L’articolo 27, comma 3, l. numero 184/1983, riguardante gli effetti dell’adozione piena o legittimante, non esclude che il giudice possa valutare in concreto il preminente interesse del minore a mantenere relazioni socio affettive con il nucleo parentale della famiglia di origine.
A seguito di un femminicidio, la Corte d’Appello di Milano dichiarava lo stato di adottabilità dei due figli minori della coppia per l’inidoneità genitoriale del padre e di tutte le figure vicariali del nucleo familiare. La Corte ha comunque ritenuto opportuno conservare i rapporti tra i minori e i prozii paterni, nonché con la nonna materna, secondo i tempi e modi stabiliti dai Servizi territoriali, vista la sussistenza di una relazione significativa che sarebbe stata di ausilio ai minori nell’elaborazione del trauma subito. La Procura Generale di Milano ha proposto ricorso in Cassazione dolendosi per la violazione degli articolo 7 e ss e 44 e ss l. numero 184/1983 per avere la Corte di appello innestato illegittimamente sull’adozione legittimante le caratteristiche proprie dell’adozione mite in relazione alla conservazione dei legami con la famiglia di origine. La questione che viene posta in rilievo riguarda sostanzialmente il trattamento degli orfani di femminicidio, tema sul quale è peraltro intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza numero 183/2023. Con tale arresto giurisprudenziale è stato osservato che «sulla scorta degli indici normativi desumibili dalla stessa l. numero 184/1983, letti nella prospettiva costituzionale della tutela del minore e della sua identità, il giudice possa accertare che la prosecuzione di significative, positive e consolidate relazioni socio-affettive con componenti della famiglia di origine, realizzi il migliore interesse del minore e, per converso, la loro interruzione sia tale da poter cagionare allo stesso un pregiudizio. Ove sussistano radici affettive profonde con familiari che non possono sopperire allo stato di abbandono, risulta preminente l’interesse dell’adottato a non subire l’ulteriore trauma di una loro rottura ed a veder preservata una linea di continuità con il mondo degli affetti, che appartiene alla sua memoria e che costituisce un importante tassello della sua identità». È stato anche evidenziato che «l’articolo 27, comma 3, l. numero 184/1983 non postula un divieto assoluto di conservazione dei legami socio affettivi. L’interpretazione adeguatrice della norma, da collocare all’interno della cornice delineata dagli articolo 2 e 30 Cost e dell’articolo 8 CEDU nonché di rilevanti principi contenuti nella l. numero 184 del 1983, quali il diritto a conoscere le proprie origini ed ad essere informato del proprio status di figlio adottivo non appena sia possibile oltre che la promozione della conservazione della fratria nelle decisioni di adozione, limita l’assolutezza del divieto al solo piano giuridico formale delle relazioni parentali, in funzione della costituzione del nuovo status filiale. In relazione, invece ai legami socio affettivi, la presunzione della necessità di una soluzione di continuità ha carattere relativo e deve confrontarsi con l’interesse preminente del minore a non perdere, ove ne possa essere pregiudicato, ambiti primari della costruzione della propria identità e legami la cui continuità può accrescere lo sviluppo equilibrato della sua personalità, pur nel variegato quadro traumatico dell’abbandono». In conclusione, dichiarando l’inammissibilità del ricorso, la Cassazione afferma il principio di diritto secondo cui «l’articolo 27, comma 3, l. numero 184/1983, riguardante gli effetti dell’adozione piena o legittimante, non esclude che il giudice possa valutare in concreto il preminente interesse del minore a mantenere relazioni socio affettive con il nucleo parentale della famiglia di origine, attenendo la necessaria ed inderogabile recisione dei rapporti parentali, esclusivamente al piano delle relazioni giuridico formali».
Presidente/Relatore Acierno Fatti di causa e motivi della decisione 1. La Corte di Appello di Milano, ha dichiarato lo stato di adottabilità dei minori Z.S.R. ed A.S., avendo rilevato l'inidoneità della figura genitoriale paterna nonché di tutte le figure vicariali inerenti al nucleo familiare. Tuttavia la Corte ha ritenuto opportuno conservare i rapporti tra i minori ed i prozii paterni, nonché con la nonna materna – in tempi e modi stabiliti dai Servizi territoriali – attesa la sussistenza di una relazione significativa con tali figure, legame ritenuto d'ausilio all'elaborazione del trauma subito dai minori a causa della morte della madre, uccisa dal padre, se utilizzato nelle modalità opportune. 2. Contro la sentenza della Corte di Appello di Milano ha proposto ricorso per Cassazione la Procura Generale di Milano affidato ad un unico motivo di ricorso. 3. La Sig.ra S.D., nonna materna dei minori, ha ritualmente depositato controricorso per Cassazione insistendo per il rigetto del ricorso per Cassazione proposto. 4. I Sig.ri B.M.N. e K.A., prozii dei minori, nonché il Sig. Z.S., padre dei minori, hanno depositato controricorso, di cui è avvenuta trattazione separata, dichiarato inammissibile. 5. La Sig.ra S.D. ha depositato, rispettivamente in vista delle udienze del 13.12.2021 e del 08.02.2024, memoria difensiva ex articolo 380 bis 1 c.p.c. ed altresì memoria ex articolo 378 c.p.c. insistendo per il rigetto del ricorso per Cassazione. 6. I Sig.ri B.M.N. e K.A. hanno depositato memoria autorizzata finalizzata alla pronuncia di inammissibilità del ricorso per Cassazione. 7. Il Sig. Z.S., padre biologico dei minori, ha depositato memoria autorizzata finalizzata alla pronuncia di inammissibilità del ricorso per Cassazione. 8. Nell'unico motivo di ricorso è stata dedotta la violazione degli articolo 7 e ss e 44 e ss della legge 184/1983 per avere la Corte di Appello di Milano innestato illegittimamente sull'adozione legittimante le caratteristiche proprie dell'adozione mite, con la previsione della conservazione dei legami con la famiglia di origine, nonostante la espressa previsione contraria contenuta nell'articolo 27 della L. 184/1983. 9. Il ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano, cui è stato dato regolare avviso all'udienza del 19.09.2022, è stato tardivamente notificato ed è, conseguentemente inammissibile, come già evidenziato nell'ordinanza interlocutoria numero 230 del 2023 di proposizione di eccezione d'illegittimità costituzionale dell'articolo 27, terzo comma, l.numero 184 del 1983. 10. Già nell'ordinanza interlocutoria di rimessione dei ricorsi alla pubblica udienza era stato sottolineato il rilievo nomofilattico della questione sottoposta all'attenzione della Corte di Cassazione per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello. In particolare, era stata evidenziata la necessità di approfondire il tema della configurabilità nel nostro ordinamento di una pluralità di modelli di adozione anche diversi da quello che determina la cessazione dei rapporti con la famiglia di origine. 11. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione aveva condiviso tale valutazione ed aveva evidenziato la particolare importanza della questione che si coglie non solo nella sua novità ma anche nella preminente esigenza di regolare un settore nevralgico della vita sociale gli orfani dei femminicidi come orfani “speciali” “nel quale vengono in gioco i diritti fondamentali della persona minore di età che ha vissuto gravi traumi emozionali”. Per questa ragione il P.G. aveva ritenuto che l'articolo 27 L. 184/1983, nella parte in cui recita “con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine, salvi i divieti matrimoniali”, meritasse un'attenta riflessione nei casi in cui non vi fossero, come nella specie, regimi giuridici alternativi all'adozione legittimante e nello stesso tempo fosse stato accertato il pregiudizio per lo sviluppo psico fisico dei minori conseguente alla recisione dei legami con le famiglie di origine. Il Procuratore Generale aveva sottolineato l'importanza di evitare che il trauma derivato dalla perdita di entrambe le figure genitoriali diventi ancora di più radicato con l'aggiunta della definitiva recisione di legami con importanti figure di riferimento che non sono dannose per lo sviluppo psicologico dei bambini ma che al contempo non possono assumere funzione vicariante. 12. Per le ragioni sopraesposte il PG aveva chiesto, in via principale, l'affermazione di un principio di diritto nell'interesse della legge ex articolo 363 c.p.c. che temperasse l'assolutezza del divieto contenuta nell'articolo 27 L. 184/1983 ed in particolare che si potesse pervenire per mezzo di un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma a far salvo “il superiore interesse del minore” a non recidere, per il suo benessere psicologico, il legame con la famiglia d'origine. 13. In via subordinata era stata sollecitata la rimessione alla Corte Costituzionale, ove il divieto sopra evidenziato non si fosse ritenuto superabile alla luce di un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della norma, al fine di valutare “la tenuta costituzionale di una norma articolo 27 L. 184/1983 in un contesto sociale profondamente mutato, quale quello attuale, dove la recisione dei legami con i nuclei familiari originari, pur essendo frequentemente necessaria, non sempre è criterio adeguato per fornire una tutela sostitutiva ed affettiva alle situazioni dolorose generate da forme di violenza familiare ed assistita”. 13. Con l'ordinanza interlocutoria numero 230 del 2023, la Prima Sez. Civile della Corte di Cassazione ha prospettato alla Corte Costituzionale, ritenendo che non potesse essere accolta la richiesta principale proveniente dal P.G. di formulazione del principio di diritto nell'interesse della legge, l'eccezione d'illegittimità costituzionale dell'articolo 27, comma 3, L. 184/1983 nella parte in cui stabilisce che con l'adozione legittimante derivante dall'accertamento dello stato di abbandono e dalla dichiarazione di adottabilità cessino irreversibilmente i rapporti dell'adottato con la famiglia di origine estendendo il divieto ai parenti entro il quarto grado. La Corte rimettente non ha ritenuto che la norma, così come formulata, potesse condurre alla valutazione in concreto del preminente interesse del minore a non recidere i legami con il nucleo parentale di origine, secondo le modalità stabilite in via giudiziale e che tale impedimento non fosse costituzionalmente legittimo. 14. La Corte Costituzionale, con sentenza numero 183 del 2023, ha diversamente stabilito che “sulla scorta degli indici normativi desumibili dalla stessa L. 184/1983, letti nella prospettiva costituzionale della tutela del minore e della sua identità, il giudice possa accertare che la prosecuzione di significative, positive e consolidate relazioni socio-affettive con componenti della famiglia di origine, realizzi il migliore interesse del minore e, per converso, la loro interruzione sia tale da poter cagionare allo stesso un pregiudizio. Ove sussistano radici affettive profonde con familiari che non possono sopperire allo stato di abbandono, risulta preminente l'interesse dell'adottato a non subire l'ulteriore trauma di una loro rottura ed a veder preservata una linea di continuità con il mondo degli affetti, che appartiene alla sua memoria e che costituisce un importante tassello della sua identità”. Ha, inoltre, precisato che l'assolutezza del divieto riguarda il legame giuridico ma non quello affettivo che, invece, presenta il margine di flessibilità sopra evidenziato, imposto dalla ineludibile valutazione del preminente interesse del minore. 15. Ciò induce il Collegio, ribadita l'inammissibilità del ricorso, ad accogliere la richiesta formulata in via principale dal Procuratore Generale ed a formulare, sulla base delle rilevanti e precise indicazioni provenienti dalla Corte Costituzionale il principio di diritto nell'interesse della legge. 16. E' stato evidenziato, nella sentenza numero 183 del 2023, che l'articolo 27, terzo comma, l. numero 184 del 1983 non postula un divieto assoluto di conservazione dei legami socio affettivi. L'interpretazione adeguatrice della norma, da collocare all'interno della cornice delineata dagli articolo 2 e 30 Cost. e dell'articolo 8CEDU nonché di rilevanti principi contenuti nella l. numero 184 del 1983, quali il diritto a conoscere le proprie origini ed ad essere informato del proprio status di figlio adottivo non appena sia possibile oltre che la promozione della conservazione della fratria nelle decisioni di adozione, limita l'assolutezza del divieto al solo piano giuridico formale delle relazioni parentali, in funzione della costituzione del nuovo status filiale. In relazione, invece ai legami socio affettivi, la presunzione della necessità di una soluzione di continuità ha carattere relativo e deve confrontarsi con l'interesse preminente del minore a non perdere, ove ne possa essere pregiudicato, ambiti primari della costruzione della propria identità e legami la cui continuità può accrescere lo sviluppo equilibrato della sua personalità, pur nel variegato quadro traumatico dell'abbandono. In conclusione, dichiarata l'inammissibilità del ricorso deve essere formulato il seguente principio di diritto nell'interesse della legge ex articolo 363, c.3, c.p.c. “L'articolo 27, comma 3, della L. 184/1983, riguardante gli effetti dell'adozione piena o legittimante, non esclude che il giudice possa valutare in concreto il preminente interesse del minore a mantenere relazioni socio affettive con il nucleo parentale della famiglia di origine, attenendo la necessaria ed inderogabile recisione dei rapporti parentali, esclusivamente al piano delle relazioni giuridico formali”. 17. Le spese processuali, data l'assoluta novità della questione giuridica devono essere compensate. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e pronuncia il seguente principio di diritto ex articolo 363 c.p.c. nell'interesse della legge “L'articolo 27, comma 3, della L. 184/1983, riguardante gli effetti dell'adozione piena o legittimante, non esclude che il giudice possa valutare in concreto il preminente interesse del minore a mantenere relazioni socio affettive con il nucleo parentale della famiglia di origine, attenendo la necessaria ed inderogabile recisione dei rapporti parentali, esclusivamente al piano delle relazioni giuridico formali”. Compensa le spese processuali. Ai sensi dell'articolo 52 del Dlgs 196/2003, in caso di diffusione della presente ordinanza si dispone che siano omesse le generalità del minore e delle parti menzionate.