La notificazione a mezzo PEC si considera tempestiva ove il messaggio di accettazione del gestore di posta elettronica certificata del mittente cd. RAC sia stato generato entro le ore 24 dell’ultimo giorno utile del termine.
Il fatto processuale Con ricorso avverso una sentenza di rigetto del reclamo promosso contro il decreto di dichiarazione del fallimento, una società ne chiedeva la riforma per aver la Corte di appello di Ancona dichiarato inammissibile il reclamo per tardività del deposito del ricorso. Secondo la Corte anconetana, infatti, la ricorrente in reclamo aveva tardivamente depositato l'atto, avendo ricevuto il messaggio di posta elettronica certificata attestante la ricevuta di consegna del deposito cosiddetta “RdAC” da parte del gestore Ministeriale soltanto il giorno dopo il giorno di scadenza per impugnare il provvedimento. La ricorrente, invece, sosteneva la tempestività del loro deposito sulla scorta della ricezione del messaggio PEC di accettazione cosiddetta “RAC” nella data ultima per la tempestività del deposito e che «il ritardo tra l'invio del reclamo e la formazione della ricevuta di avvenuta consegna era stato determinato dall'interruzione dei servizi informatici del settore civile” [quindi da] problemi tecnici intern i al gestore PEC del Ministero». La pronuncia della Cassazione Il ricorrente deduceva quale primo motivo di ricorso – accolto dalla Corte di Cassazione come si illustrerà di seguito – «l'omesso esame di fatti decisivi per la decisione e già oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'articolo 360 numero 5 c.p.c.» la sentenza impugnata, senza concedere l'invocata rimessione in termini ai sensi dell'articolo 153, comma 2°, c.p.c., aveva dichiarato l'inammissibilità del reclamo sul rilievo che il ritardo verificatosi nella generazione della ricevuta di avvenuta consegna RdAC fosse imputabile alla parte reclamante e non al gestore ministeriale. Sennonchè il ricorrente allegava la tempestività della ricezione della RAC e la contingenza – nella serata del giorno di scadenza del deposito – dello svolgimento di attività manutentiva da parte del gestore ministeriale, causativo del ritardo nella generazione della RdAC. La Corte di appello di Ancona, quindi, omettendo di valutare l'informazione probatoria ricavabile dalla nota emessa dal Ministero della Giustizia, era incorsa nel vizio di travisamento della prova, «il quale ricorre nel caso in cui si accerti che un'informazione probatoria, utilizzata dal giudice ai fini della decisione, è contraddetta da uno specifico atto processuale, per cui, a differenza del travisamento del fatto, può essere fatto valere mediante ricorso per cassazione, ove incida su un punto decisivo della controversia». La Corte di Cassazione, nell'accogliere il motivo di ricorso, richiamava preliminarmente la pronuncia resa dalla Corte Costituzionale numero 75/2019 che ebbe a precisare che ai fini della determinazione del perfezionamento della notifica o del deposito di un atto per il notificante o depositante rileva il momento di generazione della RAC da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente notificante o depositante e non già della RdAC del gestore ministeriale né quello della mera “spedizione” del messaggio di invio al gestore ministeriale dell'atto in notifica o in deposito . Essendo circostanza pacifica in atti che il messaggio di RAC fosse stato generato tempestivamente la Corte di Cassazione cassava con rinvio la sentenza resa dalla Corte di appello di Ancona avendo ravvisato nella stessa il vizio lamentato dalla ricorrente con il primo motivo di ricorso. Conclusioni L'ordinanza della Suprema Corte rappresenta un'occasione per precisare nuovamente quale sia la ratio del principio della scissione del momento perfezionativo della notifica per il notificante e per la parte destinataria della notifica. Per il notificante, infatti, solo la generazione della ricevuta di accettazione da parte del proprio gestore di posta elettronica certificata è confermativa dell'avvenuto regolare compimento di tutte le attività che competono al notificante e che lo stesso può e deve porre in essere per l'avvio del procedimento notificatorio come sancito dalla Cass. SU numero 32091 del 2023 .
