Titolo esecutivo giudiziale e saggio degli interessi

Le Sezioni Unite Civili, con sentenza numero 12449, depositata il 7 maggio 2024, si sono pronunciate su una questione oggetto di rinvio pregiudiziale ex articolo 363- bis c.p.c. se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di “interessi legali”.

Questo il principio di diritto enunciato se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di “interessi legali”, senza alcuna specificazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ex articolo 1284, comma 4, c.c. , la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall’ articolo 1284, comma 1, c.c. , stante il divieto per il giudice dell’esecuzione di integrare il titolo. Nel corso di un giudizio di opposizione a precetto, il Tribunale rinvio pregiudiziale degli atti ai sensi dell' articolo 363-bis c.p.c. per la risoluzione della seguente questione di diritto se in tema di esecuzione forzata - anche solo minacciata - fondata su titolo esecutivo giudiziale , ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi al cui pagamento ha condannato il debitore, limitandosi alla loro generica qualificazione in termini di interessi legali o di legge ed eventualmente indicandone la decorrenza da data anteriore alla proposizione della domanda, si debbano ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all' articolo 1284 primo comma c.c. o - a partire dalla data di proposizione della domanda - possano ritenersi liquidati quelli di cui al quarto comma del predetto articolo . Il giudice della nomofilachia è stato chiamato a decidere se la mera previsione degli “interessi legali” nella pronuncia di condanna da parte del giudice della cognizione, possa essere interpretata , per la parte di interessi decorrenti dopo il momento della proposizione della domanda giudiziale, nei termini del saggio di interessi previsto dal comma quarto dell' articolo 1284 c.c. , oppure se , per l'assenza di specificazioni nella decisione, il saggio degli interessi debba restare limitato a quello previsto dal primo comma della medesima disposizione . La Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che il giudice del merito deve indicare che specie di interessi legali sta comminando, non potendosi limitare alla generica qualificazione in termini di interesse legale o di legge , con la conseguenza che qualora non vi abbia provveduto, si devono intendere dovuti solamente gli intessi di cui all' articolo 1284 c.c. , essendo quest'ultima norma di portata generale rispetto alla quale le altre varie ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale v. in tal senso, sia pure sotto la diversa angolazione della non eseguibilità nel territorio della Comunità Europea della sentenza che non contenga la superiore specificazione Cass. numero 9862/2014 . Difatti, l'applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali diversa da quelli di cui all' articolo 1284 c.c. presuppone l'accertamento nel merito degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale un simile accertamento attiene al merito della decisione e non può essere risolto in sede esecutiva Cass. numero 22457/2017 . Le Sezioni Unite nella pronuncia in commento traggono la conclusione che il giudice dell'esecuzione , al cospetto del titolo esecutivo giudiziale, non ha poteri di cognizione , ma deve limitarsi a dare attuazione al comando contenuto nel titolo esecutivo medesimo , mediante un'attività che ha, sul punto, natura rigorosamente esecutiva. Si tratta pertanto di attività di interpretazione latu sensu , perché svolta in sede esecutiva , e non di integrazione, in quanto volta ad estrarre il contenuto precettivo già incluso nel titolo esecutivo ed in funzione non di risoluzione di controversia, e cioè cognitiva in senso stretto, ma di esecuzione del comando disposto dal titolo. Se dunque il richiamo agli “interessi legali” nel titolo esecutivo giudiziale possa avere – dopo la proposizione della domanda - la valenza del saggio previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, è questione che attiene a ciò che deve intendersi già incluso nel titolo esecutivo, senza che il suo riconoscimento da parte del giudice dell'esecuzione possa avere una valenza integrativa derivante da cognizione. Si tratta di un potere in definitiva, che non è di accertamento cognizione in senso proprio, ma di precisazione dell'oggetto del titolo esecutivo , allo scopo di dare attuazione al relativo comando. Le Sezioni Unite, nel proprio percorso argomentativo, partono infatti dalla premessa che il quarto comma dell' articolo 1284 c.c. , relativo ai c.d. “super interessi”, non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi, ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono in parte integrati da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione giudiziale rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale. In sostanza, oggetto di accertamento , a seguito della introduzione della controversia con la deduzione in giudizio di un determinato rapporto giuridico, sarà anche la ricorrenza dei presupposti