata il 15.11.2021, il Tribunale di Monza a pronunciava la separazione personale dei coniugi L.P.L.F. e B.S., con addebito alla moglie b rigettava la domanda di addebito della separazione al marito formulata da B.S. c affidava i minori R. e R., nati rispettivamente il OMISSIS e il OMISSIS , al Comune di residenza, per le determinazioni, in via esclusiva, afferenti le scelte di residenza, istruzione, educazione, cura relative ai minori d disponeva che l'Ente affidatario mantenesse i minori collocati presso il padre, nell'abitazione di OMISSIS , via OMISSIS e disponeva che i Servizi Sociali presso il Comune di OMISSIS proseguissero nel calendarizzare e regolamentare gli incontri della madre con la figlia minore R. in OMISSIS , alla presenza dell'operatore dei Servizi Sociali proseguissero nel regolamentare e calendarizzare il diritto di visita della madre con R. alla presenza di operatore dei Servizi Sociali, provvedendo a prevedere spazi più ampi di frequentazione in orari diversificati, ove ciò fosse nell'esclusivo interesse del minore proseguissero con tutti gli interventi in corso e in particolare, con il percorso di assistenza in favore di R. nell'ambiente paterno proseguissero con il supporto psico-educativo e psicoterapico per la minore R. attivassero per le parti, ove ritenuto necessario, un percorso di sostegno individuale alla genitorialità f disponeva che i Servizi Sociali territorialmente competenti provvedessero a segnalare tempestivamente e senza indugio pericoli di grave pregiudizio per i minori alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni g disponeva che il padre provvedesse all'integrale mantenimento dei figli minori h rigettava la domanda di contributo al mantenimento formulata da B.S. i rigettava la domanda di alimenti formulata da B.S. e anche la sua domanda di condanna ai sensi dell' articolo 96 cod. proc. civ. nei confronti del marito, condannandola al pagamento delle spese legali del procedimento nei confronti del marito e regolamentando anche le spese della CTU psicologica e della CTU contabile. 3.Con ricorso notificato in data 20.12.2021, B.S. proponeva appello avverso tale pronuncia, chiedendone la totale riforma. Con comparsa di costituzione e risposta del 31.03.2022, si costituiva L.P.L.F., il quale contestava il contenuto dell'atto di appello, chiedendone il rigetto. Con comparsa di costituzione e risposta del 20.10.2022, si costituivano altresì R. e R. L.F. a mezzo dell'Avv. C.C., nominata, quale curatore speciale dei minori, dalla Corte d'Appello, all'udienza collegiale del 29.06.2022, ove chiedeva di ammettere in via istruttoria una C.T.U. psicodiagnostica sui genitori e sul nucleo familiare dei L.P. e di procedere all'ascolto dei minori, per mezzo della suddetta C.T.U., riservandosi, in via principale, di formulare le proprie conclusioni all'esame della relazione del servizio sociale e se possibile all'esito della CTU nell'attualità il curatore speciale chiedeva di mantenere l'affido dei minori all'Ente e il collocamento degli stessi presso il padre in OMISSIS , allargando gradualmente e nel rispetto dei tempi dei minori le visite alla madre, con l'ausilio iniziale dell'educatore domiciliare e/o con la presenza di una persona estranea alla famiglia e poi liberalizzando le visite, purché il passaggio dei minori - tra la madre e il padre - non avvenisse direttamente, ma con l'ausilio dell'educatore domiciliare, o successivamente a scuola. In data 02.11.2022 veniva depositata la relazione dal Servizio Tutela Minori di OMISSIS del 19.10.2022. 