Necessario valutare, secondo i giudici, i potenziali rischi per la bigenitorialità, soprattutto considerando che i due ex coniugi hanno trovato un’intesa sull’affido condiviso dei tre figli minorenni.
Ufficializzata la rottura tra moglie e marito, si arriva consensualmente ad un accordo tra loro, accordo che prevede, tra l'altro, l'affido condiviso dei tre figli minorenni, destinati però a vivere con la madre. A rompere questa situazione di equilibrio arriva la richiesta avanzata dalla donna per vedere autorizzato il suo trasferimento, unitamente ai tre figli, a circa 850 chilometri di distanza alla città in cui risiedono sia lei che l'ex marito, per poter sfruttare un'importante offerta di lavoro. Per i giudici di merito l'istanza avanzata dalla donna è legittima. Di conseguenza, essi, pur senza modificare il regime di affido condiviso dei tre minorenni, accolgono l'istanza di trasferimento presentata dalla donna sulla base, come detto, di un'offerta di lavoro. Inutili, sia in primo che in secondo grado, le perplessità manifestate dall'uomo all'idea dell'allontanamento dei figli a seguito del trasferimento dell'ex moglie. Di diverso parere sono, invece, i magistrati di Cassazione, i quali ritengono necessario un approfondimento in Appello per valutare con grande attenzione l'ipotesi dell'autorizzazione al trasloco – ad 850 chilometri dalla residenza dell'uomo – dell'ex moglie, assieme al suo nuovo compagno, e dei tre figli. Va tenuto presente che i giudici di secondo grado, a fronte dell'opposizione dell'uomo all'idea del trasferimento dei figli lontanissimo dal luogo di residenza della famiglia prima della crisi coniugale, hanno fatto riferimento a presunte «inequivoche volontà espresse da due figli minori, intese come favorevoli al trasferimento». Nello specifico, i due minorenni «hanno dichiarato entrambi di essere felici di trasferirsi nella nuova città che già conoscono per esservi stati spesso con la madre ed il suo compagno, di aver già visto le scuole presso le quali saranno iscritti, di essere certi del fatto che, in caso di loro disagio, tornerebbero nella città di origine, come promesso dalla madre, di non aver alcuna intenzione di sostituire il padre con la figura del compagno della madre, di essere certi di tornare nella città di origine ogni qualvolta lo vorranno e che il padre potrà recarsi da loro senza alcun problema». Queste dichiarazioni non sono però sufficienti, secondo i giudici di Cassazione, poiché «il trasferimento della prole in località distante parecchi chilometri da quella di residenza del padre non potrà non essere di ostacolo alla frequentazione del genitore coi figli, nonostante al primo sia stata riconosciuta la facoltà di vederli e tenerli quando desidera». Necessario, perciò, valutare «la considerevole distanza tra le due città, distanza che non consente frequentazioni giornaliere, se non della durata di poche ore, ma al contrario solo visite di più giorni, data la notevole durata del viaggio». In questo quadro, poi, bisogna tenere conto, aggiungono i magistrati, che «i tre figli, frequentando la scuola, corsi sportivi, palestra, et cetera, non possono certo assentarsi troppo tempo dalla città di» nuova «residenza, quantomeno nel lungo periodo scolastico, senza individuare idonee compensazioni». Tirando le somme, «il trasferimento della donna coi tre figli potrebbe configurare una violazione del diritto alla bigenitorialità», chiosano i magistrati.
Presidente Genovese – Relatore Meloni Fatti di causa Il Tribunale di Napoli, con sentenza numero 4138/2021, ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra T.G. e L.E. disponendo la prosecuzione del giudizio in ordine alle eventuali ulteriori pronunce accessorie sui figli. Nel corso del procedimento di divorzio, dinanzi al Tribunale di Napoli tuttora pendente , la dott.ssa L.E., ha chiesto la conferma di quanto statuito consensualmente nel giudizio di separazione Tribunale di Napoli sentenza numero 8826/2021 con particolare riferimento all'affido condiviso dei figli minori A. nato a OMISSIS il OMISSIS , E. nata a OMISSIS il OMISSIS e S. nata a OMISSIS il OMISSIS . Successivamente, in data 05/08/2022, la dott.ssa L.E., ha depositato, in corso di causa, un ricorso ex articolo 709-ter c.p.c., chiedendo di essere autorizzata a trasferirsi, unitamente ai tre minori, in OMISSIS a 850 km. circa da OMISSIS per motivi di lavoro, assumendo di avere ricevuto un'offerta, a mezzo raccomandata a mano del 28/07/2022 da parte di una struttura polispecialistica privata, che le avrebbe messo a disposizione uno studio per svolgere attività ambulatoriale. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 23/09/2022, senza modificare il regime di affido condiviso e senza alcuna istruttoria, ha accolto la richiesta di trasferimento in OMISSIS sulla base dell'asserita offerta di lavoro. T.G. ha reclamato tempestivamente tale ordinanza dinanzi alla Corte di Appello di Napoli – Sezione minori, in cui ha richiesto, medio tempore, una pronuncia cautelare in ordine alla sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata ordinanza. La Corte di Appello ha rigettato l'istanza e respinto il reclamo. Avverso il decreto della Corte di Appello di Napoli ricorre il T.G. con tre motivi. L.E. resiste con controricorso. Ragioni della decisione I motivi di ricorso sono i seguenti 1 violazione e falsa applicazione dell'articolo 337 ter c.c., nullità del provvedimento ex articolo 111 Cost. e articolo 132 c.p.c. numero 4 in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, nnumero 3 e 4 attesa la violazione del seguente principio di diritto Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. 2 Violazione e falsa applicazione dell'articolo 115 c.p.c., nullità del provvedimento ex articolo 111 Cost. e articolo 132 c.p.c. numero 4 in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, nnumero 3, 4 e 5 , attesa la violazione del seguente principio di diritto Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. 3 Violazione e falsa applicazione dell'articolo 283 c.p.c., nullità del provvedimento ex articolo 111 Cost. e articolo 132 c.p.c. numero 4 in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3 , attesa la violazione del seguente principio di diritto Se l'istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250,00 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio. Infatti la Corte, ritenendo infondata l'istanza, ha condannato il ricorrente al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 1.400,00. 4 Violazione e falsa applicazione dell'articolo 70 c.p.c. e dell'articolo 73 R.D. numero 12/1941 in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, nnumero 3 e 4, attesa la violazione dei seguenti principi di diritto Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullità rilevabile d'ufficio…omissis. Infatti, il Sost. Proc. Genumero avvalendosi di un modulo prestampato, in cui sono state vergate a mano negli spazi vuoti soltanto il cognome del reclamante ed il numero R.G. del procedimento, senza che il Magistrato abbia fornito un minimum di contezza in ordine ad almeno uno dei motivi posti a base del reclamo, ha espresso il proprio parere richiamandosi alla seguente scarna dichiarazione di stile il provvedimento impugnato appare adeguatamente motivato in fatto ed in diritto. Il ricorso è fondato e deve essere accolto in ordine al primo ed al terzo motivo, assorbiti gli altri. L'odierno ricorrente lamenta che il Giudice di merito non abbia tenuto conto degli elementi dal medesimo espressi per opporsi al trasferimento dei figli. Infatti, la Corte di Appello di Napoli non ha motivato adeguatamente ed esaurientemente sulle ragioni per le quali ha consentito il trasferimento dei minori dal luogo di residenza della famiglia prima della crisi. In particolare il Giudice di merito ha dichiarato di essere pervenuto alla impugnata decisione tenendo in considerazione le inequivoche volontà espresse dai minori, intese come favorevoli al trasferimento, in particolare sulla volontà dei minori ha affermato “atteso che sia A. che E. sono parsi al giudice, che li ha ascoltati in presenza della Dr.ssa S.R. dell'UPP, hanno dichiarato entrambi di essere felici di trasferirsi a OMISSIS , città che già conoscono per esservi stati spesso con la madre ed il suo compagno, di aver già visto le scuole presso le quali saranno iscritti, di essere certi del fatto che, in caso di loro disagio tornerebbero a OMISSIS , come promesso dalla madre, di non aver alcuna intenzione di sostituire il padre con la figura del compagno della madre, di essere certi di tornare a OMISSIS ogni qualvolta lo vorranno e che il padre potrà recarsi da loro senza alcun problema, di farsi portavoce anche della piccola S.”. Il primo motivo di ricorso è fondato in quanto il trasferimento dei tre figli in località distante parecchi chilometri da quella di residenza del padre non potrà non essere di ostacolo alla frequentazione del genitore coi figli nonostante al primo sia stata riconosciuta la “facoltà di vederli e tenerli quando desidera”. Infatti, la Corte di merito non ha valutato quella considerevole distanza tra le due città che non consente frequentazioni giornaliere, se non della durata di poche ore, ma al contrario solo visite di più giorni, data la notevole durata del viaggio. Tenendo poi conto che i figli frequentando la scuola, corsi sportivi, palestra, etc., non possono certo assentarsi troppo tempo dalla città di residenza, quantomeno nel lungo periodo scolastico, senza individuare idonee compensazioni. Il trasferimento potrebbe configurare una violazione del diritto alla bigenitorialità anche in quanto la Corte di merito non ha valutato in alcun modo la questione, limitandosi a riportare le dichiarazioni rese dai due fratelli A. ed E. ma non risulta sia stata ascoltata la più piccola S Alla luce dell'accoglimento del primo motivo di ricorso deve essere anche accolto il terzo in quanto la valutazione della Corte di merito di condannare il ricorrente a 1.400,00 euro di sanzione appare immotivata e perciò illegittima. Il ricorso deve quindi essere accolto in ordine al 1° e 3° motivo, assorbiti il secondo e il quarto, cassato il provvedimento impugnato e rinviata la causa alla Corte di Appello di Napoli anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il primo e terzo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il quarto, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa alla Corte di Appello di Napoli anche per le spese del giudizio di legittimità. 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