Con l’angolo di ripresa rivolto alla strada scatta la sanzione per l’albergatore

Posizionare dei sistemi di videosorveglianza in una struttura ricettiva riprendendo anche le strade e i vicini può comportare una segnalazione in materia di protezione dei dati. Con conseguente sopralluogo del nucleo privacy della Guardia di Finanza e conseguente applicazione di una misura punitiva sanzionatoria amministrativa di 3 mila euro.

Lo ha chiarito il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento numero 138 del 7 marzo 2024. Il gestore di un hotel della riviera romagnola ha installato una ventina di telecamere nella struttura, previo nulla osta dell’Ispettorato del lavoro, ma trascurando due condizioni importanti il posizionamento di un numero di cartelli adeguato e l’ angolo di ripresa limitato alle zone di specifico interesse . Al ricevimento di una segnalazione l’Autorità ha delegato il Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza che ha effettuato un sopralluogo accertando che in effetti alcune telecamere «riprendevano anche aree di proprietà di terzi , in particolare, l’area corrispondente all’ingresso dell’Hotel … , con possibilità di riprendere i clienti che entravano ed uscivano da tale struttura ricettiva». Al ricevimento della relazione di sopralluogo dei militari l’autorità ha adottato un provvedimento sanzionatorio specificando che «l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza può determinare, in relazione al posizionamento delle telecamere e alla qualità delle immagini riprese, un trattamento di dati personali. Tale trattamento deve essere effettuato nel rispetto dei principi generali contenuti nell’articolo 5 del Regolamento e, in particolare, del principio di liceità e di minimizzazione dei dati . In particolare, in base alle disposizioni del provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile del 2010, nel caso di ripresa di aree esterne ad edifici ed immobili il trattamento deve avvenire con modalità tali da limitare l’angolo visuale all’area effettivamente da proteggere , evitando la ripresa di luoghi circostanti e di particolari non rilevanti. Analogamente le Linee Guida numero 3/2019 prevedono che, in generale, la necessità di utilizzare la videosorveglianza per proteggere i locali del Titolare finisce ai confini della proprietà, tuttavia, per una protezione efficace, in alcuni casi potrebbe essere necessario estendere la videosorveglianza nelle immediate vicinanze dei locali . In questo contesto, il Titolare dovrebbe prendere in considerazione mezzi fisici e tecnici, come ad esempio bloccare o pixelare aree non rilevanti ». In pratica, a parere del Garante il gestore dell’hotel ha effettuato un trattamento di dati personali non conforme alla disciplina della protezione dei dati in quanto idoneo a riprendere anche la strada pubblica e le aree di proprietà di terzi.

Provvedimento del 7 marzo 2024, numero 138