Equo compenso: con la pubblicazione in G.U. la nuova norma deontologica diventa realtà

2 luglio 2024. È la data di entrata in vigore della modifica al codice deontologico in materia di equo compenso deliberata dal CNF a febbraio e pubblicata in G.U. il 3 maggio scorso.

Il CNF lo scorso 23 febbraio aveva dato il via libera alla nuova norma deontologica in materia di equo compenso con il nuovo articolo 25- bis del codice deontologico forense v. la news Il sì del CNF alla nuova norma deontologica in materia di equo compenso . L'iter si è perfezionato con la pubblicazione della delibera in G.U. numero 102 del 3 maggio 2024. In base all' articolo 3, comma 4, l. numero 247/2012 , la nuova norma deontologica entrerà in vigore decorsi 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, quindi il prossimo 2 luglio 2024 . Ai sensi dell'articolo 2, DM cit., «entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il codice deontologico e i suoi aggiornamenti sono pubblicati sui siti internet del Consiglio nazionale forense, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e dei consigli degli ordini forensi circondariali». «articolo 25- bis Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso . - 1. L'avvocato non può concordare o preventivare un compenso che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di equo compenso, non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti. 2. Nei casi in cui la convenzione, il contratto, o qualsiasi diversa forma di accordo con il cliente cui si applica la normativa in materia di equo compenso siano predisposti esclusivamente dall'avvocato, questi ha l'obbligo di avvertire, per iscritto, il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia. 3. La violazione del divieto di cui al primo comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dell'obbligo di cui al secondo comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.».