IRPEF e IRES: come cambia il regime impositivo?

Il 30 aprile 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato la bozza di decreto che prevede una revisione del regime impositivo dei redditi. Numerose le novità per i redditi di lavoro dipendente, autonomo e d'impresa.

Revisione e graduale riduzione dell'IRPEF, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva di transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica, nonché revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti queste le misure attuate, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri, con lo schema di decreto legislativo contenente disposizioni riguardanti la modifica di tassazione di alcuni redditi. Redditi di lavoro dipendente In tema di lavoro dipendente, le principali modifiche riguardano l' esclusione dalla formazione del reddito di contributi e premi versati dal datore di lavoro per i familiari a carico dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie l’erogazione, nel mese di gennaio 2025 , di un’ indennità di 100 euro ai lavoratori dipendenti per i quali, nell’anno 2024, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni i reddito complessivo non superiore a 28.000 euro ii coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi a carico, oppure almeno un figlio a carico, ove l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato, o se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato iii imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati , percepiti dal lavoratore, d’importo superiore a quello delle detrazioni spettanti. Redditi di lavoro autonomo Numerose sono le modifiche riguardanti il reddito di lavoro autonomo in sostanza, la disciplina viene compresa in più articoli, “spacchettando” l'attuale articolo 54 TUIR. Nello specifico, il decreto introduce, quale criterio generale di determinazione del reddito da lavoro autonomo, il principio di onnicomprensività , in base al quale il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni sarà costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività prevede che siano escluse dalla formazione del reddito , oltre ai contributi assistenziali e previdenziali, anche le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate al committente e il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi ad essi connessi conferma il principio di cassa quale criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito al periodo di imposta, sono salve le deroghe previste ad esempio per ammortamenti, canoni di leasing e quote di TFR . Un’ulteriore novità è l'introduzione dell'articolo 177- bis nel TUIR, rubricato “Operazioni straordinarie e attività professionali” in buona sostanza, la citata disposizione introduce la neutralità fiscale nell'ambito del reddito di lavoro autonomo, in quanto, in precedenza, il conferimento di uno studio in una società professionale veniva considerato realizzativo e, quindi, sottoposto a tassazione. Con l’introduzione dell’articolo 177- bis , invece, si dispone che «i conferimenti di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, comunque riferibili all'attività artistica o professionale, in una società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, di cui all'articolo 10 l. numero 183/2011, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze». Redditi d'impresa Con riferimento ai redditi di impresa, il decreto apporta numerose novità, con l’intento di avvicinare i valori fiscali a quelli contabili, al fine di ridurre il doppio binario. Tra di esse, si segnalano la modifica del vigente articolo 88, comma 3, lett. b , TUIR, per cui i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità non potranno più usufruire della tassazione frazionata in cinque anni, ma dovranno concorrere alla determinazione del reddito interamente nell'esercizio dell'incasso la modifica dell'articolo 92, comma 6, TUIR, che attualmente tratta delle opere in corso infrannuali, ammettendo la possibilità che le imprese che contabilizzano in bilancio tali opere, forniture e servizi con il metodo della percentuale di completamento, in conformità ai corretti principi contabili, possano applicare il suddetto metodo anche ai fini della determinazione del reddito la sostituzione dell'articolo 93, comma 6, TUIR, in base al quale le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi, valutando le rimanenze al costo e imputando i corrispettivi all'esercizio nel quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture, in conformità ai corretti principi contabili, applicano tale metodo anche ai fini della determinazione del reddito. Inoltre, il decreto interviene in materia di conferimenti di azienda effettuati tra soggetti residenti e nell’esercizio di imprese commerciali, introducendo la possibilità, per la società conferitaria, di optare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale avvenga il conferimento, per l’applicazione di un’imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti in bilancio a immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta e si introduce una disciplina inerente all’entrata in vigore e al regime transitorio connesso alle nuove disposizioni in materia di riallineamento modifica il regime di riporto delle perdite da parte delle società residenti, intervenendo, in materia di fusione, di scissione, di scissione per scorporo, di conferimenti di partecipazioni in società e di liquidazione. Redditi dei terreni e redditi diversi In tema di redditi dei terreni, la nuova disciplina introdotta dal decreto comprende anche le attività non incentrate sullo sfruttamento diretto del terreno agricolo , quali le cosiddette “colture fuori suolo”, anche svolte in immobili, rientranti in specifiche categorie catastali ed entro determinati limiti, e le attività dirette alla produzione di beni anche immateriali mediante coltivazione, allevamento, silvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni registrate o soggette a registrazione a fini IVA. In materia di redditi diversi, infine, si stabilisce che per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria acquistati per effetto di donazione , si assume come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante, aumentato dell’imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente.