Le principali modifiche, sostanziali e processuali, recate dal “correttivo” Cartabia del processo penale ed entrate in vigore il 4 aprile scorso, sono oggetto della relazione n. 15/2024 dell'Ufficio del Massimario della Cassazione.
Ad un mese dall'entrata in vigore del d.lgs. 19 marzo 2024 n. 3, si propone una breve sintesi dei principali interventi integrativo-correttivi della riforma Cartabia del processo penale operati sul codice di procedura penale (articolo 2), sulle norme attuative (articolo 3) nonché, più marginalmente, sul codice penale (articolo 1, 8 e 9) e su talune leggi complementari (articolo 4, 5, 6 e 7) (per approfondimenti, si rinvia all'allegata relazione su novità normativa n. 15/2024 curata dall'Ufficio del massimario della Corte di Cassazione). Modifiche al codice penale e norme transitorie (articolo 1 e 9 d.lgs. n. 31/2024 ) L'articolo 1 del correttivo, alla lett. a), interpola l' articolo 582, comma 2, c.p. per affermare la procedibilità d'ufficio delle lesioni personali in danno di personale socio-sanitario ( articolo 583- quater , comma 2, c.p. , come modif. dal d.l. n. 34/2023 ). La successiva lett. b) estende invece la procedibilità a querela al reato di danneggiamento aggravato dall' esposizione a pubblica fede ( articolo 635 cpv. c.p. ), che viene così uniformato al regime annesso nel 2022 all'analoga fattispecie di furto aggravato ( articolo 625, n. 7, c.p. ); conseguentemente, per i fatti pregressi, l'articolo 9 del correttivo “rimette nei termini” le parti offese per proporre querela ai sensi dell' articolo 85 d.lgs. n. 150/2022 (quindi a far data dal 4 aprile ed entro il 3 luglio 2024 ). Modifiche al codice di procedura penale (articolo 2 d.lgs. n. 31/2024) Tra le principali modifiche processuali recate dall'articolo 2 del correttivo si segnalano: in tema di deposito telematico , la possibilità per la persona offesa non assistita da difensore di depositare gli atti (memorie, querele) in modalità analogica ( articolo 111- bis , comma 4, c.p.p. ); in tema di partecipazione a distanza , l' abbreviazione nei casi d'urgenza del termine che deve intercorrere tra la notifica del decreto che dispone il compimento dell'atto “da remoto” e la data fissata per il suo svolgimento; la possibilità per il giudice di avvalersi della p.g. per la notifica degli atti introduttivi del giudizio nei confronti della persona offesa non querelante; in tema di indagini preliminari , la semplificazione , da un lato, dei meccanismi di risoluzione della stasi procedimentale (con la completa riscrittura dell' articolo 415- ter c.p.p. e la modifica dell' articolo 415- bis c.p.p. ) e la riduzione , dall'altro, delle correlate ipotesi di avocazione delle indagini da parte del p.g. presso la Corte di appello ( articolo 412 c.p.p. ); la sospensione dei termini di custodia cautelare ( articolo 304 c.p.p. ) nel tempo in cui l'udienza di comparizione predibattimentale è sospesa o rinviata per impedimento dell'imputato o del suo difensore o su loro richiesta; in tema di assunzione probatoria nel corso del dibattimento, la riespansione della regola generale di cui all' articolo 139 c.p.p. circa la trascrizione, di norma, della fono-registrazione; l'innesto negli articolo 450 ( giudizio immediato ) , 456 (giudizio direttissimo), 601 (giudizio di appello) e 656 (provvedimento di esecuzione) c.p.p. degli avvertimenti – previsti a pena di nullità – relativi al giudizio in assenza ; in tema di giudizio abbreviato , la possibilità per il giudice dell'esecuzione di ridurre d'ufficio la pena ex articolo 676 c.p.p. del sesto in caso di mancata impugnazione della sentenza di condanna; in tema di giudizio abbreviato condizionato ( articolo 438, comma 5, c.p.p. ) la modifica del presupposto ammissivo dell'economia processuale da valutarsi in relazione alla maggiore complessità dell'istruzione dibattimentale (e non più ai «prevedibili tempi»); in tema di rito monitorio , l'ammissibilità del destinatario del decreto penale di condanna al lavoro di pubblica utilità sostitutivo senza necessità di avanzare opposizione; in tema di pene sostitutive , l'“alleggerimento” dell' udienza di sentencing che – sia in primo grado ( articolo 545- bis c.p.p. ) che in appello (articolo 598- bis e 599- bis c.p.p. ) – diviene eventuale se il giudice ritenga insussistenti i presupposti per la sostituzione della pena detentiva, con possibilità di pronunciare direttamente il dispositivo di condanna a pena detentiva non sostituita. Modifiche alle norme di attuazione al codice di procedura penale (articolo 3 d.lgs. n. 31/2024) L'articolo 3 del correttivo interviene sulle norme di attuazione del codice di rito in tema di comunicazione di cortesia (articolo 63- bis ) e di invio degli elenchi periodici al Pg (articolo 127). Modifiche alla legge n. 283/1962 (articolo 4 d.lgs. n. 31/2024) In tema di procedura estintiva delle contravvenzioni alimentari per adempimento delle prescrizioni (articolo 12-ter ss. legge n. 283/1962 ), l'articolo 4 del correttivo ne circoscrive il presupposto di accesso quoad poenam alle sole contravvenzioni punite con pena pecuniaria (anche se alternativa). Modifiche alla legge n. 689/1981 (articolo 5 d.lgs. n. 31/2024) In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi l'articolo 5 del correttivo: - modifica l' articolo 58 della legge n. 689/1981 stabilendo la regola generale del consenso dell'imputato per l'applicazione della semilibertà, detenzione domiciliare e LPU; - conia una nuova ipotesi di revoca della pena sostitutiva in caso di condanna a pena detentiva per delitto non colposo commesso dopo l'applicazione della pena sostitutiva . Modifiche al d.lgs. n. 274/2000 (articolo 6 d.lgs. n. 31/2024) In tema di competenza penale del giudice di pace , l'articolo 6 del correttivo adegua i richiami contenuti nell' articolo 17 del d.lgs. n. 274/2000 ( Archiviazione ) alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150/2022 al codice di rito circa la nuova regola di giudizio della « ragionevole previsione di condanna ». Modifiche al d.lgs. n. 231/2001 (articolo 7 d.lgs. n. 31/2024) Analogamente all'intervento di raccordo di cui sopra, in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche l'articolo 7 del correttivo estende il nuovo parametro decisorio alla sentenza di non luogo a procedere emessa dal Gup quando gli elementi acquisiti non consentano di formulare una ragionevole previsione di condanna a carico dell'ente . Modifiche all'articolo 89 d.lgs. n. 150/2022 (articolo 8 d.lgs. n. 31/2024) L'articolo 8 del correttivo aggiunge un nuovo comma all' articolo 89 d.lgs. n. 150/2022 in tema di sospensione della prescrizione durante le ricerche dell'assente prosciolto per assenza “impediente”. Disposizioni transitorie in tema di appello del Pg L'articolo 10 del correttivo contiene infine una norma transitoria riguardante l'impugnazione del Pg presso la Corte di appello.
Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, Relazione n. 15