Come va intesa la buona fede dell’accipiens in materia di indebito oggettivo?

Nella pronuncia in esame, è interessante analizzare il decimo motivo del ricorso, inerente la violazione e/o falsa applicazione - in relazione all’accertamento della buona o cattiva fede dell’accipiens ai fini della decorrenza degli interessi legali sul contributo percepito - della norme ex articolo 1147, 2033 e 2697 c.c. articolo 360, comma 1, numero 3 c.p.c. .

Il motivo in analisi risulta fondato. Infatti, in materia di indebito oggettivo, «la buona fede dell'accipiens, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, non trovando applicazione l'articolo 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso». Il Collegio ha quindi ritenuto che «anche il dubbio particolarmente qualificato circa l'effettiva debenza della prestazione è compatibile con la buona fede e, per il caso in cui l'indebito è derivato dalla risoluzione del contratto per inadempimento, ha precisato che, agli effetti dell'articolo 2033 c.c., la mera condotta inadempiente della parte non può essere considerata, di per sé, dimostrazione della mala fede di quest'ultima» Cass. numero 3912/2018 . Pertanto, la buona fede è presunta per principio generale, «sicché grava sul solvens, che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di dimostrare la malafede dell'accipiens all'atto della ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla» Cass. numero 23448/2020 . E nel caso di specie, tale accertamento non risulta effettuato, considerando che il contributo era stato erogato in attuazione di un decreto ministeriale, che lo aveva concesso e ne aveva previsto le modalità di erogazione. Ne consegue, quindi, che «in materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'accipiens, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave - dal momento che non trova applicazione l'articolo 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso - sicché, dovendo quest'ultima essere presunta per principio generale, la mala fede può ritenersi sussistente solo ove risulti provato che l'accipiens, al momento della ricezione del pagamento, avesse la certezza di non avere diritto a conseguirlo».

Presidente Valitutti – Relatore Reggiani Svolgimento del processo Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. la OMISSIS s.r.l., premesso di avere rinunciato, dopo aver ricevuto il 29/12/2003 il pagamento della prima rata dell'agevolazione prevista dalla l. numero 488 del 1992 per le attività produttive deliberato in via provvisoria con d.d. numero 117279 del 19/07/2002 del Ministero competente , alla agevolazione medesima, chiedeva al Tribunale di Napoli che i venisse dichiarata la prescrizione estintiva del diritto del Ministero dello Sviluppo Economico alla restituzione dell'importo erogato, oltre rivalutazione e interessi, richiesto dal Ministero con missiva del 06/04/2016 ii in via gradata, che venisse accertato come non dovuto l'importo di € 128.524,05 a titolo di rivalutazione e di € 85.816,80 a titolo di interessi legali, calcolati a partire dal 29/12/2003, per essere dovuto solo il minor importo di € 426.458,00, corrispondente alla rata incassata, oltre interessi legali, decorrenti dal 06/04/2016. Con ordinanza ex articolo 702 bis cpc il Tribunale di Napoli, nella contumacia del Ministero, dichiarava infondata la domanda principale, rilevando che mancava la prova dell'invio o della ricezione della missiva con cui, nel gennaio 2006, la OMISSIS s.r.l. aveva comunicato al Ministero la propria rinuncia al contributo concesso in via provvisoria, che non era stata nemmeno prodotta, aggiungendo che non risultava provato il dies a quo da cui far decorrere il termine di prescrizione, coincidente con la data di ricezione da parte del Ministero della proposta di revoca della banca concessionaria datata 28/02/2006. Il Tribunale accoglieva, invece, la domanda relativa alla non debenza della rivalutazione monetaria. Avverso detta statuizione la OMISSIS s.r.l. proponeva appello che, sempre nella contumacia del Ministero, veniva respinto in virtù delle seguenti considerazioni i documenti di cui la controparte chiedeva l'ammissione erano ininfluenti ai fini della decisione, stante l'impossibilità di verificare, per mancata produzione in giudizio, se nel bando fossero presenti specifiche indicazioni circa gli effetti di una rinuncia da parte del beneficiario, di talché deve ritenersi che la stessa non fosse idonea a segnare l'inizio della prescrizione, che doveva ritenersi decorrente dall'emissione del decreto di revoca dell'agevolazione la rinuncia al contributo poco tempo dopo l'erogazione, dimostrava la mala fede dell'accipiens, con conseguente decorrenza degli interessi dal giorno del pagamento. Avverso detta statuizione la OMISSIS s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi. L'intimato si è difeso con controricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria difensiva. Ragioni della decisione 1. Parte ricorrente ha formulato i seguenti motivi di impugnazione «1. La S.r.l. OMISSIS con il primo motivo da pag. 11 a pag. 29 lamenta ''Nullità della sentenza e del procedimento violazione del giudicato interno Violazione e/o falsa applicazione delle norme ex articolo 112,324 e 329 c.p.c. articolo 360, comma 1, numero 4 c.p.c. . 