All’appaltatore non può essere negato il diritto al corrispettivo ove abbia adempiuto alla propria obbligazione

Oggetto della pronuncia in esame è l’appalto di alcuni lavori di ristrutturazione edilizia, il ritardo nel pagamento del saldo dei lavori effettuati e la richiesta ed ottenimento dell’ingiunzione di pagamento.

È interessante analizzare il primo motivo di ricorso, con cui viene denunciata la violazione o falsa applicazione degli articolo 1354, 1419, 1322, 1655, 1366, 1367 e 1369 c.c. In sintesi, la ricorrente riporta il contenuto della clausola che viene in rilievo, giudicandola incompatibile con la causa del negozio di appalto , di conseguenza, «” manifestamente illecita ” e come tale non meritevole di tutela ». E sottolinea che «la volontà delle parti , non era quella di condizionare il pagamento degli stati di avanzamento lavori all'effettiva erogazione del mutuo bancario, ma piuttosto quella di individuare nel momento della presentazione dei Sal alla Banca il tempo in cui il relativo credito diventava comunque esigibile da parte dell'appaltatrice , a prescindere dall'effettiva totale o parziale erogazione delle somme richieste». La doglianza è fondata. Infatti, secondo l' articolo 1655 c.c. « il contratto d'appalto ha come sinallagma la prestazione di un'opera, con organizzazione dei mezzi e assunzione del rischio verso il pagamento di un corrispettivo in danaro». Nel caso di specie, «non rileva intrattenersi sulla configurabilità di una forma di corrispettivo diversa dal danaro utilità misurabile economicamente o dazione di cosa – permuta - , restando nell'alveo della figura contrattuale codicistica». Ma ciò che è rilevante è la constatazione che « la causa del contratto non ha natura aleatoria . Il che vuol dire che l'appaltatore presta la sua opera imprenditoriale dietro corrispettivo certo, quale che sia il criterio contrattuale di misurazione di esso a corpo o a misura ». Pertanto, accogliendo il motivo in oggetto, la sentenza deve essere cassata con rinvio, dovendo, il giudice, attenersi al seguente principio di diritto « poiché il contratto d'appalto prevede la prestazione di un'opera , con organizzazione dei mezzi e assunzione del rischio, verso il pagamento di un corrispettivo , ove non consti dalle emergenze di causa che le parti abbiano inteso stipulare, nonostante l'uso del nomen iuris appalto, un contratto atipico aleatorio, l'espressione che potrebbe avere più senso deve essere interpretata nel senso che all'appaltatore non può essere negato il diritto al corrispettivo ove abbia adempiuto alla propria obbligazione».

Presidente Di Virgilio – Relatore Grasso Osserva 1. La vicenda giudiziaria qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti. 1.1. Appaltati da B.G. lavori di ristrutturazione edilizia, per il corrispettivo, quantificato a corpo, di € 54.000,00, l'impresa incaricata, OMISSIS s.numero c., adducendo il ritardo nel pagamento del saldo dei lavori effettuati, quantificati da un tecnico in € 19.040,00, chiese e ottenne ingiunzione di pagamento. 1.2. Proposta opposizione da parte della committente il Tribunale la rigettò. 1.3. La Corte d'appello di Palermo, riformata integralmente la sentenza di primo grado, accolta l'impugnazione di B.G., accolse l'opposizione e revocò il decreto ingiuntivo. 1.4. Il diverso opinamento rispetto al Giudice di primo grado consiglia riprendere, sia pure in breve, gli argomenti decisivi posti a sostegno della decisione d'appello. a Doveva reputarsi fondata l'eccezione della B.G. d'inesigibilità del credito azionato dall'appaltatrice, per effetto dell'articolo 7 del contratto stipulato dalle parti, a mente del quale < < il piano dei pagamenti dello specifico corrispettivo è subordinato all'emissione SAL nei tempi e nelle modalità previste da parte della Banca OMISSIS con sede in Pantelleria> > . Il pagamento dei singoli stati di avanzamento tre in tutto era, pertanto, da reputarsi condizionato all'erogazione del finanziamento bancario. b La clausola non poteva giudicarsi affetta da nullità, poiché non qualificabile come meramente potestativa, bensì < < sospensiva mista correlata al compimento di un'attività di un terzo> > . c Non si riscontrava la fattispecie di cui all' articolo 1359 cod. civ. , non essendo stato in alcun modo provato che il mancato avveramento fosse dipeso dal comportamento doloso o colposo della committente, che avrebbe mancato di collaborare secondo buona fede con l'istituto di credito. d In ogni caso la committente non avrebbe potuto avere interesse a ritardare il pagamento finale, così procurandosi l'effetto indesiderato di doversi ricevere un'opera incompiuta. e L'avveramento reale o per “fictio” della condizione avrebbe dovuto essere provato dalla creditrice, prova che non era stata fornita. 2. OMISSIS s.numero c. di B.S.S. & B.M. propone ricorso sulla base di due motivi, ulteriormente illustrati da memoria. La controparte resiste con controricorso. 3. Con il primo motivo viene denunciata violazione o falsa applicazione degli articolo 1354, 1419, 1322, 1655, 1366, 1367 e 1369 cod. civ. La ricorrente riporta il contenuto della clausola che qui viene in rilievo, giudicandola incompatibile con la causa del negozio di appalto, di conseguenza, < < manifestamente illecita> > e come tale non meritevole di tutela. In realtà la volontà delle parti, prosegue il motivo, non era quella di condizionare il pagamento degli stati di avanzamento lavori all'effettiva erogazione del mutuo bancario, ma < < piuttosto quella di individuare nel momento della presentazione dei Sal alla Banca il tempo in cui il relativo credito diventava comunque esigibile da parte dell'appaltatrice, a prescindere dall'effettiva totale o parziale erogazione delle somme richieste> > . A una tale conclusione conduceva, conclude la ricorrente, l'interpretazione della disposizione negoziale secondo i canoni normativi evocati. 3.1. Il motivo è fondato. Il contratto d'appalto ha come sinallagma la prestazione di un'opera, con organizzazione dei mezzi e assunzione del rischio verso il pagamento di un corrispettivo in danaro articolo 1655 cod. civ. . In questa sede non rileva intrattenersi sulla configurabilità di una forma di corrispettivo diversa dal danaro utilità misurabile economicamente o dazione di cosa - permuta - , restando nell'alveo della figura contrattuale codicistica. Ciò che qui rileva è la constatazione che la causa del contratto non ha natura aleatoria. Il che vuol dire che l'appaltatore presta la sua opera imprenditoriale dietro corrispettivo certo, quale che sia il criterio contrattuale di misurazione di esso a corpo o a misura . Da ciò consegue che, salvo poi ad accertare la meritevolezza giuridica di un tal contratto, che, nel caso in cui le parti intendano dar vita a un contratto atipico avente natura aleatoria, peraltro ben distante dal paradigma dell'appalto, una tale volontà deve stagliarsi nitidamente. Nel caso in esame, per contro, non è controverso che la B.G. stipulò con la s.numero c. OMISSIS un contratto d'appalto, avente ad oggetto una ristrutturazione d'un immobile, verso il pagamento a corpo di una somma di danaro. Anche ad ammettere che la formula utilizzata nel contratto < < il piano dei pagamenti dello specifico corrispettivo è subordinato all'emissione SAL nei tempi e nelle modalità previste da parte della Banca OMISSIS con sede in Pantelleria> > possa prestarsi anche all'interpretazione resa dalla sentenza impugnata, di una tale opzione deve misurarsi la tenuta alla luce della regola ermeneutica di cui all' articolo 1369 cod. civ. nel dubbio le espressioni polisense debbono < < essere intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto> > . Posto quanto poco sopra in premessa ricordato a riguardo della natura e dell'oggetto del contratto d'appalto la Corte di Palermo è incorsa in violazione di legge per non avere spiegato la ragione per la quale in un “normale” contratto d'appalto quella espressione, piuttosto che stabilire una tempistica dei pagamenti o degli stati di avanzamento dei lavori, collegandoli all'acquisizione della liquidità da parte della committente, è stata riportata nell'alveo della condizione sospensiva mista, con la conseguenza di rendere aleatorio il corrispettivo, in quanto dipendente dal finanziamento bancario in favore della committente finanziamento, a sua volta dipendente, anche a voler reputare piena la collaborazione della committente, dal nudo volere del terzo l'istituto di credito . Così da giungere alla conclusione che contempla l'ipotesi che il corrispettivo possa anche giammai essere corrisposto. È doveroso precisare che l'interpretazione del contratto, come costantemente affermato da questa Corte, resta confinato nell'apprezzamento incensurabile di merito. Tuttavia, si è chiarito allo stesso tempo che, laddove il ricorrente individui puntualmente i canoni ermeneutici violati, correlati alle emergenze di causa, specificando in qual modo e con quali apprezzamenti il giudice si sia discostato dal criterio ermeneutico, il vizio ben può configurarsi, non vertendosi in ipotesi di mera apodittica contrapposizione all'interpretazione del giudice ex pluribus, Cass. nnumero 15381/2004 , 13839/2004 , 13579/2004 , 5359/2004 , 753/2004, 18587/2012 si veda inoltre, per la ricchezza di richiami, Cass. numero 2988/2013 da ultimo, Cass. numero 2050/2024 . 4. Accolto il primo motivo, il secondo, con il quale la società ricorrente denuncia violazione dell' articolo 132 cod. proc. civ. , per non avere la Corte locale dato corso, senza rendere motivazione, all'istanza d'esibizione nei confronti della banca, resta, all'evidenza, assorbito. 5. Tenuto conto di quanto esposto la sentenza deve essere cassata con rinvio, enunciando il seguente principio di diritto, al quale il Giudice del rinvio dovrà attenersi ”Poiché il contratto d'appalto prevede la prestazione di un'opera, con organizzazione dei mezzi e assunzione del rischio, verso il pagamento di un corrispettivo, ove non consti dalle emergenze di causa che le parti abbiano inteso stipulare, nonostante l'uso del nomen iuris appalto, un contratto atipico aleatorio, l'espressione che potrebbe avere più sensi deve essere interpretata nel senso che all'appaltatore non può essere negato il diritto al corrispettivo ove abbia adempiuto alla propria obbligazione”. 6. Il Giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione all'accolto motivo e rinvia alla Corte d'appello di Palermo, altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.