4.Con sentenza numero 9/2023, pubblicata il 08/03/2023, notificata a mezzo pec in data 13.3.2023, la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza impugnata e condannava B.S. al pagamento delle spese di lite sostenute da L.P.L.F. e dal curatore speciale dei minori. In particolare, la Corte di Appello di Milano a condivideva quanto stabilito dal Tribunale, il quale, valutando correttamente la documentazione fornita in atti e le richieste istruttorie, non aveva ritenuto che vi fossero elementi sufficienti a riscontro delle deduzioni della B.S. in merito alla violenza fisica subita dal marito evidenziava che dalla ricostruzione offerta dalle parti e dalla documentazione allegata era emersa una situazione caratterizzata da una certa turbolenza nella coppia, con contestuale accettazione reciproca, ma senza che ciò potesse essere assunto come motivo unico dell'intollerabilità nella prosecuzione della convivenza, ascrivibile, invece, all'infedeltà della moglie b riteneva, altresì, corretto il percorso logico giuridico della motivazione del Tribunale nella parte in cui valutava sufficienti gli elementi a sostegno delle relazioni extraconiugali della B.S., essendovi copiosa documentazione allegata in tal senso dalla difesa del L.P.L.F. alle proprie difese c dalla documentazione sui messaggi scambiati tra i coniugi, era emersa la sussistenza di una situazione critica nel primo periodo del mese di febbraio del 2018, che risultava superata nei mesi successivi, sebbene dai messaggi in atti trasparissero le relazioni extraconiugali intrattenute dalla moglie d riteneva - considerata la relazione del Servizio Tutela Minori di OMISSIS del 02.11.2022 - persistere una situazione pregiudizievole per i minori, derivante dall'alta conflittualità ancora in atto tra i genitori, stante il riscontro di atteggiamenti e comportamenti di entrambi che non apparivano volti a perseguire il bene primario dei figli in particolare - sebbene la relazione di aggiornamento del Servizio Tutela Minori, depositata il 13.01.2023, evidenziasse una nuova disponibilità di comuni intenti dei genitori, con riferimento al percorso psicoterapeutico della figlia e un miglioramento della situazione anche negli incontri tenuti, sempre alla presenza dell'educatore domiciliare, tra la madre e i figli -, non ravvisava il raggiungimento da parte di entrambi i genitori di quell'atteggiamento consapevole volto al perseguimento del superiore interesse dei figli, sicché era necessario mantenere temporaneamente l'affido etero familiare dei minori, al fine di assicurare ai bambini una maggiore stabilità e di offrire ai genitori un'occasione di investire maggiormente sulle proprie energie personali e genitoriali tendenti all'acquisizione del ruolo genitoriale, anche dopo l'evento separazione. 5.Avverso tale sentenza B.S. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, resistito con separati controricorsi da L.P.L.F. e dal curatore speciale dei minori Avv. C.C. . 6.Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli articolo 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ. . Le parti hanno depositato memorie illustrative. Ragioni della decisione 1. La ricorrente denuncia i con il primo motivo la “Violazione e falsa applicazione degli articolo ex articolo 78 c.p.c. comma 2 e 336 c.c. ultimo comma, violazione articolo 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo stipulata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 27 maggio 1991, numero 176 articolo 360 comma 1 numero 3 e numero 4 c.p.c. ”, per non avere la Corte territoriale motivato in merito al mancato accoglimento del quarto motivo d'appello, con cui l'odierna ricorrente aveva eccepito la nullità del procedimento di primo grado per mancata nomina del curatore speciale ai minori ex articolo 78 cod. proc. civ. comma 2 e 336 cod. civ. ultimo comma ii con il secondo motivo la “Nullità della sentenza per omessa pronuncia su fatti rilevanti per il giudizio e per violazione di norme di legge articolo 2729 c.c. , articolo 2730 c.c. , articolo 2697 c.c. , articolo 115 c.p.c. articolo 360 comma 1 nnumero 3, 4 e 5 c.p.c. ”, per avere la Corte di appello ritenuto irrilevanti, ai fini dell'addebito, le condotte dedotte e documentate dalle parti in relazione al periodo antecedente la celebrazione del matrimonio 7 aprile 2016 , e verificatesi successivamente nel corso del procedimento in particolare, l'atto di violenza compiuto dal marito dopo l'inizio del giudizio di separazione, secondo la ricorrente, anche qualora ritenuto non in un rapporto di causa–effetto con la fine del matrimonio, sicuramente costituiva un elemento di prova valutabile per determinare e accertare la condotta pregressa del coniuge, idoneo a rafforzare le risultanze probatorie riguardo ad atti di violenza compiuti dallo stesso durante il matrimonio e, quindi, prima dell'inizio del giudizio di separazione, dovendo inferirsi, dal suddetto comprovato episodio di violenza, la veridicità della denuncia di precedenti comportamenti analoghi, verificatisi all'interno delle mura domestiche iii con il terzo motivo la “Nullità della sentenza per omessa pronuncia su fatti rilevanti per il giudizio nonché violazione dell' articolo 112 c.p.c. articolo 360 comma 1 numero 4 e numero 5 c.p.c. ”, per avere la Corte ritenuto corretta la valutazione compiuta dal Tribunale, secondo il quale, dalla documentazione sui messaggi scambiati tra la B.S. e il L.P.L.F., fosse evincibile la sussistenza di una situazione critica nel primo periodo del mese di febbraio del 2018, poi superata nei mesi successivi denuncia la violazione dell' articolo 112 cod. proc. civ. , per avere la Corte territoriale esteso il raggio della decisione oltre i limiti del domandato e dell'eccepito, poiché nessuna delle parti, quindi neppure l'ex marito, aveva dedotto che vi fosse stata una riconciliazione dopo la crisi del febbraio 2018, a cui era seguito il tradimento della moglie iv con il quarto motivo la “Nullità della sentenza per violazione dell' articolo 132 c.p.c. , comma 2, numero 4 - violazione dell' articolo 115 e 116 c.p.c. articolo 360 c.p.c. comma 1 numero 3 e numero 5”, per essere la motivazione affetta da irriducibile illogicità nella parte in cui ha disposto l'affidamento dei minori R. e R. ai Servizi Sociali in contrasto con il parere da ultimo espresso dallo stesso Servizio nella relazione di aggiornamento del 12.1.2023, chiesto dalla Corte, e in contrasto con gli accertamenti della C.T.U. sul nucleo familiare a cui la Corte dichiarava di aderire v con il quinto motivo la “Nullità della sentenza per violazione degli articolo 96 c.p.c. , articolo 132 c.p.c. , comma 2, numero 4 cpc e articolo 118 comma 2 e 116 c.p.c. articolo 360 c.p.c. comma 1 numero 3 e numero 4”, per avere, con riferimento al motivo d'appello di omessa condanna di L.P. L.F. ex articolo 96 citato, in relazione alle due ipotesi ivi previste, la Corte di merito ritenuto non sussistenti i presupposti di legge, mentre l'esito della causa, in ordine alla mancata prova delle accuse del padre circa il maltrattamento dei minori da parte della madre, nonché l'esito della C.T.U. contabile, a dire della ricorrente, giustificavano il provvedimento richiesto, che si assume immotivatamente negato dalla Corte, in violazione degli articolo 96 cod. proc. civ. , articolo 132 cod. proc. civ. , comma 2, numero 4 cod. proc. civ. nonché articolo 118 comma 2 e 116 cod. proc. civ. . 2. In via pregiudiziale devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dal controricorrente L.P.L.F L'articolo 360 cod. proc. civ., nel testo modificato dal d.lgs. numero 149/2022 applicabile ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dall'1-1-2023, e quindi applicabile nella specie il ricorso è stato notificato in data 11-5-2023 , è stato implementato dell'attuale quarto comma, così formulato «Quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui al primo comma, numeri 1 , 2 , 3 e 4 . Tale disposizione non si applica relativamente alle cause di cui all'articolo 70, primo comma». Dunque, la preclusione della c.d. “doppia conforme”, già contemplato nell' articolo 348 ter, 4° comma, cod. proc. civ. , non opera nei casi in cui il pubblico ministero è interveniente necessario, come è nel presente procedimento, sicché ben possono essere dedotti in sede di legittimità tutti i vizi, contemplati nell' articolo 360 cod. proc. civ. , ivi compreso quello sub 5 . Inoltre il ricorso in scrutinio presenta sufficienti requisiti di chiarezza e precisa riferibilità alla decisione impugnata, come stabiliti dal novellato articolo 366 cod. proc. civ. , mentre l'ulteriore requisito della sinteticità non ha connotazione di rigida predeterminazione legale, sicché va valutato in relazione alla complessità e delicatezza, particolarmente elevate nel caso di specie, delle vicende e questioni oggetto del contendere. Parimenti infondata è l'eccezione concernente l'omessa produzione in allegato al ricorso del visto di trasmissione alla Cancelleria della Corte di Cassazione a norma dell'ultimo comma dell' articolo 369 cod. proc. civ. , poiché detto comma è stato abrogato dal D.lgs. 10 ottobre 2022, numero 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, numero 197 , e la nuova disposizione si applica ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dall'1-1-2023, e dunque anche al presente giudizio, introdotto, come già si è detto, con ricorso notificato in data 11-5-2023. 