2. La S.r.l. OMISSIS con il secondo motivo da pag. 29 a pag. 31 lamenta Nullità della sentenza e del procedimento violazione - in relazione al primo motivo di appello relativo all'ammissibilità di nuovi documenti in appello quando la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile - del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato e del “tantum devolutum quantum appellatum” violazione e/o falsa applicazione delle norme ex articolo 112 e 345 c.p.c. articolo 360, comma 1, numero 4 c.p.c. . 3. La S.r.l. OMISSIS con il terzo motivo da pag. 31 a pag. 36 lamenta Nullità della sentenza e del procedimento violazione del principio di ammissibilità di nuovi documenti in appello quando la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile violazione e/o falsa applicazione della norma ex articolo 702 quater, seconda alinea, seconda previsione c.p.c. articolo 360, comma 1, numero 4, c.p.c. . 4. La S.r.l. OMISSIS con il quarto motivo da pag. 36 a pag. 41 lamenta Nullità della sentenza e del procedimento violazione del principio di ammissibilità di nuovi documenti in appello quando il giudice li ritiene indispensabili violazione e/o falsa applicazione della norma ex articolo 702 quater, seconda alinea, prima previsione c.p.c. articolo 360, comma 1, numero 4, c.p.c., 5. La S.r.l. OMISSIS con il quinto motivo da pag. 41 a pag. 48 lamenta Violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla decorrenza del termine di prescrizione della domanda di restituzione del contributo concesso - delle norme ex articolo 2934,2935,2936 e 2946 c.c. articolo 360, comma 1, numero 3 c.p.c. . 6. La S.r.l. OMISSIS con il sesto motivo da pag. 48 a pag. 52 lamenta Violazione e/o falsa applicazione - in relazione all'onere della prova in ordine ai fatti costitutivi ed ai fatti estintivi o modificativi o impeditivi del diritto - della norma ex articolo 2697 c.c. articolo 360, comma 1, numero 3 c.p.c. . 7. La S.r.l. OMISSIS con il settimo motivo da pag. 52 a pag. 57 lamenta Violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla decorrenza del termine di prescrizione della domanda di restituzione del contributo concesso - delle norme ex articolo 1176,1228,1703,1708,1710,1713,2049,2727,2729,2735,2934,2935 c.c. e 1 D.M. 20/10/1985 numero 527 articolo 360, comma 1, numero 3 c.p.c. . Motivo proposto solo in via gradata e subordinata al mancato accoglimento dei precedenti motivi di ricorso. 8. La S.r.l. OMISSIS con l'ottavo motivo da pag. 57 a pag. 61 lamenta Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti omesso esame del fatto - rilevante sia per la decorrenza del dies a quo della prescrizione, sia per l'accertamento della buona o cattiva fede dell'accipiens ai fini della decorrenza degli interessi legali sul contributo percepito - relativo alla data di rinuncia al contributo articolo 360, comma 1, numero 5, c.p.c. . 9. La S.r.l. OMISSIS con il nono motivo da pag. 61 a pag. 67 lamenta Nullità della sentenza e del procedimento violazione - in relazione alla natura a sorpresa della sentenza di secondo grado in ordine alla decorrenza del dies a quo della prescrizione dalla data del decreto di revoca, anziché dalla data di ricezione della comunicazione della rinuncia al contributo come ritenuto dal giudice di primo grado - del divieto di emissione di sentenza a sorpresa senza attivare sullo specifico punto il contraddittorio tra le parti violazione e/o falsa applicazione delle norme ex articolo 101,183 c.p.c., 24 e 111 Cost. articolo 360, comma 1, numero 4 c.p.c. . 10. La S.r.l. OMISSIS con il decimo ed ultimo motivo da pag. 67 a pag. 72 lamenta Violazione e/o falsa applicazione - in relazione all'accertamento della buona o cattiva fede dell'accipiens ai fini della decorrenza degli interessi legali sul contributo percepito - delle norme ex articolo 1147,2033 e 2697 c.c. articolo 360, comma 1, numero 3 c.p.c. .» 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. 