applicativi dell'articolo 1284, comma 4, che consente l' applicazione del saggio degli interessi legali previsto dalla legislazione speciale per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Le Sezioni Unite analizzano dunque la varietà dei presupposti applicativi , previsti dal citato articolo, degli interessi maggiorati oggetto dell'attività di accertamento del giudice della cognizione, fra cui a la natura della fonte dell'obbligazione, che, in base all' articolo 1173 cod. civ. , può essere la più varia obbligazioni contrattuali o derivanti da responsabilità extracontrattuale crediti di lavoro, con la specifica disciplina di cui all' articolo 429, comma 3, c.c. crediti in materia di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo di cui alla l. numero 89/2001 crediti per gli alimenti e derivanti da obblighi familiari b se vi sia una valida ed efficace determinazione contrattuale della misura degli interessi, prevista dall'articolo 1284, comma 4, quale circostanza la cui esistenza impedisce la produzione degli interessi nella misura prevista dalla legge speciale c l'identificazione della domanda giudiziale, quale momento rilevante per la decorrenza degli interessi legali in questione può infatti essere controverso se l'epoca della domanda giudiziale debba risalire ad una domanda cautelare, come, ad esempio, l'istanza di sequestro conservativo di cui all' articolo 671 c.p.c. o se la decorrenza vada applicata sin dal momento della domanda di mediazione ante processo. Per la Corte di Cassazione, quindi, è necessario svolgere l'accertamento , propriamente giurisdizionale, di corrispondenza della fattispecie concreta a quella astratta di spettanza degli interessi maggiorati tale giudizio sussuntivo, risolutivo sul punto della controversia, e che è suscettibile di diventare cosa giudicata, ricade nell'attività di cognizione, che fonda il titolo esecutivo giudiziale e che deve essere necessariamente svolta ai fini del provvedimento da emettere sulla domanda. In conclusione, il titolo esecutivo giudiziale , nel dispositivo e/o nella motivazione, deve contenere l'accertamento di spettanza degli interessi legali maggiorati nella misura indicata dal punto di vista del giudice dell'esecuzione, la mera previsione, nel dispositivo e/o nella motivazione del titolo esecutivo, di condanna al pagamento degli “interessi legali”, è inidonea ad integrare tale accertamento, in ragione dell'autonomia relativa della fattispecie produttiva degli interessi maggiorati, rispetto alla ordinaria produzione degli interessi legali. Se il titolo esecutivo nulla dice al riguardo, quindi, il creditore non potrà pertanto conseguire in sede di esecuzione forzata il pagamento degli interessi maggiorati, stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo, ma potrà affidarsi al solo rimedio impugnatorio.

Presidente D'Ascola – Relatore Scoditti Fatti di causa 1. Cordusio Società Fiduciaria per Azioni propose innanzi al Tribunale di Milano opposizione al precetto, notificato sulla base di sentenza emessa dal medesimo Tribunale, per il pagamento della somma di 116.819,15, oltre agli interessi maturandi sulla sorte capitale, denunciando l'erroneo calcolo degli interessi di mora dal momento in cui era stata proposta la domanda giudiziale, nonostante il titolo esecutivo giudiziale non recasse la condanna al pagamento degli stessi con la decorrenza indicata né vi era stata domanda in tal senso ed il credito riconosciuto dal titolo giudiziale escludesse l'applicazione dell' articolo 1284, comma 4, cod. civ. , trattandosi di credito risarcitorio ai sensi dell' articolo 2049 cod. civ. Aggiunse che il giudice dell'esecuzione non poteva integrare il titolo esecutivo giudiziale della previsione mancante circa gli interessi. 2. Con ordinanza di data 25 luglio 2023, il Tribunale adito ha disposto rinvio pregiudiziale degli atti ai sensi dell' articolo 363 bis cod. proc. civ. per la risoluzione della seguente questione di diritto se in tema di esecuzione forzata - anche solo minacciata - fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi al cui pagamento ha condannato il debitore, limitandosi alla loro generica qualificazione in termini di interessi legali o di legge ed eventualmente indicandone la decorrenza da data anteriore alla proposizione della domanda, si debbano ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all' articolo 1284 primo comma c.c. o - a partire dalla data di proposizione della domanda - possano ritenersi liquidati quelli di cui al quarto comma del predetto articolo . 3. Con decreto di data 18 settembre 2023, la Prima Presidente ha assegnato la questione alle Sezioni Unite per l'enunciazione del principio di diritto. Il Pubblico Ministero ha depositato la requisitoria scritta, concludendo nei termini che gli interessi di cui all' articolo 1284, comma 4, cod. civ. devono ritenersi computati dalla data di proposizione della domanda giudiziale fino al soddisfo. E' stata depositata memoria ai sensi dell' articolo 378 cod. proc. civ. Ragioni della decisione 1. La questione di diritto, assegnata a queste Sezioni unite a seguito di rinvio pregiudiziale disposto dal giudice del merito ai sensi dell' articolo 363 bis cod. proc. civ. , è se la mera previsione degli interessi legali nella pronuncia di condanna da parte del giudice della cognizione, possa essere interpretata, per la parte di interessi decorrenti dopo il momento della proposizione della domanda giudiziale, nei termini del saggio di interessi previsto dal comma quarto dell' articolo 1284 cod. civ. , oppure se, per l'assenza di specificazioni nella decisione, il saggio degli interessi debba restare limitato a quello previsto dal primo comma della medesima disposizione. Preliminare è il tema dell'ammissibilità del rinvio pregiudiziale, tema trattato anche dal Pubblico Ministero, alla luce del fatto che trattasi di questione già affrontata dalla giurisprudenza di questa Corte. L'assegnazione della questione da parte della Prima Presidente per l'enunciazione del principio di diritto non preclude la valutazione di ammissibilità del rinvio pregiudiziale da parte del Collegio investito della decisione, secondo quanto emerge dalla giurisprudenza di queste Sezioni Unite cfr. Cass. Sez. U. 13 dicembre 2023, numero 34851 . Secondo un indirizzo emerso in questa Corte, in presenza di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi che ha comminato, limitandosi alla generica qualificazione degli stessi in termini di interessi legali o di legge , si devono ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all'articolo 1284, comma 1, in ragione della portata generale di questa disposizione, rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale, atteso che l'applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali, diversi da quelli previsti dalla disposizione citata, presuppone l'avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale, ed ove dal titolo non emerga un siffatto accertamento non è consentita l'integrazione in sede esecutiva, ma è esperibile soltanto il rimedio dell'impugnazione Cass. 27 settembre 2017, numero 22457 . Trattasi di opzione ermeneutica che risulta condivisa da una serie di pronunce delle sezioni semplici di questa Corte Cass. 23 aprile 2020, numero 8128 25 luglio 2022, numero 23125 14 luglio 2023, numero 20273 4 agosto 2023, numero 23846 . La particolarità dell'indirizzo in esame è che esso è sorto in relazione al rapporto fra il primo comma dell'articolo 1284 e la legge speciale D.Lgs. numero 231 del 2002 , ma non con riferimento alla relazione fra il primo ed il quarto comma dell'articolo 1284, salvo la pronuncia più recente Cass. numero 23846 del 2023 , la quale si è limitata puramente e semplicemente ad affermare che il tasso che trova applicazione è quello del primo comma. Vi è tuttavia un altro indirizzo, soggiacente una serie di pronunce della Corte essenzialmente della Sezione lavoro , non emerso al livello di principio di diritto, secondo cui la formula dei commi 4 e 5 dell'articolo 1284 è chiara nel predeterminare la misura degli interessi legali, nel caso in cui il credito venga riconosciuto da una sentenza a seguito di un giudizio anche arbitrale, senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza Cass. 20 gennaio 2021, numero 943 23 settembre 2020, numero 19906 12 novembre 2019, numero 9212 25 marzo 2019, numero 8289 7 novembre 2018, numero 28409 . In relazione ad impugnazioni che denunciavano l'omesso riconoscimento, da parte del giudice del merito, degli interessi legali di cui al quarto comma, si è risposto che il provvedimento doveva ritenersi integrato da quest'ultima previsione. La formazione del primo indirizzo in un contesto normativo nel quale non veniva in rilievo il comma quarto dell'articolo 1284, ma soltanto la legge speciale, da una parte, ed il contrasto latente fra i due orientamenti, dall'altra, inducono a far concludere nel senso dell'ammissibilità del rinvio pregiudiziale. L'articolo 363 bis, comma 1, prevede quale condizione di ammissibilità del rinvio, fra l'altro, che la questione non sia stata ancora risolta dalla Corte di Cassazione. E' significativa la differenza di formulazione fra la disposizione del codice processuale e la previsione della legge delega, che parlava di questione di diritto non ancora affrontata dalla Corte di Cassazione . Ai fini dell'ammissibilità del rinvio è perciò ora necessario che la questione, pur affrontata dalla Corte, non sia stata dalla stessa ancora risolta. La mancata risoluzione emerge, nel presente caso, sulla base del concorso dei due profili sopra evidenziati la formazione di un indirizzo di legittimità sulla base di un contesto normativo non direttamente ed immediatamente riconducibile alla norma oggetto di interpretazione in sede di rinvio pregiudiziale - ossia la legge speciale, la cui applicabilità, si noti, non è condizionata dalla domanda giudiziale, come per il quarto comma dell'articolo 1284, ma da un presupposto sostanziale - e la presenza di una latente divergenza di valutazioni fra sezioni della Corte. Dal punto di vista della funzione dell'istituto del rinvio pregiudiziale, che deve consentire al giudice di merito di concludere nel senso di una questione già risolta dalla Corte di Cassazione, il concorso dei due profili evidenziati esclude che ad una tale conclusione possa pervenirsi. Ricorre pertanto la condizione di ammissibilità di cui al numero 1 dell'articolo 363 bis, unitamente alle ulteriori condizioni già valutate dal provvedimento presidenziale. 