3. Passando all'esame dei motivi di ricorso, il primo è infondato. 3.1. Secondo l'orientamento più recente di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità cfr. da ultimo Cass. 32290/2023 l'affidamento ai servizi sociali, oggi specificamente disciplinato dall' articolo 5-bis della legge 4 maggio 1983 numero 184 norma inserita dall'articolo 28, comma 1, lett. d, del d.lgs. 10 ottobre 2022, numero 149, con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 costituisce una species del più ampio genus dell'affidamento a terzi, ma presenta alcune peculiarità, in ragione della natura e delle funzioni dei servizi sociali ed anche delle ragioni che determinano il giudice della famiglia a scegliere un soggetto pubblico, avente compiti istituzionali suoi propri, prefissati per legge, e non una persona fisica individuata in ambito familiare. Qualora sia disposto l'affidamento del minore ai servizi sociali occorre distinguere, anche nel regime previgente all'entrata in vigore dell' articolo 5-bis della legge 184/1983 che trova la sua base normativa negli articolo 25 e 26 r.d.l. 1404/1934, conv. nella l. 835/1935 , e succ. modif. , l'affidamento con compiti di vigilanza, supporto e assistenza, senza limitazione di responsabilità genitoriale c.d. mandato di vigilanza e di supporto , dall'affidamento conseguente a un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale. Nel primo caso, si tratta del conferimento da parte del giudice di un mandato con l'individuazione di compiti specifici per assicurare la funzione di supporto e assistenza ai genitori e ai figli e per vigliare sulla corretta attuazione dell'interesse del minore. Questa tipologia di “affidamento” ai servizi, da definire come mandato di vigilanza e supporto, non incidendo per sottrazione sulla responsabilità genitoriale, non richiede, nella fase processuale che precede la sua adozione, la nomina di un curatore speciale, salvo che il giudice non ravvisi comunque, in concreto, un conflitto di interessi, e non esclude che i servizi possano attuare anche altri interventi di sostegno rientranti nei loro compiti istituzionali richiede, tuttavia, che il provvedimento del giudice sia sufficientemente dettagliato sui compiti demandati - con esclusione di poteri decisori - e che siano definiti i tempi della loro attuazione, che devono essere il più rapidi possibili. Nel secondo caso, il provvedimento di affidamento consegue ad un provvedimento limitativo anche provvisorio della responsabilità genitoriale. Esso costituisce un'ingerenza nella vita privata e familiare similmente all'affidamento familiare, sul punto v. Cass. 16569/2021 e, pertanto, deve essere giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all'attuazione degli interessi morali e materiali del minore, non avendo sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore della genitorialità l'adozione di questo provvedimento presuppone la sua discussione nel contraddittorio, esteso anche al minore, i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale i contenuti del provvedimento devono essere conformati al di proporzionalità tra la misura adottata e l'obiettivo perseguito e il giudice deve esercitare un'adeguata vigilanza sull'operato dei servizi. Pertanto si richiede, anche nel regime previgente alla entrata in vigore dell' articolo 5-bis l. 184/1983 , che i compiti dei servizi siano specificamente descritti nel provvedimento, in relazione a quelli che sono i doveri e i poteri sottratti dall'ambito della responsabilità genitoriale e distinti dai compiti che sono eventualmente demandati al soggetto collocatario se questi è persona diversa da i genitori i servizi non possono svolgere funzioni e compiti propri della responsabilità genitoriale se non specificamente individuati nel provvedimento limitativo e deve essere necessariamente nominato un curatore speciale del minore, i cui compiti vanno pure precisati. E' stato altresì affermato da questa Corte che in tema di procedimenti per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, l'emersione nel giudizio di reclamo di comportamenti dei genitori pregiudizievoli al figlio, rilevanti ex articolo 333 c.c. , pone in capo al giudice il dovere di nominare un curatore speciale al minore, in ragione del sopravvenuto conflitto di interessi con i genitori, la cui inottemperanza determina la nullità del giudizio di impugnazione e, in sede di legittimità, la cassazione con rinvio alla Corte d'appello, dovendo escludersi il rinvio al primo giudice, perché contrario al principio fondamentale della ragionevole durata del processo espresso dall' articolo 111, comma 2, Cost. e dall'articolo 6 CEDU , di particolare rilievo per i procedimenti riguardanti i minori, e comunque precluso dalla natura tassativa delle ipotesi di cui agli articolo 353, 354 e 383, comma 3, cod. proc. civ. Cass. 7734/2022 Cass. 2829/2023 . 3.2. Nel caso di specie risultano osservati i principi richiamati ed esposti e la censura di cui si sta trattando non coglie nel segno. In particolare, la Corte distrettuale ha confermato la statuizione del Tribunale, che aveva stabilito l'affidamento dei minori R. e R., nati rispettivamente il OMISSIS e il OMISSIS , al Comune di residenza, per le determinazioni, in via esclusiva, afferenti le scelte di residenza, istruzione, educazione, cura relative ai minori, disponendo altresì che l'Ente affidatario mantenesse i minori collocati presso il padre e che venisse attuato un percorso di sostegno, anche per i genitori, e di cura, con precisa regolamentazione degli incontri protetti con la madre. La Corte distrettuale, pur dando atto della manifestata nuova disponibilità dei genitori rispetto al percorso psicoterapeutico della figlia e di un miglioramento della situazione ha, infatti, riscontrato in entrambi i genitori il mancato raggiungimento di un atteggiamento consapevole volto al perseguimento del superiore interesse dei figli, stante il permanere di un'alta conflittualità tra essi. L'emersione nel corso del giudizio di comportamenti dei genitori pregiudizievoli degli interessi dei figli, costituiti dall'elevato livello di conflittualità tra loro esistente e dal conseguente profondo coinvolgimento dei bambini nel dissidio, ha determinato l'adozione del provvedimento di affidamento etero-familiare dei minori, con connotazioni certamente limitative della responsabilità genitoriale, e, nel contempo e di conseguenza, ha posto in capo ai giudici distrettuali il dovere di provvedere alla nomina del curatore speciale dei minori stessi, in ragione del sopravvenuto conflitto di interessi con i genitori, non più idonei a rappresentare i figli. La Corte d'appello, benché invero non si sia pronunciata espressamente sulla doglianza espressa al riguardo dall'odierna ricorrente, ha ottemperato a tale dovere, con implicito accoglimento del gravame sul punto, nominando, per l'appunto, il curatore speciale dei minori, ai quali è stata, perciò, assicurata la rappresentanza sostanziale e processuale in giudizio, venendo così meno il denunciato difetto di rappresentanza in relazione alle statuizioni che riguardavano la regolamentazione dei rapporti genitoriali e di ogni aspetto agli stessi connesso. In altre parole, l'affidamento etero-familiare, giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all'attuazione degli interessi morali e materiali dei minori, ha determinato anche la necessità della nomina di un curatore speciale, stante il sopravvenuto difetto di rappresentanza di essi da parte dei genitori, e a tanto ha provveduto la Corte di merito, risultando altresì pure sufficientemente individuati i compiti specifici attribuiti sia al predetto curatore, sia all'Ente affidatario. Alla regressione del giudizio in primo grado osta il principio fondamentale della ragionevole durata del processo espresso dall' articolo 111, comma 2, Cost. e dall'articolo 6 CEDU , di particolare rilievo per i procedimenti riguardanti i minori, in ogni caso precluso dalla natura tassativa delle ipotesi di cui agli articolo 353, 354 e 383, comma 3, cod. proc. civ. , secondo i già richiamati ed esposti principi. Può aggiungersi, sotto ulteriore profilo processuale, che il curatore speciale ha affermato di avere accettato il contraddittorio ed ha concluso in appello chiedendo la conferma della sentenza del Tribunale, sicché il giudice del gravame non era affatto tenuto a rimettere la causa a quello di primo grado, ai sensi dell' articolo 354 cod. proc. civ. , ma correttamente l'ha trattenuta e ha deciso sul mezzo d'impugnazione, risultando altrimenti violato, anche con riguardo a tale aspetto, il principio fondamentale della ragionevole durata del processo, il quale impone al giudice di impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione della controversia cfr. Cass. 10660/2020 Cass. S.U. 9006/2021 e 28565/2021, in ipotesi di litisconsorte necessario pretermesso in primo grado . Pertanto, anche alla luce della condotta processuale tenuta dal curatore, che non ha lamentato alcun pregiudizio per effetto della sua pretermissione nel giudizio di primo grado, né ha introdotto elementi di novità tali da privare le altre parti di facoltà non altrimenti già pregiudicate, la Corte distrettuale, anche con riguardo a tale profilo processuale, non poteva quindi addivenire alla declaratoria di nullità del giudizio di primo grado e della relativa sentenza, avendo preso correttamente atto del fatto che alla denuncia del vizio de quo non si accompagnavano censure di merito, il che imponeva di dover confermare le statuizioni del giudice di prime cure. Infine, e per quanto occorra, la Corte di merito ha ritenuto pregiudizievole per i minori il loro ascolto, evidenziando che essi erano già “oberati dal carico emotivo derivante dal coinvolgimento nell'evento separazione altamente conflittuale tra i genitori” pag.13 della sentenza impugnata . 4. I motivi secondo, terzo e quarto, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili. La ricorrente, tramite l'apparente denuncia di vizi di violazione di legge, motivazionali e di omesso esame di fatti decisivi, sollecita, in realtà, impropriamente il riesame dei fatti e delle risultanze probatorie, in ordine sia all'addebito della separazione, sia all'affidamento etero-familiare, limitandosi a prospettare una ricostruzione delle varie vicende diversa da quella che hanno effettuato i giudici di merito con motivazione non incongrua e mediante richiamo degli elementi probatori a supporto del convincimento espresso cfr. pag. 13 e 14 della sentenza impugnata . 5. Il quinto motivo è infondato, posto che la condanna ai sensi dell' articolo 96 cod. proc. civ. presuppone, in primis, la soccombenza della parte, mentre il controricorrente L.P.L.F. non lo è stato affatto nel giudizio d'appello, in cui è risultata integralmente soccombente l'odierna ricorrente. 6. In conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato e le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, seguono la soccombenza. Poiché il curatore speciale dei minori risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato, va disposto il pagamento a favore dell'Erario delle spese di lite liquidate a detta parte. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, ove dovuto Cass. S.U. numero 5314/2020 . Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 numero 196, articolo 52 . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna la ricorrente alla rifusione in favore del controricorrente L.P.L.F. delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali 15% e accessori, come per legge condanna la ricorrente alla rifusione in favore del controricorrente, curatore speciale dei minori, C.C., delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 3.000,00, oltre spese prenotate a debito, disponendo il pagamento in favore dell'Erario. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, ove dovuto. Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 numero 196, articolo 5 2.