La CEDU ribadisce il carattere antisemita dei crimini di guerra e contro l’umanità commessi a danno degli ebrei durante il regime nazista e la seconda guerra mondiale non solo la Shoah e l’Olocausto, ma anche le leggi razziali, relegare gli ebrei nei ghetti, i pogrom e la creazione di campi di concentramento sono trattamenti degradanti ed atti contro l’umanità che costituiscono ancora ferite aperte per i sopravvissuti e per la società in genere.
Gli Stati devono punire questi crimini anziché revisionare precedenti condanne e negare così i relativi indennizzi alle vittime senza rendere pubblica questa procedura ed ignorando fatti storici consolidati ed indiscutibili. La Zăicescu e Fălticineanu comma Romania ricomma 42917/16 del 23 aprile riapre una pagina storica dolorosa con esiti analoghi a molti altri Stati che hanno negato risarcimenti ai sopravvissuti alla Shoah ed ai loro eventuali eredi. Infatti i ricorrenti, sopravvissuti alla Shoah, lamentano che due ufficiali nazisti, condannati per crimini di guerra e contro l’umanità nel 1950, nel 1990 furono assolti a seguito di una revisione processuale. I due lamentano che né loro, né il pubblico in generale erano stati avvisati delle revisioni e dell’archiviazione delle accuse. Da un lato, non c’era stata alcuna effettiva inchiesta sull’Olocausto e non era stata presa in debita considerazione la natura antisemita dei crimini commessi dagli ufficiali assolti e, dall’altro, sottoponeva i ricorrenti ad un trattamento degradante e lesivo della loro integrità psicologica in quanto sopravvissuti alla Shoah. Vani i ricorsi. Quadro storico normativo sul tema Nel 2003 il Presidente rumeno istituì la «Commissione Internazionale sull'Olocausto in Romania CIDH , un organismo di ricerca indipendente concepito con l'obiettivo di indagare sui fatti e determinare la verità sull'Olocausto in Romania durante la seconda guerra mondiale. Oltre al suo presidente, il sopravvissuto all'Olocausto Elie Wiesel, la Commissione comprendeva esperti di storia e scienze sociali, sopravvissuti all'Olocausto e rappresentanti di organizzazioni non governative ebraiche e rom nazionali e internazionali e dell'Ufficio del Presidente rumeno». Dai dossier della Commissione emerge il trend, dopo la caduta del regime comunista, di assolvere i gerarchi del regime nazista autori dei suddetti crimini di guerra antisemiti e la chiara responsabilità del Regime Antonescu anche per il pogrom di Iasi, di cui erano vittime i ricorrenti. In generale i Principi di Norimberga del 1946, gli Accordi di Bonn del 1961, la Convenzione di Ginevra, l’ECRI e la CPI sono concordi nel favorire l’estradizione e la punizione di chiunque abbia commesso crimini di guerra ivi compresi i nazisti ed i loro collaboratori. Inoltre, tali fonti hanno sancito il principio che non possa essere considerata una scriminante l’esecuzione di un ordine di un superiore gerarchico o di un’autorità nazionale per perpetrarli Marguš c. Croazia [GC] del 2014 . I dossier dell’ONU e di numerose istituzioni a tutela degli ebrei e sull’Olocausto, per lo più statunitensi, hanno contribuito a consolidare il quadro dei fatti e delle circostanze storiche di questi crimini, la cui punizione è un interesse estremo universale e che se da un lato continua ad incontrare difficoltà a causa di revisioni come quella in esame, dall’altro ha portato a istituire i reati di negazionismo ed a riconoscere l’aggravante dell’antisemitismo, recepiti da vari ordinamenti interni tra cui quello italiano. Responsabilità morale degli Stati e divieto di discriminare gli ebrei I ricorrenti hanno scoperto casualmente la revisione delle precedenti condanne dei loro aguzzini. Nella fattispecie si rileva una volontà di insabbiare le responsabilità dei nazisti e dei loro collaborazionisti nello specifico del Regime Antonescu e di voler far ricadere la responsabilità su un altro Stato la Germania , sì che ciò ha acuito il senso di vulnerabilità e di umiliazione dei ricorrenti, degli altri sopravvissuti e dei loro eredi. È aberrante affermare che queste condanne erano politiche per ovvi motivi. La CEDU nota che l’aver agito di nascosto, l’aver negato l’accesso agli atti a questo gruppo sociale ed il tentativo di voler riscrivere queste pagine di storia, seppur basate su fatti ed elementi chiari, consolidati e condivisi a livello universale ha portato quasi a snaturare l’Olocausto ed è al limite del negazionismo oltre a negare un interesse estremo e generale di queste persone che sono state chiaramente discriminate. Lo Stato non ha poi fornito motivi sufficienti e pertinenti per giustificare la revisione e l’assoluzione di questi criminali. Il suo comportamento è stato eccessivo e non necessario in una società democratica in aperta deroga degli articolo 8 e 14 Cedu Makuchyan e Minasyan comma Azerbaigian e Ungheria del 26/5/20 . La CEDU ribadisce il principio cardine che gli Stati che hanno vissuto gli orrori del nazismo hanno il dovere morale di prendere le distanze dal Nazismo e dagli orrori che ha commesso, punendo i responsabili dei suddetti crimini. Si noti che le doglianze circa una deroga all’art.3 in combinato con l’art.14 Cedu sui trattamenti degradanti e disumani subiti dagli ebrei per i ghetti, i pogrom etcomma sono irricevibili perché avvenuti prima dell’entrata in vigore della Cedu, che perciò non era opponibile ratione temporis Janowiec e altri v. Russia [GC] del 2013 .
CEDU, sentenza 23 aprile 2024, Zăicescu e Fălticineanu comma Romania ricomma 42917/16