2. Alla trattazione della questione di diritto deve essere premesso il richiamo dell'intera disposizione di cui all'articolo 1284 Saggio degli interessi 1. Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo. 2. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. 3. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto altrimenti sono dovuti nella misura legale. 4. Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. 5. La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale . L'evidenza della questione di diritto risiede nel fatto che il giudice dell'esecuzione, al cospetto del titolo esecutivo giudiziale, non ha poteri di cognizione, ma deve limitarsi a dare attuazione al comando contenuto nel titolo esecutivo medesimo, mediante un'attività che ha, sul punto, natura rigorosamente esecutiva. Si tratta pertanto di attività di interpretazione latu sensu, perché svolta in sede esecutiva , e non di integrazione, in quanto volta ad estrarre il contenuto precettivo già incluso nel titolo esecutivo ed in funzione non di risoluzione di controversia, e cioè cognitiva in senso stretto, ma di esecuzione del comando disposto dal titolo. Se dunque il richiamo agli interessi legali nel titolo esecutivo giudiziale possa avere - dopo la proposizione della domanda - la valenza del saggio previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, è questione che attiene a ciò che deve intendersi già incluso nel titolo esecutivo, senza che il suo riconoscimento da parte del giudice dell'esecuzione possa avere una valenza integrativa derivante da cognizione. Si tratta di un potere, in definitiva, che non è di accertamento cognizione in senso proprio, ma di precisazione dell'oggetto del titolo esecutivo, allo scopo di dare attuazione al relativo comando. Come ricorda Cass. Sez. U. 6 aprile 2023, numero 9479 , la distinzione fra il piano della cognizione e quello dell'esecuzione comporta che i poteri cognitivi riconosciuti dal codice di rito al giudice dell'esecuzione sono, comunque, funzionali all'espletamento dell'esecuzione stessa. La questione posta attiene, così, rigorosamente al profilo di identificazione del contenuto del titolo esecutivo giudiziale in funzione della sua esecuzione. 3. La premessa da cui partire, per la risoluzione della questione di diritto, è che il quarto comma dell'articolo 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi cui la legge collega la relativa misura , ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali, ma per l'altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale. Entro tali limiti, viene a stabilirsi una soluzione di continuità fra la fattispecie costitutiva dell'effetto della spettanza degli interessi legali in generale e quella degli interessi legali contemplati dal quarto comma dell'articolo 1284. La relativa autonomia della fattispecie produttiva dei c.d. super-interessi relativa perché contenente ulteriori elementi di specificazione , rispetto a quella produttiva degli ordinari effetti legali, fa sì che uno dei diversi profili oggetto di accertamento giurisdizionale, a seguito della introduzione della controversia con la deduzione in giudizio di un determinato rapporto giuridico, sia anche quello della ricorrenza dei presupposti applicativi dell'articolo 1284, comma 4. Con la domanda giudiziale insorge una controversia ed è parte di questa controversia anche la spettanza, dopo la domanda giudiziale, del saggio degli interessi legali previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La controversia, sul punto, per il generale obbligo del giudice di provvedere sulla domanda, deve essere risolta con uno specifico accertamento giurisdizionale. La necessità della risoluzione di questa specifica controversia, nell'ambito del complessivo rapporto dedotto in giudizio, è la conseguenza, come si è appena detto, della relativa autonomia della fattispecie costitutiva della spettanza dei c.d. super-interessi rispetto a quella produttiva degli ordinari interessi legali, il cui saggio è previsto dal primo comma dell'articolo 1284. L'attenzione va così rivolta alla varietà dei presupposti applicativi degli interessi maggiorati che deve essere oggetto dell'attività di accertamento del giudice della cognizione, il quale emetterà il titolo esecutivo. Fra i presupposti applicativi che possono emergere, se ne possono qui enumerare i seguenti. In primo luogo, la natura della fonte dell'obbligazione, la quale, in base all' articolo 1173 cod. civ. , può essere la più varia. Vengono in rilievo la generale distinzione fra obbligazioni contrattuali ed obbligazioni derivanti da responsabilità extracontrattuale e l'area dei crediti di lavoro con la specifica disciplina di cui all' articolo 429, comma 3, cod. civ. , ma anche, a titolo soltanto esemplificativo, una congerie di crediti, quali quelli in materia di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo di cui alla legge numero 89 del 2001 , i crediti per gli alimenti dovuti, in base all' articolo 445 cod. civ. , proprio dal giorno della domanda giudiziale ed in generale i crediti derivanti da obblighi familiari, nonché, in questo quadro, i crediti non preesistenti al processo, tutti crediti, questi ultimi, per i quali può indubbiamente essere controversa la spettanza degli interessi in questione. Che l'obbligazione dedotta in giudizio, e destinata ad entrare nel titolo esecutivo giudiziale, sia suscettibile di produrre i super-interessi, in relazione a ciascuna delle tipologie di obbligazioni sommariamente indicate, deve essere oggetto di specifico accertamento da parte del giudice della cognizione, il che implica anche la compiuta qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio. Vi è poi da accertare se vi sia una valida ed efficace determinazione contrattuale della misura degli interessi, prevista dall'articolo 1284, comma 4, quale circostanza la cui esistenza impedisce la produzione degli interessi nella misura prevista dalla legge speciale richiamata. Ulteriore profilo meritevole di accertamento potrebbe essere quello dell'identificazione della domanda giudiziale, quale momento rilevante per la decorrenza degli interessi legali in discorso. Se non vi sono dubbi circa la rilevanza della data di notifica dell'atto di citazione o del deposito del ricorso introduttivo, può essere controverso se l'epoca della domanda giudiziale debba risalire ad una domanda cautelare, quale l'istanza di sequestro conservativo di cui all' articolo 671 cod. proc. civ. o di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite articolo 696 bis cod. proc. civ. , ma si pensi anche alla domanda di accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all' articolo 445 bis cod. proc. civ. . Potrebbe, ancora, essere oggetto di controversia, ad esempio, se i super-interessi spettino durante svolgimento del procedimento di mediazione, ai sensi del D.Lgs. numero 28 del 2010 , introdotto dopo la domanda giudiziale per mancato previo esperimento da parte del creditore. Si tratta, in definitiva, di svolgere l'accertamento, propriamente giurisdizionale, di corrispondenza della fattispecie concreta a quella astratta di spettanza degli interessi maggiorati. Il giudizio sussuntivo, risolutivo sul punto della controversia, ricade nell'attività di cognizione, che fonda il titolo esecutivo giudiziale e che deve essere necessariamente svolta ai fini del provvedimento da emettere sulla domanda. L'esigenza di cognizione dei presupposti applicativi della misura degli interessi previsti dal quarto comma dell'articolo 1284 comporta che il titolo esecutivo giudiziale contenga l'accertamento di spettanza degli interessi legali nella misura indicata. Dal punto di vista del giudice dell'esecuzione, la mera previsione, nel dispositivo e/o nella motivazione del titolo esecutivo, degli interessi legali è inidonea ad integrare il detto accertamento, in ragione della evidenziata autonomia relativa della fattispecie produttiva degli interessi maggiorati rispetto alla ordinaria produzione degli interessi legali. Si tratta, come si è ormai più volte detto, di una fattispecie relativamente autonoma, che cade nella controversia da risolvere e rispetto alla quale l'accertamento, suscettibile di diventare cosa giudicata, deve essere specificatamente svolto. Se il titolo esecutivo è silente, il creditore non può conseguire in sede di esecuzione forzata il pagamento degli interessi maggiorati, stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo, ma deve affidarsi al rimedio impugnatorio. Il titolo esecutivo giudiziale, nel dispositivo e/o nella motivazione, alla luce del principio di necessaria integrazione di dispositivo e motivazione ai fini dell'interpretazione della portata del titolo, deve così contenere la previsione della spettanza degli interessi maggiorati. 4. Va in conclusione enunciato il seguente principio di diritto ove il giudice disponga il pagamento degli interessi legali senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall' articolo 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali . 5. Va disposta la restituzione degli atti al Tribunale di Milano, anche per la regolamentazione delle spese per l'attività difensiva svolta nella presente sede. P.Q.M. La Corte, a Sezioni Unite, pronunciando sul rinvio pregiudiziale ai sensi dell 'articolo 363 bis cod. proc. ci v, disposto dal Tribunale di Milano con ordinanza di data 25 luglio 2023, enuncia il seguente principio di diritto ove il giudice disponga il pagamento degli interessi legali senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall 'articolo 1284, comma 1, cod. civ . se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali . Spese al merito. Dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Milano.