Consulta: resta perseguibile d’ufficio il delitto di sottrazione e trattenimento di minore all’estero

Il regime di perseguibilità d’ufficio della fattispecie di cui all’articolo 574- bis c.p. si giustifica coniugando il rilievo pubblicistico dell’interesse protetto dai reati di sottrazione, correlato al rilevante allarme sociale determinato anche dalla difficoltà di ritrovare il minore all’estero e di ricondurlo in Italia, con l’interesse del minore di non vedersi sradicato dal suo contesto originario.

La Corte Costituzionale sentenza numero 71/2024 ha rigettato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 574- bis c.p., sollevata dal Tribunale monocratico di Cuneo ordinanza numero 106 del 20.6.2023 , in riferimento all' articolo 3 Cost. , nella parte in cui non prevede la punibilità a querela del delitto di sottrazione e trattenimento di minore all'estero . La Consulta non ha condiviso la teorizzata disparità di trattamento rispetto alla sottrazione di persone incapaci articolo 574 c.p. , affermando invece che « la discrezionalità del legislatore nel prevedere un diverso regime di perseguibilità dei due reati non è stata esercitata in maniera irragionevole » . Dopo l'inquadramento sistematico delle fattispecie di cui agli articolo 574 e 574- bis c.p., entrambe collocate tra i reati contro l'assistenza familiare , la Corte Costituzionale si concentra sulla condotta tipizzata dalla nuova ipotesi criminosa e individua l'elemento specializzante del reato nel fatto che la ‘conduzione' o il ‘trattenimento' vengono realizzati all'estero, vale a dire lontano dal luogo di residenza o dimora abituale del minore. Unitamente al rilievo pubblicistico del bene giuridico tutelato, la specialità del tipo giustifica la maggiore severità della pena e il regime di procedibilità d'ufficio dell'articolo 574- bis c.p. D'altra parte, la profilatura del reato introdotto dalla legge numero 94 del 2009 è volto a preservare il minore da comportamenti in grado di incidere non solo i sull'interesse del minore a non crescere lontano da uno dei genitori o da entrambi, ma anche ii su quello di non vedersi sradicato dal suo originario contesto. Insomma, un delitto che modula la sua risposta sanzionatoria in funzione di un grado di offensività senz'altro più elevato di quello condensato nell' articolo 574 c.p. L'ampio quadro di risposte sanzionatorie date dal legislatore alle condotte criminose che coinvolgono i minori è costellato di reati contro l'assistenza familiare che la Consulta ordina in base alla tutela dell'interesse familiare connesso all'esercizio della responsabilità genitoriale . Si tratta di un aspetto ampiamente investigato nel corpo della motivazione, che ripercorre le tappe evolutive attraverso le quali la potestà genitoriale articolo 316 c.c. ha dovuto cedere all'interesse superiore del minore 315- bis c.c. traducendosi in un concetto che non coincide più con l'esercizio di un potere sul minore-oggetto. In altri termini, la responsabilità genitoriale sui figli rimanda all'assunzione di un ruolo che il genitore svolge nell'interesse di un altro il minore e per il quale è chiamato a rispondere. Ed è proprio l' altruità dell'interesse tutelato dalla fattispecie a guidare la decisione della Consulta che ad esso subordina anche il ripristino dell'armonia familiare con l'altro genitore. Tale aspetto invocato dal rimettente a sostegno del segnalato profilo di illegittimità costituzionale dell'articolo 574- bis c.p. , eventualmente agevolato dalla remissione di querela, può essere analogamente favorito dagli istituti della sospensione condizionale della pena e della c.d. giustizia riparativa senza incorrere nel rischio di condizionamenti psicologici del genitore denunciante implicito alla procedibilità su impulso di parte .