2.1. Parte ricorrente ha ricordato che il giudice di primo grado aveva respinto la richiesta di accertamento dell'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione della rata di agevolazione erogata, perché non vi era agli atti la missiva che la OMISSIS s.r.l. aveva dedotto di avere inviato per comunicare la rinuncia al beneficio, precisando che era da tale data che il Ministero poteva revocare il beneficio e agire in ripetizione. Secondo la menzionata parte si è formato il giudicato sul fatto che il termine prescrizionale iniziasse dal momento della ricezione da parte del Ministero della rinuncia al contributo da parte della beneficiaria. Di conseguenza, la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare il giudicato interno, accogliendo il corrispondente motivo di appello, previa acquisizione della documentazione offerta in sede di gravame, atteso che da tale documentazione emergeva che il Ministero aveva lasciato prescrivere il diritto alla ripetizione delle somme erogate, perché aveva ricevuto la comunicazione della rinuncia al contributo nel periodo 1-17/03/2006 e aveva chiesto la restituzione delle somme erogate solo il 06/04/2016, quando erano ormai trascorsi più di dieci anni dal momento in cui avrebbe potuto esercitare il relativo diritto. La società ha così dedotto che il giudice di appello aveva respinto il menzionato motivo di appello, violando il giudicato che si era ormai formato, statuendo quanto segue «stante l'impossibilità di verificare se nel bando non prodotto per l'erogazione dei contributi de quibus vi fossero specifiche indicazioni circa gli effetti di una rinuncia da parte del beneficiario, deve ritenersi che quest'ultima, pur se comunicata ritualmente alla P.A. ed alla banca concessionaria, non sia idonea a segnare l'inizio della prescrizione del diritto alla restituzione della somma erogata e rinunciata . A tal fine, infatti, occorreva una manifestazione di volontà della stessa Amministrazione, ovvero l'accettazione della rinuncia, tale da integrare un mutuo dissenso rispetto al rapporto contrattuale sorto a seguito dell'accoglimento della domanda di agevolazione tale conclusione è ancor più valida nella specie, se si considera che la rinuncia, intervenuta poco tempo dopo l'erogazione della prima tranche, si è concretata in un inadempimento di fatto, per l'incapacità di attuare il progetto per il quale era stato ottenuto il finanziamento. Non potendosi essere sciolto il vincolo contrattuale tra le parti per effetto della sola rinuncia da parte del beneficiario non essendo prevista tale modalità di scioglimento unilaterale del rapporto , il termine per chiedere la restituzione della somma erogata non poteva decorrere dalla comunicazione della rinuncia ma solo dal successivo decreto di revoca.» 2.2. Ai fini della statuizione sul motivo di ricorso, occorre precisare che il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, sicché l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame così da ultimo Cass., Sez. 3, Ordinanza numero 30728 del 19/10/2022 v. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza numero 40276 del 15/12/2021 Cass. Sez. 2, Ordinanza numero 10760 del 17/04/2019 Cass. Sez. 6-L, Ordinanza numero 24783 del 08/10/2018 . Il che comporta che il giudicato interno può formarsi solo su questioni idonee a costituire capi autonomi della decisione, poiché involgenti tutti gli elementi della predetta sequenza fatto, norma effetto , e non su meri, singoli, presupposti di fatto che concorrano, con altri, a formare un capo unico della decisione, che – in quanto tali – possono essere rimessi in discussione dal giudice di appello, allorquando venga investita dal gravame la questione costituente, nel suo insieme, capo autonomo della decisione cfr. Cass. 40276/2021 Cass. 20951/2022 . 2.3. Nel caso di specie, la società ha appellato la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui ha escluso l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione e, a fronte dell'impugnazione della società, la Corte di merito ha confermato l'esclusione della prescrizione, sia pure con argomenti in diritto diversi. La questione decisa, in sintesi, è stata la mancata prescrizione del diritto, laddove l'indicazione della data di decorrenza del termine non rappresenta una autonoma decisione, un capo indipendente della statuizione tale da poter passare da solo in giudicato, ma un mero presupposto di fatto della decisione emessa e impugnata. 3. Il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso possono essere esaminati insieme, essendo tra loro strettamente connessi, rilevandosi tutti inammissibili. 3.1. Come già anticipato, con il secondo motivo di ricorso la ricorrente ha lamentato la violazione degli articolo 112 e 345 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sul primo motivo di appello, nella parte relativa all'ammissibilità dei nuovi documenti offerti in giudizio, sul presupposto che la parte non aveva potuto produrli prima per fatto ad essa non imputabile. Con il terzo motivo, la medesima ricorrente ha dedotto la violazione del principio di ammissibilità di nuovi documenti in appello, asserendo di aver dimostrato di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Con il quarto motivo di ricorso, la stessa parte ha lamentato la nullità della sentenza per aver ritenuto non indispensabili ai fini della decisione i nuovi documenti offerti nel giudizio di gravame, mentre invece servivano a fornire la prova della data in cui il Ministero aveva ricevuto la comunicazione di rinuncia al contributo da parte della ricorrente e, con essa, della data in cui iniziava a decorrere il termine di prescrizione del diritto alla restituzione del contributo erogato. 3.2. La Corte di merito ha, tuttavia, ritenuto che i documenti in questione fossero «assolutamente ininfluenti ai fini della decisione della causa», spiegando che la prescrizione del diritto alla restituzione delle somme erogate alla ricorrente non cominciava a decorrere dalla comunicazione della rinuncia al beneficio ad opera della società, ma dal momento in cui il Ministero aveva revocato il contributo. Ed invero – in assenza di specifiche indicazioni nel bando per il finanziamento – la sola rinuncia al beneficio da parte della OMISSIS non sarebbe stata sufficiente a far decorrere il termine di prescrizione, occorrendo una accettazione di siffatta rinuncia da parte dell'amministrazione, tale da dar vita ad un mutuo dissenso articolo 1372 c.c. , rispetto al rapporto contrattuale sorto a seguito della domanda di agevolazione. Le censure di cui ai motivi in esame non si confrontano con tale ratio, che avrebbe dovuto essere, invece, contestata specificamente, e devono, pertanto, ritenersi inammissibili Cass., Sez. 6-3, Ordinanza numero 19989 del 10/08/2017 . 4. Il quinto motivo di ricorso è infondato. Il giudice di merito ha correttamente fatto decorrere la prescrizione del diritto alla restituzione della rata del contributo erogato dal decreto di revoca dello stesso espunti i riferimenti al contratto tra le parti, essendo l'erogazione avvenuta in virtù di decreto ministeriale . Questa Corte ha già evidenziato che, in tema di contributi pubblici, qualora il difetto della causa solvendi sopravvenga all'erogazione del contributo, il diritto dell'Amministrazione alla restituzione non può sorgere nel momento della percezione del contributo da parte del privato, ma solo nel momento della revoca del beneficio in cui, a seguito della scoperta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione, l'indebito si è concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione Cass., Sez. 6-1, Ordinanza numero 23603 del 09/10/2017 . Tale principio è applicabile anche al caso di specie, ove il contributo è stato erogato in forza di un provvedimento provvisorio di concessione dello stesso, e alla rinuncia della parte - che ha comunicato di non essere più in grado di ultimare il programma di investimenti, per i quali aveva ottenuto il contributo stesso - è seguita l'adozione di un altro provvedimento che ha revocato il beneficio inizialmente concesso. Non può pertanto condividersi l'assunto della ricorrente, secondo la quale il termine prescrizionale del diritto ad ottenere in restituzione la rata del beneficio, rinunciato dall'avente diritto, cominci a decorrere dalla data in cui tale rinuncia sia pervenuta all'Amministrazione, poiché titolo per la restituzione è solo il provvedimento di revoca dell'Amministrazione stessa. 5. Il rigetto del quinto motivo di ricorso comporta l'assorbimento dei motivi sesto e settimo, poiché, come appena evidenziato, il giudice di merito ha correttamente valutato come termine iniziale per il decorso della prescrizione del diritto alla restituzione del contributo la data di adozione del provvedimento di revoca dello stesso, e non la data in cui la società ha comunicato al Ministero la rinuncia al contributo. 6. Per gli stessi motivi è da ritenersi assorbita la censura contenuta nell'ottavo motivo, nella parte che riguarda l'omesso esame di un fatto rilevante ai fini della decorrenza del dies a quo della prescrizione. 7. Il nono motivo di ricorso è infondato. Secondo la ricorrente, il giudice di appello ha adottato una pronuncia “a sorpresa”, dando rilievo alla data della revoca del beneficio da parte del Ministero, piuttosto che dalla data di ricezione da parte di quest'ultimo della comunicazione di rinuncia della società beneficiaria, senza attivare il contraddittorio delle parti sullo specifico punto, in violazione degli articolo 101 e 183 c.p.c., oltre che degli articolo 24 e 111 Cost. 7.1. Com'è noto, le Sezioni Unite, con la Sentenza numero 20935/2009 Cass., Sez. U, Sentenza numero 20935 del 30/09/2009 , hanno affermato che, se il giudice rileva d'ufficio una questione di puro diritto, senza procedere alla sua segnalazione alle parti affinché su di essa si apra la discussione, non vi è nullità della sentenza perché da tale omissione non deriva la consumazione di altro vizio processuale diverso dall'error iuris in iudicando ovvero dall'error in iudicando de iure procedendi, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore si sia in concreto consumato. Qualora, invece, si tratti di questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, la parte soccombente può dolersi della decisione solo sostenendo che la violazione di quel dovere di indicazione ha vulnerato in concreto la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere un'eventuale rimessione in termini. Tale orientamento è stato confermato anche a seguito dell'introduzione del secondo comma dell'articolo 101 c.p.c. ad opera della l. numero 69 del 2009 tra le ultime, v. Cass., Sez. 1, Sentenza numero 2984 del 16/02/2016 Cass., Sez. 2, Sentenza numero 17473 del 04/07/2018 v. anche Cass., Sez. 1, Sentenza numero 16049 del 18/06/2018 . 7.2. La fattispecie in esame è, tuttavia, del tutto distinta dalle ipotesi appena richiamate, tenuto conto che, nella specie, come già evidenziato nell'esaminare il primo motivo di ricorso, la decisione di primo grado è stata appellata nella parte relativa alla statuizione sulla prescrizione del diritto alla restituzione, e la questione devoluta al giudice del gravame ha riguardato proprio l'individuazione del dies a quo ai fini del computo del relativo termine. Peraltro, la decisione di terza via attiene a questioni autonome del giudizio, sulle quali si fondi la decisione Cass. 21314/2023 , e non – come dianzi detto a proposito del primo motivo, non a caso richiamato dal nono - su di un mero presupposto di fatto la decorrenza del termine . 8. Il decimo motivo è invece fondato. 8.1. Com'è noto, in via generale, in materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'accipiens, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, non trovando applicazione l'articolo 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso. In tale ottica, questa Corte ha ritenuto che anche il dubbio particolarmente qualificato circa l'effettiva debenza della prestazione è compatibile con la buona fede Cass., Sez. L, Sentenza numero 17848 del 31/07/2009 Cass., Sez. 3, Sentenza numero 5330 del 10/03/2005 Cass., Sez. L, Sentenza numero 8587 del 05/05/2004 e, per il caso in cui l'indebito è derivato dalla risoluzione del contratto per inadempimento, ha precisato che, agli effetti dell'articolo 2033 c.c., la mera condotta inadempiente della parte non può essere considerata, di per sé, dimostrazione della mala fede di quest'ultima Cass., Sez. 1, Ordinanza numero 3912 del 16/02/2018 . La buona fede è, infatti, presunta per principio generale, sicché grava sul solvens, che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di dimostrare la malafede dell'accipiens all'atto della ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla Cass., Sez. 1, Ordinanza numero 23448 del 26/10/2020 Cass, Sez. 6-3, Ordinanza numero 23543 del 18/11/2016 . 8.2. Nel caso di specie, tale accertamento non risulta effettuato, tenuto conto che il contributo era stato erogato in attuazione di un decreto ministeriale, che lo aveva concesso e ne aveva previsto le modalità di erogazione. La Corte d'appello si è limitata a considerare che la ricorrente, dopo avere ricevuto la prima rata del contributo, aveva comunicato l'insorgenza di gravi e improvvise difficoltà finanziarie che le impedivano di ultimare il programma di investimenti, e che pertanto aveva deciso di rinunciare all'agevolazione, tuttavia, tale accertamento non attiene alla malafede, da intendersi, nei termini sopra indicati, come certezza dell'assenza dei requisiti per l'ottenimento del contributo stesso, ma solo a una successiva scelta, più o meno necessitata, di non portare a termine l'attività per la quale il contributo, in assenza di diversa prova, era stato legittimamente concesso ed erogato. 9. Il decimo motivo di ricorso per cassazione deve, pertanto, essere accolto, in applicazione del seguente principio «In materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'accipiens, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave - dal momento che non trova applicazione l'articolo 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso - sicché, dovendo quest'ultima essere presunta per principio generale, la mala fede può ritenersi sussistente solo ove risulti provato che l'accipiens, al momento della ricezione del pagamento, avesse la certezza di non avere diritto a conseguirlo.» 10. L'accoglimento del decimo motivo di ricorso rende superfluo l'esame dell'ottavo motivo di ricorso, nella parte in cui è censurato l'omesso esame di un fatto decisivo ai fini della individuazione della data di decorrenza degli interessi ex articolo 2033 c.c., da ritenersi pertanto assorbito. 11. In conclusione, deve essere accolto il decimo motivo di ricorso e - dichiarati inammissibili il secondo, il terzo e il quarto, respinti il primo, il quinto e il nono e assorbiti tutti gli altri - la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. la Corte accoglie il decimo motivo di ricorso e - dichiarati inammissibili il secondo, il terzo e il quarto, respinti il primo, il quinto e il nono e assorbiti tutti gli altri - la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità.