Niente lavoro notturno per l’assistente di volo neomamma

Per le hostess neomamme sussiste il diritto all'astensione dal lavoro notturno per motivi di genitorialità fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in oggetto. Nello specifico, nel caso in esame una hostess si era rivolta al Tribunale del lavoro prima, ed alla Corte di appello poi, affinché le venisse riconosciuto il diritto di esonero dal lavoro notturno fino al compimento del terzo anno di età della figlia. I giudici di merito accoglievano le richieste della lavoratrice, rilevando che il d.lgs. numero 151/2001 ed il d.lgs. numero 185/2005 trovano applicazione anche nei confronti del personale di volo. La compagnia aerea datrice di lavoro impugnava la sentenza della Corte d'appello, eccependo, in particolare, che agli assistenti di volo non troverebbe applicazione la disciplina di cui all'articolo 53, comma 2, d.lgs. numero 151/2001, in quanto per il personale dell'aviazione civile verrebbe in rilievo l'articolo 7, comma 2, d.lgs. numero 185/2005, che non contempla l'astensione del lavoro notturno per genitorialità. Il ricorso, tuttavia, è infondato. La Suprema Corte, infatti, ricorda che l'esonero   dall'obbligo di lavoro notturno per ragioni di genitorialità di cui all'articolo 53, comma 2, d.lgs. numero 151/2001, si applica anche al personale di volo dell'aviazione civile, nonostante l'inapplicabilità delle disposizioni sull'orario di lavoro che disciplinano il lavoro notturno, atteso che con tale disposizione si è predisposto un nucleo minimo di tutela, assicurando indistintamente alla lavoratrice madre/lavoratore padre la facoltà di sottrarsi al lavoro notturno in ragione dell'intenso rapporto che lega il genitore al minore in tenera età ex multis, Cass. numero 27073/2023 Cass. numero 27072/2023 . Infatti, la disciplina speciale dettata per il personale di volo con riguardo al lavoro notturno mira a proteggere un bene diverso da quello oggetto delle norme poste a tutela delle lavoratrici madri, e non integra una deroga alla disciplina dettata dall'articolo 53 d.lgs. numero 151/2001. Inoltre, l'inapplicabilità al personale di volo dell'aviazione civile delle disposizioni sull'orario di lavoro che disciplinano il lavoro notturno articolo 11–15 d.lgs. numero 66/2003 non esclude che a tale personale debba applicarsi la speciale disciplina dettata dall'articolo 53 d.lgs. numero 151/2001 a tutela e sostegno della maternità e paternità, «disposizione che reca, altresì, la definizione di lavoro notturno per le varie fattispecie ivi contemplate». Vittoria, dunque, per l'assistente di volo, che potrà astenersi dai turni notturni fino al compimento del terzo anno di età della bambina.

Presidente Doronzo – Relatore Bogetich Rilevato che 1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva dichiarato il diritto di C.K., assistente di volo, all'esonero dal lavoro notturno fino al compimento del terzo anno di età della figlia ai sensi dell'articolo 53 comma 2 del d.lgs. numero 151 del 2002, non essendo stata allegata l'astensione per la medesima causa del padre della minore, ed aveva condannato la società omissis s.p.a. ad astenersi dall'adibire la lavoratrice ai detti turni. 2. La Corte territoriale, nel riportarsi ad una sua decisione resa su analoga controversia, discostandosi consapevolmente dalla sentenza della Cassazione numero 18285 del 2017, ha ritenuto che il diritto reclamato trovasse fondamento nell'articolo 53 del d.lgs. numero 151 del 2001 ha evidenziato che il d.lgs. numero 185 del 2005, attuativo della direttiva 2000/79/CE, non aveva disciplinato ogni profilo del rapporto di lavoro connesso all'organizzazione dell'orario di lavoro dei dipendenti dell'aviazione civile ed aveva regolato solo quelli connessi alla sicurezza ed alla salute del personale di volo, indipendentemente dalla presenza di prole in tenera età, con conseguente applicazione del d.lgs. numero 151 del 2001 di attuazione della direttiva numero 92/85/CE , in quanto disciplina da applicare alla generalità delle lavoratrici madri indipendentemente dal settore di operatività ha osservato che le due discipline - quella dell'orario di lavoro e quella a tutela della maternità e paternità - poggiano su ratio e finalità diverse e sono volte a tutelare beni diversi ed ha escluso l'implicita abrogazione dell'articolo 53 cit. da parte degli articolo 11 e 19 del d.lgs. numero 66 del 2003, di attuazione della direttiva numero 93/104/CE e della direttiva 200/34/CE il giudice di appello ha poi escluso che il Tribunale fosse incorso nella violazione dell'articolo 112 c.p.c. accordando l'esonero per la fascia oraria non richiesta, sottolineando che si era tenuto conto della domanda principale della lavoratrice e di quella riconvenzionale della società e si era conseguentemente individuata la fascia oraria di esclusione del lavoro come precisata dall'articolo 53  comma 1 citato anche per non vanificare la corretta applicazione della norma. La Corte territoriale ha, poi, escluso che ai fini dell'applicazione del ricordato articolo 53 del d.lgs. numero 151 del 2001 fosse necessario che entrambi i genitori fossero addetti al servizio notturno ed ha ritenuto che la fruizione fuori sede del periodo di riposo notturno sarebbe incompatibile con la corretta applicazione delle norme a tutela della maternità, sicché fino al compimento del terzo anno di età del bambino, sarebbero precluse anche le trasferte con pernottamento fuori casa. Infine, quanto alle spese, oggetto dell'ultimo motivo di appello, la Corte di merito ha parzialmente accolto la censura mossa alla sentenza di primo grado che aveva posto le spese interamente a carico della società e le ha invece compensate nella misura del 50% sia per il primo grado che per l'appello, ferma per il resto la condanna della società soccombente per entrambi i gradi. 3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso omissis s.p.a. affidato a cinque motivi. La lavoratrice ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memoria sia con riguardo all'udienza dell'8.11.2023 rinviata a nuovo ruolo sia con riguardo all'udienza del 20.3.2024 la società ha presentato istanza di assegnazione alle Sezioni Unite in data 15.2.2024, istanza respinta con provvedimento del Presidente aggiunto del 5.3.2024 4. Fissata la causa per la decisione in adunanza camerale 8.11.2023 , il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso 5. all'esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni. Considerato che 1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata, in relazione all'articolo 360 primo comma numero 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'articolo 53 comma 2 del d.lgs. numero 151 del 2001, dell'articolo 7 comma 2 del d.lgs. numero 185 del 2005, degli articolo 2,11 e 19 del d.lgs. numero 66 del 2003 e dell'articolo 15 delle preleggi. 1.1. Ad avviso della ricorrente la Corte di Appello avrebbe errato nel ritenere che il diritto delle lavoratrici all'esonero dal lavoro notturno trovasse fondamento nella disciplina dettata dall'articolo 53 comma 2 del d.lgs. numero 151 del 2001. 1.2. Osserva che agli assistenti di volo non troverebbe applicazione la citata disposizione poiché per il personale dell'aviazione civile verrebbe in rilievo l'articolo 7 comma 2 del d.lgs. numero 185 del 2005 che non contempla l'astensione del lavoro notturno per genitorialità. 1.3. Sostiene che con il d.lgs. numero 185 del 2005 è disciplinato l'orario del personale del settore aereo. Rammenta che si tratta di disposizioni speciali che non tollerano integrazioni da altre norme e che il suo articolo 7 non richiama né l'articolo 53 del d.lgs. numero 151 del 2001 né l'articolo 11 del d.lgs. numero 66 del 2003. 1.4. Sostiene che la direttiva 92/85/CE, recepita con il d.lgs. 25 novembre 1996, numero 645 oggi abrogato dal D.lgs numero 151/2001 ha imposto agli Stati membri di vietare il lavoro notturno nel periodo successivo alla gravidanza per i sette mesi dopo il parto dietro presentazione di un certificato medico che ne attesti la necessità per la sicurezza e la salute della lavoratrice interessata e dunque non per il solo fatto di essere genitore. Conseguentemente ritiene che l'arco temporale che va dal compimento dell'anno a quello dei tre anni del bambino non è soggetto ad alcuna limitazione nell'adibizione al lavoro notturno. 1.5. Rammenta inoltre che a norma dell'articolo 11 del d.lgs. numero 66 del 2003, che riproduce l'articolo 53 del d.lgs. numero 151 del 2001 seppur con una diversa partizione dei commi, sono esentati dal lavoro notturno le madri di figli minori di tre anni o, in alternativa, i padri conviventi il lavoratore o la lavoratrice unico/a affidatario/a del minore di dodici anni la madre adottiva o affidataria nei primi tre anni e comunque non oltre i dodici anni o in alternativa il padre convivente la lavoratrice o il lavoratore che abbia a carico un disabile ai sensi della legge numero 104 del 1992. 1.6. Ritiene che pertanto sarebbe stata erroneamente applicata la norma abrogata il ricordato articolo 53 comma 2 e sostiene che, d'altra parte, al personale di volo non si poteva neppure applicare l'articolo 11 del d.lgs. numero 66 del 2003. 1.7. Osserva che quale conseguenza della inapplicabilità della disposizione al personale di volo, che beneficia di una specifica normativa sull'orario di lavoro, l'articolo 11 non potrebbe dispiegare la sua efficacia abrogatrice sulle norme pregresse e che non troverebbe applicazione la clausola di non regresso atteso che l'esonero dal lavoro notturno per genitorialità non era tra i beni protetti dalla direttiva. 2. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata, in relazione all'articolo 360 primo comma numero 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'articolo 53 comma 2 del d.lgs. numero 151 del 2001, dell'articolo 11 del d.lgs. numero 66/2003 e dell'articolo 2697 c.c. e si sostiene che il diritto all'esonero sussisterebbe solo nell'ipotesi in cui entrambi i genitori siano impiegati in lavoro notturno e che incombe sulla lavoratrice l'onere di allegare e dimostrare l'esistenza delle condizioni per beneficiare dell'esonero. 3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione dell'articolo 112 cod. proc. civ. nonché degli articolo 11 e 2 D.lgs. 66/2003 e 53 D.Lgs. numero 151 del 2021 assumendosi che, in violazione e falsa applicazione dell'articolo 2 del d.lgs. numero 185 del 2005, norma ORO FTL. 235 lett. b del Regolamento UE numero 83 del 2014, la Corte di Appello avrebbe affermato che anche le trasferte che prevedono il pernottamento fuori sede sono precluse e sarebbe così incorsa in un vizio di ultrapetizione. Inoltre, avrebbe errato nell'individuare la fascia oraria di esclusione dal lavoro notturno dalle ore 24 00 alle ore 6 00 e nell'aver ricompreso nell'esclusione anche i pernottamenti fuori sede. 4. Con il quarto motivo di ricorso la società si duole della violazione dell'articolo 92 comma 2 c.p.c. e deduce che la Corte di Appello avrebbe dovuto compensare per intero le spese dei due gradi di giudizio. 5. L'ultimo motivo denuncia la violazione dell'articolo 112 c.p.c. per avere la Corte omesso di pronunciare sulla domanda di restituzione delle spese di lite di primo grado. 6. I primi tre motivi di ricorso non sono fondati alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha affrontato le medesime questioni in diritto poste con il presente ricorso e, rimeditato il precedente rappresentato da Cass. 18258/2017, si è ormai consolidata    nell'affermare    che     l'esonero     dall'obbligo di lavoro notturno per ragioni di genitorialità di cui all'articolo 53, comma 2, del d.lgs. numero 151 del 2001, si applica anche al personale di volo dell'aviazione civile, nonostante l'inapplicabilità delle disposizioni sull'orario di lavoro che disciplinano il lavoro notturno articolo 11 - 15 del d.lgs. numero 66 del 2003 , atteso che con tale disposizione si è predisposto un nucleo minimo di tutela, assicurando indistintamente alla lavoratrice madre/lavoratore padre la facoltà di sottrarsi al lavoro notturno in ragione dell'intenso rapporto che lega il genitore al minore in tenera età Cass. numero 27073/2023, Cass. numero 27072/2023, Cass. numero 22384/2023, Cass. numero 22389/2023, Cass. numero 22386/2023, Cass. numero 22564/2023 . 7. La disciplina speciale dettata per il personale di volo con riguardo al lavoro notturno mira a proteggere un bene diverso da quello oggetto delle norme poste a tutela delle lavoratrici madri e non integra una deroga a quella disciplina dettata dall'articolo 53 del d.lgs. numero 151 del 2001. Il d.lgs. 19 agosto 2005 numero 185 non esaurisce le fattispecie che il legislatore ha inteso proteggere e che possono presentare profili di incompatibilità con lo svolgimento del lavoro in orario notturno. 8. Inoltre, l'inapplicabilità al personale di volo dell'aviazione civile delle disposizioni sull'orario di lavoro che disciplinano il lavoro notturno articolo 11 - 15 del d.lgs. numero 66 del 2003 non esclude che a tale personale debba applicarsi la speciale disciplina dettata dall'articolo 53 del decreto legislativo numero 151 del 2001 a tutela e sostegno della maternità e paternità, disposizione che reca, altresì, la definizione di lavoro notturno per le varie fattispecie ivi contemplate. 9. E', inoltre, da rilevare con riferimento alla denunzia di violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 cod. proc. civ., articolata nell'ambito del terzo motivo del ricorso per cassazione, che la stessa risulta inammissibile invero, il giudice di appello ha escluso il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado nell'estendere il divieto di adibizione al lavoro notturno anche ai pernottamenti fuori sede, osservando che tale estensione scaturiva dalla complessiva valutazione della originaria domanda e della domanda riconvenzionale della società e dalla necessità di non vanificare la ratio di tutela dei figli di età inferiore a tre anni tale valutazione, che riconduce, in sintesi, la denunziata estensione all'attività di interpretazione della domanda, propria del giudice di merito, non risulta validamente censurata dalla odierna ricorrente . 10. Vanno, inoltre, richiamate e ribadite le argomentazioni sviluppate nel provvedimento del Presidente aggiunto di diniego di trattazione del ricorso alle Sezioni Unite, sia con riguardo all'assenza dell'attualità di un contrasto giurisprudenziale a fronte dell'evoluzione dell'orientamento assunto da questa Corte, in esito ad una udienza tematica, in materia di fruizione dell'esonero dal lavoro notturno delle lavoratrici madri sia con riguardo alla nozione di lavoro notturno concernente le lavoratrici madri e non la diversa categoria, oggetto di disamina della sentenza numero 10203 del 2020, di coloro che, pur non essendo genitori, prestano assistenza a soggetti portatori di handicap . 11. Il quarto motivo di ricorso, che investe la scelta del giudice di appello di compensare parzialmente le spese per entrambi i gradi di merito, non può essere accolto essendo state esplicitate le gravi ed eccezionali ragioni che hanno indotto il giudice a procedere a tale seppur parziale compensazione cfr. Cass. 24/01/2022 numero 1950 ed appartenendo tale decisione alla scelta discrezionale del giudice di merito, incensurabile se sorretta da motivazione coerente. 12. Deve invece essere accolto l'ultimo motivo di ricorso con il quale è denunciata la violazione dell'articolo 112 c.p.c. per avere la Corte di merito trascurato di rispondere alla richiesta di restituzione delle spese di lite di primo grado che risulta essere stata formulata in appello e il cui importo risulta essere stato erogato alle due lavoratrici doc. numero 9 fascicolo ricorrente in cassazione . Ne consegue che, incontestato e documentato il pagamento, non essendo necessario alcun accertamento di fatto, la lavoratrice oggi controricorrente deve essere condannata a restituire la metà delle spese di primo grado che, come detto, risultano essere state pagate. 13. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto limitatamente alla richiesta di restituzione di metà dell'importo già versato per le spese di primo grado, ferme tutte le altre statuizioni. 14. L'esito complessivo della lite in uno con la novità e l'oggettiva controvertibilità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di cassazione nella misura della metà e la restante metà, liquidata nell'intero in dispositivo, deve essere posta a carico della società ricorrente. P.Q.M. La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, rigettati gli altri. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito condanna la controricorrente alla restituzione di metà delle spese di primo grado. Conferma la regolamentazione delle spese di lite come liquidate in sede di appello compensa tra le parti metà delle spese del presente giudizio che, per la restante metà pone a carico della ricorrente liquidandole per l'intero in euro 6.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.