Decade dalla NASPI il lavoratore che nelle more matura i requisiti per la pensione

La NASPI spetta soltanto sino alla maturazione del diritto a conseguire la pensione di vecchiaia anticipata, risultando al riguardo inconferenti la decorrenza o l’effettiva percezione del trattamento pensionistico. L’eventuale domanda di restituzione da parte dell’INPS del trattamento NASPI indebitamente erogato soggiace alle regole di cui all’articolo 2033 c.c.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza in esame. Il caso La Corte di Appello di Genova, confermando la pronuncia di primo grado, accoglieva la domanda con cui un ex lavoratore si opponeva alla richiesta di restituzione del trattamento NASPI formulata dall'INPS. In particolare, tale lavoratore – successivamente al licenziamento – richiedeva ed otteneva l'accesso alla NASPI a far data dal 14 luglio 2019 e sino al 31 ottobre 2019 posto che, in data 20 novembre 2019, richiedeva la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, riconosciuta dal 1° dicembre 2019 . Successivamente, l'INPS revocava la concessione della NASPI in relazione al periodo successivo al relativo al 1° settembre 2019, data in cui il lavoratore risultava in possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata in ragione della propria invalidità, richiedendo la restituzione dell'importo di euro 2.275,50. Pretesa, appunto, rigettata da entrambi i giudici di merito poiché «nel “bilanciamento dei contrapposti interessi”, occorre considerare che il lavoratore “ha perso tre ratei di pensione” e, nell'ipotesi di accoglimento della domanda restitutoria, resterebbe “privo di mezzi di sostentamento pur avendo già maturato i requisiti per accedere alla pensione”, laddove l'INPS ha lucrato un risparmio di spesa», muovendo in tale giudizio dal presupposto che «nel caso di specie sia applicabile la disciplina speciale sull' indebito assistenziale , “assoggettato ad una disciplina settoriale eccentrica rispetto alla [ ] regola privatistica dell' articolo 2033 c.c. ”». Contro tale pronuncia l'Istituto ricorreva alla Corte di Cassazione, articolando un unico motivo. La NASPI non è una prestazione pensionistica… In particolare, nell'avviso dell'Istituto i Giudici di merito avrebbero errato sia nel respingere la domanda di restituzione della NASPI, percepita dal lavoratore nonostante avesse già maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia anticipata, che nell'applicare la disciplina dell'indebito assistenziale in luogo di quella generale dell' articolo 2033 c.c. …e la domanda di ripetizione è quindi soggetta alle ordinarie regole civilistiche Motivo che viene integralmente condiviso dalla Corte la quale, affermando il principio esposto in massima, cassa la sentenza impugnata. Ed infatti, ad avviso della Cassazione, dalla natura non pensionistica del trattamento NASPI deriva la non operatività delle «regole di settore dettate dalla legge per l'indebito previdenziale pensionistico articolo 52, comma 2, l. numero 88/1989 , che si configurano come una disciplina eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica [….]» al pari dei «principi vigenti nel sottosistema dell'indebito assistenziale, che [….] escludono l'incondizionata ripetibilità in presenza di una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore [….]». In mancanza di una disciplina speciale pertanto, nell'avviso della Cassazione, la disciplina applicabile all'indebito in commento è quella generale di cui all' articolo 2033 c.c. Nel valutare la domanda di ripetizione, si deve comunque tenere conto della condizione delle parti Chiarito tale principio, la Corte ritiene tuttavia di fornire taluni spunti al giudice del rinvio. In particolare, nell'avviso della Cassazione, anche «quando la verifica ex fide bona riveli un contegno abusivo di chi agisce in ripetizione, speculare a un affidamento qualificato dell' accipiens » non è comunque possibile argomentare una «indiscriminata irripetibilità» della somma pretesa. Ciò in quanto «la tutela del legittimo affidamento, presidiata, in via primaria, dall' articolo 3 Cost. e coessenziale al patto di solidarietà tra i cittadini e lo Stato e al nesso inscindibile che lega i diritti e i doveri articolo 2 Cost. , può temperare l'indefettibile e onnicomprensiva condictio indebiti , senza, però, vanificarla nel suo nucleo essenziale». In ragione di ciò, ipotizzando sibillinamente una dinamica non chiarissima, conclude la Corte affermando che la tutela del legittimo affidamento della parte incolpevole «si estrinseca, in prima battuta, nella modulazione temporale dell'obbligazione restitutoria, secondo le indicazioni ermeneutiche che la stessa Corte costituzionale ha delineato, nel richiamare l'apparato di rimedi che il sistema appresta, secondo principi di gradualità e di proporzione».

Presidente Berrino - Relatore Cerulo Fatti di causa 1.– Con ricorso avviato alla notifica il 19 settembre 2022 e ricevuto il 23 settembre 2022, l'INPS impugna per cassazione, sulla base di un motivo, la sentenza numero 66 del 2022, pronunciata dalla Corte d'appello di Genova e depositata il 23 marzo 2022. Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte territoriale ha respinto il gravame dell'INPS e ha confermato la pronuncia del Tribunale di La Spezia, che aveva annullato il provvedimento di recupero degl'importi erogati dall'Istituto al signor B.G. a titolo di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego d'ora innanzi, NASPI . 2.– Il signor B.G. resiste con controricorso. 3.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione alla pubblica udienza del 14 novembre 2023. 4.– Il Pubblico Ministero ha depositato memoria articolo 378, primo comma, cod. proc. civ. e ha chiesto di accogliere il ricorso, anticipando le conclusioni rassegnate in udienza. 5.– Entrambe le parti, prima dell'udienza, hanno depositato memoria articolo 378, secondo comma, cod. proc. civ. . Ragioni della decisione 1.– I fatti di causa, delineati nella sentenza d'appello e illustrati nell'odierno ricorso in termini convergenti con quel che emerge dal controricorso, non sono controversi tra le parti. Il signor B.G., dopo il licenziamento intimato il 22 maggio 2019, ha richiesto all'INPS la NASPI, con istanza del 28 maggio 2019. L'istanza è stata accolta, a far data dalla cessazione del rapporto di lavoro 14 luglio 2019 , con provvedimento del 24 ottobre 2019. Il 20 novembre 2019, il signor B.G. ha richiesto la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità e il trattamento in questione è stato corrisposto a decorrere dal primo dicembre 2019. Il lavoratore ha beneficiato della NASPI fino al 31 ottobre 2019. L'INPS, con provvedimento del 10 maggio 2020, ha revocato la concessione dell'indennità e ha chiesto la restituzione dell'importo di Euro 2.275,50, relativo al periodo dal primo settembre 2019 al 31 ottobre 2019. L'Istituto, invero, ha accertato che il lavoratore, con decorrenza dal primo settembre 2019, aveva già raggiunto i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia anticipata in ragione dell'invalidità articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, numero 503 . Il provvedimento si fonda, dunque, sull'automatica decadenza dal beneficio che l' articolo 11, comma 1, lettera d , del decreto legislativo 4 marzo 2015, numero 22 , sancisce per l'ipotesi di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato. 2.– Il provvedimento è stato impugnato e il Tribunale di La Spezia ha accolto il ricorso, sulla base della necessità di tutelare l'accipiens di buona fede, che peraltro non aveva fruito contemporaneamente di due prestazioni. La Corte d'appello di Genova, con la pronuncia impugnata in questa sede, ha confermato la decisione di primo grado sulla scorta dei seguenti rilievi. Se il lavoratore, pur avvalendosi dell'ausilio di un patronato, non si è avveduto della facoltà di reclamare, sin dal primo settembre 2019, la pensione di vecchiaia anticipata, e ha richiesto la NASPI, «prestazione assistenziale […] meno vantaggiosa» pagina 6 della sentenza , l'INPS è incorso in un errore ancor più grave, in quanto ha concesso la NASPI, pur disponendo di un estratto conto che già attestava la presenza dei requisiti per accedere al trattamento pensionistico. Nel «bilanciamento dei contrapposti interessi», occorre considerare che il lavoratore «ha perso tre ratei di pensione» e, nell'ipotesi di accoglimento della domanda restitutoria, resterebbe «privo di mezzi di sostentamento pur avendo già maturato i requisiti per accedere alla pensione», laddove l'INPS ha lucrato un risparmio di spesa pagina 7 della pronuncia d'appello . La Corte di merito muove dal presupposto che, nel caso di specie, sia applicabile la disciplina speciale sull'indebito assistenziale, «assoggettato ad una disciplina settoriale eccentrica rispetto alla […] regola privatistica dell' articolo 2033 c.c. » pagina 5 della pronuncia d'appello . 3.– Tale presupposto è contestato dall'INPS, che inquadra la NASPI tra le prestazioni previdenziali non pensionistiche, assoggettate, quanto alla ripetizione, alla disciplina comune dell' articolo 2033 cod. civ. Poste tali premesse, l'Istituto denuncia, ai sensi dell' articolo 360, primo comma, numero 3, cod. proc. civ. , violazione dell' articolo 2033 cod. civ. , degli articolo 3 e 11, comma 1, lettera d , del decreto legislativo 4 marzo 2015, numero 22, e dell'articolo 2, commi 25 e seguenti, della legge 28 giugno 2012, numero 92 . Avrebbe errato la Corte territoriale nel respingere la domanda di restituzione dell'indennità NASPI, percepita dal B.G. nonostante avesse già maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia anticipata, e nell'applicare la disciplina dell'indebito assistenziale, in luogo di quella generale dell' articolo 2033 cod. civ. , destinata a operare per una prestazione conseguente «all'instaurazione del rapporto previdenziale con l'INPS», alimentata da «una provvista contributiva» pagina 8 del ricorso per cassazione . Né l'asserita buona fede dell'accipiens potrebbe paralizzare la domanda di restituzione, in quanto rileverebbe soltanto «al fine della diversa decorrenza degli interessi sulle somme da restituire» pagina 10 del ricorso per cassazione . 4.– La censura coglie nel segno. 5.– Il presente giudizio verte sulla fondatezza della pretesa dell'INPS, che agisce in ripetizione per l'importo della NASPI Euro 2.275,50 che sostiene di avere indebitamente corrisposto dopo il maturare dei requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia anticipata settembre 2019 . L'Istituto assume che la NASpI spetti soltanto fino alla maturazione del diritto di conseguire la pensione di vecchiaia anticipata e invoca, a tale riguardo, i principi enunciati da questa Corte nella fattispecie affine dell'indennità di mobilità Cass., sez. lav., 5 febbraio 2018, numero 2697 , secondo una giurisprudenza consolidata nell'annettere rilievo alla maturazione del diritto e nel reputare ininfluenti la decorrenza o l'effettiva percezione del trattamento pensionistico. 6.– La Corte d'appello di Genova, nel confermare le statuizioni del giudice di prime cure, ha ricondotto la fattispecie all'indebito assistenziale, assoggettata a regole peculiari, irriducibili al paradigma generale dell' articolo 2033 cod. civ. pagina 5 della sentenza impugnata e, con ulteriori rilievi, pagina 6 . Sulla base di questo dirimente e prioritario rilievo, la Corte di merito ha affermato l'irripetibilità della prestazione erogata dall'INPS. 7.– La scelta dei giudici del gravame di escludere l'applicabilità dell' articolo 2033 cod. civ. presta il fianco alle censure del ricorrente, per le ragioni di seguito esposte. 7.1.– Devono essere condivise le considerazioni del ricorrente, riprese anche nella memoria del Pubblico Ministero pagina 2 , riguardo alla qualificazione della NASPI come prestazione previdenziale non pensionistica. Introdotta dal d.lgs. numero 22 del 2015 a far data dal primo maggio 2015, la NASPI è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all' articolo 24 della legge 9 marzo 1989, numero 88 . L'inquadramento tratteggiato nel ricorso e ribadito nella memoria illustrativa pagina 1 è corroborato dall'inequivocabile dettato normativo e non è contraddetto in maniera persuasiva dalla parte controricorrente, che si attarda sul diverso profilo, rilevante anche nella generale disciplina dell'indebito, della tutela dell'affidamento alla stregua della Convenzione europea dei diritti dell'uomo CEDU . 7.2.– Rispetto alla prestazione dedotta in causa, non operano, pertanto, le regole di settore dettate dalla legge per l'indebito previdenziale pensionistico articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, numero 88 , come modificato dall' articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, numero 412 , che si configurano come una disciplina eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica oltre il perimetro tracciato dal legislatore Cass., sez. lav., 19 aprile 2021, numero 10274 . Alla fattispecie controversa neppure si attagliano i principi vigenti nel sottosistema dell'indebito assistenziale, che, in consonanza con il precetto dell' articolo 38 Cost. , escludono l'incondizionata ripetibilità in presenza di una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore, ove a quest'ultimo non possa essere imputata l'erogazione indebita Cass., sez. lav., 10 agosto 2022, numero 24617 , in linea con le affermazioni di Corte costituzionale, ordinanza numero 264 del 2004 . La fattispecie, pertanto, soggiace alla disciplina generale dell' articolo 2033 cod. civ. , come la stessa parte controricorrente non manca di riconoscere nella memoria illustrativa depositata in vista dell'udienza, nel perorare l'applicazione dei principi enunciati dal giudice delle leggi sentenza numero 8 del 2023 nel sindacato di legittimità costituzionale dell' articolo 2033 cod. civ. Da tali principi, tuttavia, non si può desumere la regola dell'indistinta irripetibilità, nei termini adombrati dalla parte controricorrente cfr., in tal senso, anche pagina 3 della memoria illustrativa della parte ricorrente e pagina 3 della memoria del Pubblico Ministero . La pronuncia della Corte costituzionale menzionata dalle parti è nitida nell'escludere che l'articolo 1 del Protocollo addizionale alla CEDU , nell'esegesi accreditata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, imponga «di generalizzare un diritto alla irripetibilità della prestazione» punto 12.2.1. del Considerato in diritto . 8.– La sentenza impugnata, nel negare l'operatività dell' articolo 2033 cod. civ. , ha sussunto la vicenda concreta in una fattispecie astratta che non le si addice e risulta viziata, pertanto, dagli errores in iudicando denunciati nel ricorso. Tale erronea sussunzione è gravida d'implicazioni anche in ordine al regime della ripetizione applicabile al caso di specie e si ripercuote, in ultima analisi, sulla conformità a diritto della decisione adottata. 