La controriforma dell’ordinamento giudiziario

Davvero deludente l’attuazione che il Governo ha dato alla delega in materia di ordinamento giudiziario. Si tratta di due decreti legislativi. Il primo è il d.lgs. numero 44/2024, che modifica il r.d. numero 12/1941, il d.lgs. numero 25/2006, il d.lgs. numero 26/2006, il d.lgs. numero 106/2006 e il d.lgs. numero 160/2006. Il secondo è il d.lgs. numero 45/2024, riservato al riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

Il decreto legislativo numero 44/2024 Il d.lgs. numero 44/2024 contiene la riforma dell' ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell' ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocazione in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del C.S.M. Alcune modifiche sono marginali, come quelle in materia di tabelle degli uffici giudicanti , o formali, come la sostituzione della denominazione di “diritto fallimentare” con “diritto della crisi e dell'insolvenza”, mentre altre danno un'impronta diversa alle prove scritte che, superando il criticabile profilo solo mnemonico, finalmente hanno la prevalente funzione di “verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematico dei candidati, alla luce dei principi generali dell'ordinamento”. Un'accesa ma sterile polemica ha suscitato l'introduzione dei test psico-attitudinali , da espletare sui candidati ammessi alla prova orale e “individuati dal Consiglio superiore della magistratura….nel rispetto delle linee guida e degli standard internazionali di psicometria” a parte che essi esistono in altri Paesi, essi dovrebbero essere una garanzia che chi accede alla professione di magistrato sia idoneo a tale delicata funzione, per cui sarebbero più utili se ripetuti periodicamente in occasione della valutazione quadriennale di professionalità del magistrato. Invece, si è abbassata l'asticella della preparazione giuridica perché, tra i requisiti per l'ammissione al concorso per esami , mentre prima occorreva non essere stati dichiarati per tre volte non idonei, ora il limite è stato elevato a quattro volte. Come prescriveva la legge delega, è stato introdotto il fascicolo per la valutazione del magistrato , ma il suo contenuto è stato radicalmente reso meno rappresentativo dell'attività del magistrato rispetto alle prescrizioni della legge delega. Infatti, la legge delega numero 71/2022 all'articolo 2 lett. f prevedeva che il parere della commissione di valutazione fosse “fondato sull'esame di provvedimenti estratti a campione nelle ultime tre valutazioni di professionalità”. Invece, l'articolo 10- bis d.lgs. numero 44/2024 si limita a stabilire che “ i criteri di scelta a campione assicurano l'acquisizione di non meno di un terzo dei provvedimenti cautelari e di prevenzione che incidono direttamente sulla libertà personale e la libera disponibilità dei beni, nonché dei provvedimenti che riguardano i minori” e quindi un contenuto assai poco rappresentativo dell'attività svolta dal magistrato. Si aggiunga che è vero che la valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno ed è operata secondo parametri oggettivi indicati dal Consiglio superiore della magistratura, ma non può mai riguardare in alcun caso l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove , per cui anche l'incapacità assoluta del magistrato di interpretare le disposizioni di legge o di valutare i fatti o le prove sfugge a qualsiasi censura. E infatti le statistiche della periodica valutazione di professionalità dei magistrati si attestano su una media del 98% di esiti positivi. Sono risultati non dissimili da quelli che emergono dai procedimenti disciplinari dalla relazione ministeriale per il 2023 risulta che quasi il 75% delle richieste di riparazione per ingiusta detenzione vengono accolte a causa dell'accertata estraneità della persona ai fatti a lei contestati e poco più del 25% circa delle richieste viene accolto per l'illegittimità della misura cautelare disposta, quale che si stato poi l'esito del procedimento. Nel 2023 ci sono state 619 ordinanze di pagamento per complessivi € 27.844.794 , ma, a fronte di tante riparazioni per ingiusta detenzione , per lo stesso anno, sono state promosse appena sette azioni disciplinari, di cui quattro dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione e tre dal Ministro della Giustizia, tutte ancora in corso. Insomma, tanti errori, ma nessun colpevole segno evidente che il sistema sanzionatorio non funziona. Il decreto legislativo numero 45/2024 Il d.lgs. numero 45/2024 è riservato al riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. La legge delega prescriveva di “ridurre il numero massimo di magistrati che possono essere collocati fuori ruolo, sia in termini assoluti che in relazione alle diverse tipologie di incarico che saranno censite….” articolo 5 lett. h l. numero 71/2022 . L' articolo 13 d.lgs. numero 45/2024 ha ridotto simbolicamente il numero dei magistrati fuori ruolo da 200 a 180 e il successivo articolo 14 esclude dal numero massimo di magistrati ordinari fuori ruolo gli incarichi elettivi e di Governo, come ad esempio all'ufficio legislativo , dove i magistrati fuori ruolo scrivono le leggi che essi stessi dovranno poi applicare. Il numero dei magistrati fuori ruolo risulta quindi ulteriormente ampliato dagli incarichi più marcatamente politici, dei quali non si deve tener conto, consentendo una vera e propria invasione del Ministero di Giustizia da parte di magistrati sottratti alle loro tipiche funzioni giudiziarie e incaricati di compiti che nulla hanno a che vedere con queste. Continua in questo modo, proprio ciò che la legge delega voleva estirpare, e cioè un controllo politico da parte del potere giudiziario, attraverso i magistrati fuori ruolo, sia sul Ministero della giustizia, sia sul potere legislativo, in spregio al principio della separazione dei poteri . Come se non bastasse, la nuova disposizione viene differita nella sua applicazione al primo gennaio 2026. L'unica limitazione apportata al collocamento fuori ruolo riguarda il periodo di tempo, che non potrà superare complessivamente sette anni. La disposizione transitoria La disposizione transitoria posticipa l'applicazione della riforma a chi abbia rivestito mandati o incarichi di governo successivamente all'entrata in vigore della riforma con riferimento alla non spendibilità degli stessi per la valutazione di professionalità agli incarichi direttivi e semidirettivi attribuiti successivamente alla entrata in vigore della riforma rispetto ai loro limiti addirittura al 2026 rispetto alle nuove modalità di effettuazione del concorso, compresi i test psicoattitudinali. Conclusioni In definitiva, i decreti attuativi della legge delega risultano piuttosto deludenti, per aver tradito i principi e i criteri direttivi della delega parlamentare soprattutto sul numero di magistrati collocabili fuori ruolo ma anche sul riduttivo contenuto del fascicolo del magistrato. Si ha la sensazione di trovarsi di fronte ad una vera e propria rinuncia del Governo ad incidere sullo status quo per lasciare inalterato l'attuale assetto normativo della magistratura .