Con due sentenze gemelle, la Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite una questione relativa all’operatività dell’articolo 601, comma 5, c.p.p., ove si prevede che almeno quaranta giorni prima della data fissata per il giudizio di appello è notificato l’avviso ai difensori del decreto di citazione.
La questione coinvolge il regime transitorio di cui all'articolo 94 d. lgs. numero 150/2022. Sul punto, infatti, si prospettano soluzioni interpretative diversificate. Secondo un primo orientamento, considerato che questa previsione si limita a sostituire, per un periodo limitato, lo statuto delle impugnazioni previsto dal rito “pandemico” a quello della riforma Cartabia, senza sostituire il nuovo articolo 601 c.p.p., si ritiene che l'articolo 601 c.p.p. sia vigente dal 30 dicembre 2022. Secondo una diversa impostazione, la nuova formulazione dell'articolo 94 d. lgs. numero 150/2022, introdotta dall'articolo 5-duodecies della l. numero 199/2022, implica la sostituzione “integrale” dello statuto delle impugnazioni previsto dal rito pandemico a quello previsto dalla riforma Cartabia, sicché, sebbene l'entrata in vigore dell'articolo 601 c.p.p., nella nuova formulazione, non sia stata espressamente differita, la stessa non può che essere contestuale all'entrata in vigore dell'articolo 598-bis c.p.p., ad oggi individuata nel 30 giugno 2024. Con una lettura “sistematica” si è ulteriormente affermato che la nuova disciplina dell'articolo 601, commi 3 e 5, c.p.p., introdotta dall'articolo 34, comma 1, lett. d , d. lgs. numero 150/2022, è applicabile solo alle impugnazioni proposte dopo il 30 giugno 2024, per effetto della proroga disposta dall'articolo 11, comma 7, d.l. numero 215/2023, in quanto sussiste una “stretta correlazione” tra la perdurante applicazione delle disposizioni emergenziali e l'entrata in vigore della disciplina sui nuovi termini a comparire, non applicabili in forza della proroga delle citate disposizioni. In altri termini, l'articolo 601 c.p.p. nella nuova formulazione è strettamente correlato alle modalità di trattazione del giudizio di appello previsto dalla riforma Cartabia, poiché i termini previsti dall'articolo 598-bis c.p.p., richiamati dall'articolo 601 c.p.p., non sono compatibili con il vecchio termine per comparire venti giorni . Pertanto, si può ritenere che l'articolo 94, comma 2, d. lgs. numero 150/2022, nel “sostituire” il rito pandemico a quello previsto dalla riforma Cartabia, abbia implicitamente sospeso anche l'operatività dell'articolo 601 riformato, poiché il più lungo termine di comparizione è una conseguenza necessitata delle nuove cadenze processuali. Anche se in questo modo i tempi per l'esercizio dei diritti difensivi è compresso, quest'ultima lettura “sistematica” deve ritenersi preferibile in quanto riconduce ad unità il sistema e non appare incompatibile con la volontà del legislatore. Questa situazione, come emerge dalle decisioni in materia e come evidenziato dalle sentenze gemelle, prospetta il problema di quale sia l'atto al quale fare riferimento per l'operatività della nuova previsione, per ritenere operante rispetto alle interpretazioni proposte. Anche sul punto si sono registrate delle diversità di opinioni. Per un verso, infatti, raccordandosi alle Sez. Unumero Lista Cass. 29.3.2007, numero 27614 si ritiene che sia necessario fare riferimento al momento della pronuncia della sentenza, in linea con quanto deciso a proposito dell'appello della parte civile Cass. 21.09.2023, numero 3841 , per un altro che sia possibile e necessario fare riferimento al momento in cui il giudice del giudizio d'appello procede a disporre l'invio della citazione. Si confronta una tesi che individua nella citazione un atto autonomo ed una che lo ritiene conseguenziale alla sentenza impugnata. Invero, dalla ricostruzione normativa, appare possibile ritenere l'autonomia dell'atto di citazione destinato a rendere funzionale il giudizio di secondo grado in linea con i nuovi termini espletabili e con i nuovi incombenti delle sue diversificate modalità di celebrazione. Sulla base di queste considerazioni, stante il riferito contrasto le due sentenze gemelle la numero 16364 e la numero 16365 del 18 aprile hanno rimesso alle Sezioni Unite il seguente quesito «da quando deve considerarsi vigente l'articolo 601c.p.p., come riformato dal d. lgs. numero 150/2022, nella parte in cui individua in quaranta giorni il termine di comparizione, tenuto conto di quanto prevede l'articolo 94 d.lgs. numero 150/2022, nella formulazione introdotta dall'articolo 5-duodeciesl. numero 199/2022 se dal 30 dicembre 2022, o, piuttosto dal 30 giugno 2024 «se il decreto di citazione a giudizio in appello debba essere considerato atto “autonomo”, o solo “esecutivo” e se, pertanto, per individuare la legge che lo regole, debba farsi riferimento alla data della sua emissione, od a quella della pronuncia della sentenza impugnata».