9.– Ne discende l'accoglimento del ricorso, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata. 10.– La causa dev'essere rinviata alla Corte d'appello di Genova, che, in diversa composizione, rinnoverà l'esame della controversia alla stregua dell' articolo 2033 cod. civ. e pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio. Tale esame rende ineludibili più articolati accertamenti di fatto e postula il pieno dispiegarsi del contraddittorio fra le parti sugli aspetti già evidenziati nelle memorie illustrative. 11.– Il giudice di rinvio, nella verifica demandata da questa Corte e nelle coordinate tracciate dall' articolo 2033 cod. civ. , a torto ritenuto inapplicabile, dovrà ponderare anche la tutela dell'affidamento incolpevole di chi abbia percepito la prestazione indebita. Tale affidamento, oggetto delle antitetiche prospettazioni delle parti, rileva entro i limiti che saranno ora puntualizzati. Spetta a questa Corte, nel suo compito di garantire l'esatta osservanza e l'uniforme applicazione della legge, offrire le necessarie indicazioni esegetiche riguardo al contenuto precettivo delle clausole generali, che per sua natura dev'essere inverato nell'esperienza concreta, secondo parametri che, nondimeno, devono essere ancorati a precisi e prevedibili indici normativi e non possono essere affidati, di volta in volta, all'arbitrario e cangiante apprezzamento del singolo interprete. 12.– È ben vero che il canone di buona fede permea anche l'azione volta al recupero delle prestazioni indebite e impone di attribuire rilievo al «tipo di relazione fra solvens e accipiens», in base a tutte le circostanze del caso concreto sentenza numero 8 del 2023, cit., punto 12.1. del Considerato in diritto . Tuttavia, la contrarietà a buona fede del contegno del solvens presuppone che l'azione di recupero, per le modalità e per i tempi che ne contraddistinguono l'esercizio, leda un affidamento meritevole di tutela e si connoti, in modo pregnante, come abusiva. Tale ipotesi non può non essere sottoposta a un vaglio rigoroso, in un contesto contrassegnato dalla necessità d'indirizzare le risorse a quella tutela delle situazioni di effettivo e comprovato bisogno, che la Carta fondamentale, all' articolo 38 Cost. , prescrive come compito primario dello Stato. In tale disamina, il giudice dovrà scrutinare tutti gli elementi rilevanti, puntualmente dedotti e suffragati dalle parti. Fra i dati di fatto si annoverano, tra l'altro, il perdurare dell'attribuzione nel tempo, l'importo delle somme richieste, le condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato e il correlato impatto «lesivo della prestazione restitutoria sulle condizioni di vita» dell'accipiens sentenza numero 8 del 2023, cit. punto 12.2.1. , il comportamento complessivo delle parti nella relazione che, per effetto dell'erogazione indebita, s'instaura. A tale riguardo, si dovranno esaminare anche le considerazioni svolte dal Pubblico Ministero pagina 3 della memoria , nell'osservare che «a fronte di una domanda di NASPI ed in assenza di una domanda di pensione, l'INPS non aveva ragione di approfondire la situazione pensionistica dell'assicurato più di quanta ne avesse di cercare di erogargli tempestivamente la prestazione di disoccupazione». 13.– Quando la verifica ex fide bona riveli un contegno abusivo di chi agisce in ripetizione, speculare a un affidamento qualificato dell'accipiens, non si può predicare, tuttavia, l'indiscriminata irripetibilità propugnata nella sentenza d'appello e nel controricorso. Invero, la tutela del legittimo affidamento, presidiata, in via primaria, dall' articolo 3 Cost. e coessenziale al patto di solidarietà tra i cittadini e lo Stato e al nesso inscindibile che lega i diritti e i doveri articolo 2 Cost. , può temperare l'indefettibile e onnicomprensiva condictio indebiti, senza, però, vanificarla nel suo nucleo essenziale. Tale tutela si estrinseca, in prima battuta, nella modulazione temporale dell'obbligazione restitutoria, secondo le indicazioni ermeneutiche che la stessa Corte costituzionale ha delineato, nel richiamare l'apparato di rimedi che il sistema appresta, secondo principi di gradualità e di proporzione. 14.– Infine, a tutela dei diritti del controricorrente, che ha promosso una controversia concernente la compatibilità della NASPI con la pensione di vecchiaia anticipata per l'invalidità di grado elevato e dunque connessa con dati comunque inerenti alle condizioni di salute, si deve disporre, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte, ai sensi dell' articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196 . P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione. Dispone, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte controricorrente, ai sensi dell 'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 19 6.