Presidente Ferro - Relatore Dongiacomo Fatti di causa 1.1 La OMISSIS s.r.l., già OMISSIS s.a.p.a., già socio unico della OMISSIS s.p.a., a sua volta socio unico della OMISSIS s.r.l., nonché F.S. e D.C. in proprio hanno proposto reclamo avverso la sentenza con la quale, nel 2021, il tribunale di Ascoli Piceno ha esteso il fallimento della OMISSIS s.p.a. alla OMISSIS s.r.l 1.2 La corte d'appello, con la pronuncia in epigrafe, ha dichiarato inammissibile il reclamo in quanto tardivo perché “iscritto a ruolo” solo in data 20/2/2021, e cioè “il giorno successivo a quello di scadenza” i reclamanti, infatti, avevano tentato il deposito telematico il 19/2/2021 ma la “ricevuta di avvenuta consegna” RdAC era stata “generata soltanto il giorno successivo” e cioè il 20/2/2021 e, quindi, “tardivamente”. 1.3 Né, ha aggiunto la corte, può ritenersi, come eccepito dai reclamanti, che il ritardo tra l'invio del reclamo e la formazione della ricevuta di avvenuta consegna era stato determinato dall'interruzione dei servizi informatici del settore civile, non essendo emerso che “la ricevuta di avvenuta consegna” sia stata, “quanto alla tempistica, … influenzata da problemi tecnici intern i al gestore PEC del Ministero”, il cui sistema informatico “ha dato atto dell'avvenuto deposito con un giorno di ritardo”, laddove, “ove effettivamente si fosse trattato di un malfunzionamento interno ad esso, non avrebbe dato tale risultato, o avrebbe consentito l'effettiva ricostruzione del regolare invio nei termini”. 1.4 La corte, pertanto, dopo aver escluso potesse aver avuto incidenza “la circostanza che nella serata del giorno venerdì 19 febbraio fossero in atto degli interventi manutentivi del sistema”, posto che “nel relativo avviso chiaramente veniva indicato che detti interventi non avrebbero provocato alcuna conseguenza per quanto riguarda le modalità di deposito degli atti del processo telematico”, ha preso atto che la “seconda PEC emessa dal sistema del processo telematico reca la data del 20 Febbraio 2021” ed ha, quindi, ritenuto che il reclamo fosse tardivo e, come tale, inammissibile. 1.5 La OMISSIS s.r.l., F.S. e D.C., con ricorso notificato il 10/5/2022, hanno chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza. 1.6 Il Fallimento della OMISSIS s.r.l. ha resistito con controricorso. 1.7 Il Fallimento OMISSIS s.p.a. e la Procura Generale della Repubblica di Ancona sono rimasti intimati. 1.8 Le parti costituite hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 2.1 Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando l'omesso esame di fatti decisivi per la decisione e già oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'articolo 360 numero 5 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui, senza concedere l'invocata rimessione in termini ai sensi dell'articolo 153, comma 2°, c.p.c., ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo sul rilievo che il ritardo con cui è stata generata la ricevuta di avvenuta consegna RdAC fosse imputabile alla parte reclamante e non al gestore ministeriale, senza, tuttavia, considerare che - l'invio telematico del reclamo è stato ritualmente eseguito nei termini come dimostrato dalle ricevute di accettazione immediatamente generate dal gestore tra le ore 19 43.58 e le ore 19 56.56 del 19/2/2021 e, quindi, prima della scadenza del termine per la proposizione del reclamo - il ritardo della generazione delle ricevute di avvenuta consegna è, pertanto, ascrivibile non ai reclamanti bensì al sistema ministeriale, che in quelle ore era in manutenzione. 2.2 La corte d'appello, infatti, hanno proseguito i ricorrenti, ha completamente omesso di valutare l'informazione probatoria emergente al riguardo dalla nota del D.G.S.I.A. del Ministero della Giustizia del 14/6/2021, acquisita peraltro ex officio, cadendo, così, nel vizio di travisamento della prova, il quale ricorre nel caso in cui si accerti che un'informazione probatoria, utilizzata dal giudice ai fini della decisione, è contraddetta da uno specifico atto processuale, per cui, a differenza del travisamento del fatto, può essere fatto valere mediante ricorso per cassazione, ove incida su un punto decisivo della controversia, al pari del caso, come quello in esame, in cui l'informazione probatoria sia stata acquisita e del tutto trascurata. 2.3 Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione dell'articolo 153 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo, laddove, se avesse correttamente esaminato il fatto decisivo, scaturente dalle risultanze probatorie acquisite in giudizio, che rivelava chiaramente la non addebitabilità del tardivo deposito ai reclamanti, avrebbe necessariamente dovuto, a fronte della sussistenza di una causa non imputabile agli stessi, procedere alla loro rimessione in termini ai sensi e per gli effetti dell'articolo 153, comma 2°, c.p.c 3.1 Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo. 3.2 In tema di perfezionamento della notifica eseguita con modalità telematiche, infatti, la Corte costituzionale – su una disciplina di confine rispetto all'odierna vicenda - ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16-septies del d.l. 18 ottobre 2012, numero 179 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, numero 221, inserito dall'articolo 45-bis, comma 2, lettera b , d.l. 24 giugno 2014, numero 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, numero 114, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta”. 3.3 La Corte costituzionale ha, sul punto, osservato che - “il divieto di notifica per via telematica oltre le ore 21 risulta … introdotto … allo scopo di tutelare il destinatario, per salvaguardarne, cioè, il diritto al riposo in una fascia oraria dalle 21 alle 24 in cui egli sarebbe, altrimenti, costretto a continuare a controllare la propria casella di posta elettronica” - “ciò giustifica la fictio iuris, contenuta nella seconda parte della norma, per cui il perfezionamento della notifica è differito, per il destinatario, alle ore 7 del giorno successivo, ma non giustifica la corrispondente limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, al quale - senza che ciò sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo consenta - viene, invece, impedito di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa termine che l'articolo 155 c.p.c. computa a giorni e che, nel caso di impugnazione, scade, appunto, allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno” Corte cost. numero 75/2019 . 3.4 Risulta, pertanto, chiaro dalla formulazione della norma e più in generale, nel testo risultante dalla descritta declaratoria d'illegittimità costituzionale, che, nel caso di notifica telematica, il momento cui aver riguardo ai fini della determinazione del momento del perfezionamento della notifica medesima, per il notificante, non è quello della spedizione del messaggio pec, come pretende la ricorrente, in quanto incompatibile con il dettato normativo per il quale la “prova dell'avvenuta spedizione” è data soltanto, come stabilito dall'articolo 6, comma 1, del d.P.R. numero 68/2005, dalla ricevuta di accettazione Cass. numero 1519 del 2023, in motiv. , ma neppure quello in cui è generato il messaggio di “ricevuta di avvenuta consegna” cd. RdAC da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia, come ha ritenuto la corte d'appello e sostenuto da una parte della giurisprudenza di questa Corte Cass. numero 9087 del 2023 . 3.5 L'unico momento rilevante, ai fini della verifica circa la tempestività della notifica telematica dell'atto processuale, è, piuttosto, alla luce del combinato disposto dei già citati articolo 3-bis, comma 3, della l. numero 53/1994, e 6, comma 1, d.P.R. numero 68/2005, nonché dell'articolo 16-septies cit., nel testo risultante dalla pronuncia additiva di incostituzionalità più volte richiamata “la notificazione si considera perfezionata … al momento di generazione della predetta ricevuta” , quello di generazione della ricevuta di accettazione c.d. RAC da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente. 3.6 Tale esegesi trova, del resto, supporto sia in ragioni di ordine sistematico Corte cost. numero 75/2019 richiama in tal senso il “confinante ambito della disciplina del deposito telematico degli atti processuali di parte, là dove, proprio in riferimento alla tempestività del termine di deposito telematico, il comma 7 dell'articolo 16-bis del d.l. numero 179/2012, inserito dall'articolo 51 del d.l. numero 90/2014, ha previsto che il < < deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile> > ” , sia in ragioni di carattere tecnico, apparendo evidente che, in sintonia con la ratio del principio della scissione del momento perfezionativo della notifica, solo la generazione della ricevuta di accettazione da parte del gestore della posta elettronica dello stesso mittente dà conferma dell'avvenuto regolare compimento da parte di quest'ultimo, quale notificante, di tutte le attività che allo stesso competono e che egli può e deve porre in essere per l'avvio del procedimento notificatorio così Cass. SU numero 32091 del 2023, in motiv., la quale ha, in definitiva, ritenuto che la notificazione a mezzo pec si considera tempestiva ove il messaggio di accettazione del gestore di posta elettronica certificata del mittente cd. RAC sia stato generato entro le ore ventiquattro dell'ultimo giorno utile del termine conf., Cass. numero 1519 del 2023, in motiv. . 3.7 Nel caso in esame, come emerge dalla documentazione allegata al ricorso per cassazione, il messaggio di accettazione cd. RAC del gestore di posta elettronica certificata del mittente è stato generato in data 19/2/2021. 3.8 La sentenza impugnata, lì dove ha ritenuto che il reclamo era tardivo sul rilievo che la “ricevuta di avvenuta consegna” RdAC era stata “generata soltanto il giorno successivo”, e cioè il 20/2/2021, non si è, pertanto, attenuta al principio esposto e dev'essere, come tale, cassata con rinvio alla corte d'appello di Ancona che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito l'altro cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di Ancona che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.