Il pagamento in misura triplicata del diritto di copia dell’atto di impugnazione in caso di omessa integrazione da parte del legale dell’imputato risulta dovuto anche per le parti ammesse al gratuito patrocinio, esclusivamente in ragione del connotato sanzionatorio delle norme vigenti.
È quanto è stato chiarito nell’incontro in Via Arenula tra Ministero della Giustizia e Consiglio Nazionale Forense. È stato specificato che, «in attesa della completa attuazione delle disposizioni in materia di processo penale telematico, tale pagamento risulta dovuto anche per le parti ammesse al gratuito patrocinio esclusivamente in ragione del connotato sanzionatorio delle norme vigenti». Ed è stato evidenziato che «si tratta di disposizioni del tutto distinte da quelle che contemplano la gratuità del rilascio delle copie richieste da parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato».